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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/05/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 830/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Ausili Presidente dott. Giulia Maria Lignani Giudice Relatore dott. Luca Marzullo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 830/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIETRO Parte_1 C.F._1
MIGLIOSI, presso lo studio del quale in Perugia, Via Guardabassi n. 2, è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
ATTRICE contro
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
(C.F. ; Controparte_2 C.F._3
(C.F. ); Controparte_3 C.F._4
(C.F. ; Controparte_4 C.F._5
C.F. ), Parte_2 C.F._6 tutti con il patrocinio dell'avv. PAOLO BARTOLI, presso lo studio del quale in Perugia, Via Fiume n. 17, sono elettivamente domiciliati come da procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 18/01/2022 che si intende qui interamente richiamato.
IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7 Con atto di citazione del 22.12.2016 regolarmente notificato alle controparti, Parte_1
conveniva in giudizio , , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
per sentir accogliere nei loro confronti le seguenti conclusioni: - accertare e Parte_2
dichiarare la nullità del testamento olografo datato 20 aprile 2013, redatto a firma apparente di
e pubblicato il 22 giugno 2016 in Perugia a ministero del notaio Parte_3 Persona_1
condannare i convenuti a rendere il conto dei beni caduti in successione, condannarli alla
[...]
ricostruzione ed esatta individuazione, valutazione dei beni mobili ed immobili, denaro e quant'altro facenti parte della massa ereditaria e per l'effetto disporre che tutti i beni di cui sopra siano consegnati all'odierna attrice quale unica e legittima erede di;
condannare i convenuti in solido tra Parte_3
di loro al risarcimento del danno subito in misura da determinarsi in corso di causa sia in caso di illegittimo utilizzo dei suddetti beni sia perché hanno impedito l'utilizzo degli stessi all'odierna attrice;
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge.
Parte attrice deduce di essere unica erede legittima del de cuius in quanto unica erede del Parte_3 fratello premorto di quest'ultimo, e di avere, pertanto, interesse ad impugnare il Persona_2
testamento che nomina eredi gli odierni convenuti.
In particolare, sostiene che il testamento sia da considerarsi nullo/inesistente per assenza della sottoscrizione di sulla prima pagina del documento, a chiusura delle disposizioni Parte_3 testamentarie ivi contenute, in violazione dell'art. 602 c.c.
L'unica sottoscrizione risulta – sostiene l'attrice - apposta sulla seconda pagina, unitamente a quelle degli eredi istituiti, in violazione anche delle forme del testamento olografo che deve essere vergato solo dal testatore. In alternativa – aggiunge - ove la seconda pagina del documento dovesse intendersi in continuità materiale con la prima, il contenuto dell'atto deve ritenersi espressione di un accordo successorio vietato dalla legge e pertanto nullo.
Deduceva altresì che comunque il testamento in questione dimostrerebbe “una redazione congiunta ed
a più mani dell'atto in commento tale da dimostrare la non genuinità della volontà del defunto
[...]
, il quale peraltro scontava l'età avanzata e una malattia incurabile. Pt_3
pagina 2 di 7 Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolare, sottolineavano che il testamento è stato firmato in calce alle disposizioni testamentarie, che si concludevano alla seconda pagina del documento e che la presenza delle sottoscrizioni degli eredi istituiti non inficiava la validità del testamento;
eccepivano altresì l'insussistenza di un patto successorio vietato dall'art. 458 c.c., emergendo chiaramente la volontà del testatore di istituire quali eredi , , , , , la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 Parte_2
libertà e spontaneità della volontà manifestata dal testatore in assenza di qualsivoglia condizionamento dello stesso, l' assenza di accordi preesistenti aventi carattere di “vinculum iuris” che, in base al costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, costituisce requisito indefettibile della fattispecie del patto successorio, nonché infine l'assoluta assenza di controprestazioni in favore del testatore da parte degli istituiti eredi.
Dopo le memorie ex art. 183 c.p.c., si è svolta l'istruttoria, con l'ordine ai convenuti di esibire la denunzia di successione presentata in relazione al decesso di ai sensi dell'art. 210 c.p.c., Parte_3
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa alla decisione del collegio, dopo il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
Visti gli atti di causa, il Collegio ritiene che la domanda sia da rigettare, per i motivi che seguono.
Appare utile precisare, innanzitutto, che la scheda testamentaria qui impugnata è composta da un unico foglio, redatto su due facciate e sottoscritto dal testatore sulla seconda, come si apprende dalla descrizione del notaio che lo ha pubblicato. Non si tratta, cioè, di un documento su due fogli separati, di cui uno solamente sottoscritto.
pagina 3 di 7 Anche ciò considerato, appare non condivisibile la prospettazione dell'attrice secondo la quale mancherebbe la sottoscrizione del testatore al termine delle disposizioni testamentarie, come prescritto dall'art. 602 c.c..
