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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9362 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.15138 /2025 R.G.A.C.
TRA
E Parte_1 Parte_2
quali genitori di
[...] Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma,viale delle Milizie 9 presso lo studio dell'Avv. IZZO BARBARA che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in Roma,via VIA CIRO IL GRANDE 21
presso il funzionario FRAIOLI GIULIA che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/04/2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che con decreto del 5.1.2024 veniva omologato l' che riconosceva il requisito sanitario di cui all'art. 1 CP_2
L.n. 289/90 con decorrenza dalla domanda amministrativa Tanto esposto, lamentava che non erano stati liquidati i ratei maturati, per un totale di € 9.696,26 oltre interessi. Concludeva chiedendo condannarsi l' al pagamento della somma CP_1 di € 9.696,26 a titolo di arretrati oltre interessi L' si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere. Esaurita la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, come richiesto dalla difesa della parte ricorrente all'odierna udienza. La parte convenuta, infatti, ha depositato documentazione comprovante la liquidazione della prestazione di cui si rivendica il pagamento. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno liquidate tenendo conto della soccombenza virtuale. Al riguardo si rileva anche che la prestazione è stata posta in liquidazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo. Le spese di lite vanno, quindi, poste a carico dell , nella misura di CP_1 cui al dispositivo
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' alla CP_1 rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.700 da distrarsi.
IL GIUDICE Mariapia Magaldi