Sentenza 13 dicembre 2017
Massime • 1
La qualificazione del fatto - reato come omicidio colposo, aggravato dalla previsione dell'evento, anziché come omicidio volontario, sorretto da dolo diretto o eventuale, operata dal giudice dell'udienza preliminare con la sentenza di proscioglimento dell'imputato ex art. 425 cod. proc. pen., non viola le disposizioni di cui all'art. 423 cod. proc. pen., perché non realizza la modificazione dell'imputazione originaria elevata dal pubblico ministero all'atto dell'esercizio dell'azione penale, non alterando i tratti essenziali dell'addebito inteso quale episodio naturalistico e concreto, che viene soltanto rapportato alla fattispecie astratta, ritenuta giuridicamente più corretta.
Commentario • 1
- 1. Omicidio doloso: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2017, n. 21732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21732 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2017 |
Testo completo
2 1732-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/12/2017 DOMENICO CARCANO -Presidente Sent. n. sez. 4126/2017 AN AR LV BONITO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MO BONI N.11031/2017 ROBERTO BINENTI ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINO nel procedimento a carico di: SA IV nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo CH PH ER nato il [...] a [...] ( SVIZZERA) inoltre: O.N.A. ONLUS-ROMA- U.I.L CAMERA SINDACALE PROVINCIA ALESSANDRIA UNIONE REGIONE U.I.L. PIEMONTE FENEAL U.I.L. PROV ALESSANDRIA U.S.R. C.I.S.L -PIEMONTE- U.S.T. C.I.S.L. ALESSANDRIA - ASTI- I.N.A.I.L. C.G.I.L.-PIEMONTE- D C.G.I.L.-ALESSANDRIA- ASS. FAMILIARI VITTIME AMIANTO -CASALE MONFERRATO- C.G.I.L.-NAZIONALE- C.G.I.L. REGIONE CAMPANIA- FILLEA C.G.I.L. - REGIONE CAMPANIA- ई क COMUNE DI CELLA MONTE COMUNE DI PONZANO MONFERRATO COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO- COMUNE DI OZZANO - MONFERRATO- COMUNE DI CASALE MONFERRATO A.LL.C.A. CUB--> O.N.A. ONLUS CASALE MONFERRATO- ASS. ITALIANA ESPOSTI AMIANTO MEDICINA DEMOCRATICA MOV. DI LOTTA PER LA SALUTE -ONLUS- PROVINCIA DI ALESSANDRIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI REGIONE PIEMONTE PAGLIANO LV AG AZ SS TE SS EA PR OT ER AN OR MO SA IA nato il [...] a [...] lil RC RD RO ROSNA RO VA TT MA TT DE (MINORE) up пер TT RD (MINORE) DA CA ER LE OT IA (MINORE) OT FA (MINORE) ER IO ER AM (MINORE) ER AN (MINORE) ER MO ER UE RI RD G. (MINORE) AR PAOLO avverso la sentenza del 29/11/2016 del GIP TRIBUNALE di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere MO BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore 1) L'avvocato BONANNI EZIO difensore della parte civile PAGLIANO LV conclude insistendo nell'accoglimento dei ricorsi. 2) L'avvocato GATTI MARCO difensore delle parti civili: COMUNE DI CELLA MONTE;
COMUNE DI PONZANO MONFERRATO;
COMUNE DI ROSIGNANO- MONFERRATO;
COMUNE DI OZZANO MONFERRATO;
COMUNE DI CASALE MONFERRATO e anche come sostituto processuale dell'avvocato NOSENZO ROBERTO;
dell'avvocato RIVERDITI MAURIZIO, dell'avvocato BONETTO SERGIO, dell'avvocato DI CELMOM MA;
dell'avvocato ENA STEFANO;
dell'avvocato RICCO' FEDERICA;
dell'avvocato D'AMICO LAURA e dell'avvocato LASAGNA MA: conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. 3) L'Avvocato ROSSI EA in difesa della parte civile I.N.A.I.L. conclude insistendo nell'accoglimento dei ricorsi. 4) L'avvocato DI AMATO ASTOLFO del foro di ROMA in difesa di CH PH ER conclude riportandosi alla memoria depositata. 5) l'avvocato ALLEVA GUIDO CARLO del foro di MILANO in difesa di CH PH ER si associa alle conclusioni del Procuratore Generale di udienza. 