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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
MELA NI, Relatore
FALCONIERI WALTER, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1053/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240052430624000 TARI 2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Gallipoli - Via Pavia 73014 Gallipoli LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 22LTA 3745 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2182/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti e conferma la cessazione della materia del contendere, chiede la condanna alle spese dell'ufficio.
La Corte, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, proponeva ricorso per impugnare la cartella di pagamento n. 059 2024 0052430624 000 di complessive € 3.783,88 emessa a suo carico da
Agenzia delle Entrate – Riscossione Lecce in relazione alle somme iscritte a ruolo dal Comune di Gallipoli
a seguito dell'omesso pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2022, di cui all'avviso di accertamento n. 22LTA – 3745 del 29.05.2023 richiamato nella predetta cartella.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
1. Omessa notifica dell'Avviso di pagamento Tari.
2. Difetto di motivazione in violazione degli articoli 1, 6, 7, 10 della legge n. 212/2000 c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”.
3. Infondatezza della pretesa tributaria. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione art. 13, comma 9-bis, D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013.
4. Difetto di motivazione. Errore sul presupposto di fatto e di diritto e difetto di istruttoria. Infondatezza nel merito della pretesa tributaria.
Concludeva con la richiesta di annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese e competenze di lite.
Costituitasi in giudizio, Agenzia delle Entrate – Riscossione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al merito della pretesa iscritta a ruolo e contestando quanto eccepito dal ricorrente. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e, in caso di accoglimento della domanda, la sua mancata responsabilità.
In data 20.11.2025 parte ricorrente depositava memorie conclusive con le quali evidenziava l'omessa costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli e la conseguente mancata contestazione di quanto dedotto con i motivi di ricorso, con ogni conseguenza sul piano processuale.
In data 26.11.2025 il Comune di Gallipoli si costituiva in giudizio chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'atto opposto (a seguito di discarico del ruolo), giusta notifica al ricorrente del relativo provvedimento.
In occasione dell'udienza di trattazione parte ricorrente confermava la cessazione della materia del contendere insistendo, però, sulla condanna dell'ufficio al pagamento delle spese. Al termine della discussione la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto innanzi, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 546/92. Posto quanto innanzi, la Corte condanna comunque il
Comune di Gallipoli al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, stante la tardività del provvedimento di annullamento dell'atto opposto che non ha impedito lo svolgimento dell'attività difensiva da parte del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna le controparti in solido alle spese per euro 1200/00.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
MELA NI, Relatore
FALCONIERI WALTER, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1053/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240052430624000 TARI 2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Gallipoli - Via Pavia 73014 Gallipoli LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 22LTA 3745 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2182/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti e conferma la cessazione della materia del contendere, chiede la condanna alle spese dell'ufficio.
La Corte, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, proponeva ricorso per impugnare la cartella di pagamento n. 059 2024 0052430624 000 di complessive € 3.783,88 emessa a suo carico da
Agenzia delle Entrate – Riscossione Lecce in relazione alle somme iscritte a ruolo dal Comune di Gallipoli
a seguito dell'omesso pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2022, di cui all'avviso di accertamento n. 22LTA – 3745 del 29.05.2023 richiamato nella predetta cartella.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
1. Omessa notifica dell'Avviso di pagamento Tari.
2. Difetto di motivazione in violazione degli articoli 1, 6, 7, 10 della legge n. 212/2000 c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”.
3. Infondatezza della pretesa tributaria. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione art. 13, comma 9-bis, D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013.
4. Difetto di motivazione. Errore sul presupposto di fatto e di diritto e difetto di istruttoria. Infondatezza nel merito della pretesa tributaria.
Concludeva con la richiesta di annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese e competenze di lite.
Costituitasi in giudizio, Agenzia delle Entrate – Riscossione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al merito della pretesa iscritta a ruolo e contestando quanto eccepito dal ricorrente. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e, in caso di accoglimento della domanda, la sua mancata responsabilità.
In data 20.11.2025 parte ricorrente depositava memorie conclusive con le quali evidenziava l'omessa costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli e la conseguente mancata contestazione di quanto dedotto con i motivi di ricorso, con ogni conseguenza sul piano processuale.
In data 26.11.2025 il Comune di Gallipoli si costituiva in giudizio chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'atto opposto (a seguito di discarico del ruolo), giusta notifica al ricorrente del relativo provvedimento.
In occasione dell'udienza di trattazione parte ricorrente confermava la cessazione della materia del contendere insistendo, però, sulla condanna dell'ufficio al pagamento delle spese. Al termine della discussione la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto innanzi, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 546/92. Posto quanto innanzi, la Corte condanna comunque il
Comune di Gallipoli al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, stante la tardività del provvedimento di annullamento dell'atto opposto che non ha impedito lo svolgimento dell'attività difensiva da parte del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna le controparti in solido alle spese per euro 1200/00.