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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 11934 del RGAC dell'anno 2019 vertente
TRA la ditta individuale (p.iva di (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) - nata ad [...] il [...] - con sede in Roma, C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cassia
ATTORE
CONTRO la (C.F. ), con sede in Roma alla via Castellanza n. 42/44, CP_1 P.IVA_2 in persona del legale rapp.te p.t. sig. rapp.ta e difesa dall'avv. Daniele Sacra CP_2
CONVENUTA
NONCHE' la (P.I. ) in persona del legale rapp .te p.t. Controparte_3 P.IVA_3 sig. con sede legale in Capena (RM) alla Via Tiberina Km. 16.200, rapp.ta e CP_4 difesa dall'avv. Davide Filippi
CONVENUTA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: inadempimento contrattuale e risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti
a) l'istante nella prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., ha chiesto di:
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società convenuta ai sensi dell'art. 1218 e 1176 c. c., per non aver eseguito esattamente la prestazione dovuta a seguito dell'appalto delle opere di fornitura di impianto antifurto, come allegato in premesse in fatto
e diritto;
- per l'effetto, condannare la convenuta ai sensi dell'art. 1218 c.c. e 1223 c.c., al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 23.045,00 a titolo di risarcimento del danno emergente pari al valore delle merci sottratte al netto dell'IVA, comprensiva del risarcimento del danno per mancata consegna del monitor, e comprensiva del danno da mancata sostituzione dell'insegna non conforme al contratto;
o della somma maggiore o minore che risultasse di giustizia, all'esito dell'istruttoria processuale, e/o determinata dal Giudice in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c;
- per l'effetto, condannare la convenuta ai sensi dell'art. 1218 e 1223 c.c. al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 28.955,00 a titolo di risarcimento del danno in ragione del mancato guadagno (lucro cessante) derivante dalla mancata vendita al pubblico delle merci sottratte;
o della somma maggiore o minore che risultasse di giustizia all'esito dell'istruttoria processuale e/o determinata dal Giudice in via equitativa ai sensi dell'art.
1226 c.c;
- per l'effetto, oltre alle somme su indicate, condannare la convenuta a corrispondere all'attrice, la rivalutazione del credito e gli interessi per ritardato pagamento, dalla data dell'illecito al soddisfo, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla
Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 17/2/1995;
- infine, condannare la convenuta al pagamento del compenso dovuto per il presente procedimento, oltre spese generali, c.p.a ed iva di legge, che il giudice vorrà quantificare riportandosi al Decreto 10 marzo 2014, n. 55, e successive modifiche.
- rigettare la domanda riconvenzionale di esecuzione da parte della delle Controparte_1 lavorazioni ulteriori rispetto a quanto concordato nel capitolato, e pertanto rigettare la domanda di condanna della al pagamento della somma di € 4.880,00 oltre iva e Parte_1 interessi moratori ex legge 231/02 dalla data di completamento delle opere ovvero di apertura del negozio;
b) la convenuta ha insistito in sede di costituzione per:
- l'integrale rigetto della domanda di parte attrice per infondatezza nel fatto e in punto di diritto e sul piano probatorio;
- in subordine, per l'accertamento della esclusiva responsabilità della Parte_3
ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c., nella produzione del danno, con totale
[...] esclusione del risarcimento;
- in via estremamente gradata, per l'accertamento della concorrente responsabilità della
ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c., nella produzione del Parte_3 danno, con riduzione proporzionale della quota di quest'ultimo in virtù dei fatti dedotti nel presente giudizio, con attribuzione di una percentuale di responsabilità in capo all'istante non inferiore al 90%;
- in via riconvenzionale, per l'accertamento dell'esecuzione da parte della Controparte_1 delle lavorazioni ulteriori rispetto a quanto concordato nel capitolato e la condanna della
al pagamento della somma di € 4.880,00 oltre IVA e interessi moratori ex L. Parte_1
231/02 dalla data di completamento delle opere ovvero di apertura del negozio;
- per la vittoria delle spese e compensi del giudizio;
c) la società chiamata in causa ha concluso in comparsa affinchè fosse:
- in via principale e nel merito, accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità, a qualsiasi titolo, in capo della e per l'effetto respinta integralmente la Controparte_3 domanda di parte attrice poiché infondata, in fatto ed in diritto, oltre che sprovvista di supporto probatorio;
- in via subordinata nel merito, accertata ex art. 1227, co. 2, c.c., l'esclusiva responsabilità in capo alla e per l'effetto respinta la richiesta di Parte_3 risarcimento del danno da costei avanzata;
- in via gradata nel merito, accertata, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. la concorrente responsabilità in capo all' e per l'effetto ridotta, in linea Parte_3 proporzionale, la quota di risarcimento dovuta alla stessa in virtù dei fatti dedotti nel presente giudizio;
- con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio oltre oneri di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae impulso dal ricorso in prosecuzione depositato - in seguito all'interruzione disposta da questo Tribunale dopo aver preso atto dell'sopravvenuta incapacità a stare in giudizio dell'impresa chiamata in causa – e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, alla sulla cui scorta parte istante deduceva: Controparte_1
- di aver commissionato - in seguito al trasferimento dell'attività commerciale nell'immobile sito in
Roma alla via Cassia 2040 - alla una serie di interventi di ristrutturazione, tra cui Controparte_1 alcune modifiche agli arredi già presenti all'interno del negozio, l'installazione dell'impianto elettrico, quello antifurto e di videosorveglianza nonché la posa in opera dei condizionatori e dell'insegna ed averne, all'esito ricevuto idoneo preventivo sottoscritto dalla società affidataria;
- che riguardo all'impianto antifurto e di videosorveglianza era stata prevista la fornitura della centralina e di n. 4 (quattro) rilevatori, completo di tastiera per l'inserimento del codice, i contatti della serranda e l'impianto video con n. 2 (due) telecamere, DVR ed il monitor per assistere alla fase di controllo;
- che il suddetto impianto veniva installato, per conto della dal sig. Controparte_1 Tes_1
, il quale, completata la gran parte degli interventi, assumeva che l'impianto medesimo
[...] fosse idoneo alla funzione di antifurto, garantendo la copertura di tutti gli ambienti soggetti ad intrusione, seppure ancora mancante di qualche dettaglio e del monitor per la visualizzazione in tempo reale delle telecamere;
- di essersi riservata l'accettazione dei lavori e di aver, al contempo, sollecitato più volte la sistemazione dell'impianto e la consegna del monitor ricevendo plurime rassicurazioni dal l.r.p.t. della quanto alla loro posa in opera e fornitura;
Controparte_1
- che il 9.06.2017 procedeva alla chiusura del negozio abbassando la serranda azionando l'impianto di allarme;
- che il giorno successivo, all'apertura, disinserito l'allarme – attraverso la centralina posta all'esterno del negozio – si avvedeva del fatto che ignoti si erano introdotti nel locale sottraendone la merce pur in presenza dell'impianto di antifurto regolarmente attivato;
- che successivamente, insieme ad altri soggetti, giungevano in loco, i Carabinieri della Stazione della Storta, la Polizia di Stato e personale di quella scientifica che provvedevano ad effettuare una ricognizione del locale, con alcuni rilievi tecnici, acquisendo le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza DVR;
- che, in data 12.06.2017, presso il Commissariato di P.S. “Villa Gori” sito in Roma, sporgeva formale denuncia contro ignoti per il furto subito, di poi integrata il 22.06.2017;
- che la polizia scientifica, nel visionare le immagini DVR, appurava che i malviventi, dopo aver praticato un foro sul tetto dell'immobile, erano entrati dalla sala adibita a misurazione della vista, priva del sensore di rilevamento antifurto, per poi accedere nel disimpegno – anticamera del salone principale - dove il sensore pur presente era stato posizionato in maniera da poter essere agevolmente eluso;
- che l'errato posizionamento dei rilevatori – di cui uno situato sul lato destro all'angolo dell'ingresso puntato verso la porta e la cassa e l'altro sul retro di un mobile della parete dell'ingresso stesso (dove era posta in alto solo una telecamerina) impossibilitato a scattare – e la mancanza del sensore n. 2 (che avrebbe dovuto trovare idonea collocazione accanto alla telecamera predetta) aveva consentito l'intrusione dei ladri senza alcuna manomissione del sistema di antifurto che, in caso di violazione, avrebbe dovuto far partire la sirena nonché inviare un segnale direttamente sullo smartphone della titolare;
- che tale situazione era stata verificata dalla polizia scientifica mercè l'ausilio della sig.ra ER
(figlia della titolare del negozio) la quale, chiusa la serranda ed attivato l'impianto di
[...] allarme, aveva simulato la furtiva intrusione effettuando all'interno del locale lo stesso percorso degli ignoti malviventi;
- di aver sollecitato i sigg.ri (elettricista ed installatore) e (l.r.p.t. Testimone_1 CP_2 della a raggiungere il locale per un sopralluogo e una ricognizione dei luoghi;
Controparte_1
- che, una volta sul posto e visionati gli ambienti, i soggetti intervenuti avevano ammesso la loro responsabilità;
- che, in data 11.06.2017, l'installatore aveva provveduto a montare i sensori ancora mancanti ed a sostituirne uno con altro più voluminoso senza, tuttavia, consegnare il monitor e modificare l'insegna del negozio secondo le indicazioni riportate nell'elaborato grafico consegnato al
; CP_5
- di aver versato per intero il corrispettivo richiesto per i lavori;
- di aver sollecitato la richiesta di risarcimento del danno patito per l'importo di € 40.000,00 a mezzo mail inviata alla in data 20.07.2017; Controparte_1
- che la per il tramite del suo l.r.p.t. sig. aveva riscontrato la Controparte_1 CP_2 prefata mail con una proposta non satisfattiva benchè in precedenza ne avesse richiesto la ricezione per inoltrarla alle maestranze che si erano occupate di eseguire in concreto gli interventi;
- che, nelle more, era stata attivata una procedura di negoziazione assistita che, però, non aveva trovato positiva definizione;
- che la richiesta di danno emergente era comprensiva dell'importo sostenuto per l'acquisto degli occhiali rubati, del corrispettivo versato per il monitor e l'insegna;
- che la richiesta del lucro cessante aveva ad oggetto la differenza, non incassata, tra il guadagno che avrebbe conseguito con la vendita degli occhiali surrichiamati ed il costo sostenuto per l'acquisto degli stessi, differenza che poteva trovare adeguata determinazione attraverso il listino dei prezzi consigliati per la vendita predisposto delle case produttrici e l'applicazione del comune principio probabilistico.
