Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 28/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE INNNI
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
- Dr. Aida SABBATO Consigliere rel.
- Dr. Rosa LAROCCA Consigliere
- Dr. Stefania SABIA Esperto
- Dr. Giuseppe MANIERI Esperto decidendo sui reclami depositati in data 12 novembre 2024 e 24 gennaio 2025 da
e (Avv. ti Beniamino Defina e NT Parte_1 Parte_2
Valenzano)
(avv.to Sergio P. Mancino) Parte_3 nei confronti di
TUTORE IN ( Avv.to Vita Caterina Gamma) Controparte_1
CURATORE SPECIALE DELLA IN (Avv.to Rita Santopietro avversi il decreto n.2709 del 24 ottobre 2024, depositato il successivo 25 ottobre 2024, del Tribunale per i Minorenni di Potenza, riunito in camera di consiglio e in composizione collegiale (nel proc. n. 26/2021 C.C. Aff. Gen.); avuto il parere del Procuratore Generale che si è espresso in senso contrario all'accoglimento dei reclami;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con il decreto oggetto di entrambi i reclami del 24 ottobre 2024, depositato il successivo 25 ottobre 2024, il Tribunale per i Minorenni di Potenza, operata una ricostruzione fattuale della vicenda relativa ai minori e Persona_1
richiamato il contenuto della CTU pervenuta in data 30 agosto 2024, ha Persona_2 confermato la sospensione dalla responsabilità genitoriale di sui figli Parte_3 minori;
ha autorizzato ad incontrare il figlio durante Parte_3 Persona_1 la settimana, anche all'esterno della comunità, secondo giorni ed orari da stabilirsi a cura della comunità Giallo Sole di Tito;
ha confermato l'autorizzazione per NT felice di far rientro presso l'abitazione dei nonni paterni in occasione del fine settimana e delle altre festività scolastiche;
ha confermato il divieto di incontri tra la minore Per_2 ed i suoi familiari;
ha disposto ricercarsi idonea famiglia per la minore Persona_2
Con successivo decreto del 31 ottobre 2024, pubblicato il 5 novembre 2024 n.2812 il
Tribunale per i Minorenni di Potenza autorizzava una coppia, ritenuta idonea, ad incontrare la minore presso la Comunità e a recarsi con la stessa all'esterno della Per_2
§
Con un primo reclamo ex art.739 c.p.c., depositato in data 12 novembre 2024,
e nonni paterni dei minori, hanno impugnato il Parte_1 Parte_2 decreto del 24 ottobre 2024, deducendo l'insussistenza di un reale pregiudizio della minore nell'avere rapporti con loro e, eccependo il difetto di motivazione del secondo provvedimento reclamato, concludendo per la revoca in parte qua degli stessi ed il ripristino del loro diritto di visita nei confronti della minore disponendo, altresì, Per_2 che effettui immediatamente un percorso psicoterapeutico presso l'ASP e, Per_2 successivamente, un percorso familiare con la madre, il fratello e loro stessi.
Con un secondo reclamo ex art.739 c.p.c., depositato in data 24 gennaio 2025, Pt_3
, madre della minore ha anch'essa impugnato i due decreti del
[...] Persona_2
24 ottobre 2024 e del 5 novembre 2024, concludendo per il ripristino del suo diritto di visita nei confronti della minore disporsi che quest'ultima effettui un percorso Per_2 psico terapeutico mirato anche con collocazione presso altra comunità nonché stabilire per il minore ogni provvedimento correttivo riguardo all'autorizzazione Persona_1 di farlo rientrare presso l'abitazione dei nonni paterni.
§
Si è costituito in entrambi i giudizi il tutore della minore avv.to Vita Persona_2
Caterina Gamma, concludendo per il rigetto dei reclami proposti.
Nel primo giudizio di reclamo si è costituita anche la curatrice speciale della minore avv.to Rita Santopietro, concludendo a sua volta per il rigetto di Persona_2 entrambi i reclami proposti.
§
Disposto che l'udienza del 20 marzo 2025 si svolgesse con modalità a trattazione scritta, depositate dalle parti costituite le note autorizzate, la Corte, preliminarmente disposta la riunione dei due giudizi pendenti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, si è riservata di decidere.
§ Preliminarmente, la Corte osserva che il reclamo ex art.739 c.p.c., benchè caratterizzato dalla speditezza e dall'informalità del rito, non può risolversi nella mera riproposizione delle questioni già affrontate e risolte dal primo giudice, ma deve contenere specifiche critiche al provvedimento impugnato ed esporre le ragioni per le quali se ne chiede la riforma (Cass. n.4719/2008). Nelle procedure camerali, le quali si concludono con un provvedimento di natura decisoria su contrapposte posizioni di diritto soggettivo e, quindi, suscettibili di acquistare autorità di giudicato, e tale è, per esempio, la pronuncia che, in sede di
Pagina 2 procedura ex art.710 c.p.c. disponga la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, trovano piena applicazione i principi del processo di cognizione relativi all'onere di impugnazione e alla conseguente delimitazione dell'ambito del riesame da parte del giudice di secondo grado alle questioni a lui devolute con i motivi di gravame. Da ciò, consegue, tra l'altro, che, qualora il provvedimento di primo grado venga tempestivamente investito, ad opera di una delle parti, di reclamo innanzi alla Corte d'Appello, la controparte è abilita, sì, ad introdurre specifiche istanze di riesame e di riforma del provvedimento stesso per ragioni diverse e contrapposte, ma deve farlo con adeguata tempestività e con memoria da depositare, al più tardi, alla prima udienza, mentre non le è consentito di aggiungere poi, nell'ulteriore corso del procedimento di gravame, ulteriori motivi di impugnazione (Cass. n.6011/2003). Anche nel procedimento camerale, in difetto di diversa previsione di legge, opera la regola secondo cui il giudice del reclamo deve decidere nel merito, pure se riscontri vizi del procedimento, in ossequio al principio della conversione delle nullità in motivi di impugnazione, fatte salve, tuttavia, le ipotesi tassativamente previste dagli artt.353 e 354 c.p.c., tra cui l'ipotesi di violazione del contraddittorio (Cass. n.6671/2006). Fatte queste brevi considerazioni di carattere generale, deve evidenziarsi che nel caso in esame, deve concludersi per il parziale rigetto del reclamo come proposto dai nonni della minore, alla luce delle seguenti considerazioni qui di seguito esplicitate.