3 uß Ritenuto in fatto 1. Nei confronti di HA ST EI era stata inizialmente esercitata l'azione penale in relazione ai delitti di disastro ambientale aggravato e di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro di cui agli artt. 434 e 437 cod. pen. per avere, nella qualità di responsabile della gestione delle società Eternit s.p.a., Industria Eternit Casale Monferrato s.p.a., Industria Eternit Napoli s.p.a., Icar s.p.a., Industria Eternit Reggio Emilia s.p.a., tutte imprese esercenti l'attività di lavorazione dell'amianto nei siti industriali di Cavagnolo, Casale Monferrato, Napoli-Bagnoli e BI, cagionato il decesso di 258 persone, alcuni lavoratori dipendenti delle predette società ed addetti ai relativi processi di lavorazione, altri loro congiunti o residenti nei pressi degli stabilimenti ove era stato utilizzato amianto. Il procedimento penale così instaurato e contraddistinto dal n. 24265/04 R.G.N.R., dopo la condanna dell'imputato in entrambi i gradi di merito in ordine al delitto di cui all'art. 434 cod. pen., si concludeva col suo proscioglimento per intervenuta estinzione per prescrizione anche di tale reato, giusta sentenza nr. 7941 della prima sezione penale della Corte di cassazione, pronunciata in data 19 novembre 2014. 1.1 Successivamente nei confronti dello stesso imputato veniva nuovamente esercitata l'azione penale per la fattispecie di omicidio doloso pluriaggravato con specifico riferimento al decesso di numerose persone, risultate affette da patologie tumorali insorte in conseguenza dello svolgimento di mansioni lavorative comportanti esposizione ad amianto presso gli stabilimenti industriali della Etermit s.p.a.. In particolare, si addebitava allo EI di avere nel periodo compreso tra giugno 1976 e giugno 1986 cagionato i decessi, in quanto, pur consapevole delle patologie ad esito infausto che ne erano correlate sul piano eziologico, delle condizioni di polverosità degli impianti di Cavagnolo e della esiguità delle risorse finanziarie investite per ridurre la polverosità nei luoghi di lavoro e nelle zone circostanti, al fine di lucro aveva fatto proseguire l'attività, non aveva modificato la situazione dello stabilimento con interventi di risanamento e conversione, risparmiando sulle relative gravose spese, aveva adottato una politica aziendale caratterizzata dall'omissione degli accorgimenti tecnici, organizzativi ed igienici per contenere l'esposizione ad amianto, della fornitura di strumenti personali di protezione, della sottoposizione dei lavoratori esposti ad amianto a controlli sanitari adeguati e dell'allontanamento dei lavoratori dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la loro persona;
aveva consentito la protrazione della cessione ad enti pubblici ed a privati di materiali di amianto impiegati per pavimentazione di strade, cortili, aie, о per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione, determinando un'esposizione incontrollata, continuativa ed a tutt'oggi perdurante, senza rendere edotti gli esposti della pericolosità dei predetti materiali.
1.2 Il Giudice dell'udienza preliminare, preso atto dell'intervenuto proscioglimento dell'imputato dai delitti di cui agli artt. 434 e 437 cod. pen. nel precedente procedimento 1 n. 24265/04 R.G.N.R., con ordinanza del 24 luglio 2015 sollevava incidente di incostituzionalità in riferimento all'art. 649 cod. proc. pen. per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 4 prot. 7 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e disponeva la sospensione del processo. La Corte costituzionale con sentenza n. 200 del 31/5/2016 dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude la medesimezza del fatto di reato per la sola circostanza che ricorra un concorso formale di reati tra il reato già giudicato e quello per il quale sia stata nuovamente esercitata l'azione penale, ravvisando il contrasto con l'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che vieta di procedere nuovamente a carico dello stesso imputato quando il fatto storico sia il medesimo.
