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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/11/2025, n. 3559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3559 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
n. 10152/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10152/2019 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Conte Fiorinda C.F._1
(C.F.: ) domiciliata presso lo studio sito in C.F._2
Giugliano in Campania (NA) alla Via S. Nullo n. 179
-attore- contro
(P.Iva n. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Baino Annalisa (C.F.:
) domiciliata presso lo studio sito in Napoli alla C.F._3 via Firenze n. 21;
-convenuta- nonché (P.I. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Puoti (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio sito in Caserta (CE) alla Via Patturelli nr. 89;
-terza chiamata in causa -
1 CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione svolgimento del processo, salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore esponeva che in data 10 novembre 2017, mentre si trovava presso l'immobile sito in Castelvolturno, Viale delle Camelie, al fine di verificare lo stato di alcuni cornicioni prospicienti l'appartamento della ex coniuge, veniva invitato dal titolare della ditta esecutrice dei a Parte_2 salire sulla piattaforma elevatrice (c.d. “bilancia”) posizionata lungo la facciata del fabbricato, allo scopo di visionare più agevolmente il punto interessato dai lavori. Riferiva l'attore che, giunto al primo piano, la piattaforma subiva uno spostamento repentino, con conseguente perdita di equilibrio e rovinosa caduta al suolo, dalla quale riportava significative lesioni personali. L'odierna convenuta si costituiva contestando l'an debeatur, negando l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto, eccependo imprudenza dell'attore e invocando l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo, contestualmente chiamava in garanzia la propria assicuratrice,
[...]
ai sensi dell'art. 1917 c.c. CP_3
La terza chiamata si costituiva eccependo preliminarmente CP_4
l'inoperatività della polizza per asserita condotta “abusiva” del danneggiato e, nel merito, contestando quantum e causalità. Con provvedimento del 20 ottobre 2021, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta nonché la prova testimoniale sui capitoli indicati, all'esito delle stesse, ritenuta la rilevanza delle lesioni, si disponeva CTU medico-legale. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nel merito, la domanda proposta dall'attore è fondata.
2 La domanda attorea postula la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., disposizione che configura una forma di responsabilità oggettiva per i danni cagionati dalla cosa in custodia, superabile soltanto mediante la prova del caso fortuito. L'indice selettivo della norma si fonda su due presupposti: la disponibilità materiale e giuridica della cosa da parte del custode;
l'idoneità della cosa ad arrecare danno, secondo una dinamica riferibile al suo funzionamento, consistenza o collocazione. Nel caso di specie la piattaforma elevatrice (“bilancia”), installata su facciata condominiale per l'esecuzione di lavori edili, integra pienamente l'oggetto della custodia: si tratta di attrezzatura tecnica, soggetta a manovra e controllo, la cui gestione era affidata alla convenuta società
Controparte_1 La caduta dell'attore è conseguenza diretta del repentino spostamento laterale del pianale, circostanza che attiene intrinsecamente alla cosa stessa e non a un evento esterno autonomo. La giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che, in presenza di danno riconducibile al funzionamento della cosa, grava sul custode l'onere di allegare e provare il caso fortuito;
in difetto, l'imputazione presuntiva è piena. Nel caso in esame, la convenuta non ha fornito elementi idonei a integrare il caso fortuito. Né l'imprudenza dell'attore, in quanto non abnorme, è idonea a spezzare il nesso eziologico. I capitoli testimoniali ammessi vertevano sulla posizione dei presenti, sulla dinamica dell'accaduto, sull'autorizzazione all'utilizzo della piattaforma e sulla vigilanza esercitata. I due testi oculari, escussi all'udienza del 13 gennaio 2023, hanno reso dichiarazioni coerenti, convergenti e intrinsecamente plausibili, affermando: che l'attore fu invitato dal titolare della convenuta a salire sulla piattaforma per visionare lo stato del cornicione;
che la piattaforma era materialmente azionata dal titolare della ditta;
che il titolare si trovava insieme all'attore sul pianale;
che la caduta avvenne per spostamento laterale della piattaforma;
che fu il titolare stesso a prestare soccorso e accompagnare l'attore al pronto soccorso. Di contro, l'interrogatorio del legale rappresentante della convenuta, privo di percezione diretta e reso all'insegna della non visione, non è idoneo ad elidere due testimonianze oculari lineari, prive di interesse personale e
