CA
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/11/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 305/2024
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 14/11/2025
Dott.ssa IA XO Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa tra:
Parte_1
Avv. PIANA ANTONELLO
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
Avv. SERRA PAOLA sostituito dall'Avv. Chessa
CP_2
Avv. SIMONA CHIOLO sostituito dall'Avv. Monti
APPELLATI
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa IA XO
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa IA XO Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 305/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. PIANA ANTONELLO e avv. LADU MANUELA come Parte_1 da procura in atti
APPELLANTE/I contro rappresentata e difesa dall'avv. SERRA PAOLA come da procura in atti Controparte_1
APPELLATO /I appresentata e difesa dall'avv. CHIOLO SIMONA come da procura in atti CP_2
APPELLATO /I
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari e Parte_1 Controparte_1 CP_2
lamentando irregolarità del contratto di finanziamento stipulato con quest'ultima – in
[...]
qualità di mandataria della prima – per la somma di euro 15.040,56, per cui era prevista la pagina 2 di 13 restituzione dell'importo complessivo di euro 27.120,00, da versare in 120 rate (euro 226,00 ciascuna), la misura del TAN al 3,72%, del TAEG al'11,34%, degli interessi corrispettivi in euro
4.501,00 e delle commissioni e spese in euro 7.574,00.
In particolare, evidenziando che, nel dicembre 2009, su richiesta della consumatrice, la mutuante aveva trasmesso un conteggio di estinzione anticipata, con richiesta di pagamento – a titolo di saldo – dell'importo di euro 14.834,22, la denunciava: Pt_1
- l'errata indicazione del Taeg all'11,34%, essendo stato escluso dal conteggio il premio assicurativo, sempre gravante sul consumatore, per cui avrebbe dovuto applicarsi il tasso corretto al 13,99%;
- l'applicazione di commissioni ingiustificate di cui alle lettere C, E ed F, del contratto “con duplicazioni di commissioni a fronte di una medesima attività” e con “ingiustificato innalzamento dei costi”, illegittime per mancanza di causa ai sensi dell'art. 2041 e 1322 c.c.;
- il mancato rimborso di costi sostenuti non dovuti per l'estinzione anticipata del finanziamento, sei anni prima della scadenza, in particolare relativamente a quanto versato a titolo di premio assicurativo e commissioni per tutto il periodo;
Pertanto, la domandava: Pt_1
- la restituzione delle somme corrisposte a titolo di spese;
- il rimborso delle commissioni ritenute illegittime;
- in subordine, lo storno parziale delle commissioni per estinzione anticipata.
Costituitasi in giudizio la evidenziava che: Controparte_1
- il calcolo del Taeg era corretto;
- era generica e non fondata la tesi circa la sussistenza di commissioni ingiustificate con duplicazione di commissione a fronte di medesima attività con ingiustificato innalzamento dei costi, avendo il cliente sottoscritto le commissioni di intermediazione e bancarie;
- il diritto ad ottenere una riduzione del costo totale del credito in misura corrispondente all'ammontare degli interessi e delle spese dovute per la durata era stato riconosciuto al consumatore soltanto nel 2010 con l'introduzione dell'art. 125 sexies T.U.B. e che l'art. 125
T.U.B. vigente ratione temporis stabiliva invece che “se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
pagina 3 di 13 Sull'ultimo punto, la banca precisava che tali modalità non erano mai state emanate dal CICR in materia di estinzione anticipata del finanziamento rimborsabile con cessione del quinto.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle doglianze di parte attrice, CP_2
riprendendo le difese già esperite da e precisando che: Controparte_1
- il Taeg sarebbe stato correttamente calcolato;
- non sarebbero state indicate con chiarezza le commissioni applicate sine causa, di cui in ogni caso la era stata pienamente edotta prima della sottoscrizione del contratto e le aveva Pt_1
pienamente accettate;
- la pretesa circa il rimborso di commissioni e spese per estinzione anticipata era infondata poiché non poteva esserle riconosciuto in base alle norme vigenti alla data della stipulazione del contratto ed in ogni caso, quanto alla richiesta di rimborso di premio assicurativo, le somme sarebbero dovute dall' che le aveva percepite. Parte_2
Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente nonché mediante c.t.u., con sentenza n. 879/2024, pubblicata il 13.07.2024, rigettava le domande proposte dalla e, per Pt_1
l'effetto, la condannava altresì alla rifusione delle spese.
In particolare, il giudice:
- discostandosi dalle due diverse opzioni indicate dal c.t.u., optava per una terza via e all'uopo richiamava il più recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC) altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni la cui mancanza di forma scritta è sanzionata con la nullità [e con la sostituzione automatica di clausole], tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass., sez. I, sentenza n. 39169/2021; Trib.
Roma Sez. imprese, sentenza 18.5.2023);
- dava atto del fatto che la aveva specificamente sottoscritto tutte le clausole – anche Pt_1
vessatorie – indicanti i costi del finanziamento, di cui era stata messa a conoscenza vista la simulazione finanziaria presentatale da e che aveva versato tutto, estinguendo in CP_2
pagina 4 di 13 via anticipata il finanziamento, lamentandosi delle condizioni soltanto dieci anni dopo l'estinzione;
- rigettava la censura di nullità per mancanza di causa e/o squilibrio contrattuale, considerato che il ctu aveva agevolmente ricostruito le condizioni e i tassi del finanziamento, senza evidenziare opacità negli stessi e dato che clausole diverse da quelle sottoscritte non erano state indicate;
- disattendeva la censura relativa al dolo incidente, poiché nessun comportamento doloso e/o fraudolento poteva essere riconosciuto nella condotta delle convenute.