Già ad una semplice disamina visiva del documento – nella copia fornita dalla stessa attrice e sulla quale non vi sono contestazioni né motivi per cui dubitare anche delle proporzioni e della completezza rispetto all'originale - appare evidente che si tratti di un unico componimento, che si sviluppa nelle due facciate del foglio. Appare anche evidente che la prima facciata è stata riempita per intero, con le sue
18 righe di scrittura. Appare naturale, quindi, che il de cuius abbia continuato a scrivere nella facciata retrostante e apposto la firma alla conclusione delle dichiarazioni. Non si ravvisano – già da una mera cognizione fisica, si ripete – elementi o caratteristiche che lascino pensare che la prima facciata sia autonoma rispetto all'altra ed incompleta in quanto non sottoscritta.
Inoltre, pure l'esame delle dichiarazioni non lascia dubbi sull'unicità del negozio.
Si deve tenere presente, infatti, che non vi sono veri e propri limiti al contenuto del testamento. Esso può contenere – come d'altronde è notoriamente frequente – oltre che quanto contemplato espressamente dalla legge tra cui anche disposizioni di carattere non patrimoniale (art. 587 c.c.), anche dichiarazioni non necessariamente vincolanti di ordine morale, indicazioni pratiche agli eredi su come comportarsi dopo la morte del testatore, auspici, intenti, spiegazioni di comportamenti o sentimenti ecc.. Ovviamente ciascuna di esse andrà interpretata e ne andrà valutata l'efficacia, la validità e l'eventuale incidenza sulla volontà testamentaria (anche ai fini degli artt. 624 ss. c.c.).
La presenza di disposizioni inefficaci, dichiarazioni superflue, inutili, finanche illecite ecc. non ha di per sé l'effetto di invalidare tutto il testamento, come si può desumere dalla disciplina di cui agli artt.
624 ss. c.p.c. ( per quanto riguarda i vizi di volontà, disposizioni condizionali, a termine e modali ecc.), che prevede norme tese alla massima conservazione del testamento, anche in deroga ai principi previsti in materia contrattuale
Non vi è alcun motivo, quindi, di ritenere che la parte del documento in cui il testatore scrive “copia della presente dichiarazione viene consegnata a ciascuno dei predetti che firmeranno l'originale come atto di accettazione come promessa di non creare dissapori tra loro punto l'originale viene da me custodito in cassaforte dove rimarrà a disposizione degli eredi.” non sia parte del negozio pagina 4 di 7 testamentario o che lo possa invalidare solo perché non attiene a disposizioni patrimoniali o con efficacia espressamente prevista dalla legge.
Per il primo aspetto, si noti, il testatore usa la locuzione “ciascuno dei predetti”. Nella facciata precedente, nella parte in cui anche l'attrice ritiene essere disposizione testamentaria, sono nominalmente indicati i convenuti , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_5
e : anche tale elemento conferma che la prima facciata e la seconda siano
[...] Parte_2
state redatte come unico elaborato in continuità.
Non vi è, d'altronde, neppure un obbligo del testatore di sottoscrivere ciascuna pagina. L'art. 602 c.c., anzi, per il testamento olografo prevede espressamente che “la sottoscrizione deve essere apposta alla fine delle disposizioni”. E' richiesta, ai fini della validità formale, una unica sottoscrizione in conclusione dello scritto, inteso nella sua interezza.
Sempre dal punto di vista formale, non si ritiene che la presenza della sottoscrizione dei nominati eredi in calce al documento, nella seconda facciata della scheda testamentaria, in una parte comunque distinta e successiva dalla scrittura del de cuius violi l'art. 602, primo comma, c.p.c. il testamento, infatti, si conclude con la sottoscrizione del testatore e quanto apposto di seguito non ne fa parte, né se vergato dal testatore stesso, né da terzi, salva ovviamente l'indagine di coartazione della volontà (di cui nel caso di specie non vi sono elementi da cui desumerla).
Non ricorrono neppure i presupposti di un patto successorio istitutivo ex art. 458 c.c., come allegato dall'attrice.
Per patto successorio si intende una convenzione con cui si dispone della propria successione o di singoli beni con decorrenza dal momento della propria morte, con un negozio bilaterale (c.d. “contratto successorio”) e non con le forme del testamento, tra cui è essenziale la caratteristica unilaterale.