1.3 Intervenuta la pronuncia della Consulta, il processo riprendeva il proprio corso all'udienza del 27 ottobre 2016 e, all'esito della discussione delle parti, con ordinanza del 29 novembre 2016 il Giudice, respinte le eccezioni in rito sollevate dalla difesa dell'imputato in ordine alla nullità dell'avviso di conclusione delle indagini, della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti, per la mancata iscrizione nel registro degli indagati dello EI in relazione ai fatti relativi all'omicidio doloso di 220 persone e di inutilizzabilità degli atti di indagine relativi a tali episodi, escludeva che il procedimento costituisse indebita replicazione di quello precedente di cui al nr. 24265/2004 R.G.N.R. in violazione del divieto di "bis in idem" a ragione dei principi interpretativi dettati dalla Corte costituzionale. Procedeva quindi alla riqualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 589 cod. pen., ravvisando nel comportamento gestionale tenuto dall'imputato la colpa con previsione dell'evento. A giustificazione di tale diversa definizione giuridica dei fatti, riteneva che dalle compiute indagini non fosse emersa la rappresentazione e la volontà in capo all'imputato del verificarsi dell'evento morte dei dipendenti delle società gestite nel periodo compreso tra il giugno 1976 ed il giugno 1986 quale finalità perseguita con le condotte poste in essere in tale arco temporale o comunque come conseguenza certa o altamente probabile del proprio agire, sicchè doveva escludersi che la condotta fosse stata sorretta da dolo, sia intenzionale, sia diretto. Altrettanto non configurabile era il dolo eventuale. Al riguardo faceva proprie le indicazioni esegetiche offerte dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 38343 del 24/4/2014, Esphenhan ed altri, sul noto caso Thyssen Group, secondo la quale, per potersi riconoscere il dolo eventuale e distinguerlo propriamente dalla colpa cosciente, non è sufficiente che l'agente abbia accettato il rischio dell'evento non voluto, ma occorre che la realizzazione dell'evento sia stata "accettata" psicologicamente dal soggetto a seguito di una deliberazione con la quale egli abbia subordinato consapevolmente un determinato bene ad un altro, sì che possa riconoscersi che non si sarebbe trattenuto dall'agire, anche se avesse avuto la certezza del verificarsi dell'evento. Una 2 volta qualificati i fatti come omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento e, pertanto, venuto meno il vincolo della continuazione tra tutti i fatti contestati, presupposto dell'attribuzione della competenza territoriale all'autorità giudiziaria del Tribunale di Torino, il Giudice proscioglieva l'imputato dall'addebito relativo ai decessi dei tre lavoratori AR, AG e RD perché estinto per prescrizione, il cui termine considerava decorrente dal decesso di ciascuna vittima e pari ad anni quindici in applicazione, sia della disciplina vigente al momento della commissione dei reati, sia della disciplina attuale introdotta dalla legge n. 251/2005. Con separata sentenza dichiarava la propria incompetenza per territorio quanto ai fatti relativi al decesso di numerosi altri soggetti, commessi in Casale Monferrato, BI e Napoli e, per i restanti casi, consumati in Cavagnolo, disponeva con decreto il rinvio a giudizio dell'imputato.
2. Avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato hanno interposto separati ricorsi il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ed il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino per chiederne l'annullamento per i seguenti identici motivi: a) inosservanza delle norme processuali per non avere il G.u.p. aderito ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione degli artt. 423 e 425 cod. proc. pen. ed avere svolto una penetrante analisi dei fatti, che ne ha modificato l'essenza, alla base della loro riqualificazione giuridica. Nell'escludere il dolo e nel ravvisare la colpa, sia pure nella forma della colpa cosciente, ha anticipato una valutazione prognostica di non sostenibilità dell'accusa di omicidio doloso in dibattimento a ragione di un'esplorazione dei possibili esiti del giudizio, non della consentita verifica "in ordine all'esistenza di lacune o insufficienze probatorie di tale rilevanza da escludere ab origine esiti dibattimentali diversi da quelli dell'assoluzione dell'imputato, per la presenza di prove positive di innocenza, ovvero per la assoluta inconsistenza degli elementi addotti a sostegno della colpevolezza" (Cass. 29/12/2016 n. 55236). In tal modo si è trascurato che il giudizio prognostico che il G.u.p. è chiamato a condurre è di natura processuale, non di merito, per cui il proscioglimento dell'imputato in udienza preliminare va escluso quando gli elementi probatori si prestino a letture alternative o aperte a più soluzioni, oppure si prestino ad essere diversamente valutati in dibattimento in riferimento a future acquisizioni probatorie. Nel caso specifico si è operata: a) una selezione indebita di atti e documenti che offrivano sostegno alla soluzione adottata, senza considerare quelli prodotti con la memoria depositata dal P.m. e gli altri indicati all'udienza del 29/11/2016, ad eccezione degli atti del convegno di Neuss e del documento denominato AULS 76, e senza illustrare le ragioni della ritenuta irrilevanza dei restanti;
b) una lettura fuorviante e non condivisibile del contenuto degli stessi documenti presi in considerazione a fondamento della decisione assunta, dai quali erano stati estrapolati soltanto alcuni passaggi senza riportarne o confutarne altri. Tra questi erano state oggetto di considerazione le conclusioni rassegnate dall'imputato, laddove aveva analizzato i risultati 3 зад acquisiti nel corso del predetto convegno, la reazione scioccata dei direttori tecnici degli stabilimenti e l'intenzione di non divulgarli per non diffondere il panico tra i lavoratori, dichiarazioni già analizzate anche nel procedimento penale separato per i reati di disastro ambientale e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e che avevano indotto i giudici di merito a riconoscere il dolo, salvo poi applicare la causa estintiva della prescrizione. b)Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione rispetto all'operata riqualificazione della condotta dell'imputato nel delitto di cui all'art. 589 e 61 n. 3 cod.pen.. Non è corretta giuridicamente l'esclusione del dolo, dal momento che l'imputato aveva proseguito l'attività industriale gestita, pur nella consapevolezza delle conseguenze per la salute dei lavoratori. Applicando al caso i principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 38343 del 24/4/2014, deve ritenersi sussistente il dolo eventuale quando l'agente sia in possesso di informazioni altamente affidabili, che consentano di esperire un giudizio controfattuale e di rispondere positivamente al quesito su cosa avrebbe fatto nel caso avesse previsto la verificazione dell'evento illecito collaterale nel senso che avrebbe agito egualmente anche a costo di cagionare tale evento, aderendo allo stesso quando poi si realizzi. Per consentire più agevoli applicazioni del principio le Sezioni Unite hanno fornito anche degli indicatori significativi per individuare la condotta dolosa. Ciò nonostante, la motivazione risulta contraddittoria. Dapprima elenca fatti e situazioni -consapevolezza di alcune circostanze, quali l'esito infausto delle patologie correlate all'esposizione all'amianto, la pericolosità della