3 reciprocamente confermate. L'istruttoria cristallizza dunque un assetto fattuale definito, ovvero una vigilanza attuale del custode;
invito all'uso della cosa e la conduzione materiale della piattaforma da parte della convenuta. Ciò esclude in radice l'uso arbitrario dedotto dalle difese. Per quanto attiene all'eccezione di imprudenza dell'attore, la Cassazione afferma che essa rileva ai fini del fortuito solo ove la condotta sia autonoma, eccezionale, imprevedibile e idonea a porsi quale causa esclusiva del danno. Nessuno di tali requisiti ricorre: la condotta era sollecitata, sorvegliata, e funzionale all'attività in corso. In merito all'operatività della garanzia assicurativa la convenuta ha chiamato in garanzia ai sensi dell'art. Controparte_5
1917 c.c. La polizza RC verso terzi prodotta in atti copre l'attività edile con utilizzo di ponteggi e impalcature;
il questionario indica espressamente il rischio. La compagnia non ha individuato alcuna clausola di esclusione riferita all'utilizzo autorizzato da parte del custode. Né risulta provata condotta abusiva, la garanzia è pertanto operativa. Conseguentemente, la convenuta ha diritto ad essere tenuta indenne, nei limiti del massimale dedotto, ma con franchigia contrattuale di € 500,00. In ordine alla quantificazione del danno, la consulenza medico-legale espletata dal dott. riveste carattere dirimente. Essa Persona_1 risulta completa, approfondita e pienamente rispettosa dei quesiti dispositivi, oltre che congruamente motivata e fondata su esame clinico diretto del periziando, nonché sulla documentazione sanitaria versata in atti. Il consulente ha ricostruito in maniera coerente l'evoluzione del quadro lesivo, ritenendo la traumatologia lamentata pienamente compatibile con la dinamica riferita in sede istruttoria, segnata da caduta dall'altezza del primo piano con impatto al suolo. La relazione peritale dà atto di una fase algica acuta tale da determinare invalidità temporanea totale per 30 giorni, seguita da una fase di riduzione parziale dell'autonomia funzionale con invalidità temporanea al 50% per ulteriori
4 22 giorni, condizione clinicamente plausibile in ragione della sofferenza dei cingoli articolari interessati. Con riferimento ai postumi permanenti, il CTU ha individuato una invalidità permanente del 12%, applicando i criteri del barème medico-legale SIMLA, in considerazione della residua limitazione funzionale dell'arto superiore sinistro, della persistenza della sintomatologia dolorosa in determinati movimenti e della compromissione, sia pur contenuta, della cenestesi lavorativa. Le osservazioni critiche delle parti convenute non risultano idonee a scalfire la solidità dell'elaborato tecnico, non essendo supportate da documentazione medico-specialistica alternativa né da rilievi metodologici puntuali. La giurisprudenza di legittimità afferma che la consulenza tecnica d'ufficio, quando dotata di uniformità logica, esaustività argomentativa e coerenza clinica, costituisce valido strumento di accertamento del danno alla persona. Alla luce dei parametri tabellari orientativi (Tabelle di Milano), tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro e della percentuale di invalidità riconosciuta, la liquidazione equitativa del danno biologico in
€ 18.000,00, di cui €. 2.303,38 per ITT e ITP, appare proporzionata e adeguatamente satisfattiva. Nulla per cd danno orale né per le spese, in quanto non documentato. Inoltre, non risultando comprovate pregresse attività lavorative compromesse in modo peculiare, né specifiche ripercussioni dinamico- relazionali tali da giustificare una personalizzazione, la liquidazione tabellare standard deve ritenersi sufficiente. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna, Controparte_1 al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 21.000,00,
[...] oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dalla data del fatto fino al saldo;
5 - condanna la convenuta al pagamento delle spese Controparte_1 di lite in favore dell'attore che liquida in complessivi € 3.450,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta le Controparte_1 spese di CTU come liquidate in atti;
- accoglie la domanda di garanzia avanzata da nei Controparte_1 confronti di e, per l'effetto, condanna la Controparte_5 medesima compagnia a tenere integralmente indenne l'assicurata di quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere all'attore in esecuzione della presente sentenza, ivi comprese le spese di lite, le spese della consulenza tecnica d'ufficio e gli accessori di legge, nei limiti del massimale di polizza e con franchigia contrattuale di € 500,00 a carico dell'assicurata;