Nel caso di specie, infatti, non si riscontra alcuna convenzione tra il de cuius e i nominati eredi: non vi
è un accordo bilaterale, una sinallagmaticità di obbligazioni, un vantaggio economico reciproco o un impegno da parte del de cuius nei confronti dei convenuti di non modificare il testamento.
pagina 5 di 7 La frase “copia della presente dichiarazione viene consegnata a ciascuno dei predetti che firmeranno l'originale come atto di accettazione e come promessa di non creare dissapori tra loro” va infatti interpretata come disposizione morale e volontà di far conoscere le proprie disposizioni mortis causa ai futuri eredi da subito, per prevenire dissapori e con finalità essenzialmente morali.
Come espresso dalla Corte di Cassazione civile (sez. II , 08/10/2008 , n. 24813),
“il patto successorio istitutivo consiste in una convenzione obbligatoria in astratto suscettibile di coazione giuridica ad adempiere, nulla soltanto per il divieto posto dall'art. 458 c.c. Pertanto non ricorre quando nella scheda testamentaria siano inserite locuzioni generiche, rivelatrici di impegni di carattere affettivo e morale, ed in mancanza di prova degli elementi essenziali del patto, ossia delle parti tra le quali questo è intercorso, della controprestazione costituente il corrispettivo della istituzione, e della idoneità giuridica del vincolo a determinare la volontà del testatore alla istituzione medesima “.
Non vi è alcun obbligo, d'altronde, di tenere segreto un testamento.
Quello che il de cuius chiede come “atto di accettazione” non è riferito ad obbligazioni di rilievo giuridico e coercibili, ma – secondo una interpretazione del complesso delle disposizioni – come un impegno morale a rispettare il desiderio del testatore di evitare liti tra eredi.
Non ricorrono, quindi, le caratteristiche del patto successorio.
E' del tutto generica, infine, la prospettazione di coartazione della volontà del testatore da parte dei convenuti e di una sua fragilità causata da una malattia incurabile, limitata ad una mera asserziona non corredata da null'altro, né sul piano delle allegazioni che – tanto più – probatorio.
La domanda deve pertanto essere interamente rigettata.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 9.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta la domanda;
- Condanna a rifondere a , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, le spese del Controparte_4 Controparte_3 Parte_2
presente giudizio, liquidate in complessivi € 9.000,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 15/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulia Maria Lignani dott. Andrea Ausili
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Ausili Presidente dott. Giulia Maria Lignani Giudice Relatore dott. Luca Marzullo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 830/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIETRO Parte_1 C.F._1
MIGLIOSI, presso lo studio del quale in Perugia, Via Guardabassi n. 2, è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
ATTRICE contro
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
(C.F. ; Controparte_2 C.F._3
(C.F. ); Controparte_3 C.F._4
(C.F. ; Controparte_4 C.F._5
C.F. ), Parte_2 C.F._6 tutti con il patrocinio dell'avv. PAOLO BARTOLI, presso lo studio del quale in Perugia, Via Fiume n. 17, sono elettivamente domiciliati come da procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 18/01/2022 che si intende qui interamente richiamato.
IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7 Con atto di citazione del 22.12.2016 regolarmente notificato alle controparti, Parte_1
conveniva in giudizio , , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
per sentir accogliere nei loro confronti le seguenti conclusioni: - accertare e Parte_2
dichiarare la nullità del testamento olografo datato 20 aprile 2013, redatto a firma apparente di
e pubblicato il 22 giugno 2016 in Perugia a ministero del notaio Parte_3 Persona_1
condannare i convenuti a rendere il conto dei beni caduti in successione, condannarli alla
[...]
ricostruzione ed esatta individuazione, valutazione dei beni mobili ed immobili, denaro e quant'altro facenti parte della massa ereditaria e per l'effetto disporre che tutti i beni di cui sopra siano consegnati all'odierna attrice quale unica e legittima erede di;
condannare i convenuti in solido tra Parte_3
di loro al risarcimento del danno subito in misura da determinarsi in corso di causa sia in caso di illegittimo utilizzo dei suddetti beni sia perché hanno impedito l'utilizzo degli stessi all'odierna attrice;
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge.
Parte attrice deduce di essere unica erede legittima del de cuius in quanto unica erede del Parte_3 fratello premorto di quest'ultimo, e di avere, pertanto, interesse ad impugnare il Persona_2
testamento che nomina eredi gli odierni convenuti.
In particolare, sostiene che il testamento sia da considerarsi nullo/inesistente per assenza della sottoscrizione di sulla prima pagina del documento, a chiusura delle disposizioni Parte_3 testamentarie ivi contenute, in violazione dell'art. 602 c.c.
