Sentenza 15 maggio 2008
Massime • 1
In tema di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero, di cui all'art. 4 della legge n. 135 del 1985 - il quale, nel sostituire l'art. 5 della legge n. 16 del 1980, ha stabilito che per le perdite avvenute dopo il 1° gennaio 1950, le valutazioni vanno eseguite secondo i criteri già in vigore e moltiplicate per il coefficiente 1.90 - ai fini della determinazione degli interessi moratori e del maggior danno ex art. 1224 cod. civ., riguardanti il periodo successivo all'entrata in vigore della legge, la responsabilità dell'Amministrazione per il ritardato pagamento è configurabile anche prima dell'emanazione dei decreti ministeriali con i quali si conclude il procedimento di determinazione dell'indennizzo, trattandosi di situazione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, indipendentemente dal perfezionamento dell'iter amministrativo; conseguentemente è dal giorno della mora (nella specie dalla proposizione domanda giudiziale) che sono dovuti gli interessi moratori ed il maggior danno, gravando sull'Amministrazione l'onere di provare che il ritardo o l'inesattezza della prestazione siano dipesi da causa ad essa non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2008, n. 12281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12281 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 27444/03 proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
AT HE, HI RI e HI CA, quali eredi di HI MI;
- intimate -
sul ricorso n. 1183/04 proposto da:
AT HE, HI RI e HI CA, quali eredi di IN MI, elettivamente domiciliate in Roma, via Torquato Taramelli 5, presso l'avv. MASSIGNANI Gianni, che le rappresenta e difende per procure in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4274/03 della Corte di appello di Roma in data 13 ottobre 2003. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2008 dal relatore, cons. Dott. SCHIRÒ STEFANO;
uditi, per il ricorrente, l'avvocato dello Stato TURTURE Roberta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e, per le controricorrenti e ricorrenti incidentali, l'avv. MASSIGNANI Gianni, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza depositata il 26 maggio 2000 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda con la quale MI IN aveva convenuto in giudizio il Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'economia e delle finanze, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo dei beni perduti in Libia nel luglio 1970, a seguito di un provvedimento autoritativo del Governo di quello Stato, sul presupposto che non aveva costituito indennizzo sufficiente quello liquidato dalla Pubblica Amministrazione.
Con la citata sentenza il Tribunale di Roma condannava il Ministero convenuto al pagamento della somma di L. 967.828.232, quale differenza tra quanto già versato e quanto effettivamente dovuto, disattendendo la richiesta di interessi e compensando le spese del giudizio.
2. Proponevano appello EA NG, IE IN e IN IC, quali eredi di MI IN, che chiedevano la riforma della decisione impugnata sul punto relativo agli interessi e le spese, deducendo che erano dovuti gli interessi moratori e compensativi a far data dall'entrata in vigore della L. n.135 del 1985, atteso il palese ritardo nell'adempimento. Il Ministero
appellato, nel costituirsi, chiedeva il rigetto del gravame. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4274/03 del 13 ottobre 2003, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l'appellato al pagamento in favore degli appellanti degli interessi legali di mora, dalla domanda fino al soddisfo, sulla somma determinata dal Tribunale, confermando le altre statuizioni e gravando il Ministero soccombente delle spese del grado.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale così motivava:
2.a. con riferimento al riconoscimento degli interessi per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della L. n. 135 del 1985 e premesso che gli interessi previsti dall'art. 1224 c.c., erano dovuti dal giorno della mora, salva la dimostrazione del maggior danno ai sensi del secondo comma delle medesima norma, non poteva essere condivisa la tesi del Ministero appellato, secondo cui prima della conclusione del procedimento di determinazione dell'indennizzo non sarebbe stata configurabile una responsabilità dell'Amministrazione per ritardato adempimento;
infatti l'indennizzo spettante al privato per la perdita di beni all'estero costituiva oggetto di un diritto soggettivo, con la conseguenza che a carico della Pubblica Amministrazione doveva ravvisarsi l'esistenza di un'obbligazione che trovava la sua fonte direttamente nella legge e di fronte alla quale la stessa Pubblica Amministrazione era tenuta all'adempimento con l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1176 c.c.;
2.b. anche se l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della P.A. doveva ritenersi realizzato con l'emissione del titolo di spesa, rimaneva fermo il potere del giudice ordinario di verificare se, prima dell'adempimento, nella condotta della stessa Pubblica Amministrazione si fosse verificato un ritardo colpevole, con le relative conseguenze in tema di mora;
gravava pertanto sull'Amministrazione l'onere di provare che il ritardo o l'inesattezza della prestazione erano dipesi da causa ad essa non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c., e andava riformata la decisione di primo grado, atteso che, nel caso di specie, il ritardo nel pagamento non appariva giustificato ne' dalla necessità di espletare una complessa istruttoria, ne' dalle incertezze interpretative in materia;
2.c. gli interessi legali di mora dovevano essere riconosciuti dalla domanda al soddisfo, in quanto il primo atto di messa in mora si rinveniva nella citazione introduttiva del giudizio;
era inoltre inammissibile la censura mossa alla decisione del primo giudice di compensare le spese processuali del grado, avendo il Tribunale motivato tale decisione con riferimento alla "effettiva incertezza della lite" e non avendo le appellanti addotto alcuna argomentazione da contrapporre a quella posta a base della disposta compensazione.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso sulla base di un motivo il Ministero dell'economia e delle finanze. Hanno resistito con controricorso le intimate, proponendo anche ricorso incidentale con un motivo.