Dal canto suo l'impresa convenuta, operata una sommaria descrizione del suo oggetto sociale, contestava la domanda avversaria eccependo, in primo luogo, il difetto di legittimazione a stare in giudizio, per essersi, in tesi, occupata soltanto della realizzazione dell'arredo e imputando, in ipotesi di sua titolarità passiva nell'azione, all'impresa istante ogni responsabilità (ovvero in subordine una corresponsabilità del tutto prevalente) circa l'evento dedotto poiché:
- i malviventi avevano operato l'intrusione dal soffitto dell'immobile facilmente perforabile siccome costituito da lamierato leggero e controsoffitto inadeguati alla protezione;
- il giorno 9.06.2017 l'impianto antifurto non era stato azionato per incuria e/o mera dimenticanza dalla titolare del negozio;
- la committente ditta individuale non aveva in alcun modo concordato con essa la Controparte_1 materiale ubicazione dei rilevatori;
- per l'esecuzione dell'impianto antifurto e le altre opere essa si era rivolta alla Controparte_1 [...]
la quale aveva, in proprio, progettato, realizzato ed installato detto impianto e quello CP_3 di videosorveglianza;
- il monitor di videosorveglianza e l'insegna del negozio sarebbero dovuti essere consegnati da altri soggetti, per cui essa non avrebbe assunto all'uopo alcuna responsabilità per la Controparte_1 mancata fornitura;
- la non aveva intrattenuto alcun rapporto con il sig. quale Controparte_1 Testimone_1 esecutore dell'impianto di antifurto;
- gli interventi posti in essere dalla erano stati, comunque, per intero accettati dalla Controparte_1 ditta individuale che, già prima del 10.06.2017, non aveva sollevato contestazioni alla appaltatrice, alla quale non era pervenuta denuncia dei vizi nel termine di legge;
- il danno emergente non era provato mentre il lucro cessante non poteva affatto configurarsi nella specie per assenza di suoi elementi costitutivi.
Partendo, poi, dagli stessi presupposti di fatto, chiedeva in riconvenzionale che l'attrice gli versasse l'importo di € 4.880,00, oltre i.v.a., per la realizzazione, a beneficio della medesima attrice, di alcuni lavori extra contratto.
La , invece, pur dolendosi della chiamata in giudizio, in fase di Controparte_3 costituzione richiamava, in maniera quasi pedissequa, le difese avanzate dalla convenuta principale facendole proprie, dopo di che, però, la stessa è stata cancellata dal registro delle imprese, incombente che, ai sensi dell'art. 2495 c.c., ne ha determinato l'estinzione.
Espletata la fase preliminare ed assegnati, dal giudice procedente, alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita con l'assunzione della prova testimoniale – che per alcuni capitoli era ritenuta conferente e rilevante - e dell'interrogatorio formale deferito nei riguardi della titolare della ditta istante – strumenti, tutti, raccolti dinanzi al G.O.P. delegato dal Giudice titolare – all'esito dei quali, denegata l'ammissione della pur sollecitata C.T.U., il processo è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2024.
In tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda principale è fondata e merita accoglimento.
Il corrispettivo richiesto a titolo risarcitorio dall'istante trova nella fattispecie in argomento quale suo immediato contraltare l'inadempimento della convenuta siccome fondato sul contratto di appalto pacificamente invocato da entrambi i contendenti per far valere le loro ragioni. A tal riguardo, secondo i principi generali in tema di onere della prova relativamente all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto suddetto, il creditore deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il correlativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è quest'ultima, obbligata a fornire la prestazione, a dover dar prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. SSUU n. 13533/2001).
La società convenuta si è difesa adducendo la sua estraneità rispetto ai fatti contestati ex adverso ritenendo:
- di essersi limitata a realizzare, per conto della committente , soltanto l'arredo interno al Parte_1 locale, dato che l'impianto di antifurto e di videosorveglianza erano stati dalla stessa subappaltati ovvero delegati per l'esecuzione alla;
Controparte_3
- che il furto avrebbe avuto luogo per fatto colposo della controparte, alla quale era imputabile l'omessa attivazione dell'allarme nonché la circostanza che il tetto dell'immobile fosse costituito da lamierato leggero e di facile asportazione.
Secondo la quindi, le circostanze innanzi richiamate avrebbero costituito causa di Controparte_1 esclusione della sua responsabilità nell'evento.
Tuttavia, le eccezioni formulate da tale ultima società appaiono infondate e ciò, prima ancora che sul piano del diritto, in forza delle risultanze probatorie emerse nel corso dell'istruttoria.
Va ricordato, intanto, quanto alla presunta omessa attivazione dell'allarme, che il teste ER
- del quale non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità per il sol fatto che la stessa
[...] abbia rapporti di parentela con l'istante, data l'assoluta mancanza agli atti di ulteriori circostanze oggettive da cui poter desumere una sua perdita di credibilità (cfr. C.d.A. Catanzaro, 16.02.2023, n.
182, secondo cui: “In tema di prova testimoniale, non esiste alcun principio secondo cui il testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti sia necessariamente inattendibile. L'attendibilità del testimone che abbia siffatti vincoli con una delle parti non può essere esclusa aprioristicamente in assenza di ulteriori elementi dai quali il giudicante del merito desuma la perdita di credibilità”) – sul seguente capitolo di prova (n. 10 delle note ex art. 183, co.
2, c.p.c. del difensore della “In data 09/06/2017 al momento della chiusura Parte_4 dell'esercizio commerciale in compagnia dell'attrice, lei azionava la chiusura della serranda metallica, inseriva l'impianto di allarme e faceva ritorno alla propria abitazione” ha così risposto:
“E' vero ho chiuso io con la mia mamma la serranda inserendo l'allarme”.
Mentre riguardo alla particolare struttura del locale ed alla sua presunta agevole effrazione dovuta alla presenza sul tetto di lamiere, occorre evidenziare che la circostanza, sebbene allegata nelle prime difese dalla convenuta, non ha trovato alcun riscontro nel processo, mentre le dichiarazioni che all'uopo sono state rese dalla sig.ra (titolare della ditta istante) in sede di Parte_3 interpello formale – liberamente valutabili dal Giudice in base al suo libero apprezzamento (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 16.09.2024, n. 24799) - hanno, di contro, smentito la tesi propugnata dalla aggravandone, a ben vedere, anche la posizione, poiché sul capitolo 6) Controparte_1 deferito all'interroganda (“vero è che il soffitto del negozio al momento del furto era formato da lamiera con sottostante controsoffitto in cartongesso”) quest'ultima ha dichiarato: “Non esattamente, il soffitto non è di lamiera, è una struttura sicura e molto solida, mentre esiste un controsoffitto in cartongesso fatto dalla . Controparte_1
In riferimento, invece, ai compiti assunti dalla circa l'installazione dell'impianto Controparte_1 bisogna evidenziare che le difese addotte dalla stessa, unitamente alle richieste di prova testimoniale articolate nelle note istruttorie - denegate per ininfluenza e sostanziale superfluità - non avrebbero potuto in alcun modo scalfire l'assunzione di responsabilità che l'appaltatrice risulta aver contratto in base al preventivo dei lavori, sottoscritto per accettazione dall'istante, corroborata dal rapporto di subappalto in atto tra la medesima e la Controparte_1 Controparte_3 documentato con la fattura (n. 325 del 14.03.2017 emessa dalla nei confronti della Controparte_3
depositata dalla prima in sede di costituzione (doc. n. 1 della comparsa di Controparte_1 risposta).