L'unica sottoscrizione risulta – sostiene l'attrice - apposta sulla seconda pagina, unitamente a quelle degli eredi istituiti, in violazione anche delle forme del testamento olografo che deve essere vergato solo dal testatore. In alternativa – aggiunge - ove la seconda pagina del documento dovesse intendersi in continuità materiale con la prima, il contenuto dell'atto deve ritenersi espressione di un accordo successorio vietato dalla legge e pertanto nullo.
Deduceva altresì che comunque il testamento in questione dimostrerebbe “una redazione congiunta ed
a più mani dell'atto in commento tale da dimostrare la non genuinità della volontà del defunto
[...]
, il quale peraltro scontava l'età avanzata e una malattia incurabile. Pt_3
pagina 2 di 7 Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolare, sottolineavano che il testamento è stato firmato in calce alle disposizioni testamentarie, che si concludevano alla seconda pagina del documento e che la presenza delle sottoscrizioni degli eredi istituiti non inficiava la validità del testamento;
eccepivano altresì l'insussistenza di un patto successorio vietato dall'art. 458 c.c., emergendo chiaramente la volontà del testatore di istituire quali eredi , , , , , la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 Parte_2
libertà e spontaneità della volontà manifestata dal testatore in assenza di qualsivoglia condizionamento dello stesso, l' assenza di accordi preesistenti aventi carattere di “vinculum iuris” che, in base al costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, costituisce requisito indefettibile della fattispecie del patto successorio, nonché infine l'assoluta assenza di controprestazioni in favore del testatore da parte degli istituiti eredi.
Dopo le memorie ex art. 183 c.p.c., si è svolta l'istruttoria, con l'ordine ai convenuti di esibire la denunzia di successione presentata in relazione al decesso di ai sensi dell'art. 210 c.p.c., Parte_3
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa alla decisione del collegio, dopo il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
Visti gli atti di causa, il Collegio ritiene che la domanda sia da rigettare, per i motivi che seguono.
Appare utile precisare, innanzitutto, che la scheda testamentaria qui impugnata è composta da un unico foglio, redatto su due facciate e sottoscritto dal testatore sulla seconda, come si apprende dalla descrizione del notaio che lo ha pubblicato. Non si tratta, cioè, di un documento su due fogli separati, di cui uno solamente sottoscritto.
pagina 3 di 7 Anche ciò considerato, appare non condivisibile la prospettazione dell'attrice secondo la quale mancherebbe la sottoscrizione del testatore al termine delle disposizioni testamentarie, come prescritto dall'art. 602 c.c..
Già ad una semplice disamina visiva del documento – nella copia fornita dalla stessa attrice e sulla quale non vi sono contestazioni né motivi per cui dubitare anche delle proporzioni e della completezza rispetto all'originale - appare evidente che si tratti di un unico componimento, che si sviluppa nelle due facciate del foglio. Appare anche evidente che la prima facciata è stata riempita per intero, con le sue
18 righe di scrittura. Appare naturale, quindi, che il de cuius abbia continuato a scrivere nella facciata retrostante e apposto la firma alla conclusione delle dichiarazioni. Non si ravvisano – già da una mera cognizione fisica, si ripete – elementi o caratteristiche che lascino pensare che la prima facciata sia autonoma rispetto all'altra ed incompleta in quanto non sottoscritta.
Inoltre, pure l'esame delle dichiarazioni non lascia dubbi sull'unicità del negozio.
Si deve tenere presente, infatti, che non vi sono veri e propri limiti al contenuto del testamento. Esso può contenere – come d'altronde è notoriamente frequente – oltre che quanto contemplato espressamente dalla legge tra cui anche disposizioni di carattere non patrimoniale (art. 587 c.c.), anche dichiarazioni non necessariamente vincolanti di ordine morale, indicazioni pratiche agli eredi su come comportarsi dopo la morte del testatore, auspici, intenti, spiegazioni di comportamenti o sentimenti ecc.. Ovviamente ciascuna di esse andrà interpretata e ne andrà valutata l'efficacia, la validità e l'eventuale incidenza sulla volontà testamentaria (anche ai fini degli artt. 624 ss. c.c.).
La presenza di disposizioni inefficaci, dichiarazioni superflue, inutili, finanche illecite ecc. non ha di per sé l'effetto di invalidare tutto il testamento, come si può desumere dalla disciplina di cui agli artt.
