Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Designato Dott. Antonio Pensato, ha emesso la seguente la seguente
SENTENZA:
nella causa in primo grado n. 3841/2022 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gaetano Luigi Di Marco e Giuseppe Semeraro Parte_1
-attrice-
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Antonio Sampietro e Francesco De Michele CP_1
-convenuta-
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio chiedendo di essere reintegrata dalla stessa nella Parte_1 CP_1
detenzione del terreno che conduceva in affitto in virtù di contratto stipulato con la stessa CP_1
detenzione che deduceva esserle stata sottratta per effetto di una profonda aratura e conseguente distruzione del bambuseto ivi esistente.Chiedeva anche la condanna della al risarcimento dei CP_1
danniSi costituiva in giudizio negando di aver proceduto all'aratura del terreno e contestando CP_1
l'esistenza su di esso di un bambuseto sul rilievo che il terreno era da tempo incolto ed abbandonato.Esaurita la fase interdittale del procedimento possessorio, con ordinanza di rigetto della richiesta di concessione dell'interdetto possessorio, lo stesso è proseguito per il merito su istanza della
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con sentenza.In diritto, la domanda di rintegra, e quella accessoria di risarcimento dei danni, avanzate dalla non possono trovare accoglimento nei confronti della La ricorrente addebita alla Pt_1 CP_1 Pt_1
resistente di essere l'autrice dell'atto di spoglio, commesso in suo danno quale affittuaria del CP_1
fondo rustico descritto in ricorso, consistito nell'aratura profonda e distruzione delle piantagioni di bambù
ivi presenti e del relativo impianto di irrigazione.La resistente ha specificamente contestato di CP_1
essere l'autrice, anche solo morale, dei fatti di spoglio lamentati dalla deducendo di essere residente Pt_1
in Bologna, circostanza comprovata dal certificato di residenza agli atti.In virtù di tale specifica contestazione, ai sensi dell'art. 2667 c.c., era onere della ricorrente provare la qualità di autrice dello spoglio in capo alla Come è noto il titolare passivo dell'azione di spoglio può essere o l'autore CP_1
materiale o quello anche solo morale del fatto materiale con cui vi è stata la privazione del possesso o,
come in questo caso, della detenzione, tale essendo il rapporto giuridico di cui è titolare la in qualità Pt_1
di affittuaria del fondo per cui è causa in virtù del contratto scritto di affittanza sottoscritto con la in CP_1
data 16/10/2015 per la durata di anni tredici.Autore materiale dello spoglio è l'esecutore dell'attività
attraverso cui viene realizzata la privazione dell'altrui godimento.Autore morale è colui che ha istigato o commissionato l'attività materiale di privazione del godimento o anche colui che ha, ex post.
consapevolmente utilizzato a proprio vantaggio l'attività materiale di spoglio sostituendo il proprio godimento a quello dello spogliato (in tal senso Cass. civ. n. 29467/2018).Nella specie non è
adeguatamente provato che la sia l'autrice dello spoglio.Non può essere considerata autrice CP_1
materiale in quanto nessuno degli informatori escussi ha dichiarato di aver visto la resistente compiere le operazioni di aratura.Neppure gli ulteriori testi e e , sentiti nella fase di merito Testimone_1 Testimone_2
del giudizio possessorio, hanno riferito di aver visto la procedere all'aratura del terreno condotto in CP_1
affitto dalla La non può essere considerata neppure autrice morale non essendo provato che Pt_1 CP_1
abbia commissionato l'aratura anche del fondo detenuto dalla non potendo escludersi che ciò possa Pt_1
essere frutto di un'iniziativa personale dell'esecutore materiale dell'aratura il quale ben potrebbe potuto,
per errore esclusivamente proprio, ritenere che anche il fondo detenuto dalla fosse nella disponibilità Pt_1
della come gli altri con esso confinanti.La prova dell'istigazione all'aratura del terreno condotto in CP_1
affitto dalla da parte della non può trarsi neppure dalle dichiarazioni dei due testi Pt_1 CP_1 [...]