Quanto al rimborso dei costi pagati e non dovuti, il tribunale ricordava la disciplina vigente all'epoca della conclusione del contratto ossia l'art. 125 T.U.B. (“le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal
CICR”); riteneva che in mancanza di norme attuative emanate dal CICR, in caso di recesso, occorresse fare riferimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, D.M. del Tesoro 8 luglio 1992, secondo cui la facoltà di adempimento anticipato “si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo degli interessi ed altri oneri maturati a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso non superiore all'1% del capitale versato”, senza previsione di riduzione del costo del finanziamento.
Non riconosceva l'applicazione del criterio di restituzione pro-rata temporis invocato dall'attrice, in quanto introdotto dalla l. n. 221/2012, successiva alla conclusione del contratto e all'estinzione anticipata.
Rilevava, inoltre, sulla base del contratto e del contratto di sintesi, in particolare al punto 8
“Principali Condizioni Contrattuali” (“il Finanziato godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi indicati in contratto ed al quadro B del documento di sintesi per il periodo di rateazione non goduto”), che non essendo tale calcolo incluso nei quesiti diretti al CTU ed in assenza di quantificazione delle parti e di piano di ammortamento, non era possibile qualificarli con certezza, per cui la domanda non poteva essere accolta.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la lamentando l'erroneità della decisione del Pt_1
giudice laddove: pagina 5 di 13 1) non riconosceva la mancanza di giustificazione causale concreta delle commissioni indicate all'art. 16 del contratto (lett. C, E ed F);
2) non teneva conto dello squilibrio giuridico ai sensi dell'art. 33 cod. cons., alla luce della giurisprudenza della CGUE, secondo cui la deroga contrattuale seppur normativamente ammessa deve essere sottoposta al vaglio del giudice nazionale, il quale deve verificare con una valutazione comparatistica la sussistenza di una situazione di squilibrio nei confronti del consumatore derivante dalla modifica contrattuale e vista la circostanza per cui solo gli interessi rappresentano la remunerazione del mutuante;
3) non considerava lo squilibrio economico ai sensi dell'art. 34 cod. cons., per la violazione delle regole di trasparenza e chiarezza, stante l'eccessività degli importi computati per le commissioni e l'accertata errata indicazione del Taeg, non determinante la nullità del contratto ma consistente in un elemento di opacità;
4) non prendeva atto delle pronunce della CGUE, della Corte Costituzionale e della Corte di
Cassazione a sostegno dell'imperatività dell'art. 125 T.U.B. per il diritto al rimborso anche dei costi ulteriori agli interessi (v. Cass. Sez. II, ord. n. 25977/2023), per cui ogni clausola contrattuale che escluda il diritto al rimborso per alcuni costi deve essere considerata vessatoria.
Pertanto, la parte appellante, previa rinuncia alla prima e alla quarta domanda dell'originario atto di citazione, ha richiesto:
1) dichiarare le commissioni finanziarie, bancarie o accessorie o comunque denominate illegittimamente imputate per mancanza di giustificazione o vessatorietà o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, e dolo incidente, e per l'effetto condannare la o in alternativa la o in solido entrambe alla restituzione della CP_1 CP_2
somma di euro 5.862,00, oltre interessi, come da prospetto;
2) in via subordinata, di dichiarare la o in alternativa la o in solido CP_1 CP_2
entrambe tenute a rimborsare a i costi sostenuti per il finanziamento a Parte_1
seguito della estinzione anticipata del prestito, per un totale di euro 4.390,00, vista la mancanza di distinzione tra le spese soggette a maturazione nel tempo e quelle con consumazione immediata, oltre interessi;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. pagina 6 di 13 Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_2
dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di gravame e, pertanto, ha richiesto il rigetto dell'appello.
Si è costituita ripercorrendo le medesime eccezioni della società appellata e Controparte_1
richiedendo il rigetto del gravame, considerato che i motivi proposti erano generici e privi di fondamento fattuale e giuridico.
***
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
***
In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalle parti appellate ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'impugnazione si compone di una parte volitiva - consistente nell'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata unitamente ai relativi motivi di dissenso - e di una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento del primo giudice così da comprometterne la logicità, talché i motivi d'appello, esclusa a priori la loro specificità in termini assoluti, debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice (Cass. SS. UU. civ. 16-11- 2017 n. 27199).
Orbene, in armonia con tali principi, deve osservarsi che l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto dalla parte appellante, in quanto quest'ultima ha motivato in maniera puntuale le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata.
Ed in specie, ha chiaramente indicato per quali ragioni il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto legittime le clausole relative alle commissioni bancarie e di intermediazione, nonché omesso di riconoscere il rimborso dei costi per estinzione anticipata. La ha in questo Pt_1
modo posto le parti appellate nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione ed il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche.
pagina 7 di 13 Nel merito, è opportuno esaminare congiuntamente i primi tre motivi di appello, stante la loro stretta connessione logico – argomentativa, in quanto tesi a confutare la legittimità delle commissioni indicate all'art. 16 del contratto per mancanza di giustificazione o vessatorietà o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza.