Senza, peraltro, trascurare che la prefata responsabilità risulta aver trovato pacifico e tranquillizzante conforto nelle prove fornite dalla . Parte_1
Ed invero, le testimonianze raccolte dal sig. e dalla sig.ra chiamati Testimone_1 Persona_1
a deporre da parte attrice, hanno confermato l'esistenza del rapporto di subappalto tra la
[...]
e la nonché il collegamento negoziale tra la seconda e il Controparte_3 Controparte_1
quale socio della “Spino Tecnica SNC di Piva Massimiliano e C.”, in maniera da Testimone_1 fornire un quadro del tutto esaustivo circa l'apporto da quest'ultimo fornito alla per Controparte_1 la corretta esecuzione degli obblighi cui la stessa si era vincolata nei riguardi della committente.
Si richiamano, a tal proposito, i capitoli di prova dedotti nelle note istruttorie dall'attrice e le risposte che i due testi hanno reso al Giudice in udienza:
- (capitolo 4, memoria 183, co. 2, c.p.c.) “Vero che La posa in opera dell'impianto elettrico e dell'impianto di videosorveglianza presso l'esercizio commerciale dell'attrice era stato subappaltato da a e da questa a sua volta subappaltato alla CP_1 Controparte_3
“SPINO TECNICA SNC DI PIVA MASSIMILIANO E C.,” e lei ha eseguito i suddetti lavori quale socio di questa ultima società, concordando le modalità con della CP_2 CP_1
[... Co e con il responsabile della , risposta al suddetto capitolo: “E' vero quanto mi si CP_3 legge”;
- (capitolo 6, memoria 183, co. 2, c.p.c.) a precisazione del capitolo in questione il teste Tes_1 Co
risponde “….ero socio di NO che aveva un subappalto con che a sua volta
[...] aveva un subappalto con e era il referente io lo ho CP_1 CP_2 CP_1 avvertito (…)”;
- (capitolo 7, memoria 183, co. 2, c.p.c.) “Vero che la “SPINO TECNICA SNC DI PIVA
MASSIMILIANO E C.,” ha fatturato i lavori da lei eseguiti alla società cui la Controparte_3 veva subappaltato, tra gli altri, i lavori di posa in opera dell'impianto elettrico e CP_1 dell'impianto di videosorveglianza presso l'esercizio commerciale dell'attrice”, risposta al capitolo: “Si confermo la circostanza ADR dell'Avv. Garofalo a precisazione del cap. 5) i nomi non li so ma c'erano la signora la figlia ed il compagno della stessa” ADR dell'avv. Parte_3
Garofalo a precisazione del capitolo 7) non ricordo la denominazione sociale precisa a cui la
NO ha fatturato. Su domanda dell'avv. Cassia ADR “con mi sono CP_2 confrontato solo per la parte di predisposizione elettrica dei mobili: questo è stato per me il primo lavoro da socio della NO”;
- (capitolo 15, memoria 183, co. 2, c.p.c.) a precisazione del capitolo in questione il teste ER
riferisce è l'elettricista che ha fatto l'impianto su indicazioni del .
[...] Tes_1 CP_2
A suggello delle considerazioni che precedono sovviene, altresì, il carteggio prodotto in giudizio da parte istante che rafforza la prova sul rapporto di subappalto intervenuto tra la società convenuta e la e tra quest'ultima e la Spino Tecnica snc di di cui il Controparte_3 CP_6
era socio (vedasi le fatture nn. 325 del 14.03.2017 di cui si è già ut supra riferito e la n. 40 Tes_1 del 31.03.2017 nonché la visura camerale della Spino Tecnica snc di e dunque il CP_7 peculiare legame esistente tra il stesso e la che, quale principale Tes_1 Controparte_1 appaltatore, risponde dell'operato dei suoi collaboratori ai sensi dell'art. 1228 c.c.
Rispetto, poi, all'inadempimento contrattuale ed al nesso eziologico tra il furto e la mancata posa in opera dei due sensori di rilevamento - in ordine ai quali la convenuta avrebbe dovuto offrire la prova liberatoria dell'esatta prestazione che, tuttavia, ha mancato di fornire - si ritiene che in fase istruttoria le allegazioni dell'istante abbiano trovato adeguata conferma nella deposizione dei testi chiamati in giudizio e nella documentazione depositata al fascicolo di parte.
Riguardo alle testimonianze riveste, senza dubbio, carattere dirimente, anche sotto questo versante, quella resa dai sigg.ri e sui capitoli nn. 5) e 6) della memoria ex art. Testimone_1 Persona_1
183, co. 6, n. 2, c.p.c. dell'attore:
- “Vero che lei il giorno 10 giugno in presenza dell'attrice, di , ed Persona_1 Testimone_2
, effettuava una ricognizione dei locali dalla quale risultava che i rilevatori di Testimone_3 movimento installati al momento del furto erano solamente due invece dei quattro concordati nel capitolato, ed ammetteva il mancato completamento dell'impianto rispetto a quanto risultava dal capitolato” risposta: “ADR non ricordo la data ma la circostanza si, mi fu fatto presente che i rilevatori erano due ed io ho visto che c'erano solo due rilevatori volumetrici interni” (cfr. dich.
); Testimone_1
- “Vero che lei dopo averlo concordato con si offriva di provvedere CP_2 all'installazione dei due sensori mancanti, ed il giorno successivo, Domenica 11 giugno, si recava nei locali e completava l'impianto installando i sensori mancanti, uno nella sala misurazioni ed uno nell'angolo sinistro in fondo al salone rispetto alla porta di ingresso;” risposta: “Si è vero quanto mi si legge ma devo precisare che sono stato di domenica a montare i due rilevatori mancanti ma l'ho fatto di mia spontanea volontà, io lavoravo, ero socio di NO che aveva Co un subappalto con che a sua volta aveva un subappalto con e era il CP_1 CP_2 referente io lo ho avvertito e siccome avevo dei sensori in macchina, la domenica CP_1 per tranquillizzare la proprietaria li ho montati” (cfr. dich. , nonché quelle Persona_1 convergenti rese sui capitoli nn. 14) e 15) della memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. dell'attore dai sigg.ri , e Testimone_3 Testimone_2 Persona_1
- “Vero che il giorno 10 giugno in presenza dell'attrice di , Testimone_1 Persona_1 [...]
ed , effettuava una ricognizione dei locali dalla quale risultava che i Tes_2 Testimone_3 rilevatori di movimento installati al momento del furto erano solamente due invece dei quattro concordati nel capitolato, ed ammetteva il mancato completamento dell'impianto” risposta “Si è vero era il tecnico addetto all'impianto e in nostra presenza ha constatato che Testimone_1 due sensori non erano inseriti e non suonavano” (cfr. dich. ), risposta “Si è vero, Testimone_3
era il tecnico allarmista e ha constatato che i sensori erano 2 e non suonavano se Testimone_1 il percorso era quello delle telecamere che hanno ripreso i ladri, suonavano se ci si spostava dal centro verso la cassa per esempio” (cfr. dich. , risposta “Sì è vero Testimone_2 Testimone_1 in mia presenza ha riconosciuto che mancavano due sensori e ho anche assistito alla chiamata tra
ES e un terzo soggetto al di là del filo al quale diceva in buona sostanza “cosa avete CP_2 combinato” (cfr. dich. ; Persona_1
- “Vero che e si offrivano quindi di provvedere all'installazione Testimone_1 CP_2 dei due sensori mancanti, ed il giorno successivo, Domenica 11 giugno, si recava Testimone_1 nei locali e completava l'impianto installando i sensori mancanti, uno nella sala misurazioni ed uno nell'angolo sinistro in fondo al salone rispetto alla porta di ingresso” risposta “ADR sì, il giorno dopo è stato completato l'impianto con l'inserimento di due sensori mancanti da parte del
e in mia presenza” (cfr. dich. ), risposta “ADR sì, il giorno dopo è stato Tes_1 Testimone_3 completato l'impianto con l'inserimento dei due sensori mancanti ed io ero presente” (cfr. dich.