polverosità degli stabilimenti e l'esiguità delle risorse investite nella prevenzione, opera di disinformazione promossa pur di proseguire nella produzione, protrazione in un lungo arco temporale delle condotte-, che danno conto della elevatissima probabilità degli effetti letali sui lavoratori della politica aziendale perseguita e di un atteggiamento psicologico individuabile nel dolo diretto o nel dolo eventuale, quindi ritiene che tali elementi siano significativi della colpa cosciente. In particolare, sono dimostrativi del dolo eventuale: -l'avere l'imputato condotto un'attività imprenditoriale illecita per l'uso dell'amianto e lontana da quella doverosa di dismissione di tale materiale dai cicli produttivi, della cui pericolosità egli aveva avuto coscienza come emerge dalla relazione al congresso di Neuss;
-le responsabilità apicali al massimo livello dallo stesso assunte e le precedenti esperienze nel settore che rendevano evidente come l'unica scelta possibile fosse quella di non proseguire nell'attività d'impresa in quelle condizioni;
-la protrazione per un lungo arco temporale, pari ad un decennio, di tale attività; -il fine di profitto perseguito, che aveva ispirato il risparmio sulle misure di sicurezza da adottare ed adottabili come individuate nella relazione dei consulenti di parte Lauria- 4 冲 Mingozzi-Salerno e nella perizia del prof. Salvini, che aveva riscontrato anche nel 1983 il rischio di asbestosi per la forte esposizione all'amianto; -il contesto palesemente illecito nel quale la condotta è proseguita nel tempo e la campagna di disinformazione organizzata dall'imputato per sminuire gli effetti nocivi dell'amianto, tenere a bada l'opinione pubblica e diffondere notizie rassicuranti. L'interpretazione del quadro indiziario, offerta in sentenza, va del tutto capovolta;
proprio perché l'imputato aveva certezza delle conseguenze negative per la società, aveva posto in essere una mirata campagna di disinformazione su scala internazionale sui rischio connessi all'amianto, veicolata attraverso opinioni scientifiche che ritenevano sufficiente il mancato superamento della soglia limite, rivelatesi erronee e disattese dalla comunità scientifica. Del resto nella sentenza emessa in primo grado nel procedimento sub n. 24265/04 R.G.N.R., il Tribunale di Torino aveva rilevato che sin dagli anni sessanta erano noti in campo scientifico i rischi per la salute e la correlazione tra esposizione ad amianto e mesotelioma, ma che i grandi gruppi industriali del settore avevano occultato tali studi per proseguire nelle lavorazioni, dimostrando un dolo di elevatissima intensità; tale giudizio non è stato posto in dubbio nelle pronunce emesse nei gradi successivi di quel procedimento e riverbera effetti anche sull'accertamento del dolo della condotta, causa dei decessi contestati nel presente processo, che il rinvio a giudizio avrebbe consentito di riscontrare in sede dibattimentale. Non appare sostenibile che l'imputato fosse convinto che il rischio per la salute dei dipendenti fosse condizionato dall'intensità dell'esposizione, perché tale convincimento era autoindotto e sostenuto in quanto funzionale a proseguire nell'attività produttiva e quindi rivela il dolo e non la colpa con previsione dell'evento, conclusione cui il G.u.p. avrebbe dovuto pervenire se avesse valutato la consulenza tecnica del prof. Carnevale relativa alla ricostruzione delle conoscenze sulla pericolosità dell'amianto in ambito medico ed imprenditoriale. Anche la rilevata assenza di disposizioni di legge impositive di cautele specifiche alle imprese, che facevano uso di amianto, è contraddetta dalla legge n. 1124 del 1965 sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, che all'art. 173 prescriveva l'adozione di precise misure di prevenzione e di sicurezza, come individuate nei regolamenti speciali e, in attesa della loro emanazione, nel D.P.R. n. 303 del 1956. 