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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 547/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. A. Gallina Fiorini
e
FR Malatesta rappresentato dagli avv.ti M. Longhi e P. Campanati
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente agisce per ottenere differenze retributive relativamente al rapporto di
«lavoro domestico» svoltosi «in favore [di]…Micheletti presso l'abitazione Per_1
della medesima in Ancona». Deduce:
1.1. di essere stata assunta «con contratto individuale di lavoro di badante livello B super in data 05.07.2021 a tempo indeterminato» «in apparenza firmato dalla sig.ra , ma con firma non apposta in presenza della ricorrente»; Parte_2
1.2. che « la sig.ra era persona non autosufficiente, malata di Parte_2
Alzheimer con percentuale riconosciuta di invalidità civile pari al 100%, incapace pertanto di intendere e di volere, e quindi incapace di assumere autonome determinazioni in ordine a qualsivoglia aspetto del contratto di lavoro pagina 1 di 4 domestico che la riguardava come persona assistita»;
1.3. che pertanto « il datore di lavoro effettivo era il sig. Malatesta FR … convenuto, figlio della predetta assistita» rivestendo in tutto la qualità di fatto di datore di lavoro, sin dalle trattative precontrattuali .., e .. anche in seguito, ininterrottamente, fino alla risoluzione del contratto» conclusosi «in data
21.08.2023 per licenziamento senza preavviso come da lettera in data
21.08.2023, con firma in calce non apposta in presenza della ricorrente e consegnata alla odierna ricorrente dal sig. Malatesta FR»;
1.4. che in particolare il convenuto «impartiva alla lavoratrice le direttive riguardanti lo svolgimento del lavoro, e provvedeva ai pagamenti di qualsiasi emolumento connesso al lavoro, come evincesi dai bonifici di pagamento delle retribuzioni, ove compare esclusivamente il suo nominativo come disponente di tutti i bonifici».
2. Il contenuto contesta la propria veste di datore di lavoro, e deduce:
2.1. che la ricorrente si è «limitata ad allegare la .. lettera di assunzione del
05/07/2021, che risulta sottoscritta dalla datrice di lavoro IG.ra
[...]
Parte_2
2.2. che a fronte di tale contratto difetta la prova scritta necessaria ai sensi dell'art.2722 cc
2.3. che «la IG.ra …capace di intendere e di volere, .. ha assunto il Parte_2
ruolo di datrice di lavoro, proprio in quanto persona beneficiaria di assistenza da parte della lavoratrice»;
2.4. che «la semplice consegna di atti, quali lettere, buste paga o l'effettuazione di un bonifico sono tutte operazioni materiali di per sé inidonee» all'acquisto della veste giuridica di datore di lavoro;
2.5. che in particolare egli:
2.5.1. da un lato non si prendeva sostanzialmente carico delle retribuzioni: producendo sul punto documentazione (doc.1 e 2, rimasti privo di specifiche pagina 2 di 4 contestazioni attoree) dalla quale «si evince chiaramente che» l'assistita
«rimetteva al figlio gli importi necessari»,
2.5.2. dall'altro agiva nel contesto come formale «procuratore della propria madre» la quale «in data 31/01/2019, con atto a rogito del notaio Per_2
(doc. 3), nominava propri procuratori generali i figli FR e
[...] [...]
, proprio per permettere il disbrigo delle incombenze che, data l'età, CP_1
la medesima aveva difficoltà ad espletare».
3. Il ricorso deve pertanto essere respinto, laddove la veste di datore di lavoro poteva (e quindi doveva) essere attribuita alla persona assistita, la quale, dotata di piena capacità giuridica, ha formalmente sottoscritto il contratto di assunzione come datrice di lavoro ed ha usufruito (in via esclusiva: non risultando il ricorrente essere convivente con la madre;
né, tra l'altro, figlio unico) delle prestazioni della ricorrente.
4. Per completezza appena il caso di rilevare che:
4.1. la (sostanzialmente) dedotta condizione di incapacità naturale della contrente potrebbe dal luogo ad una domanda di annullamento per incapacità ai sensi dell'art.1425 2 cc, la quale tuttavia può essere proposta solo nell'interesse dell'incapace (art.428cc), e comunque non da chi, essendone consapevole del vizio, ha dato esecuzione al contratto (art.14442 cc).
4.2. le sentenze della Corte di Cassazione richiamate sul punto nel ricorso non sono conferenti in quanto relative a fattispecie in cui espressamente mancava (
Cass.3418/12) - o comunque non risultava esistente (Cass.12690/16) - un contratto che consentisse la formale individuazione del datore di lavoro.
5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
pagina 3 di 4 o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA la ricorrente, in favore di FR Malatesta, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.200,00 per compenso professionale, oltre
15% per spese generali, ed accessori di legge .