), risposta “ADR sì, il giorno dopo è stato completato l'impianto con l'inserimento Testimone_2 dei due sensori mancanti, una nella sala misurazioni e uno nell'angolo sinistro in fondo al salone da parte del in mia presenza” ed a precisazione è l'elettricista che ha fatto Tes_1 Tes_1
l'impianto su indicazioni del (cfr. dich. . CP_2 Persona_1
I testimoni e , oltre a fornire compiuto riscontro Persona_1 Testimone_2 Testimone_3 circa la simulazione realizzata dagli agenti di polizia sulle modalità di esecuzione del furto (cfr. risposte ai capitoli n. 12 e 13 della memoria istruttoria di parte attrice), hanno, pure confermato la mancata consegna del monitor di visione delle telecamere DVR dell'impianto, circostanza, peraltro, neanche contestata dalla mentre la prova della mancata rispondenza dell'insegna Controparte_1 del locale a quella richiesta dall'attore sovviene sicura fonte nella dichiarazione rilasciata dal sig.
quale legale rapp.te p.t. della società convenuta, nella mail (all. n. 15) della CP_2 produzione dell'istante) inviata il 19.10.2017 alla titolare della , in alcun modo Parte_1 disconosciuta in giudizio dal mittente.
Preme, altresì, rilevare che l'unico testimone chiamato dalla convenuta (sig. , Testimone_4 parimenti escusso in data 30.11.2022, non ha apportato alcun significativo contributo in relazione ai menzionati profili confermando soltanto di essersi adoperato per installare gli arredi all'interno del negozio, mentre elementi di valenza confessoria non paiono derivare dalle risposte fornite dall'istante nel corso dell'interrogatorio formale deferito nei suoi confronti.
In relazione ai documenti occorre precisare che, a sostegno della già esauriente prova orale, l'attore, insieme alle denunce, con le relative integrazioni, ha, inoltre, depositato, in ossequio alla procedura delineata dal codice di rito e previa autorizzazione del Giudicante, videoripresa e rilievi fotografici attestanti lo stato dei luoghi, la mancanza dei sensori, la posa in opera dei sensori stessi effettuata dagli incaricati della il giorno successivo all'evento delittuoso nonchè il percorso Controparte_1 effettuato dal malvivente all'interno del locale al momento del furto, la cui autenticità, anche in questo caso, non risulta sia stata disconosciuta dalla controparte neanche con l'utilizzo di formule sommarie e/o generiche.
Tutto quanto innanzi a prescindere dalla particolareggiata disamina delle dichiarazioni rese, già prima della instaurazione della controversia, dal legale rapp.te p.t. della – che il Controparte_1
19.10.2017, a mezzo mail, riscontrando la richiesta di invio del contratto sottoscritto per i lavori avanzata dalla titolare della , formulava a costei una vera e propria proposta di Parte_1 definizione transattiva – la cui sussunzione nell'alveo della confessione stragiudiziale, sollecitata a più riprese dall'istante, non pare affatto peregrina (cfr. Cass. civile, sez. III, 20.07.2023, n. 21818, secondo cui “Le affermazioni relative a fatti sfavorevoli alla parte che le compie hanno valore confessorio anche ove contenute in una lettera diretta ad un terzo ed inviata alla controparte solo per conoscenza, sussistendo anche in tal caso l'"animus confitendi".).
Sempre in ossequio allo schema previsto dall'art. 2697 c.c. alla sarebbe spettato, Controparte_1 invece, l'onere di produrre convincenti prove riguardo alla spiegata domanda riconvenzionale, onere che, a leggere le dichiarazioni del teste sig. – di cui sono stati riportati Testimone_4 sopra alcuni stralci allorquando si è trattato di valutare nel suo complesso la portata dell'inadempimento rivendicato dall'istante - chiamato in giudizio dall'impresa convenuta proprio a tale scopo, non risulta essere stato assolto.
A ben vedere, infatti, le dichiarazioni in questione non hanno chiarito alcunchè circa le presunte opere extra realizzate dalla né tampoco la distinzione tra quelle indicate nel Controparte_1 preventivo e le ulteriori che sarebbero state richieste ed al contempo eseguite nell'interesse della committenza, compresa, naturalmente, la loro determinazione, sebbene tale difficoltà sia riconnessa a lacune presenti già sul piano assertivo. E ciò pur tenendo in disparte la tardività con la quale è pervenuta la richiesta di pagamento e la totale assenza di elementi, anche documentali, che avrebbero potuto, in qualche maniera, farne presagire l'effettiva sussistenza a conclusione dei primi interventi (quelli di allestimento dell'arredo) e dopo il furto subito dall'istante e sempre nella fase antecedente all'instaurazione del giudizio.
Ne consegue, in punto di diritto, che la pur avendo assunto, con organizzazione dei Controparte_1 mezzi necessari e gestione a proprio rischio, tra gli altri, la corretta posa in opera dell'impianto di antifurto e videosorveglianza, la fornitura dell'insegna progettata dall'istante e la consegna del monitor di controllo delle telecamerine DVD di controllo, è venuta meno a tale obbligo non avendo realizzato, pur a fronte dell'intero prezzo versato, la prestazione secondo le modalità pattuite.
L'inadempimento si è configurato, quindi, per mancanza della diligenza qualificata, che sempre deve caratterizzare l'azione dell'appaltatore, poiché l'opera dovuta non è stata completata conformemente alle regole dell'arte ed è stata la causa esclusiva del furto e del conseguente nocumento subito dalla ditta individuale.
Da sottolineare, inoltre, che l'omesso completamento dell'opera e la correlativa mancata accettazione della stessa non offrono margini all'appaltatore per far valere, nei confronti della committente, la decadenza dalla garanzia fissata dall'art. 1667 c.c. trovando applicazione, nella specie, la disciplina generale prevista in materia di inadempimento contrattuale (artt. 1453 e ss. del c.c.). Da siffatte considerazioni discende che per i danni subiti dall'istante in occasione del furto è da riconoscersi il seguente risarcimento:
- € 23.045,72 per il danno emergente derivante dalla sottrazione degli occhiali che trova adeguata fonte nelle fatture di acquisto depositate agli atti (cfr. allegati da 18 a 43 della produzione attorea) e nell'elenco accluso alla denuncia (integrazione) sporta dall'istante presso la Questura di Roma;
- € 11.582,00 a titolo di lucro cessante che è riconducibile alla differenza tra il prezzo sostenuto per l'acquisto degli occhiali rubati ed il presumibile valore di guadagno che dalla vendita degli stessi sarebbe potuto conseguire all'istante che, tuttavia, rispetto a quello richiesto ed in applicazione del criterio equitativo – che nella specie può ben trovare applicazione, tenuto conto che il danno è stato già accertato nella sua effettiva consistenza - viene decurtato in ragione del 40% dato le caratteristiche di lusso dei beni e l'andamento della domanda che investe il particolare settore merceologico.
Sulla somma anzidetta, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in adesione all'orientamento della S.C. (SS.UU. n.
1712/1995) gli interessi nella misura legale a far data dal 18.11.2017 (data di compiuta giacenza della missiva di costituzione in mora inviata, alla dal designato procuratore della Controparte_1 ditta individuale).
Spettano ovviamente gli interessi legali sulla suindicata somma liquidata dalla presente pronuncia sino al soddisfo effettivo.
Infatti, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che provvede sulla liquidazione del danno, l'obbligazione risarcitoria, che è debito di valore, si trasforma in debito di valuta (cfr. Cass.
10.10.1988 n. 5465).
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, secondo la quantificazione della domanda così come operata dall'istante) ed all'attività concretamente esercitata dal difensore dell'istante (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento i relativi parametri medi).
P. Q. M.
il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico Dr.ssa Maria Pia De Lorenzo, definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta dall'impresa individuale “ ” e quella Parte_1 riconvenzionale formulata dalla così provvede: Controparte_1
I) dichiara l'inadempimento contrattuale della in persona del l.r.p.t., per non aver Controparte_1 diligentemente eseguito le prestazioni ad essa commissionate in appalto dall'impresa individuale
“ ”; Parte_1
II) per l'effetto, condanna la convenuta in persona del l.r.p.t., a risarcire nei Controparte_1 confronti della ditta individuale “ ” il complessivo importo di € 34.627,72, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, ed interessi legali a decorrere dal 18.11.2017 e fino alla presente pronuncia e dalla presente decisione all'effettivo soddisfo;
III) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla in persona del l.r.p.t., nei Controparte_1 confronti della ditta istante;
IV) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore della Controparte_1 convenuta, liquidate in € 545,00 per esborsi nonché in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CAP, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Cassia dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Roma, l'11.02.2025.
