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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/12/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1230/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Oscar Basile Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Gilda Avena CP_1 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 14.3.2025 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. volto ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992 e dell'indennità di accompagnamento, esponeva che, a seguito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per lo status di persona portatrice di handicap in situazione di gravità a far data dall'8.3.2024 ma non aveva espresso alcuna valutazione medica in merito all'indennità di accompagnamento.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentando l'erroneità dell'elaborato peritale sostenendo che le patologie da cui era affetta comportavano il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento oltre che lo status di persona portatrice di handicap grave come già accertato dal CTU.
1 Concludeva chiedendo l'accertamento del diritto per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. n. 104/1992 dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo. CP_2
Si costituiva in giudizio l' contestando l'opposizione di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di inammissibilità e/o di rigetto nel merito.
Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale e, sulle conclusioni indicate, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per i motivi che seguono.
Giova ricordare che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
Nel caso di specie risultano integrati i requisiti sanitari richiesti dalla norma citata per l'indennità di accompagnamento.
Infatti, all'esito della consulenza tecnica disposta, il CTU (Dott.ssa
[...]
– v. elaborato depositato il 18.09.2025), ha accertato che le Persona_1 patologie da cui è affetta la parte ricorrente determinano un'invalidità del
100% e precludono la possibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'assistenza costante di terzi.
Secondo quanto accertato dal CTU il quadro clinico descritto risulta presente già alla data di presentazione della domanda amministrativa (8.3.2024); il CTU ha, peraltro, confermato che dalla medesima data parte ricorrente è da considerarsi persona portatrice di handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
Alcuna pronuncia deve essere resa in ordine alla domanda di condanna al pagamento dei ratei di prestazione esulando questa dall'oggetto del presente giudizio, che è limitato al solo accertamento del requisito sanitario.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
2
P.Q.M.
dichiara che parte ricorrente è persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 a far data dall8.3.2024; dichiara la sussistenza per parte ricorrente, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa dell'8.3.2024, dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18; condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.933,50 CP_1 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta;
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica alla cui CP_1 liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 8 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1230/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Oscar Basile Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Gilda Avena CP_1 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 14.3.2025 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. volto ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992 e dell'indennità di accompagnamento, esponeva che, a seguito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per lo status di persona portatrice di handicap in situazione di gravità a far data dall'8.3.2024 ma non aveva espresso alcuna valutazione medica in merito all'indennità di accompagnamento.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentando l'erroneità dell'elaborato peritale sostenendo che le patologie da cui era affetta comportavano il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento oltre che lo status di persona portatrice di handicap grave come già accertato dal CTU.
1 Concludeva chiedendo l'accertamento del diritto per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. n. 104/1992 dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo. CP_2
Si costituiva in giudizio l' contestando l'opposizione di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di inammissibilità e/o di rigetto nel merito.
Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale e, sulle conclusioni indicate, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per i motivi che seguono.
Giova ricordare che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
Nel caso di specie risultano integrati i requisiti sanitari richiesti dalla norma citata per l'indennità di accompagnamento.
Infatti, all'esito della consulenza tecnica disposta, il CTU (Dott.ssa
[...]
– v. elaborato depositato il 18.09.2025), ha accertato che le Persona_1 patologie da cui è affetta la parte ricorrente determinano un'invalidità del
100% e precludono la possibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'assistenza costante di terzi.
Secondo quanto accertato dal CTU il quadro clinico descritto risulta presente già alla data di presentazione della domanda amministrativa (8.3.2024); il CTU ha, peraltro, confermato che dalla medesima data parte ricorrente è da considerarsi persona portatrice di handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
Alcuna pronuncia deve essere resa in ordine alla domanda di condanna al pagamento dei ratei di prestazione esulando questa dall'oggetto del presente giudizio, che è limitato al solo accertamento del requisito sanitario.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
2
P.Q.M.
dichiara che parte ricorrente è persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 a far data dall8.3.2024; dichiara la sussistenza per parte ricorrente, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa dell'8.3.2024, dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18; condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.933,50 CP_1 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta;
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica alla cui CP_1 liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 8 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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