Ancona, 03/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 547/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. A. Gallina Fiorini
e
FR Malatesta rappresentato dagli avv.ti M. Longhi e P. Campanati
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente agisce per ottenere differenze retributive relativamente al rapporto di
«lavoro domestico» svoltosi «in favore [di]…Micheletti presso l'abitazione Per_1
della medesima in Ancona». Deduce:
1.1. di essere stata assunta «con contratto individuale di lavoro di badante livello B super in data 05.07.2021 a tempo indeterminato» «in apparenza firmato dalla sig.ra , ma con firma non apposta in presenza della ricorrente»; Parte_2
1.2. che « la sig.ra era persona non autosufficiente, malata di Parte_2
Alzheimer con percentuale riconosciuta di invalidità civile pari al 100%, incapace pertanto di intendere e di volere, e quindi incapace di assumere autonome determinazioni in ordine a qualsivoglia aspetto del contratto di lavoro pagina 1 di 4 domestico che la riguardava come persona assistita»;
1.3. che pertanto « il datore di lavoro effettivo era il sig. Malatesta FR … convenuto, figlio della predetta assistita» rivestendo in tutto la qualità di fatto di datore di lavoro, sin dalle trattative precontrattuali .., e .. anche in seguito, ininterrottamente, fino alla risoluzione del contratto» conclusosi «in data
21.08.2023 per licenziamento senza preavviso come da lettera in data
21.08.2023, con firma in calce non apposta in presenza della ricorrente e consegnata alla odierna ricorrente dal sig. Malatesta FR»;
1.4. che in particolare il convenuto «impartiva alla lavoratrice le direttive riguardanti lo svolgimento del lavoro, e provvedeva ai pagamenti di qualsiasi emolumento connesso al lavoro, come evincesi dai bonifici di pagamento delle retribuzioni, ove compare esclusivamente il suo nominativo come disponente di tutti i bonifici».
2. Il contenuto contesta la propria veste di datore di lavoro, e deduce:
2.1. che la ricorrente si è «limitata ad allegare la .. lettera di assunzione del
05/07/2021, che risulta sottoscritta dalla datrice di lavoro IG.ra
[...]
Parte_2
2.2. che a fronte di tale contratto difetta la prova scritta necessaria ai sensi dell'art.2722 cc
2.3. che «la IG.ra …capace di intendere e di volere, .. ha assunto il Parte_2
ruolo di datrice di lavoro, proprio in quanto persona beneficiaria di assistenza da parte della lavoratrice»;
2.4. che «la semplice consegna di atti, quali lettere, buste paga o l'effettuazione di un bonifico sono tutte operazioni materiali di per sé inidonee» all'acquisto della veste giuridica di datore di lavoro;
2.5. che in particolare egli:
2.5.1. da un lato non si prendeva sostanzialmente carico delle retribuzioni: producendo sul punto documentazione (doc.1 e 2, rimasti privo di specifiche pagina 2 di 4 contestazioni attoree) dalla quale «si evince chiaramente che» l'assistita
«rimetteva al figlio gli importi necessari»,
2.5.2. dall'altro agiva nel contesto come formale «procuratore della propria madre» la quale «in data 31/01/2019, con atto a rogito del notaio Per_2
(doc. 3), nominava propri procuratori generali i figli FR e
[...] [...]
, proprio per permettere il disbrigo delle incombenze che, data l'età, CP_1
la medesima aveva difficoltà ad espletare».
3. Il ricorso deve pertanto essere respinto, laddove la veste di datore di lavoro poteva (e quindi doveva) essere attribuita alla persona assistita, la quale, dotata di piena capacità giuridica, ha formalmente sottoscritto il contratto di assunzione come datrice di lavoro ed ha usufruito (in via esclusiva: non risultando il ricorrente essere convivente con la madre;
né, tra l'altro, figlio unico) delle prestazioni della ricorrente.
4. Per completezza appena il caso di rilevare che:
4.1. la (sostanzialmente) dedotta condizione di incapacità naturale della contrente potrebbe dal luogo ad una domanda di annullamento per incapacità ai sensi dell'art.1425 2 cc, la quale tuttavia può essere proposta solo nell'interesse dell'incapace (art.428cc), e comunque non da chi, essendone consapevole del vizio, ha dato esecuzione al contratto (art.14442 cc).
4.2. le sentenze della Corte di Cassazione richiamate sul punto nel ricorso non sono conferenti in quanto relative a fattispecie in cui espressamente mancava (
Cass.3418/12) - o comunque non risultava esistente (Cass.12690/16) - un contratto che consentisse la formale individuazione del datore di lavoro.
5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
pagina 3 di 4 o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA la ricorrente, in favore di FR Malatesta, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.200,00 per compenso professionale, oltre
15% per spese generali, ed accessori di legge .
Ancona, 03/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 4 di 4