3. Con memoria depositata in data 27 novembre 2017 la difesa dell'imputato ha dedotto: a) l'inammissibilità dei ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale presso la Corte di appello per l'aspecificità e la formulazione promiscua e cumulativa dei motivi, raggruppati in due distinte macro-categorie, relative, una alle questioni di natura processuale» e l'altra a quelle di natura sostanziale, senza specificare alcun riferimento alle previsioni dell'art. 606 cod. proc. pen.. Le impugnazioni risultano 5 formulate con enunciazione esplicita solo in premessa, mentre la trattazione delle tematiche è affrontata in modo cumulativo ed apodittico, tanto da rendere difficoltosa la predisposizione di controdeduzioni. b) L'inammissibilità parziale dei ricorsi in cui deducono l'omessa, parziale o comunque non corretta valutazione di atti e documenti del processo da parte del Giudice per l'udienza preliminare per violazione del principio della c.d. autosufficienza del ricorso, nonché per ulteriore aspecificità dei motivi posti a fondamento di tale doglianza. I documenti che si assumono non esaminati non sono stati allegati o trascritti nei ricorsi, né è stata specificatamente indicata la loro collocazione nel fascicolo di causa, risultando le impugnazioni prive di autosufficienza, requisito valevole anche per i dedotti "errores in procedendo". Nei ricorsi si leggono solo fugaci riferimenti alle argomentazioni esposte in sentenza sul convegno di Neuss, che dovrebbero essere confrontate con una memoria depositata dal P.M. in udienza preliminare, in realtà non depositata, nonché alla consulenza Lauria-Mingozzi-Salerno, alla consulenza Carnevale ed alla perizia Salvini, atti non allegati o trascritti, né individuabili con riferimenti alla collocazione nel fascicolo di causa;
inoltre, difetta una reale e valida correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. c) L'inammissibilità dei ricorsi che richiedono una mera rilettura e reinterpretazione degli atti;
la censura di contraddittorietà intrinseca della motivazione in realtà si risolve nella critica all'interpretazione data dal giudicante agli atti d'indagine, il che pretende una valutazione non consentita alla Corte di cassazione. d) Infondatezza dei motivi di inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 423 e 425 cod. proc. pen.; il G.u.p. non ha modificato il fatto di reato ascritto all'imputato da intendersi quale accadimento umano nella sua concretezza. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 5307 del 2008 hanno riconosciuto la possibilità anche in udienza preliminare di assegnare al fatto di reato una definizione giuridica diversa in forza della regola generale di cui all'art. 521 cod.proc. pen., che persegue il fine della esatta applicazione della legge. Di tali principi i ricorrenti non tengono conto e richiamano l'art. 423 cod. proc. pen., non pertinente al caso perché riguardante la modifica dell'imputazione da parte del p.m. in udienza preliminare senza coinvolgere il potere-dovere del giudice di dare al fatto la corretta qualificazione giuridica. Inoltre, la giurisprudenza si già occupata dei casi in cui, nel condurre tale operazione, era stato modificato l'elemento soggettivo del reato da doloso a colposo e ha escluso che in ciò fosse ravvisabile un fatto diverso rispetto all'imputazione originaria. Nel caso di specie,il G.u.p. ha solo evidenziato elementi in fatto, come enucleati nell'imputazione, che collocano la condotta sul piano della colpa e non del dolo e ciò prima ed a prescindere da ogni accertamento di merito e senza avere modificato l'accadimento descritto dall'accusa. 6 E' parimenti infondata la doglianza di violazione dell'art. 425 cod. proc. pen., poiché il Giudice ha rilevato la causa estintiva del reato senza condurre alcuna prognosi di non sostenibilità dell'accusa di omicidio doloso in giudizio. d) Infondatezza della censura sull'erronea derubricazione dell'addebito da omicidio volontario ad omicidio colposo. Il G.u.p., in adesione all'indirizzo interpretativo dello Sezioni Unite espresso nel caso ThyssenKrupp, ha escluso di poter ravvisare nella condotta anche solo dolo eventuale mentre i ricorrenti insistono sul fatto che l'imputato si fosse rappresentato l'elevatissima probabilità di cagionare le gravissime conseguenze delle sue azioni senza confutare le contrarie considerazioni della sentenza impugnata. Richiamano gli accertamenti