e .La teste è inattendibile.In primo luogo ha reso dichiarazioni contraddittorie Tes_1 Testimone_2 Tes_1
2 in quanto dapprima ha riferito che uno dei trattoristi presenti sul posto le avrebbe detto di essere stato incaricato dell'aratura dall'affittuaria del fondo, che non può certo individuarsi nella che ne è CP_1
proprietaria e non affittuaria.Subito dopo, mutando versione dei fatti, ha riferito che il trattorista le avrebbe detto che stata operando su incarico della La teste, inoltre, non ha saputo descrivere CP_1
nessuno dei trattoristi né il trattore che stavano utilizzando, trincerandosi dietro la giustificazione che il mezzo non era visibile perché coperto dalla polvere.Singolare il fatto che la polvere abbia nascosto anche la sola possibilità di descrivere, ad esempio, la dimensione del trattore, in altezza e/o lunghezza, elemento non certo occultabile alla vista per la semplice presenza di polvere sul mezzo agricolo.Inoltre, la teste è
inattendibile anche in relazione alle ragioni che l' avrebbero indotta a recarsi sul terreno per cui è causa proprio il giorno 21/4/2022 da lei indicate nell'interesse ad acquistare il bambuseto.Certamente tale interesse era inesistente, e non poteva certo essere sorto dai colloqui con il marito della di cui si è Pt_1
dichiarata amica.Risulta, infatti, dalla scrittura privata in data 16/1/2019 che la si era obbligata fin da Pt_1
quell'epoca a vendere i frutti del bambuseto, ma anche il terreno in caso di esercizio dell'opzione di acquisto concessa dalla a favore di Tale scrittura rende inattendibili non solo le CP_1 Parte_2
dichiarazioni della teste ma anche quelle del teste il quale si sarebbe recato presso il terreno, Tes_1 Tes_3
il 21/4/2021, per accompagnare la perché interessata all'acquisto.Tuttavia è inverosimile la ragione Tes_1
che ha indotto i due testi a recarsi sul posto non potendo essere venduti ad altri né i frutti del bambuseto e né il terreno come ben noto alla e sicuramente anche al marito, come deve presumersi in virtù dei Pt_1
rapporti di stretta familiarità tra i due, i quali non potevano certo esortare la a visionare terreni in Tes_1
relazione ai quali erano già stati assunto impegni di vendita in favore di altro soggetto con scrittura privata risalente ad anni prima, essendosi la già impegnata a vendere in favore di .In definitiva, Pt_1 Parte_2
anche all'esito della fase di merito del giudizio possessorio, la resistente non può essere considerata neppure autrice morale dello spoglio per aver approfittato ex post dell'atto di spoglio non essendo provato né che abbia ordinato l'aratura del terreno per cui è causa e né che, dopo l'aratura, abbia sostituito al godimento della il proprio, relativamente al fondo per cui è causa.Nè risulta l'esistenza di un concreto Pt_1
interesse della a riprendere il godimento diretto del fondo concesso in affitto alla in quanto la CP_1 Pt_1
stipula di un regolare contratto di affitto rendeva evidente il sui interesse non all'uso diretto del fondo ma all'introito di un reddito attraverso il fitto mensile in denaro che la di era obbligata a versare per tutta Pt_1
la durata del contratto e che presupponeva il libero godimento del fondo stesso da parte dell'affittuaria,
3 non essendo provata, per altro verso, una volontà della di riappropriarsi del fondo prima della CP_1
scadenza del contratto.Anzi, la sottoscrizione di una scrittura aggiuntiva, prodotta in giudizio e datata
12/10/2021, che autorizzava la anche a subaffittare a terzi il fondo, dimostra il permanere Pt_1
dell'interesse della a procurarsi redditi in denaro dal fondo attraverso il mantenimento del CP_1
contratto di affitto precedentemente concluso con la ricorrente a nulla rilevando che con quei patti successivi la avesse rinunciato alla prelazione, non incidendo, tale rinuncia, sull'interesse della Pt_1
concedente a percepire i canoni di affitto, ed a garantire quindi la piena detenzione del terreno CP_1
all'affittuaria, fino al termine del contratto.Non essendo provato che l'iniziativa di aratura lamentata dalla ricorrente sia riconducibile all'attività materiale o solo morale, di istigazione o successivo sfruttamento per propria utilità, della la domanda di reintegra avanzata nei confronti di quest'ultima non può essere CP_1
accolta, così come l'accessoria domanda di risarcimento dei danni.Alla soccombenza della segue la Pt_1
condanna alla rifusione delle spese di lite della presente fase di merito in favore della avendo dato CP_1
causa a tale fase processuale nella già acquisita conoscenza di materiale probatorio inidoneo a provare la responsabilità della Dette spese sono liquidate come da separato dispositivo. CP_1
P.Q.M.
1) rigetta le domande avanzate da;
Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate in euro Parte_1 CP_1
7616,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge.
Taranto, 21/3/2025 Il Giudice Dott.
Antonio Pensato
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