Relativamente alla dedotta insussistenza di un reale pregiudizio per la minore Per_2 nell'avere rapporti con i nonni paterni, deve porsi in luce che la stessa minore, sia al Tribunale per i Minorenni di Potenza in data 29 maggio 2023 e 16 gennaio 2025 che allo stesso CTU dr. , ha dichiarato, ripetendolo fermamente, più volte, di non Per_3 volere incontrare né la madre, né il fratello, nè i nonni paterni e, quindi, senza dubbio il provvedimento del 24 ottobre 2024 deve essere confermato nella parte, oggetto di reclamo, in cui è stato confermato il divieto di rapporti tra la minore ed i suoi familiari, rapporti , con riferimento alle posizioni di madre e figlia, già vietati dal Tribunale per i Minorenni di Potenza con provvedimento del 29 novembre 2022.
Costituisce principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui non si può forzare il figlio ad incontrare i propri genitori in quanto il diritto di visita si incentra sulla valutazione dell'interesse del minore e sulla valorizzazione della sua capacità di autodeterminazione (Cass n.13400/2019)
Deve, così, confermarsi anche il provvedimento del 31 ottobre 2024 con cui il
Tribunale per i Minorenni ha autorizzato una coppia, ritenuta idonea, ad incontrare presso la comunità ospitante con possibilità di recarsi anche all'esterno con la Per_2 minore e di ospitarla presso la loro abitazione, essendo tale provvedimento una conseguenza inevitabile del rifiuto della minore di incontrare i suoi familiari e ciò nel tentativo di trovare una famiglia affidataria che possa creare quella serenità tale da consentire alla minore di superare il rifiuto di incontrare i suoi familiari, dovendosi, al contempo, evidenziare che la stessa minore, sentita in data 23 maggio 2023, aveva dichiarato che le piacerebbe andare in una famiglia e che, inoltre, l'affidamento
Pagina 3 extrafamiliare non contrasta con le conclusioni cui è pervenuta la consulente d'ufficio dr. . Per_3
Quanto al reclamo della madre della minore, ritiene il Collegio che sia necessario, anche alla luce delle conclusioni come formulate dai nonni, dalla curatrice speciale della minore e dalla tutrice della stessa minore, che quest'ultima intraprenda un piano di recupero psicoterapeutico mirato, così come suggerito anche dalla CTU, nominata in primo grado, dr. . Per_3
Assolutamente generica e, quindi, inammissibile è la richiesta avanzata dalla Pt_3 di “stabilire, quanto al minore , ogni provvedimento correttivo riguardo Persona_1 all'autorizzazione a farlo rientrare presso l'abitazione dei nonni …” non avendo la reclamante specificato quali dovrebbero essere questi provvedimenti correttivi rispetto alle disposizioni contenute nel provvedimento reclamato in ordine alle modalità di visita e frequentazione tra il minore e i nonni.
Quanto alla chiesta audizione da parte del Collegio della minore si precisa che Per_2 essa risulta assolutamente superflua, tenuto conto che è stata recentemente sentita Per_2 dal Tribunale per i Minorenni in data 16 gennaio 2025, nonché sottoposta, unitamente al fratello, a valutazione al fine di accertare la sua condizione psicologica dalla consulente d'ufficio dr. , nominata in primo grado, che ha svolto recentemente Per_3 le operazioni peritali che si sono concluse con il deposito dell'elaborato finale nel mese di agosto 2024.
Nulla per le spese del presente giudizio perché ha natura di procedimento di volontaria giurisdizione e, pertanto, si sottrae all'applicabilità delle regole dettate dagli artt. 91 e segg. cod. proc. civ. in materia di spese processuali, le quali postulano l'identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso. Ne consegue che le spese relative al procedimento in oggetto devono rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate assumendo l'iniziativa giudiziaria e interloquendo nel procedimento (Cass. n.4706/2001; n.650/03;
n.13892/2003).
§
P.Q.M.
la Corte
a) in parziale accoglimento dei reclami come proposti, dispone incaricarsi il
Servizio Sociale del Comune di Potenza di attivare un percorso psicologico per la minore collocata presso la comunità Melania di Potenza;
Persona_2
b) nulla spese.
Pagina 4 c) manda la Cancelleria per le necessarie comunicazioni ai procuratori delle parti, al curatore speciale e al tutore della minore, nonché al Servizio sociale del Comune di
Potenza,
d) In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D. Lgs.n.196/2003, art.52, nei termini imposti dalla legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Aida Sabbato dr. Roberto Spagnuolo
Pagina 5