Il Giudice
Maria Pia De Lorenzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 11934 del RGAC dell'anno 2019 vertente
TRA la ditta individuale (p.iva di (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) - nata ad [...] il [...] - con sede in Roma, C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cassia
ATTORE
CONTRO la (C.F. ), con sede in Roma alla via Castellanza n. 42/44, CP_1 P.IVA_2 in persona del legale rapp.te p.t. sig. rapp.ta e difesa dall'avv. Daniele Sacra CP_2
CONVENUTA
NONCHE' la (P.I. ) in persona del legale rapp .te p.t. Controparte_3 P.IVA_3 sig. con sede legale in Capena (RM) alla Via Tiberina Km. 16.200, rapp.ta e CP_4 difesa dall'avv. Davide Filippi
CONVENUTA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: inadempimento contrattuale e risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti
a) l'istante nella prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., ha chiesto di:
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società convenuta ai sensi dell'art. 1218 e 1176 c. c., per non aver eseguito esattamente la prestazione dovuta a seguito dell'appalto delle opere di fornitura di impianto antifurto, come allegato in premesse in fatto
e diritto;
- per l'effetto, condannare la convenuta ai sensi dell'art. 1218 c.c. e 1223 c.c., al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 23.045,00 a titolo di risarcimento del danno emergente pari al valore delle merci sottratte al netto dell'IVA, comprensiva del risarcimento del danno per mancata consegna del monitor, e comprensiva del danno da mancata sostituzione dell'insegna non conforme al contratto;
o della somma maggiore o minore che risultasse di giustizia, all'esito dell'istruttoria processuale, e/o determinata dal Giudice in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c;
- per l'effetto, condannare la convenuta ai sensi dell'art. 1218 e 1223 c.c. al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 28.955,00 a titolo di risarcimento del danno in ragione del mancato guadagno (lucro cessante) derivante dalla mancata vendita al pubblico delle merci sottratte;
o della somma maggiore o minore che risultasse di giustizia all'esito dell'istruttoria processuale e/o determinata dal Giudice in via equitativa ai sensi dell'art.
1226 c.c;
- per l'effetto, oltre alle somme su indicate, condannare la convenuta a corrispondere all'attrice, la rivalutazione del credito e gli interessi per ritardato pagamento, dalla data dell'illecito al soddisfo, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla
Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 17/2/1995;
- infine, condannare la convenuta al pagamento del compenso dovuto per il presente procedimento, oltre spese generali, c.p.a ed iva di legge, che il giudice vorrà quantificare riportandosi al Decreto 10 marzo 2014, n. 55, e successive modifiche.
- rigettare la domanda riconvenzionale di esecuzione da parte della delle Controparte_1 lavorazioni ulteriori rispetto a quanto concordato nel capitolato, e pertanto rigettare la domanda di condanna della al pagamento della somma di € 4.880,00 oltre iva e Parte_1 interessi moratori ex legge 231/02 dalla data di completamento delle opere ovvero di apertura del negozio;
b) la convenuta ha insistito in sede di costituzione per:
- l'integrale rigetto della domanda di parte attrice per infondatezza nel fatto e in punto di diritto e sul piano probatorio;
- in subordine, per l'accertamento della esclusiva responsabilità della Parte_3
ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c., nella produzione del danno, con totale
[...] esclusione del risarcimento;
- in via estremamente gradata, per l'accertamento della concorrente responsabilità della
ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c., nella produzione del Parte_3 danno, con riduzione proporzionale della quota di quest'ultimo in virtù dei fatti dedotti nel presente giudizio, con attribuzione di una percentuale di responsabilità in capo all'istante non inferiore al 90%;
- in via riconvenzionale, per l'accertamento dell'esecuzione da parte della Controparte_1 delle lavorazioni ulteriori rispetto a quanto concordato nel capitolato e la condanna della
al pagamento della somma di € 4.880,00 oltre IVA e interessi moratori ex L. Parte_1
231/02 dalla data di completamento delle opere ovvero di apertura del negozio;
- per la vittoria delle spese e compensi del giudizio;
c) la società chiamata in causa ha concluso in comparsa affinchè fosse:
- in via principale e nel merito, accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità, a qualsiasi titolo, in capo della e per l'effetto respinta integralmente la Controparte_3 domanda di parte attrice poiché infondata, in fatto ed in diritto, oltre che sprovvista di supporto probatorio;
- in via subordinata nel merito, accertata ex art. 1227, co. 2, c.c., l'esclusiva responsabilità in capo alla e per l'effetto respinta la richiesta di Parte_3 risarcimento del danno da costei avanzata;
- in via gradata nel merito, accertata, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. la concorrente responsabilità in capo all' e per l'effetto ridotta, in linea Parte_3 proporzionale, la quota di risarcimento dovuta alla stessa in virtù dei fatti dedotti nel presente giudizio;
- con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio oltre oneri di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae impulso dal ricorso in prosecuzione depositato - in seguito all'interruzione disposta da questo Tribunale dopo aver preso atto dell'sopravvenuta incapacità a stare in giudizio dell'impresa chiamata in causa – e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, alla sulla cui scorta parte istante deduceva: Controparte_1
- di aver commissionato - in seguito al trasferimento dell'attività commerciale nell'immobile sito in
Roma alla via Cassia 2040 - alla una serie di interventi di ristrutturazione, tra cui Controparte_1 alcune modifiche agli arredi già presenti all'interno del negozio, l'installazione dell'impianto elettrico, quello antifurto e di videosorveglianza nonché la posa in opera dei condizionatori e dell'insegna ed averne, all'esito ricevuto idoneo preventivo sottoscritto dalla società affidataria;
- che riguardo all'impianto antifurto e di videosorveglianza era stata prevista la fornitura della centralina e di n. 4 (quattro) rilevatori, completo di tastiera per l'inserimento del codice, i contatti della serranda e l'impianto video con n. 2 (due) telecamere, DVR ed il monitor per assistere alla fase di controllo;
- che il suddetto impianto veniva installato, per conto della dal sig. Controparte_1 Tes_1
, il quale, completata la gran parte degli interventi, assumeva che l'impianto medesimo
[...] fosse idoneo alla funzione di antifurto, garantendo la copertura di tutti gli ambienti soggetti ad intrusione, seppure ancora mancante di qualche dettaglio e del monitor per la visualizzazione in tempo reale delle telecamere;
- di essersi riservata l'accettazione dei lavori e di aver, al contempo, sollecitato più volte la sistemazione dell'impianto e la consegna del monitor ricevendo plurime rassicurazioni dal l.r.p.t. della quanto alla loro posa in opera e fornitura;
Controparte_1
- che il 9.06.2017 procedeva alla chiusura del negozio abbassando la serranda azionando l'impianto di allarme;
- che il giorno successivo, all'apertura, disinserito l'allarme – attraverso la centralina posta all'esterno del negozio – si avvedeva del fatto che ignoti si erano introdotti nel locale sottraendone la merce pur in presenza dell'impianto di antifurto regolarmente attivato;
- che successivamente, insieme ad altri soggetti, giungevano in loco, i Carabinieri della Stazione della Storta, la Polizia di Stato e personale di quella scientifica che provvedevano ad effettuare una ricognizione del locale, con alcuni rilievi tecnici, acquisendo le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza DVR;
- che, in data 12.06.2017, presso il Commissariato di P.S. “Villa Gori” sito in Roma, sporgeva formale denuncia contro ignoti per il furto subito, di poi integrata il 22.06.2017;
- che la polizia scientifica, nel visionare le immagini DVR, appurava che i malviventi, dopo aver praticato un foro sul tetto dell'immobile, erano entrati dalla sala adibita a misurazione della vista, priva del sensore di rilevamento antifurto, per poi accedere nel disimpegno – anticamera del salone principale - dove il sensore pur presente era stato posizionato in maniera da poter essere agevolmente eluso;
- che l'errato posizionamento dei rilevatori – di cui uno situato sul lato destro all'angolo dell'ingresso puntato verso la porta e la cassa e l'altro sul retro di un mobile della parete dell'ingresso stesso (dove era posta in alto solo una telecamerina) impossibilitato a scattare – e la mancanza del sensore n. 2 (che avrebbe dovuto trovare idonea collocazione accanto alla telecamera predetta) aveva consentito l'intrusione dei ladri senza alcuna manomissione del sistema di antifurto che, in caso di violazione, avrebbe dovuto far partire la sirena nonché inviare un segnale direttamente sullo smartphone della titolare;
- che tale situazione era stata verificata dalla polizia scientifica mercè l'ausilio della sig.ra ER
(figlia della titolare del negozio) la quale, chiusa la serranda ed attivato l'impianto di
[...] allarme, aveva simulato la furtiva intrusione effettuando all'interno del locale lo stesso percorso degli ignoti malviventi;
- di aver sollecitato i sigg.ri (elettricista ed installatore) e (l.r.p.t. Testimone_1 CP_2 della a raggiungere il locale per un sopralluogo e una ricognizione dei luoghi;
Controparte_1
- che, una volta sul posto e visionati gli ambienti, i soggetti intervenuti avevano ammesso la loro responsabilità;
- che, in data 11.06.2017, l'installatore aveva provveduto a montare i sensori ancora mancanti ed a sostituirne uno con altro più voluminoso senza, tuttavia, consegnare il monitor e modificare l'insegna del negozio secondo le indicazioni riportate nell'elaborato grafico consegnato al
; CP_5
- di aver versato per intero il corrispettivo richiesto per i lavori;
- di aver sollecitato la richiesta di risarcimento del danno patito per l'importo di € 40.000,00 a mezzo mail inviata alla in data 20.07.2017; Controparte_1
- che la per il tramite del suo l.r.p.t. sig. aveva riscontrato la Controparte_1 CP_2 prefata mail con una proposta non satisfattiva benchè in precedenza ne avesse richiesto la ricezione per inoltrarla alle maestranze che si erano occupate di eseguire in concreto gli interventi;
- che, nelle more, era stata attivata una procedura di negoziazione assistita che, però, non aveva trovato positiva definizione;
- che la richiesta di danno emergente era comprensiva dell'importo sostenuto per l'acquisto degli occhiali rubati, del corrispettivo versato per il monitor e l'insegna;
- che la richiesta del lucro cessante aveva ad oggetto la differenza, non incassata, tra il guadagno che avrebbe conseguito con la vendita degli occhiali surrichiamati ed il costo sostenuto per l'acquisto degli stessi, differenza che poteva trovare adeguata determinazione attraverso il listino dei prezzi consigliati per la vendita predisposto delle case produttrici e l'applicazione del comune principio probabilistico.