All'odierna udienza pubblica è stata disposta, ai sensi dell'art.335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, relativi all'impugnazione della medesima sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo il Ministero dell'economia e delle finanze - denunciando violazione e falsa applicazione della L. 26 gennaio 1980, n. 16, art. 5, come modificato dalla della L. 5 aprile 1985, n. 135, art. 4 nonché degli artt. 1282, 1219 e 1224 c.c., - censura la sentenza impugnata per avere i giudici di appello condannato l'Amministrazione al pagamento degli interessi legali sulla somma determinata a titolo di indennizzo, per il periodo successivo all'entrata in vigore della L. n. 135 del 1985. Al riguardo il ricorrente principale deduce che:
1.1. la natura delle somme attribuite per la perdita dei beni all'estero non è risareitoria ma indennitaria e quindi l'attribuzione di somme a tale titolo non costituisce l'adempimento di un'obbligazione originaria dello Stato italiano, ma l'assunzione volontaria di un obbligo per ragioni esclusivamente politiche, con la conseguenza che, non essendo applicabili i principi in materia di risarcimento di danni, non sono dovuti ne' gli interessi moratori ne' la rivalutazione monetaria;
1.1.1. inoltre, prima dell'emanazione dei decreti ministeriali con cui si perfeziona la fattispecie costitutiva del credito, non è configurabile una responsabilità dell'Amministrazione per ritardo nell'adempimento, in quanto non esistendo un'obbligazione certa, liquida ed esigibile, non è neppure possibile un adempimento e, quindi, un inadempimento da ritardato adempimento;
in ogni caso, l'interesse moratorio si produce dalla costituzione in mora e nella specie il primo atto di costituzione in mora è stata la domanda giudiziale, prima della quale non potevano decorrere interessi moratori, con la conseguenza che la condanna dell'Amministrazione a corrispondere gli interessi al saggio legale a decorrere dall'entrata in vigore della L. n. 135 del 1985, è illegittima, in quanto non conforme ai principi civilistici in tema di decorrenza degli interessi.
1.2. Il ricorso principale è infondato.
In tema di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti in tenitori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero, questa Corte -premesso che la L. n. 135 del 1985, art. 4, nel sostituire la L. n. 16 del 1980, art. 5, e nel regolare l'intera materia dell'indennizzo spettante alla data della sua entrata in vigore, ha stabilito che per le perdite avvenute dopo il primo gennaio 1950 le valutazioni vanno eseguite secondo i criteri già in vigore e moltiplicate per il coefficiente 1,90, in tal modo compensando l'avente diritto per la perdita conseguente alla progressiva erosione del valore della moneta e comprendendo nell'importo così determinato il risarcimento da ritardato adempimento, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art.1224 c.c., comma 2, - ha affermato che, per quanto riguarda la determinazione degli interessi moratori e del maggior danno per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della L. n. 135 del 1985, la responsabilità dell'Amministrazione per ritardato adempimento è configurabile anche prima dell'emanazione dei decreti ministeriali con i quali si conclude il procedimento di determinazione dell'indennizzo (Cass. 1997/ 3070).
