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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/02/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5254/2024 avente ad oggetto: ratei
TRA
, nata a [...] il [...], n.q. di genitore titolare Parte_1
della responsabilità genitoriale sulla minore , nata a [...] il Persona_1
03.03.2016, rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Palomba, presso il cui studio elettivamente domiciliano, come in atti
ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa
Cristina Di Caprio, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.04.2024 la ricorrente in epigrafe hanno citato in CP_ giudizio l' onde ottenere il pagamento dell'indennità di frequenza spettante alla propria figlia minore.
Al riguardo hanno dedotto che il Tribunale di Napoli Nord - sezione lavoro - con decreto di omologa del 20.10.2023 emesso nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. recante n. 3375/2023 R.G., aveva riconosciuto il requisito sanitario dalla domanda
CP_ amministrativa del 12.05.2022, ma l' non aveva provveduto al pagamento della provvidenza. Ha dedotto, altresì, di aver notificato modello AP70 in data 14.11.2023 e decreto di omologa in data 21.12.2023, senza alcun esito.
Ha chiesto pertanto la condanna del convenuto istituto al pagamento dei ratei della prestazione in oggetto, con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito eccependo di non aver provveduto alla liquidazione della CP_1
prestazione in quanto il modello AP70 trasmesso dalla ricorrente non recava l'indicazione delle modalità di pagamento. Eccepiva, inoltre, di aver chiesto con pec del 19.01.2024 l'integrazione documentale dell'AP70, mai pervenuta. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza dell'11.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c. alle parti, lette le note depositate, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito esposti.
Parte ricorrente ha provato la sua legittimazione ad agire, avendo depositato decreto di omologa con cui è stata riconosciuta la prestazione oggetto dell'odierna domanda.
Ha altresì documentato l'avvenuta notifica all' del decreto di omologa (vd. CP_1
decreto di omologa notificato, in atti), del resto non contestata.
Quanto all'eccezione formulata dall' , si rileva quanto segue. CP_1
L'eccezione non può rilevare al fine di giustificare il mancato pagamento, non potendo assumere alcun rilievo in ordine alla spettanza della prestazione così come cristallizzata nel provvedimento giudiziale.
CP_ Infatti, l'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., infatti, pone a carico dell' l'onere di provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento giudiziale, previa verifica della ricorrenza degli ulteriori requisiti (“Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”).
Alcuna ulteriore e diversa condizione di esigibilità della prestazione è prevista dalla
CP_ normativa di riferimento, di talché il mancato invio dei modelli predisposti dall'
(AP70 e AP23) non può configurare un elemento ostativo alla corresponsione della prestazione.
Lo stesso Ente previdenziale, nei messaggi n. 20715 del 17.12.2013 e n. 4818 del
16.07.2015, recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile, ha affermato che l'accertamento dei requisiti socio economici conseguenti all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta di AP70 e AP23.
Va, inoltre, sottolineato che trattandosi, quella in scrutinio, di prestazione assistenziale, finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate, ex art. 38 Cost., non appare conforme a Costituzione formulare interpretazioni che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo.
Sulla scorta di quanto innanzi, parte resistente va condannata al pagamento dei ratei dell'indennità di frequenza spettante alla figlia minore a decorrere dal 01.06.2022
(primo giorno del mese successivo l'inoltro della domanda amministrativa).
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, in base all'art. 16, L. 412/91, dal 121° giorno e fino al saldo.
È pur vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborazione all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente.
Va, infatti, a tal riguardo osservato che sul piano generale la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'ente, della necessità di compilare un modulo definito “AP70” (o “AP23” in caso di richiesta di liquida-zione da parte degli eredi), nel quale vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta di modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti e, nel caso dell'indennità di accompagnamento,
l'autocertificazione di trovarsi nelle condizioni favorevoli all'erogazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili.
Si tratta di autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, con assunzione di responsabi- lità anche sotto il profilo penale in caso di mendacia.