- compensa le spese di lite tra parte convenuta e terza chiamata. Così, 05/11/2025 Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10152/2019 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Conte Fiorinda C.F._1
(C.F.: ) domiciliata presso lo studio sito in C.F._2
Giugliano in Campania (NA) alla Via S. Nullo n. 179
-attore- contro
(P.Iva n. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Baino Annalisa (C.F.:
) domiciliata presso lo studio sito in Napoli alla C.F._3 via Firenze n. 21;
-convenuta- nonché (P.I. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Puoti (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio sito in Caserta (CE) alla Via Patturelli nr. 89;
-terza chiamata in causa -
1 CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione svolgimento del processo, salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore esponeva che in data 10 novembre 2017, mentre si trovava presso l'immobile sito in Castelvolturno, Viale delle Camelie, al fine di verificare lo stato di alcuni cornicioni prospicienti l'appartamento della ex coniuge, veniva invitato dal titolare della ditta esecutrice dei a Parte_2 salire sulla piattaforma elevatrice (c.d. “bilancia”) posizionata lungo la facciata del fabbricato, allo scopo di visionare più agevolmente il punto interessato dai lavori. Riferiva l'attore che, giunto al primo piano, la piattaforma subiva uno spostamento repentino, con conseguente perdita di equilibrio e rovinosa caduta al suolo, dalla quale riportava significative lesioni personali. L'odierna convenuta si costituiva contestando l'an debeatur, negando l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto, eccependo imprudenza dell'attore e invocando l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo, contestualmente chiamava in garanzia la propria assicuratrice,
[...]
ai sensi dell'art. 1917 c.c. CP_3
La terza chiamata si costituiva eccependo preliminarmente CP_4
l'inoperatività della polizza per asserita condotta “abusiva” del danneggiato e, nel merito, contestando quantum e causalità. Con provvedimento del 20 ottobre 2021, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta nonché la prova testimoniale sui capitoli indicati, all'esito delle stesse, ritenuta la rilevanza delle lesioni, si disponeva CTU medico-legale. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nel merito, la domanda proposta dall'attore è fondata.
2 La domanda attorea postula la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., disposizione che configura una forma di responsabilità oggettiva per i danni cagionati dalla cosa in custodia, superabile soltanto mediante la prova del caso fortuito. L'indice selettivo della norma si fonda su due presupposti: la disponibilità materiale e giuridica della cosa da parte del custode;
l'idoneità della cosa ad arrecare danno, secondo una dinamica riferibile al suo funzionamento, consistenza o collocazione. Nel caso di specie la piattaforma elevatrice (“bilancia”), installata su facciata condominiale per l'esecuzione di lavori edili, integra pienamente l'oggetto della custodia: si tratta di attrezzatura tecnica, soggetta a manovra e controllo, la cui gestione era affidata alla convenuta società
Controparte_1 La caduta dell'attore è conseguenza diretta del repentino spostamento laterale del pianale, circostanza che attiene intrinsecamente alla cosa stessa e non a un evento esterno autonomo. La giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che, in presenza di danno riconducibile al funzionamento della cosa, grava sul custode l'onere di allegare e provare il caso fortuito;
in difetto, l'imputazione presuntiva è piena. Nel caso in esame, la convenuta non ha fornito elementi idonei a integrare il caso fortuito. Né l'imprudenza dell'attore, in quanto non abnorme, è idonea a spezzare il nesso eziologico. I capitoli testimoniali ammessi vertevano sulla posizione dei presenti, sulla dinamica dell'accaduto, sull'autorizzazione all'utilizzo della piattaforma e sulla vigilanza esercitata. I due testi oculari, escussi all'udienza del 13 gennaio 2023, hanno reso dichiarazioni coerenti, convergenti e intrinsecamente plausibili, affermando: che l'attore fu invitato dal titolare della convenuta a salire sulla piattaforma per visionare lo stato del cornicione;
che la piattaforma era materialmente azionata dal titolare della ditta;
che il titolare si trovava insieme all'attore sul pianale;
che la caduta avvenne per spostamento laterale della piattaforma;
che fu il titolare stesso a prestare soccorso e accompagnare l'attore al pronto soccorso. Di contro, l'interrogatorio del legale rappresentante della convenuta, privo di percezione diretta e reso all'insegna della non visione, non è idoneo ad elidere due testimonianze oculari lineari, prive di interesse personale e