1.2.1. Invero, secondo la citata sentenza di questa Corte, la situazione giuridica azionata, relativa ad indennizzo spettante al privato per la perdita di beni all'estero "ha consistenza di diritto soggettivo, onde sussiste a carico della Pubblica Amministrazione una obbligazione che trova la sua fonte direttamente nella legge, di fronte alla quale la stessa Pubblica Amministrazione è tenuta all'adempimento con l'ordinaria diligenza ai sensi degli artt. 1176 c.c. e segg., e, in generale, deve ritenersi soggetta alla normativa comune delle obbligazioni pecuniarie. Si tratta, infatti, di obbligazione a contenuto pecuniario, da liquidare secondo criteri predeterminati in cui non sono ravvisabili margini di discrezionalità per l'amministrazione obbligata. Nè può sostenersi che la fattispecie costitutiva del diritto si perfezioni soltanto con l'emanazione dei decreti ministeriali che chiudono il procedimento di determinazione. Tale assunto è in contrasto con la normativa menzionata, dalla quale emerge che il diritto nasce direttamente dalla legge, ove sussistano le perdite che questa intende indennizzare (v. la L. 26 gennaio 1980, n. 16, art. 1); e, peraltro, l'assunto medesimo è smentito dalla stessa consistenza di diritto soggettivo della situazione giuridica azionata, che verrebbe ad esser degradata a mero interesse legittimo se la fattispecie costitutiva si perfezionasse soltanto con l'emanazione del provvedimento amministrativo di determinazione dell'indennizzo. È vero, poi, che l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della P.A. si realizza con l'emissione del titolo di spesa (Cass. 23 maggio 1986, n. 3448), ma ciò attiene, per l'appunto, alla fase dell'adempimento. Nella fase precedente rimane fermo il potere del giudice ordinario di verificare se nel comportamento della P.A. sussista ritardo colpevole, con le relative conseguenze in tema di mora, essendo l'esercizio di tale potere finalizzato alla tutela del diritto azionato che altrimenti non sarebbe adeguatamente tutelabile in via giurisdizionale (arg. ex artt. 24 e 113 Cost.)". Come conseguenza della soggezione della Pubblica Amministrazione alla normativa comune delle obbligazioni pecuniarie - in forza della quale gli interessi previsti dall'art. 1224 c.c. sono dovuti dal giorno della mora, salva la dimostrazione del maggior danno ai sensi del comma 2 della medesima norma - deve ritenersi che gravi sulla stessa Amministrazione "l'onere di provare che il ritardo o l'inesattezza della prestazione siano dipesi da causa ad essa non imputabile, a sensi dell'art. 1218 c.c." (cfr. ancora Cass. 1997/ 3070). A tale orientamento, che il collegio condivide e in questa sede ribadisce, si è uniformata la sentenza impugnata, che pertanto resiste alle critiche sollevate dal Ministero ricorrente in ordine alla circostanza che, per il periodo successivo all'entrata in vigore della L. n. 135 del 1985, non siano dovuti gli interessi moratori sull'indennizzo liquidato agli aventi diritto.
1.2.2. Non attiene al "decì sum" della sentenza impugnata l'ulteriore doglianza mossa dall'Amministrazione ricorrente, secondo la quale gli interessi moratori, se dovuti, avrebbero dovuto comunque essere corrisposti dalla domanda e non dall'entrata in vigore della L. n.135 del 1985, Infatti la Corte territoriale ha condannato il
Ministero appellato a corrispondere gli interessi legali sulla somma dovuta proprio a decorrere dalla domanda e non dall'entrata in vigore della legge sopra richiamata, come invece erroneamente dedotto dal ricorrente. Osserva al riguardo il collegio che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all'art.366 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass. 2004/ 3612; 2007/ 17125).
2. Con il ricorso incidentale si denuncia la violazione dell'art.1218 c.c. e segg. e vizio di motivazione, deducendosi che gli interessi legali riconosciuti dalla Corte di appello avrebbero dovuto decorrere, quali interessi corrispettivi, dall'entrata in vigore della L. n. 135 del 1985, e come interessi moratori dalle date delle domande di indennizzo, costituenti atti di costituzione in mora del Ministero debitore.
Le ricorrenti si dolgono altresì che la Corte di appello non abbia condannato l'Amministrazione appellata, secondo il principio della soccombenza, anche alle spese del giudizio di primo grado.
