Sentenza 24 febbraio 2004
Massime • 1
La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile.
Commentario • 1
- 1. Contribuente, garanzie, istruttoria, terzi, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 giugno 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/02/2004, n. 3612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3612 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. MARZIALE GI - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOCIETÀ BIQUATTRO DI AL IO EL & C SNC in persona dell'Amministratore pro tempore, AL IO EL, AL PE, AL IZ, AL CA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI GRACCHI 123, presso l'avvocato RAIMONDO DETTORI, rappresentati e difesi dagli avvocati EL STARA e ALESSANDRO BARRACANO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 246/00 della Seziona distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, depositata il 15/11/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 20/10/2003 dal Consigliere Dott. Gianfranco GUARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26.6.1995 la società "QU di NI NT HE e C. s.n.c." nonché i soci NI NT HE, NI MI, NI GI e NI ZI proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Sassari in data 12.5.1995, con il quale era stato intimato loro di pagare alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a - Divisione di Credito Industriale la somma di L. 642.462.820 oltre interessi convenzionali e spese, in virtù del contratto di finanziamento stipulato il 30.11.1988 tra la Sezione Speciale per il Credito Industriale istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro e la società QU, e rimasto inadempiuto.
A sostegno dall'opposizione gli opponenti deducevano che il contratto era nullo per mancanza di causa, essendo preordinato al ripianamento della situazione debitoria gravante sulla mutuataria nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.; e chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e la conseguente assoluzione da ogni avversaria pretesa.
Si costituiva la Banca opposta eccependo che il contratto era stato concluso con la Sezione Speciale per il Credito Industriale istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro con D.L. del 1947 e, quindi, con un soggetto che, all'epoca della stipulazione, era dotato di distinta ed autonoma personalità giuridica, essendo avvenuta soltanto in data 22.11.1994 la fusione per incorporazione della BNL Credito Industriale s.p.a., già Sezione Speciale per il Credito Industriale, nella Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. Divisione Credito Industriale, che era così subentrata in tutti i rapporti giuridici già facenti capo alla società incorporata.
Esponeva quindi che gli opponenti, concluso il contratto con la Sezione Speciale, con scrittura e con ordine di bonifico in data 7.3.1989 avevano disposto che gli importi finanziati dalla sezione fossero accreditati sul conto corrente n. 5108 dai medesimi intrattenuto con l'Agenzia di Alghero della Banca Nazionale del Lavoro, disposizione che era stata eseguita con l'accredito delle due "tranches" del finanziamento, la prima di L. 270.000.000 in data 28.3.1989 e la seconda di L. 412.000.000 in data 3.11.1989. Rilevava, infine, che da parte della Sezione Speciale non poteva essere operata alcuna compensazione con i debiti esistenti in capo agli opponenti, posto che alla stessa, quale soggetto giuridico autonomo rispetto alla BNL, era riferibile esclusivamente il contratto di finanziamento, al quale aveva dato esecuzione accreditando le somme finanziate, come da espressa disposizione del mutuatario, sul conto corrente di quest'ultimo, che veniva utilizzato esclusivamente nell'ambito del rapporto con la Banca Nazionale del Lavoro alle cui vicende la Sezione Speciale restava estranea. Tanto esposto, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza del 13.7.1998 il Tribunale di Sassari rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese processuali.
La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari con sentenza 3 novembre - 15 novembre 2000 contro la quale hanno proposto ricorso la società QU di NI NT HE e C. s.n.c. nonché i soci NI NT HE, NI MI, NI GI e NI ZI hanno proposto ricorso formulando quattro motivi.
All'udienza dal 17 giugno 2003, essendone mancato l'avviso ai ricorrenti, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1704, 1418 e 1344 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. in quanto la Corte d'appello di Cagliari ha omesso di considerare che la Sezione di Credito Industriale della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. ha sempre operato attraverso la filiale della BNL di Alghero i cui funzionari agivano in forza di mandato conferito con convenzione per rogito notaio Dr. Paolo Castellani di Roma in data 23 marzo 1948, con la conseguenza che l'attività illecita compiuta dalla mandataria non poteva non riversarsi nella sfera giuridica della mandante. Sarebbe dunque evidente la falsa applicazione dell'art. 1704 c.c., così come sarebbe evidente la violazione degli art. 1344 e 1418 c.c. dal momento che il mancato raggiungimento dello scopo legale del contratto di finanziamento si porrebbe quale conseguenza diretta della deviazione nella destinazione subita dalle somme mutuate all'atto della erogazione.
Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli art., 1456 e 1458 c.c. nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c., per non avere la Corte d'appello tenuto conto che l'avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento precludeva ala Banca di applicare, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, gli interessi convenzionali pattuiti in misura superiore a quella legale. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli art. 1283 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. in quanto la Corte d'appello non ha tenuto conto dell'illecita capitalizzazione degli interessi attuata dalla Banca in violazione dell'art. 1283 c.c. e senza aver provato il meccanismo di formazione del credito lievitato enormemente per effetto dell'applicazione di interessi in misura superiore a quelli previsti dalla l. n. 517/1995. Con il quarto motivo, infine, i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli art. 2 l. n. 108/1996 in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c., dal momento che il tasso di interesse arbitrariamente qualificato come convenzionale avrebbe, in ogni caso, dovuto essere adeguato ai parametri fissati trimestralmente con il DD. MM. di cui all'art. 2 della rubrica.
2. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili.
Quanto al primo motivo, i ricorrenti trascurano infatti di considerare che la motivazione della sentenza impugnata si basa sul rilievo, preliminare ed assorbente, della mancanza di prova in ordine all'accordo che sarebbe intervenuto tra l'Istituto erogante (Sezione Speciale per il Credito Industriale istituita presso la Banca Nazionale del lavoro) e la mutuataria (soc. QU) affinché il finanziamento venisse utilizzato per il ripianamento della futura esposizione debitoria della mutuataria e, quindi, per una finalità diversa da quella par cui il finanziamento stesso era stato concesso ("acquisto locali commerciali, attrezzi e scorte merci per l'esercizio dell'azienda di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande"). Il mancato assolvimento degli opponenti all'onere probatorio relativo a tale circostanza assumeva, secondo il giudice d'appello, carattere decisivo al fine di escludere l'asserita nullità del contratto per mancanza di causa. Nè a diverso avviso poteva indurre il fatto che le somme erogate dall'Istituto mutuante, una volta accreditate alla mutuataria sul conto corrente da essa intrattenuto presso l'Agenzia di Alghero della Banca Nazionale dal Lavoro, fossero state utilizzate (il 28 marzo 1989 e, rispettivamente, il 3 novembre 1989) per l'estinzione dell'esposizione debitoria nel frattempo maturata a carico della società nei confronti della Banca, trattandosi - come si legge nella sentenza impugnata - di "evento successivo alla stipulazione ed alla esecuzione del contratto", come tale inidoneo "a spiegare effetti di sorta sulla causa del contratto stesso quale delineata dalla norma di cui all'art. 1813 c.c.". Poiché la "ratio decidendi" della decisione impugnata è fondata sulla insussistenza di un accordo, che sarebbe intervenuto tra l'Istituto mutuante e la società mutuataria al fine di deviare il contratto di finanziamento dalla sua causa tipica, ne discende con tutta evidenza che i ricorrenti, ponendo a base del primo motivo di ricorso l'affermazione secondo cui l'attività illecita compiuta dal mandatario si riverbera nella sfera giuridica del mandante, hanno sollevato una questione che non ha alcuna aderenza con la motivazione delle sentenza impugnata;
e la proposizione, mediante il ricorso per NE, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata, comporta appunto l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 23 maggio 2001, n. 7046). L'insegnamento di questa Corte è poi pacifico nel senso che i motivi del ricorso per NE devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già ricomprese nel thema decidendum del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio, come le questioni di nullità. La rilevabilità d'ufficio di una nullità deve peraltro essere coordinata con i principi generali del processo, per cui da un lato essa resta preclusa dal giudicato interno formatosi in conseguenza della pronunzia esplicita sulla questione ovvero della definizione implicita della stessa (così, tra le altre, Cass. 9 gennaio 2002, n. 194); dall'altro lato, dovendosi tener conto del principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., qualora il tema controverso verta sull'invalidità dell'atto, non è consentito successivamente dedurre o rilevare d'ufficio una nullità basata su ragioni diverse da quelle originariamente proposte dalla parte nell'esercizio del suo diritto di azione o di eccezione. Tali diverse ragioni, pertanto, in quanto non sottoposte all'esame dei giudici di merito, non possono essere fatte valere come motivo di ricorso per NE (così, testualmente, Casa. 4 marzo 1999, n. 1811). Il principio del rilievo d'ufficio della nullità, cioè, trova applicazione soltanto nell'ipotesi in cui la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea, per essere l'atto elemento costitutivo della domanda;
quando, invece, sia la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di legittimità enunciate dall'interessato e non può fondarsi su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati, venendosi in questa ipotesi la nullità a configurare quale elemento costitutivo della domanda dell'attore, che si pone come limite alla pronuncia giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Caso. 1 agosto 2001, n. 10498; 23 settembre 2000, n. 12644; 9 gennaio 1999, n. 117; 10 ottobre 1997, n. 9877). Nel caso in esame non risulta che i profili dedotti dai ricorrenti con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso siano stati in alcun modo prospettati nei precedenti gradi di giudizio: di qui l'inammissibilità anche di tali motivi, il cui esame, d'altra parte, investirebbero nuove indagini di fatto non consentite in NE (cfr., tra le altre, Cass. 22 giugno 2000, n. 8478; 12 novembre 1998, n. 11406). Non vi è luogo a pronunciare sulle spese, considerata il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Banca Nazionale del Lavoro.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004