624 ss. c.p.c. ( per quanto riguarda i vizi di volontà, disposizioni condizionali, a termine e modali ecc.), che prevede norme tese alla massima conservazione del testamento, anche in deroga ai principi previsti in materia contrattuale
Non vi è alcun motivo, quindi, di ritenere che la parte del documento in cui il testatore scrive “copia della presente dichiarazione viene consegnata a ciascuno dei predetti che firmeranno l'originale come atto di accettazione come promessa di non creare dissapori tra loro punto l'originale viene da me custodito in cassaforte dove rimarrà a disposizione degli eredi.” non sia parte del negozio pagina 4 di 7 testamentario o che lo possa invalidare solo perché non attiene a disposizioni patrimoniali o con efficacia espressamente prevista dalla legge.
Per il primo aspetto, si noti, il testatore usa la locuzione “ciascuno dei predetti”. Nella facciata precedente, nella parte in cui anche l'attrice ritiene essere disposizione testamentaria, sono nominalmente indicati i convenuti , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_5
e : anche tale elemento conferma che la prima facciata e la seconda siano
[...] Parte_2
state redatte come unico elaborato in continuità.
Non vi è, d'altronde, neppure un obbligo del testatore di sottoscrivere ciascuna pagina. L'art. 602 c.c., anzi, per il testamento olografo prevede espressamente che “la sottoscrizione deve essere apposta alla fine delle disposizioni”. E' richiesta, ai fini della validità formale, una unica sottoscrizione in conclusione dello scritto, inteso nella sua interezza.
Sempre dal punto di vista formale, non si ritiene che la presenza della sottoscrizione dei nominati eredi in calce al documento, nella seconda facciata della scheda testamentaria, in una parte comunque distinta e successiva dalla scrittura del de cuius violi l'art. 602, primo comma, c.p.c. il testamento, infatti, si conclude con la sottoscrizione del testatore e quanto apposto di seguito non ne fa parte, né se vergato dal testatore stesso, né da terzi, salva ovviamente l'indagine di coartazione della volontà (di cui nel caso di specie non vi sono elementi da cui desumerla).
Non ricorrono neppure i presupposti di un patto successorio istitutivo ex art. 458 c.c., come allegato dall'attrice.
Per patto successorio si intende una convenzione con cui si dispone della propria successione o di singoli beni con decorrenza dal momento della propria morte, con un negozio bilaterale (c.d. “contratto successorio”) e non con le forme del testamento, tra cui è essenziale la caratteristica unilaterale.
Nel caso di specie, infatti, non si riscontra alcuna convenzione tra il de cuius e i nominati eredi: non vi
è un accordo bilaterale, una sinallagmaticità di obbligazioni, un vantaggio economico reciproco o un impegno da parte del de cuius nei confronti dei convenuti di non modificare il testamento.
pagina 5 di 7 La frase “copia della presente dichiarazione viene consegnata a ciascuno dei predetti che firmeranno l'originale come atto di accettazione e come promessa di non creare dissapori tra loro” va infatti interpretata come disposizione morale e volontà di far conoscere le proprie disposizioni mortis causa ai futuri eredi da subito, per prevenire dissapori e con finalità essenzialmente morali.
Come espresso dalla Corte di Cassazione civile (sez. II , 08/10/2008 , n. 24813),
“il patto successorio istitutivo consiste in una convenzione obbligatoria in astratto suscettibile di coazione giuridica ad adempiere, nulla soltanto per il divieto posto dall'art. 458 c.c. Pertanto non ricorre quando nella scheda testamentaria siano inserite locuzioni generiche, rivelatrici di impegni di carattere affettivo e morale, ed in mancanza di prova degli elementi essenziali del patto, ossia delle parti tra le quali questo è intercorso, della controprestazione costituente il corrispettivo della istituzione, e della idoneità giuridica del vincolo a determinare la volontà del testatore alla istituzione medesima “.
Non vi è alcun obbligo, d'altronde, di tenere segreto un testamento.
Quello che il de cuius chiede come “atto di accettazione” non è riferito ad obbligazioni di rilievo giuridico e coercibili, ma – secondo una interpretazione del complesso delle disposizioni – come un impegno morale a rispettare il desiderio del testatore di evitare liti tra eredi.
Non ricorrono, quindi, le caratteristiche del patto successorio.
E' del tutto generica, infine, la prospettazione di coartazione della volontà del testatore da parte dei convenuti e di una sua fragilità causata da una malattia incurabile, limitata ad una mera asserziona non corredata da null'altro, né sul piano delle allegazioni che – tanto più – probatorio.
La domanda deve pertanto essere interamente rigettata.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 9.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta la domanda;
- Condanna a rifondere a , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, le spese del Controparte_4 Controparte_3 Parte_2
presente giudizio, liquidate in complessivi € 9.000,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 15/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulia Maria Lignani dott. Andrea Ausili
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