Con tali motivi di gravame e con la domanda subordinata, riproposta anche in sede di appello,
l'appellante ha lamentato l'alterazione dell'equilibrio causale del prestito dovuta ai costi accessori.
Nello specifico, in relazione alle commissioni finanziarie, occorre richiamare:
- l'art. 125 bis TU AN (introdotto con il d.l.vo n. 141/2010 e, quindi, di certo applicabile alla fattispecie in esame), il quale dispone che “Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali” e “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo”;
- il codice del consumo, ed in particolare, l'art. 33, secondo cui “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”;
l'art. 34, che, a sua volta, dispone che “La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, nè all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile…. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista
l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”;
pagina 8 di 13 l'art. 35, ai sensi del quale “Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro
e comprensibile”;
l'art. 36, il quale stabilisce che “Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”;
- l'art. 1418 c.c., in combinato disposto con l'art. 1346 c.c., che prevede che il contratto è nullo quando manca uno dei requisiti di cui all'art. 1325 c.c. e quindi, tra l'altro, l'oggetto, che deve essere determinato o determinabile ai sensi dell'art. 1346 c.c.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, le commissioni bancarie di cui alla lett. “C” sono semplicemente riportate per l'importo di euro 524,96 e vengono richiamate, insieme alle lettere
E ed F all'art. 16 del contratto (“gli importi indicati ai punti C-E ed F – oltre a costituire corrispettivo per l'Istituto Mutuante e per la sua Mandataria – sono destinati a copertura degli oneri finanziarti sostenuti per la conversione e convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi, per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, per le operazioni di acquisizione della provvista, per le perdite dovute alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo dell'adeguamento dei tassi e della commissione nel periodo di preavviso del mutamento delle condizioni di mercato;
considerano, inoltre, tutte le prestazioni e le attività preliminari, conclusive e successive, indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: il reperimento e l'esame della documentazione, l'istruttoria della pratica, le spese postali e di notificazione, gli oneri della rete di distribuzione del servizio, l'elaborazione dei dati anche ai fini della L. n. 197/1991, e le attività prescritte dalla normativa vigente, il costo dell'advertising e dei mezzi di comunicazione, l'incasso, l'elaborazione dei dati ed il controllo dei versamenti periodici delle quote di ammortamento con i relativi adempimenti contabili ed amministrativi;
gli adempimenti per l'eventuale estinzione anticipata;
i corrispettivi dovuti alla rete esterna di distribuzione, comprese le provvigioni al mediatore creditizio o all'agente in attività finanziaria cui il Delegante ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi, i corrispettivi per gli adempimenti relativi all'attivazione delle garanzie e la loro successiva gestione;
l'assistenza fornita al Delegante dopo la stipulazione del contratto;
ogni altro servizio e costo dipendente dalla esecuzione di quanto previsto dal presente contratto”).
pagina 9 di 13 Considerato il tenore letterale della pattuizione, consistente in una mera elencazione di costi aspecifici, deve richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte sull'assenza di causa e sull'indeterminatezza delle commissioni genericamente denominate bancarie e finanziarie, che non consentono al soggetto finanziato di distinguere la ragione dell'ulteriore compenso in favore del mutuante rispetto alla remunerazione del credito in forma di interessi corrispettivi – nel caso di specie pattuiti nell'importo di euro 4.501,84 rispetto ad un capitale lordo di euro 27.120,00 ed un netto ricavato pari ad euro 15.040,65 - in violazione, altresì, del principio di trasparenza cui deve uniformarsi la regolamentazione contrattuale.
Difatti, la mera enunciazione di commissioni non vale a giustificare la corresponsione di un importo globalmente calcolato in difetto di una valida causa giustificatrice.
Invero, l'astratta previsione contrattuale delle “commissioni”, peraltro ripetitiva laddove sono previste in contratto ulteriori commissioni di intermediazione e di istruttoria, non consente di risalire alla tipologia del servizio così remunerato e ne mina la conoscibilità in capo al cliente.
L'assenza di causa giustificatrice non è seconda all'indeterminatezza, non essendo percepibile la natura e la funzione delle commissioni addebitate né sono evincibili dal testo del contratto ulteriori attività svolte dalla concedente il credito, diverse dall'ordinaria istruttoria contrattuale per la quale è invece giustificato il compenso richiesto separatamente nella misura di euro
200,00.
Dunque, la commissione in esame si pone in netto contrasto con gli artt. 1418, 1325 e 1346 c.c., da un lato, e con gli artt. 33 e ss. codice consumo, dall'altro, avendo un oggetto assolutamente indeterminato, poco chiaro, difficilmente comprensibile e non altrimenti determinabile e di cui non si rinviene alcuna giustificazione causale neppure tenendo conto di tutte le circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
Pertanto, non può neppure assumersi che tali commissioni non sarebbero vessatorie ex artt. 33
e ss, in quanto riguardano l'oggetto della clausola e/o rappresentano meri corrispettivi per servizi resi dall'intermediario, dal momento che è assolutamente impossibile valutarne la relativa adeguatezza in quanto gli elementi costitutivi degli stessi sono stati individuati in modo non “chiaro e comprensibile”.
