Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2008, n. 12281
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Sentenza 15 maggio 2008

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In tema di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero, di cui all'art. 4 della legge n. 135 del 1985 - il quale, nel sostituire l'art. 5 della legge n. 16 del 1980, ha stabilito che per le perdite avvenute dopo il 1° gennaio 1950, le valutazioni vanno eseguite secondo i criteri già in vigore e moltiplicate per il coefficiente 1.90 - ai fini della determinazione degli interessi moratori e del maggior danno ex art. 1224 cod. civ., riguardanti il periodo successivo all'entrata in vigore della legge, la responsabilità dell'Amministrazione per il ritardato pagamento è configurabile anche prima dell'emanazione dei decreti ministeriali con i quali si conclude il procedimento di determinazione dell'indennizzo, trattandosi di situazione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, indipendentemente dal perfezionamento dell'iter amministrativo; conseguentemente è dal giorno della mora (nella specie dalla proposizione domanda giudiziale) che sono dovuti gli interessi moratori ed il maggior danno, gravando sull'Amministrazione l'onere di provare che il ritardo o l'inesattezza della prestazione siano dipesi da causa ad essa non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2008, n. 12281
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12281
    Data del deposito : 15 maggio 2008

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