Dal canto suo l'impresa convenuta, operata una sommaria descrizione del suo oggetto sociale, contestava la domanda avversaria eccependo, in primo luogo, il difetto di legittimazione a stare in giudizio, per essersi, in tesi, occupata soltanto della realizzazione dell'arredo e imputando, in ipotesi di sua titolarità passiva nell'azione, all'impresa istante ogni responsabilità (ovvero in subordine una corresponsabilità del tutto prevalente) circa l'evento dedotto poiché:
- i malviventi avevano operato l'intrusione dal soffitto dell'immobile facilmente perforabile siccome costituito da lamierato leggero e controsoffitto inadeguati alla protezione;
- il giorno 9.06.2017 l'impianto antifurto non era stato azionato per incuria e/o mera dimenticanza dalla titolare del negozio;
- la committente ditta individuale non aveva in alcun modo concordato con essa la Controparte_1 materiale ubicazione dei rilevatori;
- per l'esecuzione dell'impianto antifurto e le altre opere essa si era rivolta alla Controparte_1 [...]
la quale aveva, in proprio, progettato, realizzato ed installato detto impianto e quello CP_3 di videosorveglianza;
- il monitor di videosorveglianza e l'insegna del negozio sarebbero dovuti essere consegnati da altri soggetti, per cui essa non avrebbe assunto all'uopo alcuna responsabilità per la Controparte_1 mancata fornitura;
- la non aveva intrattenuto alcun rapporto con il sig. quale Controparte_1 Testimone_1 esecutore dell'impianto di antifurto;
- gli interventi posti in essere dalla erano stati, comunque, per intero accettati dalla Controparte_1 ditta individuale che, già prima del 10.06.2017, non aveva sollevato contestazioni alla appaltatrice, alla quale non era pervenuta denuncia dei vizi nel termine di legge;
- il danno emergente non era provato mentre il lucro cessante non poteva affatto configurarsi nella specie per assenza di suoi elementi costitutivi.
Partendo, poi, dagli stessi presupposti di fatto, chiedeva in riconvenzionale che l'attrice gli versasse l'importo di € 4.880,00, oltre i.v.a., per la realizzazione, a beneficio della medesima attrice, di alcuni lavori extra contratto.
La , invece, pur dolendosi della chiamata in giudizio, in fase di Controparte_3 costituzione richiamava, in maniera quasi pedissequa, le difese avanzate dalla convenuta principale facendole proprie, dopo di che, però, la stessa è stata cancellata dal registro delle imprese, incombente che, ai sensi dell'art. 2495 c.c., ne ha determinato l'estinzione.
Espletata la fase preliminare ed assegnati, dal giudice procedente, alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita con l'assunzione della prova testimoniale – che per alcuni capitoli era ritenuta conferente e rilevante - e dell'interrogatorio formale deferito nei riguardi della titolare della ditta istante – strumenti, tutti, raccolti dinanzi al G.O.P. delegato dal Giudice titolare – all'esito dei quali, denegata l'ammissione della pur sollecitata C.T.U., il processo è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2024.
In tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda principale è fondata e merita accoglimento.
Il corrispettivo richiesto a titolo risarcitorio dall'istante trova nella fattispecie in argomento quale suo immediato contraltare l'inadempimento della convenuta siccome fondato sul contratto di appalto pacificamente invocato da entrambi i contendenti per far valere le loro ragioni. A tal riguardo, secondo i principi generali in tema di onere della prova relativamente all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto suddetto, il creditore deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il correlativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è quest'ultima, obbligata a fornire la prestazione, a dover dar prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. SSUU n. 13533/2001).
La società convenuta si è difesa adducendo la sua estraneità rispetto ai fatti contestati ex adverso ritenendo:
- di essersi limitata a realizzare, per conto della committente , soltanto l'arredo interno al Parte_1 locale, dato che l'impianto di antifurto e di videosorveglianza erano stati dalla stessa subappaltati ovvero delegati per l'esecuzione alla;
Controparte_3
- che il furto avrebbe avuto luogo per fatto colposo della controparte, alla quale era imputabile l'omessa attivazione dell'allarme nonché la circostanza che il tetto dell'immobile fosse costituito da lamierato leggero e di facile asportazione.
Secondo la quindi, le circostanze innanzi richiamate avrebbero costituito causa di Controparte_1 esclusione della sua responsabilità nell'evento.
Tuttavia, le eccezioni formulate da tale ultima società appaiono infondate e ciò, prima ancora che sul piano del diritto, in forza delle risultanze probatorie emerse nel corso dell'istruttoria.
Va ricordato, intanto, quanto alla presunta omessa attivazione dell'allarme, che il teste ER
- del quale non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità per il sol fatto che la stessa
[...] abbia rapporti di parentela con l'istante, data l'assoluta mancanza agli atti di ulteriori circostanze oggettive da cui poter desumere una sua perdita di credibilità (cfr. C.d.A. Catanzaro, 16.02.2023, n.
182, secondo cui: “In tema di prova testimoniale, non esiste alcun principio secondo cui il testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti sia necessariamente inattendibile. L'attendibilità del testimone che abbia siffatti vincoli con una delle parti non può essere esclusa aprioristicamente in assenza di ulteriori elementi dai quali il giudicante del merito desuma la perdita di credibilità”) – sul seguente capitolo di prova (n. 10 delle note ex art. 183, co.
2, c.p.c. del difensore della “In data 09/06/2017 al momento della chiusura Parte_4 dell'esercizio commerciale in compagnia dell'attrice, lei azionava la chiusura della serranda metallica, inseriva l'impianto di allarme e faceva ritorno alla propria abitazione” ha così risposto:
“E' vero ho chiuso io con la mia mamma la serranda inserendo l'allarme”.
Mentre riguardo alla particolare struttura del locale ed alla sua presunta agevole effrazione dovuta alla presenza sul tetto di lamiere, occorre evidenziare che la circostanza, sebbene allegata nelle prime difese dalla convenuta, non ha trovato alcun riscontro nel processo, mentre le dichiarazioni che all'uopo sono state rese dalla sig.ra (titolare della ditta istante) in sede di Parte_3 interpello formale – liberamente valutabili dal Giudice in base al suo libero apprezzamento (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 16.09.2024, n. 24799) - hanno, di contro, smentito la tesi propugnata dalla aggravandone, a ben vedere, anche la posizione, poiché sul capitolo 6) Controparte_1 deferito all'interroganda (“vero è che il soffitto del negozio al momento del furto era formato da lamiera con sottostante controsoffitto in cartongesso”) quest'ultima ha dichiarato: “Non esattamente, il soffitto non è di lamiera, è una struttura sicura e molto solida, mentre esiste un controsoffitto in cartongesso fatto dalla . Controparte_1
In riferimento, invece, ai compiti assunti dalla circa l'installazione dell'impianto Controparte_1 bisogna evidenziare che le difese addotte dalla stessa, unitamente alle richieste di prova testimoniale articolate nelle note istruttorie - denegate per ininfluenza e sostanziale superfluità - non avrebbero potuto in alcun modo scalfire l'assunzione di responsabilità che l'appaltatrice risulta aver contratto in base al preventivo dei lavori, sottoscritto per accettazione dall'istante, corroborata dal rapporto di subappalto in atto tra la medesima e la Controparte_1 Controparte_3 documentato con la fattura (n. 325 del 14.03.2017 emessa dalla nei confronti della Controparte_3
depositata dalla prima in sede di costituzione (doc. n. 1 della comparsa di Controparte_1 risposta).