Le commissioni di intermediazione sono invece previste dalla clausola “E”. Come già riportato sopra, anch'esse sono meramente elencate all'art. 16 dell'accordo contrattuale. pagina 10 di 13 Sul punto, occorre richiamare la disciplina applicabile, prevista dal TU AN e l'insegnamento ormai consolidato di questo collegio, già pronunciatosi in fattispecie identiche a quelle in disamina.
In tema di compenso dell'intermediario finanziario, il T.U.B. stabilisce che l'intermediario “in tempo utile prima dell'esercizio di una delle attività di intermediazione del credito” deve fornire al consumatore “su supporto cartaceo o su altro supporto durevole” informazioni circa, tra l'altro, “e) se previsto, il compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi o, ove non sia determinato, il metodo per il calcolo di tale compenso” (art. 120 decies comma 1 lett. e TU AN) e che “Il consumatore è informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito” (art. 125 novies comma 2 TU AN).
Orbene, dall'esame della documentazione in atti, in totale assenza di altra documentazione, emerge che nulla è precisato in ordine all'oggetto della “commissione di intermediazione”.
Pertanto, anche in tale caso viene in considerazione una clausola del tutto generica nella determinazione del suo oggetto, applicabile a prescindere da qualsiasi riferimento alla specifica attività compiuta dal soggetto qualificato mediatore, in violazione delle norme sopra richiamate.
Va affermata la nullità anche della clausola di cui alla lett. E, nella parte in cui riconosce un compenso per l'attività di intermediazione per indeterminatezza della relativa clausola.
Inoltre, sussiste la violazione delle norme poste a tutela del consumatore ex artt. 33 e ss, data la vessatorietà per avere determinato a carico del consumatore “un significativo squilibrio dei diritti
e degli obblighi derivanti dal contratto”, difatti, i costi complessivamente posti a carico del consumatore per le commissioni in esame risultano pari ad euro 5.863,80 (euro 524,96 di commissioni bancarie + euro 5338,84 di commissioni di intermediazione) a fronte di un importo lordo finanziato di euro 27.120,00 ed un netto ricavato di euro 15.040,65, oltre gli interessi come da pattuizione pari ad euro 4.501,84 e il rimborso spese contrattuali nella misura di euro 200,00.
Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, in solido con CP_1 CP_2
devono essere condannate a restituire in favore della quanto da esse indebitamente Pt_1
percepito per le commissioni prive di causa sopra indicate e quindi per la complessiva somma di euro 5.863,80, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
pagina 11 di 13 Con il quarto motivo d'appello la si è doluta dell'erroneità della decisione nella parte in Pt_1
cui non veniva riconosciuto il totale del rimborso dei costi sostenuti a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.
Sulla questione, occorre chiarire che da ultimo, con la sentenza n. 259777/2023, la Corte di
Cassazione, ripercorrendo gli interventi normativi interni e di derivazione europea disciplinanti la materia del credito al consumo nonché le pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di
Giustizia europea, ha chiarito che “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”. La S. C., altresì, ha precisato che “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33”.
Orbene, nell'ipotesi in esame, è provato documentalmente che:
- il contratto stipulato dalla risale al 28.09.2005, per cui è applicabile l'art. 125 del TUB Pt_1
nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il d.lgs. n. 141/2010;
- il contratto veniva concluso in data 18 dicembre 2009 per estinzione anticipata;
- è assente la normativa integrativa riguardante le modalità stabilite dal CICR e non risulta alcun rinvio all'autonomia contrattuale.
Pertanto, gode del diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli Parte_1
interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
Infatti, è nulla la clausola contenuta nel citato articolo 16 del contratto, la quale esclude espressamente in caso di estinzione anticipata del finanziamento la rimborsabilità degli importi di cui ai quadri C, D, E, F e G del frontespizio del contratto stesso nonché quelli di cui all'articolo
5.
In conclusione, tenuto conto di quanto già rilevato sopra in ordine alla non legittimità delle commissioni bancarie e di intermediazione, e considerato che il mutuante già aveva rimborsato la quota di interessi per il periodo non maturato, in solido con devono CP_1 CP_2
pagina 12 di 13 essere condannate a restituire in favore di la somma di euro 874,35: importo pari Parte_1
al 60% della sommatoria delle lettere G1 e G2, oltre interessi dalla domanda al saldo, proporzionato al tempo dell'estinzione anticipata avvenuta dopo quattro anni rispetto ad una durata del contratto prevista in anni dieci.
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere integralmente riformata per le ragioni di cui sopra, con condanna delle convenute appellate al pagamento della complessiva somma di euro
6.738,15, pari alla somma di euro 5.863,80 e di euro 874,35, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 55/2022 secondo i valori medi del relativo scaglione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 879/2024, Parte_1
pubblicata il 13.07.2024 dal Tribunale di Sassari, condanna la in solido con la CP_1
a pagare, per il titolo di cui è causa, in favore dell'appellante, la somma di CP_2
euro 6.738,15, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) condanna e , in solido, a rifondere a le spese di lite CP_1 CP_2 Parte_1
di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro 10.886,00 per compensi, di cui euro 5.077,00 per il primo grado ed euro 5.809,00 per l'appello, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Antonello Piana e Manuela
Ladu, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Sassari, il 14.11.2025
Il Presidente est.
