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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/05/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2093/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2093/2024 degli affari civili contenziosi
, nata a [...] il [...] (Avv. BARBAGALLO Parte_1
ROSARIO)
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] CP_1
PARTE CONVENUTA contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 13.5.2025
1
Con ricorso depositato in data 05/10/2024, premettendo Parte_1 di avere contratto, in data 21 agosto 2004 matrimonio con dalla CP_1 cui unione erano nate due figlie (di anni 19 e 15) chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto, che a suo dire avrebbe causato la crisi matrimoniale intraprendendo una relazione extraconiugale e abbandonando la moglie e le figlie. Chiedeva inoltre, il risarcimento del danno scaturito da tali condotte e la condanna del convenuto a pagare dei debiti contratti nel suo interesse dalla ricorrente.
Non si costituiva sebbene ritualmente evocato in giudizio. CP_1
All'udienza del 9.4.2025, nell'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione stante l'assenta del convenuto, il Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti. e, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 13.5.2025 poneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di CP_1 che non si è costituito, sebbene ritualmente evocato in giudizio.
Nel merito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Va invece rigettata la domanda di addebito perché rimasta allo sterile stato delle asserzioni così come la domanda risarcitoria ad essa correlata.
Quanto all'affidamento della figlia minore, va innanzitutto osservato che non si è proceduto al suo ascolto perché ritenuto superfluo alla luce delle prospettazioni della madre, rispetto alle quali il convenuto, non costituendosi, non ha fornito elementi di segno contrario. In particolare, dalle dichiarazioni attoree emerge che non vi sono contrasti tra le parti nella gestione del rapporto con la figlia, che il padre vede tranquillamente anche se in modo sporadico.
Ciò premesso, non ricorrendo ragioni ostative, va previsto che la minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata stabilmente presso il
2 domicilio materno.
Il padre potrà incontrare la figlia liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del padre e quelli scolastici della minore. Solo in caso di disaccordo, la minore trascorrerà con il padre il pomeriggio di due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi, e un intera giornata (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) a scelta tra il sabato e la domenica nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che la figlia possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di tre giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali e di venti giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
In ordine alle statuizione di carattere patrimoniale, va confermata l'ordinanza recante i provvedimenti urgenti tenuto conto di quanto emerso dalle dichiarazioni della ricorrente (questa lavora come ragioniera presso uno studio di commercialisti e ha dichiarato di avere uno stipendio mensile di circa euro 800,00; il convenuto lavora come dipendente presso un'attività di distribuzione alimentare all'ingrosso)
e del fatto che il convenuto, non costituendosi, non ha offerto alcun elemento per valutare la sua effettiva capacità reddituale.
Pertanto, verserà a a titolo di concorso nel CP_1 Parte_1 mantenimento delle due figlie entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, l'assegno di euro 500,00 (cinquecento\00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse delle figlie, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti.
L'uso casa coniugale è assegnato a e alla prole con lei Parte_1 convivente.
La domanda con la quale la ricorrente ha chiesto di condannare il convenuto a pagare i debiti contratti nel suo interesse è inammissibile in questa sede, richiedendo l'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione.
3 La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Canicattì il 21 agosto 2004, CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Canicattì al n.101, parte II, serie
A, anno 2004;
rigetta la domanda di addebito;
affida la figlia minore, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di pagare a a titolo CP_1 Parte_1 di concorso nel mantenimento delle figlie, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda l'assegno di euro 500,00 (cinquecento\00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse delle figlie, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
assegna l'uso della casa coniugale a e alla prole che con lei Parte_1 convive;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di
Agrigento in data 14 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)
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