2.1. La doglianza è priva di fondamento.
A norma dell'art. 1282 c.c., comma 1, (secondo cui soltanto i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente), deve ritenersi che gli interessi corrispettivi su di una somma di denaro decorrono dalla data in cui il relativo credito abbia acquistato carattere di liquidità ed esigibilità (Cass. 2002/ 10428;
2003/6651). Tuttavia la liquidità e l'esigibilità del credito, necessarie perché questo produca interessi corrispettivi ad sensi dell'art. 1282 c.c., possono essere escluse anche da circostanze e modalità di accertamento dell'obbligazione in ragione della natura pubblicistica del soggetto debitore, cosicché, qualora ai fini della decorrenza degli interessi corrispettivi sia necessario stabilire il momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, l'accertamento di tale duplice requisito - fermo restando quanto in precedenza rilevato ai paragrafi 1.2. e 1.2.1. in ordine ai differenti profili inerenti alla fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo e alla responsabilità dell'Amministrazione per ritardato adempimento, con le relative conseguenza in tema di mora del debitore e di decorrenza degli interessi moratori - non può prescindere dal presupposto formale dell'emissione del titolo di spesa che, sia pure alla stregua di una regola di condotta interna alla Pubblica Amministrazione (che da una norma di legge ripete la sua efficacia vincolante interna), condiziona e realizza il requisito suddetto (Cass. 2000/ 2071; 2002/ 13859; 2004/ 17909; 2006/ 13252). In base a quanto precede, poiché il credito vantato dagli attori nel presente giudizio, come integrazione dell'importo liquidato dall'Amministrazione e ritenuto insufficiente, non è stato oggetto di un titolo di spesa emesso dalla P.A., che ha infatti liquidato una diversa e minore somma, ma è stato accertato e determinato in sede giudiziale con la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma in data 26 maggio 2000, deve concludersi che sull'importo determinato dal Tribunale medesimo non possono essere conteggiati, come invece richiesto dalle ricorrenti, gli interessi corrispettivi a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. n. 135 del 1985, difettando a tale data i requisiti di liquidità ed esigibilità del credito, ma vanno invece liquidati gli interessi di mora a decorrere dalla data di costituzione in mora o, in difetto, dalla domanda.
2.1.1. Quanto alla doglianza per avere la Corte di appello escluso anche la decorrenza degli interessi dalle date delle domande di indennizzo presentate da MI IN e prodotte in atti, rileva il collegio che la Corte di merito, con idonea motivazione immune da vizi logici, ha escluso che nel corso del giudizio sia stata depositata alcuna richiesta di pagamento dell'indennizzo, essendosi le appellanti limitate a produrre "le richieste di revisione della stima", che "non contengono alcuna messa in mora ma soltanto l'istanza di revisione del dovuto ai sensi della L. n. 135 del 1985, con la conseguenza che il primo atto di messa in mora deve essere ravvisato nella citazione introduttiva del giudizio e che gli interessi legali devono essere riconosciuti a decorrere dalla domanda. La doglianza proposta si risolve pertanto nella inammissibile prospettazione di un'interpretazione del contenuto dei documenti prodotti dalle appellanti difforme da quella compiuta dalla Corte di appello, senza la deduzione di specifici vizi di motivazione o di violazione delle regole ermeneutiche (Cass. 2001/ 15185;
2002/6224; 2005/22901), doglianza altresì inammissibilmente sollevata in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non avendo le ricorrenti incidentali riprodotto nel ricorso il contenuto dei documenti prodotti in giudizio ed asseritamente contenenti le richieste di pagamento dell'indennizzo dei beni perduti (Cass. 2003/ 5886; 2006/ 7610; 2007/ 12239).
2.1.2. Patimenti inammissibile è la censura svolta in ordine alla disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado. Sul punto la Corte territoriale ha rilevato che il Tribunale aveva motivato la sua decisione facendo riferimento alla "effettiva incertezza della lite" e che le appellanti non avevano contrapposto alcuna argomentazione a quella del primo giudice. Le ricorrenti incidentali si sono limitate a dedurre genericamente che le spese avrebbero dovuto seguire il regime della soccombenza e a muovere alla motivazione della sentenza impugnata ulteriori censure parimenti generiche o prevalentemente riferite alla decisione di primo grado - nel senso che non era dato comprendere in che cosa consistessero l'effettiva incertezza della lite e la particolare complessità delle questioni trattate - senza tuttavia prospettare l'esistenza di specifici vizi logici nell'argomentazione dei giudici di appello.
3. Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale e l'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008