Dott. IA XO
pagina 13 di 13
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 14/11/2025
Dott.ssa IA XO Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa tra:
Parte_1
Avv. PIANA ANTONELLO
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
Avv. SERRA PAOLA sostituito dall'Avv. Chessa
CP_2
Avv. SIMONA CHIOLO sostituito dall'Avv. Monti
APPELLATI
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa IA XO
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa IA XO Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 305/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. PIANA ANTONELLO e avv. LADU MANUELA come Parte_1 da procura in atti
APPELLANTE/I contro rappresentata e difesa dall'avv. SERRA PAOLA come da procura in atti Controparte_1
APPELLATO /I appresentata e difesa dall'avv. CHIOLO SIMONA come da procura in atti CP_2
APPELLATO /I
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari e Parte_1 Controparte_1 CP_2
lamentando irregolarità del contratto di finanziamento stipulato con quest'ultima – in
[...]
qualità di mandataria della prima – per la somma di euro 15.040,56, per cui era prevista la pagina 2 di 13 restituzione dell'importo complessivo di euro 27.120,00, da versare in 120 rate (euro 226,00 ciascuna), la misura del TAN al 3,72%, del TAEG al'11,34%, degli interessi corrispettivi in euro
4.501,00 e delle commissioni e spese in euro 7.574,00.
In particolare, evidenziando che, nel dicembre 2009, su richiesta della consumatrice, la mutuante aveva trasmesso un conteggio di estinzione anticipata, con richiesta di pagamento – a titolo di saldo – dell'importo di euro 14.834,22, la denunciava: Pt_1
- l'errata indicazione del Taeg all'11,34%, essendo stato escluso dal conteggio il premio assicurativo, sempre gravante sul consumatore, per cui avrebbe dovuto applicarsi il tasso corretto al 13,99%;
- l'applicazione di commissioni ingiustificate di cui alle lettere C, E ed F, del contratto “con duplicazioni di commissioni a fronte di una medesima attività” e con “ingiustificato innalzamento dei costi”, illegittime per mancanza di causa ai sensi dell'art. 2041 e 1322 c.c.;
- il mancato rimborso di costi sostenuti non dovuti per l'estinzione anticipata del finanziamento, sei anni prima della scadenza, in particolare relativamente a quanto versato a titolo di premio assicurativo e commissioni per tutto il periodo;
Pertanto, la domandava: Pt_1
- la restituzione delle somme corrisposte a titolo di spese;
- il rimborso delle commissioni ritenute illegittime;
- in subordine, lo storno parziale delle commissioni per estinzione anticipata.
Costituitasi in giudizio la evidenziava che: Controparte_1
- il calcolo del Taeg era corretto;
- era generica e non fondata la tesi circa la sussistenza di commissioni ingiustificate con duplicazione di commissione a fronte di medesima attività con ingiustificato innalzamento dei costi, avendo il cliente sottoscritto le commissioni di intermediazione e bancarie;
- il diritto ad ottenere una riduzione del costo totale del credito in misura corrispondente all'ammontare degli interessi e delle spese dovute per la durata era stato riconosciuto al consumatore soltanto nel 2010 con l'introduzione dell'art. 125 sexies T.U.B. e che l'art. 125
T.U.B. vigente ratione temporis stabiliva invece che “se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
pagina 3 di 13 Sull'ultimo punto, la banca precisava che tali modalità non erano mai state emanate dal CICR in materia di estinzione anticipata del finanziamento rimborsabile con cessione del quinto.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle doglianze di parte attrice, CP_2
riprendendo le difese già esperite da e precisando che: Controparte_1
- il Taeg sarebbe stato correttamente calcolato;
- non sarebbero state indicate con chiarezza le commissioni applicate sine causa, di cui in ogni caso la era stata pienamente edotta prima della sottoscrizione del contratto e le aveva Pt_1
pienamente accettate;
- la pretesa circa il rimborso di commissioni e spese per estinzione anticipata era infondata poiché non poteva esserle riconosciuto in base alle norme vigenti alla data della stipulazione del contratto ed in ogni caso, quanto alla richiesta di rimborso di premio assicurativo, le somme sarebbero dovute dall' che le aveva percepite. Parte_2
Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente nonché mediante c.t.u., con sentenza n. 879/2024, pubblicata il 13.07.2024, rigettava le domande proposte dalla e, per Pt_1
l'effetto, la condannava altresì alla rifusione delle spese.
In particolare, il giudice:
- discostandosi dalle due diverse opzioni indicate dal c.t.u., optava per una terza via e all'uopo richiamava il più recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC) altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni la cui mancanza di forma scritta è sanzionata con la nullità [e con la sostituzione automatica di clausole], tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass., sez. I, sentenza n. 39169/2021; Trib.
Roma Sez. imprese, sentenza 18.5.2023);
- dava atto del fatto che la aveva specificamente sottoscritto tutte le clausole – anche Pt_1
vessatorie – indicanti i costi del finanziamento, di cui era stata messa a conoscenza vista la simulazione finanziaria presentatale da e che aveva versato tutto, estinguendo in CP_2
pagina 4 di 13 via anticipata il finanziamento, lamentandosi delle condizioni soltanto dieci anni dopo l'estinzione;
- rigettava la censura di nullità per mancanza di causa e/o squilibrio contrattuale, considerato che il ctu aveva agevolmente ricostruito le condizioni e i tassi del finanziamento, senza evidenziare opacità negli stessi e dato che clausole diverse da quelle sottoscritte non erano state indicate;
- disattendeva la censura relativa al dolo incidente, poiché nessun comportamento doloso e/o fraudolento poteva essere riconosciuto nella condotta delle convenute.