CP_ È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all' tramite l'acquisizione della domanda amministrativa e che quelli relativi al reddito sono dallo stesso istituto acquisibili mediante accesso diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione, essendo necessario anche in virtù dell'assolvimento dei normali oneri di collaborazione da parte del creditore) che la parte invii il modulo compilato in tutte le sue parti.
Nel caso dell'indennità di accompagnamento, la notizia concernente la mancanza di elementi ostativi al pagamento costituiti dai ricoveri a carico dello Stato non rientra CP_ comunque nella disponibilità dell' per cui essa deve essere comunicata CP_ necessariamente all' nelle forme dell'autocertificazione.
Nella fattispecie, dalla documentazione in atti emerge come parte ricorrente abbia indicato nel modello AP70 l'Ufficio Postale deputato alla ricezione del pagamento, ma abbia effettivamente omesso di indicare le modalità dello stesso (se in contanti presso lo sportello, o tramite accredito su conto corrente postale, su libretto o carta prepagata).
Pertanto, atteso che, come sopra precisato, l'erogazione dei ratei maturati presuppone l'assolvimento di un onere di cooperazione a carico di parte ricorrente (creditore) nell'esatto adempimento della prestazione da parte del debitore in base al principio generale di buona fede, correttezza e solidarietà ex art. 2 Cost., attraverso il tempestivo e corretto invio dell'AP70, non può non tenersi conto del fatto che nel caso in esame tale onere non può ritenersi assolto correttamente.
Per tali ragioni, le spese di lite possono essere compensate nella misura dei 2/3 e per la CP_ restante parte seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della causa, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Rosa Pacelli, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
CP_ a) In accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore della ricorrente , n.q. di genitore di dei ratei Parte_1 Persona_1 dell'indennità di frequenza maturati a decorrere dal 01.06.2022, oltre interessi dal 121° giorno dalla maturazione del diritto al saldo;
b) Compensa nella misura dei 2/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento CP_1
della restante parte, liquidata in € 622,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda la cancelleria per le comunicazioni. Aversa, 12.02.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa Pacelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5254/2024 avente ad oggetto: ratei
TRA
, nata a [...] il [...], n.q. di genitore titolare Parte_1
della responsabilità genitoriale sulla minore , nata a [...] il Persona_1
03.03.2016, rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Palomba, presso il cui studio elettivamente domiciliano, come in atti
ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa
Cristina Di Caprio, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.04.2024 la ricorrente in epigrafe hanno citato in CP_ giudizio l' onde ottenere il pagamento dell'indennità di frequenza spettante alla propria figlia minore.
Al riguardo hanno dedotto che il Tribunale di Napoli Nord - sezione lavoro - con decreto di omologa del 20.10.2023 emesso nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. recante n. 3375/2023 R.G., aveva riconosciuto il requisito sanitario dalla domanda
CP_ amministrativa del 12.05.2022, ma l' non aveva provveduto al pagamento della provvidenza. Ha dedotto, altresì, di aver notificato modello AP70 in data 14.11.2023 e decreto di omologa in data 21.12.2023, senza alcun esito.
Ha chiesto pertanto la condanna del convenuto istituto al pagamento dei ratei della prestazione in oggetto, con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito eccependo di non aver provveduto alla liquidazione della CP_1
prestazione in quanto il modello AP70 trasmesso dalla ricorrente non recava l'indicazione delle modalità di pagamento. Eccepiva, inoltre, di aver chiesto con pec del 19.01.2024 l'integrazione documentale dell'AP70, mai pervenuta. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza dell'11.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c. alle parti, lette le note depositate, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito esposti.
Parte ricorrente ha provato la sua legittimazione ad agire, avendo depositato decreto di omologa con cui è stata riconosciuta la prestazione oggetto dell'odierna domanda.
Ha altresì documentato l'avvenuta notifica all' del decreto di omologa (vd. CP_1
decreto di omologa notificato, in atti), del resto non contestata.