Senza, peraltro, trascurare che la prefata responsabilità risulta aver trovato pacifico e tranquillizzante conforto nelle prove fornite dalla . Parte_1
Ed invero, le testimonianze raccolte dal sig. e dalla sig.ra chiamati Testimone_1 Persona_1
a deporre da parte attrice, hanno confermato l'esistenza del rapporto di subappalto tra la
[...]
e la nonché il collegamento negoziale tra la seconda e il Controparte_3 Controparte_1
quale socio della “Spino Tecnica SNC di Piva Massimiliano e C.”, in maniera da Testimone_1 fornire un quadro del tutto esaustivo circa l'apporto da quest'ultimo fornito alla per Controparte_1 la corretta esecuzione degli obblighi cui la stessa si era vincolata nei riguardi della committente.
Si richiamano, a tal proposito, i capitoli di prova dedotti nelle note istruttorie dall'attrice e le risposte che i due testi hanno reso al Giudice in udienza:
- (capitolo 4, memoria 183, co. 2, c.p.c.) “Vero che La posa in opera dell'impianto elettrico e dell'impianto di videosorveglianza presso l'esercizio commerciale dell'attrice era stato subappaltato da a e da questa a sua volta subappaltato alla CP_1 Controparte_3
“SPINO TECNICA SNC DI PIVA MASSIMILIANO E C.,” e lei ha eseguito i suddetti lavori quale socio di questa ultima società, concordando le modalità con della CP_2 CP_1
[... Co e con il responsabile della , risposta al suddetto capitolo: “E' vero quanto mi si CP_3 legge”;
- (capitolo 6, memoria 183, co. 2, c.p.c.) a precisazione del capitolo in questione il teste Tes_1 Co
risponde “….ero socio di NO che aveva un subappalto con che a sua volta
[...] aveva un subappalto con e era il referente io lo ho CP_1 CP_2 CP_1 avvertito (…)”;
- (capitolo 7, memoria 183, co. 2, c.p.c.) “Vero che la “SPINO TECNICA SNC DI PIVA
MASSIMILIANO E C.,” ha fatturato i lavori da lei eseguiti alla società cui la Controparte_3 veva subappaltato, tra gli altri, i lavori di posa in opera dell'impianto elettrico e CP_1 dell'impianto di videosorveglianza presso l'esercizio commerciale dell'attrice”, risposta al capitolo: “Si confermo la circostanza ADR dell'Avv. Garofalo a precisazione del cap. 5) i nomi non li so ma c'erano la signora la figlia ed il compagno della stessa” ADR dell'avv. Parte_3
Garofalo a precisazione del capitolo 7) non ricordo la denominazione sociale precisa a cui la
NO ha fatturato. Su domanda dell'avv. Cassia ADR “con mi sono CP_2 confrontato solo per la parte di predisposizione elettrica dei mobili: questo è stato per me il primo lavoro da socio della NO”;
- (capitolo 15, memoria 183, co. 2, c.p.c.) a precisazione del capitolo in questione il teste ER
riferisce è l'elettricista che ha fatto l'impianto su indicazioni del .
[...] Tes_1 CP_2
A suggello delle considerazioni che precedono sovviene, altresì, il carteggio prodotto in giudizio da parte istante che rafforza la prova sul rapporto di subappalto intervenuto tra la società convenuta e la e tra quest'ultima e la Spino Tecnica snc di di cui il Controparte_3 CP_6
era socio (vedasi le fatture nn. 325 del 14.03.2017 di cui si è già ut supra riferito e la n. 40 Tes_1 del 31.03.2017 nonché la visura camerale della Spino Tecnica snc di e dunque il CP_7 peculiare legame esistente tra il stesso e la che, quale principale Tes_1 Controparte_1 appaltatore, risponde dell'operato dei suoi collaboratori ai sensi dell'art. 1228 c.c.
Rispetto, poi, all'inadempimento contrattuale ed al nesso eziologico tra il furto e la mancata posa in opera dei due sensori di rilevamento - in ordine ai quali la convenuta avrebbe dovuto offrire la prova liberatoria dell'esatta prestazione che, tuttavia, ha mancato di fornire - si ritiene che in fase istruttoria le allegazioni dell'istante abbiano trovato adeguata conferma nella deposizione dei testi chiamati in giudizio e nella documentazione depositata al fascicolo di parte.
Riguardo alle testimonianze riveste, senza dubbio, carattere dirimente, anche sotto questo versante, quella resa dai sigg.ri e sui capitoli nn. 5) e 6) della memoria ex art. Testimone_1 Persona_1
183, co. 6, n. 2, c.p.c. dell'attore:
- “Vero che lei il giorno 10 giugno in presenza dell'attrice, di , ed Persona_1 Testimone_2
, effettuava una ricognizione dei locali dalla quale risultava che i rilevatori di Testimone_3 movimento installati al momento del furto erano solamente due invece dei quattro concordati nel capitolato, ed ammetteva il mancato completamento dell'impianto rispetto a quanto risultava dal capitolato” risposta: “ADR non ricordo la data ma la circostanza si, mi fu fatto presente che i rilevatori erano due ed io ho visto che c'erano solo due rilevatori volumetrici interni” (cfr. dich.
); Testimone_1
- “Vero che lei dopo averlo concordato con si offriva di provvedere CP_2 all'installazione dei due sensori mancanti, ed il giorno successivo, Domenica 11 giugno, si recava nei locali e completava l'impianto installando i sensori mancanti, uno nella sala misurazioni ed uno nell'angolo sinistro in fondo al salone rispetto alla porta di ingresso;” risposta: “Si è vero quanto mi si legge ma devo precisare che sono stato di domenica a montare i due rilevatori mancanti ma l'ho fatto di mia spontanea volontà, io lavoravo, ero socio di NO che aveva Co un subappalto con che a sua volta aveva un subappalto con e era il CP_1 CP_2 referente io lo ho avvertito e siccome avevo dei sensori in macchina, la domenica CP_1 per tranquillizzare la proprietaria li ho montati” (cfr. dich. , nonché quelle Persona_1 convergenti rese sui capitoli nn. 14) e 15) della memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. dell'attore dai sigg.ri , e Testimone_3 Testimone_2 Persona_1
- “Vero che il giorno 10 giugno in presenza dell'attrice di , Testimone_1 Persona_1 [...]
ed , effettuava una ricognizione dei locali dalla quale risultava che i Tes_2 Testimone_3 rilevatori di movimento installati al momento del furto erano solamente due invece dei quattro concordati nel capitolato, ed ammetteva il mancato completamento dell'impianto” risposta “Si è vero era il tecnico addetto all'impianto e in nostra presenza ha constatato che Testimone_1 due sensori non erano inseriti e non suonavano” (cfr. dich. ), risposta “Si è vero, Testimone_3
era il tecnico allarmista e ha constatato che i sensori erano 2 e non suonavano se Testimone_1 il percorso era quello delle telecamere che hanno ripreso i ladri, suonavano se ci si spostava dal centro verso la cassa per esempio” (cfr. dich. , risposta “Sì è vero Testimone_2 Testimone_1 in mia presenza ha riconosciuto che mancavano due sensori e ho anche assistito alla chiamata tra
ES e un terzo soggetto al di là del filo al quale diceva in buona sostanza “cosa avete CP_2 combinato” (cfr. dich. ; Persona_1
- “Vero che e si offrivano quindi di provvedere all'installazione Testimone_1 CP_2 dei due sensori mancanti, ed il giorno successivo, Domenica 11 giugno, si recava Testimone_1 nei locali e completava l'impianto installando i sensori mancanti, uno nella sala misurazioni ed uno nell'angolo sinistro in fondo al salone rispetto alla porta di ingresso” risposta “ADR sì, il giorno dopo è stato completato l'impianto con l'inserimento di due sensori mancanti da parte del
e in mia presenza” (cfr. dich. ), risposta “ADR sì, il giorno dopo è stato Tes_1 Testimone_3 completato l'impianto con l'inserimento dei due sensori mancanti ed io ero presente” (cfr. dich.