Quanto al rimborso dei costi pagati e non dovuti, il tribunale ricordava la disciplina vigente all'epoca della conclusione del contratto ossia l'art. 125 T.U.B. (“le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal
CICR”); riteneva che in mancanza di norme attuative emanate dal CICR, in caso di recesso, occorresse fare riferimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, D.M. del Tesoro 8 luglio 1992, secondo cui la facoltà di adempimento anticipato “si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo degli interessi ed altri oneri maturati a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso non superiore all'1% del capitale versato”, senza previsione di riduzione del costo del finanziamento.
Non riconosceva l'applicazione del criterio di restituzione pro-rata temporis invocato dall'attrice, in quanto introdotto dalla l. n. 221/2012, successiva alla conclusione del contratto e all'estinzione anticipata.
Rilevava, inoltre, sulla base del contratto e del contratto di sintesi, in particolare al punto 8
“Principali Condizioni Contrattuali” (“il Finanziato godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi indicati in contratto ed al quadro B del documento di sintesi per il periodo di rateazione non goduto”), che non essendo tale calcolo incluso nei quesiti diretti al CTU ed in assenza di quantificazione delle parti e di piano di ammortamento, non era possibile qualificarli con certezza, per cui la domanda non poteva essere accolta.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la lamentando l'erroneità della decisione del Pt_1
giudice laddove: pagina 5 di 13 1) non riconosceva la mancanza di giustificazione causale concreta delle commissioni indicate all'art. 16 del contratto (lett. C, E ed F);
2) non teneva conto dello squilibrio giuridico ai sensi dell'art. 33 cod. cons., alla luce della giurisprudenza della CGUE, secondo cui la deroga contrattuale seppur normativamente ammessa deve essere sottoposta al vaglio del giudice nazionale, il quale deve verificare con una valutazione comparatistica la sussistenza di una situazione di squilibrio nei confronti del consumatore derivante dalla modifica contrattuale e vista la circostanza per cui solo gli interessi rappresentano la remunerazione del mutuante;
3) non considerava lo squilibrio economico ai sensi dell'art. 34 cod. cons., per la violazione delle regole di trasparenza e chiarezza, stante l'eccessività degli importi computati per le commissioni e l'accertata errata indicazione del Taeg, non determinante la nullità del contratto ma consistente in un elemento di opacità;
4) non prendeva atto delle pronunce della CGUE, della Corte Costituzionale e della Corte di
Cassazione a sostegno dell'imperatività dell'art. 125 T.U.B. per il diritto al rimborso anche dei costi ulteriori agli interessi (v. Cass. Sez. II, ord. n. 25977/2023), per cui ogni clausola contrattuale che escluda il diritto al rimborso per alcuni costi deve essere considerata vessatoria.
Pertanto, la parte appellante, previa rinuncia alla prima e alla quarta domanda dell'originario atto di citazione, ha richiesto:
1) dichiarare le commissioni finanziarie, bancarie o accessorie o comunque denominate illegittimamente imputate per mancanza di giustificazione o vessatorietà o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, e dolo incidente, e per l'effetto condannare la o in alternativa la o in solido entrambe alla restituzione della CP_1 CP_2
somma di euro 5.862,00, oltre interessi, come da prospetto;
2) in via subordinata, di dichiarare la o in alternativa la o in solido CP_1 CP_2
entrambe tenute a rimborsare a i costi sostenuti per il finanziamento a Parte_1
seguito della estinzione anticipata del prestito, per un totale di euro 4.390,00, vista la mancanza di distinzione tra le spese soggette a maturazione nel tempo e quelle con consumazione immediata, oltre interessi;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. pagina 6 di 13 Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_2
dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di gravame e, pertanto, ha richiesto il rigetto dell'appello.
Si è costituita ripercorrendo le medesime eccezioni della società appellata e Controparte_1
richiedendo il rigetto del gravame, considerato che i motivi proposti erano generici e privi di fondamento fattuale e giuridico.
***
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
***
In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalle parti appellate ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'impugnazione si compone di una parte volitiva - consistente nell'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata unitamente ai relativi motivi di dissenso - e di una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento del primo giudice così da comprometterne la logicità, talché i motivi d'appello, esclusa a priori la loro specificità in termini assoluti, debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice (Cass. SS. UU. civ. 16-11- 2017 n. 27199).
Orbene, in armonia con tali principi, deve osservarsi che l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto dalla parte appellante, in quanto quest'ultima ha motivato in maniera puntuale le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata.
Ed in specie, ha chiaramente indicato per quali ragioni il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto legittime le clausole relative alle commissioni bancarie e di intermediazione, nonché omesso di riconoscere il rimborso dei costi per estinzione anticipata. La ha in questo Pt_1
modo posto le parti appellate nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione ed il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche.
pagina 7 di 13 Nel merito, è opportuno esaminare congiuntamente i primi tre motivi di appello, stante la loro stretta connessione logico – argomentativa, in quanto tesi a confutare la legittimità delle commissioni indicate all'art. 16 del contratto per mancanza di giustificazione o vessatorietà o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza.