Quanto all'eccezione formulata dall' , si rileva quanto segue. CP_1
L'eccezione non può rilevare al fine di giustificare il mancato pagamento, non potendo assumere alcun rilievo in ordine alla spettanza della prestazione così come cristallizzata nel provvedimento giudiziale.
CP_ Infatti, l'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., infatti, pone a carico dell' l'onere di provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento giudiziale, previa verifica della ricorrenza degli ulteriori requisiti (“Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”).
Alcuna ulteriore e diversa condizione di esigibilità della prestazione è prevista dalla
CP_ normativa di riferimento, di talché il mancato invio dei modelli predisposti dall'
(AP70 e AP23) non può configurare un elemento ostativo alla corresponsione della prestazione.
Lo stesso Ente previdenziale, nei messaggi n. 20715 del 17.12.2013 e n. 4818 del
16.07.2015, recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile, ha affermato che l'accertamento dei requisiti socio economici conseguenti all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta di AP70 e AP23.
Va, inoltre, sottolineato che trattandosi, quella in scrutinio, di prestazione assistenziale, finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate, ex art. 38 Cost., non appare conforme a Costituzione formulare interpretazioni che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo.
Sulla scorta di quanto innanzi, parte resistente va condannata al pagamento dei ratei dell'indennità di frequenza spettante alla figlia minore a decorrere dal 01.06.2022
(primo giorno del mese successivo l'inoltro della domanda amministrativa).
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, in base all'art. 16, L. 412/91, dal 121° giorno e fino al saldo.
È pur vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborazione all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente.
Va, infatti, a tal riguardo osservato che sul piano generale la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'ente, della necessità di compilare un modulo definito “AP70” (o “AP23” in caso di richiesta di liquida-zione da parte degli eredi), nel quale vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta di modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti e, nel caso dell'indennità di accompagnamento,
l'autocertificazione di trovarsi nelle condizioni favorevoli all'erogazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili.
Si tratta di autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, con assunzione di responsabi- lità anche sotto il profilo penale in caso di mendacia.
CP_ È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all' tramite l'acquisizione della domanda amministrativa e che quelli relativi al reddito sono dallo stesso istituto acquisibili mediante accesso diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione, essendo necessario anche in virtù dell'assolvimento dei normali oneri di collaborazione da parte del creditore) che la parte invii il modulo compilato in tutte le sue parti.
Nel caso dell'indennità di accompagnamento, la notizia concernente la mancanza di elementi ostativi al pagamento costituiti dai ricoveri a carico dello Stato non rientra CP_ comunque nella disponibilità dell' per cui essa deve essere comunicata CP_ necessariamente all' nelle forme dell'autocertificazione.
Nella fattispecie, dalla documentazione in atti emerge come parte ricorrente abbia indicato nel modello AP70 l'Ufficio Postale deputato alla ricezione del pagamento, ma abbia effettivamente omesso di indicare le modalità dello stesso (se in contanti presso lo sportello, o tramite accredito su conto corrente postale, su libretto o carta prepagata).
Pertanto, atteso che, come sopra precisato, l'erogazione dei ratei maturati presuppone l'assolvimento di un onere di cooperazione a carico di parte ricorrente (creditore) nell'esatto adempimento della prestazione da parte del debitore in base al principio generale di buona fede, correttezza e solidarietà ex art. 2 Cost., attraverso il tempestivo e corretto invio dell'AP70, non può non tenersi conto del fatto che nel caso in esame tale onere non può ritenersi assolto correttamente.
Per tali ragioni, le spese di lite possono essere compensate nella misura dei 2/3 e per la CP_ restante parte seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della causa, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Rosa Pacelli, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
CP_ a) In accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore della ricorrente , n.q. di genitore di dei ratei Parte_1 Persona_1 dell'indennità di frequenza maturati a decorrere dal 01.06.2022, oltre interessi dal 121° giorno dalla maturazione del diritto al saldo;
b) Compensa nella misura dei 2/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento CP_1
della restante parte, liquidata in € 622,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda la cancelleria per le comunicazioni. Aversa, 12.02.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa Pacelli