3 reciprocamente confermate. L'istruttoria cristallizza dunque un assetto fattuale definito, ovvero una vigilanza attuale del custode;
invito all'uso della cosa e la conduzione materiale della piattaforma da parte della convenuta. Ciò esclude in radice l'uso arbitrario dedotto dalle difese. Per quanto attiene all'eccezione di imprudenza dell'attore, la Cassazione afferma che essa rileva ai fini del fortuito solo ove la condotta sia autonoma, eccezionale, imprevedibile e idonea a porsi quale causa esclusiva del danno. Nessuno di tali requisiti ricorre: la condotta era sollecitata, sorvegliata, e funzionale all'attività in corso. In merito all'operatività della garanzia assicurativa la convenuta ha chiamato in garanzia ai sensi dell'art. Controparte_5
1917 c.c. La polizza RC verso terzi prodotta in atti copre l'attività edile con utilizzo di ponteggi e impalcature;
il questionario indica espressamente il rischio. La compagnia non ha individuato alcuna clausola di esclusione riferita all'utilizzo autorizzato da parte del custode. Né risulta provata condotta abusiva, la garanzia è pertanto operativa. Conseguentemente, la convenuta ha diritto ad essere tenuta indenne, nei limiti del massimale dedotto, ma con franchigia contrattuale di € 500,00. In ordine alla quantificazione del danno, la consulenza medico-legale espletata dal dott. riveste carattere dirimente. Essa Persona_1 risulta completa, approfondita e pienamente rispettosa dei quesiti dispositivi, oltre che congruamente motivata e fondata su esame clinico diretto del periziando, nonché sulla documentazione sanitaria versata in atti. Il consulente ha ricostruito in maniera coerente l'evoluzione del quadro lesivo, ritenendo la traumatologia lamentata pienamente compatibile con la dinamica riferita in sede istruttoria, segnata da caduta dall'altezza del primo piano con impatto al suolo. La relazione peritale dà atto di una fase algica acuta tale da determinare invalidità temporanea totale per 30 giorni, seguita da una fase di riduzione parziale dell'autonomia funzionale con invalidità temporanea al 50% per ulteriori
4 22 giorni, condizione clinicamente plausibile in ragione della sofferenza dei cingoli articolari interessati. Con riferimento ai postumi permanenti, il CTU ha individuato una invalidità permanente del 12%, applicando i criteri del barème medico-legale SIMLA, in considerazione della residua limitazione funzionale dell'arto superiore sinistro, della persistenza della sintomatologia dolorosa in determinati movimenti e della compromissione, sia pur contenuta, della cenestesi lavorativa. Le osservazioni critiche delle parti convenute non risultano idonee a scalfire la solidità dell'elaborato tecnico, non essendo supportate da documentazione medico-specialistica alternativa né da rilievi metodologici puntuali. La giurisprudenza di legittimità afferma che la consulenza tecnica d'ufficio, quando dotata di uniformità logica, esaustività argomentativa e coerenza clinica, costituisce valido strumento di accertamento del danno alla persona. Alla luce dei parametri tabellari orientativi (Tabelle di Milano), tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro e della percentuale di invalidità riconosciuta, la liquidazione equitativa del danno biologico in
€ 18.000,00, di cui €. 2.303,38 per ITT e ITP, appare proporzionata e adeguatamente satisfattiva. Nulla per cd danno orale né per le spese, in quanto non documentato. Inoltre, non risultando comprovate pregresse attività lavorative compromesse in modo peculiare, né specifiche ripercussioni dinamico- relazionali tali da giustificare una personalizzazione, la liquidazione tabellare standard deve ritenersi sufficiente. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna, Controparte_1 al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 21.000,00,
[...] oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dalla data del fatto fino al saldo;
5 - condanna la convenuta al pagamento delle spese Controparte_1 di lite in favore dell'attore che liquida in complessivi € 3.450,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta le Controparte_1 spese di CTU come liquidate in atti;
- accoglie la domanda di garanzia avanzata da nei Controparte_1 confronti di e, per l'effetto, condanna la Controparte_5 medesima compagnia a tenere integralmente indenne l'assicurata di quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere all'attore in esecuzione della presente sentenza, ivi comprese le spese di lite, le spese della consulenza tecnica d'ufficio e gli accessori di legge, nei limiti del massimale di polizza e con franchigia contrattuale di € 500,00 a carico dell'assicurata;
- compensa le spese di lite tra parte convenuta e terza chiamata. Così, 05/11/2025 Il Giudice
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