), risposta “ADR sì, il giorno dopo è stato completato l'impianto con l'inserimento Testimone_2 dei due sensori mancanti, una nella sala misurazioni e uno nell'angolo sinistro in fondo al salone da parte del in mia presenza” ed a precisazione è l'elettricista che ha fatto Tes_1 Tes_1
l'impianto su indicazioni del (cfr. dich. . CP_2 Persona_1
I testimoni e , oltre a fornire compiuto riscontro Persona_1 Testimone_2 Testimone_3 circa la simulazione realizzata dagli agenti di polizia sulle modalità di esecuzione del furto (cfr. risposte ai capitoli n. 12 e 13 della memoria istruttoria di parte attrice), hanno, pure confermato la mancata consegna del monitor di visione delle telecamere DVR dell'impianto, circostanza, peraltro, neanche contestata dalla mentre la prova della mancata rispondenza dell'insegna Controparte_1 del locale a quella richiesta dall'attore sovviene sicura fonte nella dichiarazione rilasciata dal sig.
quale legale rapp.te p.t. della società convenuta, nella mail (all. n. 15) della CP_2 produzione dell'istante) inviata il 19.10.2017 alla titolare della , in alcun modo Parte_1 disconosciuta in giudizio dal mittente.
Preme, altresì, rilevare che l'unico testimone chiamato dalla convenuta (sig. , Testimone_4 parimenti escusso in data 30.11.2022, non ha apportato alcun significativo contributo in relazione ai menzionati profili confermando soltanto di essersi adoperato per installare gli arredi all'interno del negozio, mentre elementi di valenza confessoria non paiono derivare dalle risposte fornite dall'istante nel corso dell'interrogatorio formale deferito nei suoi confronti.
In relazione ai documenti occorre precisare che, a sostegno della già esauriente prova orale, l'attore, insieme alle denunce, con le relative integrazioni, ha, inoltre, depositato, in ossequio alla procedura delineata dal codice di rito e previa autorizzazione del Giudicante, videoripresa e rilievi fotografici attestanti lo stato dei luoghi, la mancanza dei sensori, la posa in opera dei sensori stessi effettuata dagli incaricati della il giorno successivo all'evento delittuoso nonchè il percorso Controparte_1 effettuato dal malvivente all'interno del locale al momento del furto, la cui autenticità, anche in questo caso, non risulta sia stata disconosciuta dalla controparte neanche con l'utilizzo di formule sommarie e/o generiche.
Tutto quanto innanzi a prescindere dalla particolareggiata disamina delle dichiarazioni rese, già prima della instaurazione della controversia, dal legale rapp.te p.t. della – che il Controparte_1
19.10.2017, a mezzo mail, riscontrando la richiesta di invio del contratto sottoscritto per i lavori avanzata dalla titolare della , formulava a costei una vera e propria proposta di Parte_1 definizione transattiva – la cui sussunzione nell'alveo della confessione stragiudiziale, sollecitata a più riprese dall'istante, non pare affatto peregrina (cfr. Cass. civile, sez. III, 20.07.2023, n. 21818, secondo cui “Le affermazioni relative a fatti sfavorevoli alla parte che le compie hanno valore confessorio anche ove contenute in una lettera diretta ad un terzo ed inviata alla controparte solo per conoscenza, sussistendo anche in tal caso l'"animus confitendi".).
Sempre in ossequio allo schema previsto dall'art. 2697 c.c. alla sarebbe spettato, Controparte_1 invece, l'onere di produrre convincenti prove riguardo alla spiegata domanda riconvenzionale, onere che, a leggere le dichiarazioni del teste sig. – di cui sono stati riportati Testimone_4 sopra alcuni stralci allorquando si è trattato di valutare nel suo complesso la portata dell'inadempimento rivendicato dall'istante - chiamato in giudizio dall'impresa convenuta proprio a tale scopo, non risulta essere stato assolto.
A ben vedere, infatti, le dichiarazioni in questione non hanno chiarito alcunchè circa le presunte opere extra realizzate dalla né tampoco la distinzione tra quelle indicate nel Controparte_1 preventivo e le ulteriori che sarebbero state richieste ed al contempo eseguite nell'interesse della committenza, compresa, naturalmente, la loro determinazione, sebbene tale difficoltà sia riconnessa a lacune presenti già sul piano assertivo. E ciò pur tenendo in disparte la tardività con la quale è pervenuta la richiesta di pagamento e la totale assenza di elementi, anche documentali, che avrebbero potuto, in qualche maniera, farne presagire l'effettiva sussistenza a conclusione dei primi interventi (quelli di allestimento dell'arredo) e dopo il furto subito dall'istante e sempre nella fase antecedente all'instaurazione del giudizio.
Ne consegue, in punto di diritto, che la pur avendo assunto, con organizzazione dei Controparte_1 mezzi necessari e gestione a proprio rischio, tra gli altri, la corretta posa in opera dell'impianto di antifurto e videosorveglianza, la fornitura dell'insegna progettata dall'istante e la consegna del monitor di controllo delle telecamerine DVD di controllo, è venuta meno a tale obbligo non avendo realizzato, pur a fronte dell'intero prezzo versato, la prestazione secondo le modalità pattuite.
L'inadempimento si è configurato, quindi, per mancanza della diligenza qualificata, che sempre deve caratterizzare l'azione dell'appaltatore, poiché l'opera dovuta non è stata completata conformemente alle regole dell'arte ed è stata la causa esclusiva del furto e del conseguente nocumento subito dalla ditta individuale.
Da sottolineare, inoltre, che l'omesso completamento dell'opera e la correlativa mancata accettazione della stessa non offrono margini all'appaltatore per far valere, nei confronti della committente, la decadenza dalla garanzia fissata dall'art. 1667 c.c. trovando applicazione, nella specie, la disciplina generale prevista in materia di inadempimento contrattuale (artt. 1453 e ss. del c.c.). Da siffatte considerazioni discende che per i danni subiti dall'istante in occasione del furto è da riconoscersi il seguente risarcimento:
- € 23.045,72 per il danno emergente derivante dalla sottrazione degli occhiali che trova adeguata fonte nelle fatture di acquisto depositate agli atti (cfr. allegati da 18 a 43 della produzione attorea) e nell'elenco accluso alla denuncia (integrazione) sporta dall'istante presso la Questura di Roma;
- € 11.582,00 a titolo di lucro cessante che è riconducibile alla differenza tra il prezzo sostenuto per l'acquisto degli occhiali rubati ed il presumibile valore di guadagno che dalla vendita degli stessi sarebbe potuto conseguire all'istante che, tuttavia, rispetto a quello richiesto ed in applicazione del criterio equitativo – che nella specie può ben trovare applicazione, tenuto conto che il danno è stato già accertato nella sua effettiva consistenza - viene decurtato in ragione del 40% dato le caratteristiche di lusso dei beni e l'andamento della domanda che investe il particolare settore merceologico.
Sulla somma anzidetta, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in adesione all'orientamento della S.C. (SS.UU. n.
1712/1995) gli interessi nella misura legale a far data dal 18.11.2017 (data di compiuta giacenza della missiva di costituzione in mora inviata, alla dal designato procuratore della Controparte_1 ditta individuale).
Spettano ovviamente gli interessi legali sulla suindicata somma liquidata dalla presente pronuncia sino al soddisfo effettivo.
Infatti, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che provvede sulla liquidazione del danno, l'obbligazione risarcitoria, che è debito di valore, si trasforma in debito di valuta (cfr. Cass.
10.10.1988 n. 5465).
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, secondo la quantificazione della domanda così come operata dall'istante) ed all'attività concretamente esercitata dal difensore dell'istante (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento i relativi parametri medi).
P. Q. M.
il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico Dr.ssa Maria Pia De Lorenzo, definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta dall'impresa individuale “ ” e quella Parte_1 riconvenzionale formulata dalla così provvede: Controparte_1
I) dichiara l'inadempimento contrattuale della in persona del l.r.p.t., per non aver Controparte_1 diligentemente eseguito le prestazioni ad essa commissionate in appalto dall'impresa individuale
“ ”; Parte_1
II) per l'effetto, condanna la convenuta in persona del l.r.p.t., a risarcire nei Controparte_1 confronti della ditta individuale “ ” il complessivo importo di € 34.627,72, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, ed interessi legali a decorrere dal 18.11.2017 e fino alla presente pronuncia e dalla presente decisione all'effettivo soddisfo;
III) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla in persona del l.r.p.t., nei Controparte_1 confronti della ditta istante;
IV) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore della Controparte_1 convenuta, liquidate in € 545,00 per esborsi nonché in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CAP, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Cassia dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Roma, l'11.02.2025.
Il Giudice
Maria Pia De Lorenzo