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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/03/2026, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09515/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 25/03/2026
N. 02512 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09515/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9515 del 2025, proposto da IN ZA, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Centola, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VII n. 5975/2025 resa tra le parti, pubblicata il 9/7/2025 (procedimento n. 881/2025 di R.G.) e notificata a mezzo pec il 10 luglio 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 09515/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il Cons. EL ES, nessuno presente per le parti;
FATTO e DIRITTO
1 - L'appellante Signor ZA NO è risultato vittorioso in appello davanti a questa Sezione contro un ordine di demolizione illegittimamente adottato dal Comune di Centola.
2 – Conseguentemente tale provvedimento è stato annullato con sentenza del
Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 5975/2025, con condanna del Comune e del soggetto intervenuto ad opponendum in giudizio, signor RI AN, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per ciascuno di essi, in Euro 3.000,00 oltre ad oneri di legge.
3 – L'appellante signor ZA NO propone ora giudizio d'ottemperanza del giudicato formatosi sulla predetta sentenza n. 5975/2025, rappresentando che né il
Comune di Centola né il coobbligato in solido sig. ZA AN ad oggi hanno ancora provveduto a conformarsi al giudicato di cui alla sentenza n. 5975/2025 mediante il pagamento delle spese di giudizio.
4 – A tal fine il ricorrente quantifica unitariamente la somma richiesta in € 10.379,72, di cui € 6.000,00 per compensi professionali, € 900,00 per rimborso forfettario, €
276,00 per cpa + € 1.578,72 per iva, oltre € 650,00 per contributo unificato primo grado e € 975 per contributo unificato secondo grado ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, D.P.R. 115/2002).
5 - Chiede pertanto di fissare al Comune un termine per l'adempimento, con nomina, nell'ipotesi di perdurante inerzia del Comune di Centola oltre il termine all'uopo assegnato, di apposito Commissario ad acta che provveda a dare esecuzione alla predetta sentenza, con spese di giudizio. N. 09515/2025 REG.RIC.
6 – L'appello deve essere accolto non essendovi in atti alcuna evidenza di un adempimento delle parti intimate, ma la sopraindicata quantificazione della richiesta di parte ricorrente deve essere disattesa, in quanto la sentenza in esame ha condannato sia il Comune sia la parte resistente a liquidare ciascuno la somma di Euro 3.000,00 oltre oneri di legge, senza vincolo di solidarietà.
7 – Pertanto essendo stato il ricorso in ottemperanza proposto solo contro il Comune, quest'ultimo deve essere condannato a corrispondere solo le somme alle quali è stato condannato.
8 – Il solo parziale accoglimento del ricorso comporta la parziale compensazione delle spese di giudizio, che per la restante parte sono poste a carico del Comune.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l'effetto, condanna il Comune di Centola a dare piena e puntuale attuazione alla sentenza di questa Sezione n. 5975/2025 e di provvedere senza indugio, e comunque entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica a cura di parte se anteriore, al pagamento, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente, delle spese di giudizio alle quali il medesimo
Comune è stato condannato, pari a Euro 3.000,00 oltre ad oneri di legge ed a restituzione pro quota del contributo unificato.
Nomina commissario ad acta il Prefetto di Salerno o il funzionario dal medesimo designato affinché, all'inutile decorso del termine sopraindicato, provveda al medesimo pagamento a nome ed a spese del Comune di Centola. N. 09515/2025 REG.RIC.
Compensa in parte le spese di giudizio e per la restante parte condanna il Comune di
Centola a corrispondere al legale antistatario del ricorrente la somma di Euro 2.000,00 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB PP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
EL ES, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
EL ES OB PP
IL SEGRETARIO N. 09515/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 25/03/2026
N. 02512 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09515/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9515 del 2025, proposto da IN ZA, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Centola, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VII n. 5975/2025 resa tra le parti, pubblicata il 9/7/2025 (procedimento n. 881/2025 di R.G.) e notificata a mezzo pec il 10 luglio 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 09515/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il Cons. EL ES, nessuno presente per le parti;
FATTO e DIRITTO
1 - L'appellante Signor ZA NO è risultato vittorioso in appello davanti a questa Sezione contro un ordine di demolizione illegittimamente adottato dal Comune di Centola.
2 – Conseguentemente tale provvedimento è stato annullato con sentenza del
Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 5975/2025, con condanna del Comune e del soggetto intervenuto ad opponendum in giudizio, signor RI AN, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per ciascuno di essi, in Euro 3.000,00 oltre ad oneri di legge.
3 – L'appellante signor ZA NO propone ora giudizio d'ottemperanza del giudicato formatosi sulla predetta sentenza n. 5975/2025, rappresentando che né il
Comune di Centola né il coobbligato in solido sig. ZA AN ad oggi hanno ancora provveduto a conformarsi al giudicato di cui alla sentenza n. 5975/2025 mediante il pagamento delle spese di giudizio.
4 – A tal fine il ricorrente quantifica unitariamente la somma richiesta in € 10.379,72, di cui € 6.000,00 per compensi professionali, € 900,00 per rimborso forfettario, €
276,00 per cpa + € 1.578,72 per iva, oltre € 650,00 per contributo unificato primo grado e € 975 per contributo unificato secondo grado ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, D.P.R. 115/2002).
5 - Chiede pertanto di fissare al Comune un termine per l'adempimento, con nomina, nell'ipotesi di perdurante inerzia del Comune di Centola oltre il termine all'uopo assegnato, di apposito Commissario ad acta che provveda a dare esecuzione alla predetta sentenza, con spese di giudizio. N. 09515/2025 REG.RIC.
6 – L'appello deve essere accolto non essendovi in atti alcuna evidenza di un adempimento delle parti intimate, ma la sopraindicata quantificazione della richiesta di parte ricorrente deve essere disattesa, in quanto la sentenza in esame ha condannato sia il Comune sia la parte resistente a liquidare ciascuno la somma di Euro 3.000,00 oltre oneri di legge, senza vincolo di solidarietà.
7 – Pertanto essendo stato il ricorso in ottemperanza proposto solo contro il Comune, quest'ultimo deve essere condannato a corrispondere solo le somme alle quali è stato condannato.
8 – Il solo parziale accoglimento del ricorso comporta la parziale compensazione delle spese di giudizio, che per la restante parte sono poste a carico del Comune.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l'effetto, condanna il Comune di Centola a dare piena e puntuale attuazione alla sentenza di questa Sezione n. 5975/2025 e di provvedere senza indugio, e comunque entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica a cura di parte se anteriore, al pagamento, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente, delle spese di giudizio alle quali il medesimo
Comune è stato condannato, pari a Euro 3.000,00 oltre ad oneri di legge ed a restituzione pro quota del contributo unificato.
Nomina commissario ad acta il Prefetto di Salerno o il funzionario dal medesimo designato affinché, all'inutile decorso del termine sopraindicato, provveda al medesimo pagamento a nome ed a spese del Comune di Centola. N. 09515/2025 REG.RIC.
Compensa in parte le spese di giudizio e per la restante parte condanna il Comune di
Centola a corrispondere al legale antistatario del ricorrente la somma di Euro 2.000,00 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB PP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
EL ES, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
EL ES OB PP
IL SEGRETARIO N. 09515/2025 REG.RIC.