Con tali motivi di gravame e con la domanda subordinata, riproposta anche in sede di appello,
l'appellante ha lamentato l'alterazione dell'equilibrio causale del prestito dovuta ai costi accessori.
Nello specifico, in relazione alle commissioni finanziarie, occorre richiamare:
- l'art. 125 bis TU AN (introdotto con il d.l.vo n. 141/2010 e, quindi, di certo applicabile alla fattispecie in esame), il quale dispone che “Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali” e “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo”;
- il codice del consumo, ed in particolare, l'art. 33, secondo cui “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”;
l'art. 34, che, a sua volta, dispone che “La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, nè all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile…. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista
l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”;
pagina 8 di 13 l'art. 35, ai sensi del quale “Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro
e comprensibile”;
l'art. 36, il quale stabilisce che “Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”;
- l'art. 1418 c.c., in combinato disposto con l'art. 1346 c.c., che prevede che il contratto è nullo quando manca uno dei requisiti di cui all'art. 1325 c.c. e quindi, tra l'altro, l'oggetto, che deve essere determinato o determinabile ai sensi dell'art. 1346 c.c.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, le commissioni bancarie di cui alla lett. “C” sono semplicemente riportate per l'importo di euro 524,96 e vengono richiamate, insieme alle lettere
E ed F all'art. 16 del contratto (“gli importi indicati ai punti C-E ed F – oltre a costituire corrispettivo per l'Istituto Mutuante e per la sua Mandataria – sono destinati a copertura degli oneri finanziarti sostenuti per la conversione e convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi, per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, per le operazioni di acquisizione della provvista, per le perdite dovute alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo dell'adeguamento dei tassi e della commissione nel periodo di preavviso del mutamento delle condizioni di mercato;
considerano, inoltre, tutte le prestazioni e le attività preliminari, conclusive e successive, indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: il reperimento e l'esame della documentazione, l'istruttoria della pratica, le spese postali e di notificazione, gli oneri della rete di distribuzione del servizio, l'elaborazione dei dati anche ai fini della L. n. 197/1991, e le attività prescritte dalla normativa vigente, il costo dell'advertising e dei mezzi di comunicazione, l'incasso, l'elaborazione dei dati ed il controllo dei versamenti periodici delle quote di ammortamento con i relativi adempimenti contabili ed amministrativi;
gli adempimenti per l'eventuale estinzione anticipata;
i corrispettivi dovuti alla rete esterna di distribuzione, comprese le provvigioni al mediatore creditizio o all'agente in attività finanziaria cui il Delegante ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi, i corrispettivi per gli adempimenti relativi all'attivazione delle garanzie e la loro successiva gestione;
l'assistenza fornita al Delegante dopo la stipulazione del contratto;
ogni altro servizio e costo dipendente dalla esecuzione di quanto previsto dal presente contratto”).
pagina 9 di 13 Considerato il tenore letterale della pattuizione, consistente in una mera elencazione di costi aspecifici, deve richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte sull'assenza di causa e sull'indeterminatezza delle commissioni genericamente denominate bancarie e finanziarie, che non consentono al soggetto finanziato di distinguere la ragione dell'ulteriore compenso in favore del mutuante rispetto alla remunerazione del credito in forma di interessi corrispettivi – nel caso di specie pattuiti nell'importo di euro 4.501,84 rispetto ad un capitale lordo di euro 27.120,00 ed un netto ricavato pari ad euro 15.040,65 - in violazione, altresì, del principio di trasparenza cui deve uniformarsi la regolamentazione contrattuale.
Difatti, la mera enunciazione di commissioni non vale a giustificare la corresponsione di un importo globalmente calcolato in difetto di una valida causa giustificatrice.
Invero, l'astratta previsione contrattuale delle “commissioni”, peraltro ripetitiva laddove sono previste in contratto ulteriori commissioni di intermediazione e di istruttoria, non consente di risalire alla tipologia del servizio così remunerato e ne mina la conoscibilità in capo al cliente.
L'assenza di causa giustificatrice non è seconda all'indeterminatezza, non essendo percepibile la natura e la funzione delle commissioni addebitate né sono evincibili dal testo del contratto ulteriori attività svolte dalla concedente il credito, diverse dall'ordinaria istruttoria contrattuale per la quale è invece giustificato il compenso richiesto separatamente nella misura di euro
200,00.
Dunque, la commissione in esame si pone in netto contrasto con gli artt. 1418, 1325 e 1346 c.c., da un lato, e con gli artt. 33 e ss. codice consumo, dall'altro, avendo un oggetto assolutamente indeterminato, poco chiaro, difficilmente comprensibile e non altrimenti determinabile e di cui non si rinviene alcuna giustificazione causale neppure tenendo conto di tutte le circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
Pertanto, non può neppure assumersi che tali commissioni non sarebbero vessatorie ex artt. 33
e ss, in quanto riguardano l'oggetto della clausola e/o rappresentano meri corrispettivi per servizi resi dall'intermediario, dal momento che è assolutamente impossibile valutarne la relativa adeguatezza in quanto gli elementi costitutivi degli stessi sono stati individuati in modo non “chiaro e comprensibile”.
Le commissioni di intermediazione sono invece previste dalla clausola “E”. Come già riportato sopra, anch'esse sono meramente elencate all'art. 16 dell'accordo contrattuale. pagina 10 di 13 Sul punto, occorre richiamare la disciplina applicabile, prevista dal TU AN e l'insegnamento ormai consolidato di questo collegio, già pronunciatosi in fattispecie identiche a quelle in disamina.
In tema di compenso dell'intermediario finanziario, il T.U.B. stabilisce che l'intermediario “in tempo utile prima dell'esercizio di una delle attività di intermediazione del credito” deve fornire al consumatore “su supporto cartaceo o su altro supporto durevole” informazioni circa, tra l'altro, “e) se previsto, il compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi o, ove non sia determinato, il metodo per il calcolo di tale compenso” (art. 120 decies comma 1 lett. e TU AN) e che “Il consumatore è informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito” (art. 125 novies comma 2 TU AN).
Orbene, dall'esame della documentazione in atti, in totale assenza di altra documentazione, emerge che nulla è precisato in ordine all'oggetto della “commissione di intermediazione”.
Pertanto, anche in tale caso viene in considerazione una clausola del tutto generica nella determinazione del suo oggetto, applicabile a prescindere da qualsiasi riferimento alla specifica attività compiuta dal soggetto qualificato mediatore, in violazione delle norme sopra richiamate.
Va affermata la nullità anche della clausola di cui alla lett. E, nella parte in cui riconosce un compenso per l'attività di intermediazione per indeterminatezza della relativa clausola.
Inoltre, sussiste la violazione delle norme poste a tutela del consumatore ex artt. 33 e ss, data la vessatorietà per avere determinato a carico del consumatore “un significativo squilibrio dei diritti
e degli obblighi derivanti dal contratto”, difatti, i costi complessivamente posti a carico del consumatore per le commissioni in esame risultano pari ad euro 5.863,80 (euro 524,96 di commissioni bancarie + euro 5338,84 di commissioni di intermediazione) a fronte di un importo lordo finanziato di euro 27.120,00 ed un netto ricavato di euro 15.040,65, oltre gli interessi come da pattuizione pari ad euro 4.501,84 e il rimborso spese contrattuali nella misura di euro 200,00.
Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, in solido con CP_1 CP_2
devono essere condannate a restituire in favore della quanto da esse indebitamente Pt_1
percepito per le commissioni prive di causa sopra indicate e quindi per la complessiva somma di euro 5.863,80, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
pagina 11 di 13 Con il quarto motivo d'appello la si è doluta dell'erroneità della decisione nella parte in Pt_1
cui non veniva riconosciuto il totale del rimborso dei costi sostenuti a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.
Sulla questione, occorre chiarire che da ultimo, con la sentenza n. 259777/2023, la Corte di
Cassazione, ripercorrendo gli interventi normativi interni e di derivazione europea disciplinanti la materia del credito al consumo nonché le pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di
Giustizia europea, ha chiarito che “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”. La S. C., altresì, ha precisato che “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33”.
Orbene, nell'ipotesi in esame, è provato documentalmente che:
- il contratto stipulato dalla risale al 28.09.2005, per cui è applicabile l'art. 125 del TUB Pt_1
nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il d.lgs. n. 141/2010;
- il contratto veniva concluso in data 18 dicembre 2009 per estinzione anticipata;
- è assente la normativa integrativa riguardante le modalità stabilite dal CICR e non risulta alcun rinvio all'autonomia contrattuale.
Pertanto, gode del diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli Parte_1
interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
Infatti, è nulla la clausola contenuta nel citato articolo 16 del contratto, la quale esclude espressamente in caso di estinzione anticipata del finanziamento la rimborsabilità degli importi di cui ai quadri C, D, E, F e G del frontespizio del contratto stesso nonché quelli di cui all'articolo
5.
In conclusione, tenuto conto di quanto già rilevato sopra in ordine alla non legittimità delle commissioni bancarie e di intermediazione, e considerato che il mutuante già aveva rimborsato la quota di interessi per il periodo non maturato, in solido con devono CP_1 CP_2
pagina 12 di 13 essere condannate a restituire in favore di la somma di euro 874,35: importo pari Parte_1
al 60% della sommatoria delle lettere G1 e G2, oltre interessi dalla domanda al saldo, proporzionato al tempo dell'estinzione anticipata avvenuta dopo quattro anni rispetto ad una durata del contratto prevista in anni dieci.
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere integralmente riformata per le ragioni di cui sopra, con condanna delle convenute appellate al pagamento della complessiva somma di euro
6.738,15, pari alla somma di euro 5.863,80 e di euro 874,35, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 55/2022 secondo i valori medi del relativo scaglione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 879/2024, Parte_1
pubblicata il 13.07.2024 dal Tribunale di Sassari, condanna la in solido con la CP_1
a pagare, per il titolo di cui è causa, in favore dell'appellante, la somma di CP_2
euro 6.738,15, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) condanna e , in solido, a rifondere a le spese di lite CP_1 CP_2 Parte_1
di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro 10.886,00 per compensi, di cui euro 5.077,00 per il primo grado ed euro 5.809,00 per l'appello, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Antonello Piana e Manuela
Ladu, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Sassari, il 14.11.2025
Il Presidente est.
Dott. IA XO
pagina 13 di 13