condotti nel primo processo in cui all'imputato era stato elevato l'addebito della violazione degli artt. 434 e 437 cod. pen., in cui sarebbe stato individuato il dolo di elevatissima intensità, ma trascurano che in realtà l'elemento soggettivo nella sua forma dolosa non è stato accertato in tale processo che si era concluso con il proscioglimento per prescrizione in applicazione della causa estintiva del reato in ossequio al criterio dettato dall'art. 129 cod. proc. pen., comma 2. In ogni caso, anche se nel precedente procedimento fosse stato accertato il dolo in relazione alle condotte di cui agli artt. 434 e 437 cod. pen., tale statuizione non può esplicare effetti sul presente giudizio perché si dovrebbe dimostrare che l'agente ha inteso cagionare l'evento morte o se lo sia rappresentato quale conseguenza eventuale o certa del disastro ambientale dolosamente provocato. La disamina condotta nella sentenza circa il contesto di riferimento sotto il duplice profilo delle acquisizioni scientifiche e della normativa vigente all'epoca dei fatti è corretta e completa;
per contro, l'assunto dei ricorrenti sulla gestione dell'attività d'impresa da parte dell'imputato in un contesto illecito non tiene conto del fatto che in quegli anni l'impiego dell'amianto nelle produzioni industriali era consentito e lecito e che la dedotta violazione delle norme generali sulla polverosità non contiene la descrizione della condotta standard esigibile, alla quale parametrare il comportamento dell'imputato, che sino al giugno 1986 non era stata ancora elaborata. Pertanto, nonostante il disposto dell'art. 2087 cod. civ., non è possibile commisurare la responsabilità del datore di lavoro in base a conoscenze scientifiche raggiunte in epoche successive. Il Giudice non ha operato una selezione mirata degli atti per escluderne altri, ma ha fatto riferimento all'introduzione al congresso di Neuss del 1976 esposta dall'imputato, che costituisce l'elemento al quale si richiamano proprio i ricorrenti, nonché ad altre emergenze fattuali in contrasto con il presunto atteggiamento soggettivo in termini di consapevole adesione all'evento letale poi verificatosi, restituendo una dimensione colposa del fatto.
4. Con distinte memorie depositate in data 22 novembre 2017, dall'identico contenuto, le parti civili costituite Comune di Casale Monferrato, Comune di Rosignano Monferrato, Comune di Cella Monte, Comune di Ozzano Monferrato e Comune di Ponzano 7 Это Monferrato, a mezzo del loro difensore e procuratore speciale, avv.to Marco Gatti, hanno rappresentato la fondatezza dei motivi dei ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale presso la Corte di appello. Hanno dedotto che: -lo scopo dell'udienza preliminare è quello di interporre un filtro tra la fase delle indagini ed il dibattimento, da celebrarsi solo quando il materiale probatorio raccolto dal p.m. prospetti la plausibilità e l'utilità del passaggio alla fase giudiziale del processo;
-al g.u.p. non competono poteri cognitivi equiparabili a quelli del giudice del dibattimento, dovendosi limitare a valutare se il materiale probatorio offra la ragionevole possibilità di trovare la condivisione del giudice del dibattimento senza poter approfondire più di tanto il fondamento della richiesta;
-non essendo dubbio nel caso di specie il nesso causale tra l'attività condotta dall'imputato ed i decessi delle persone indicate nell'imputazione, al G.u.p. del Tribunale di Torino spettava soltanto il compito di verificare se gli atti d'indagine consentissero il passaggio alla fase dibattimentale e supportassero l'ipotesi della responsabilità dell'imputato per le fattispecie di omicidio volontario ascrittegli, senza poter condurre valutazioni ulteriori atte a modificare i fatti come descritti dall'accusa; -il materiale probatorio offerto dal p.m. era tale da supportare la prospettazione accusatoria e da dimostrare, quanto meno, il dolo eventuale, desumibile da plurimi elementi indiziari, costituiti da: a) posizione apicale rivestita dallo EI all'interno di Eternit s.p.a. per un decennio;
b) diffusione nell'ambiente di fibre di amianto nocive per la salute con elevatissima probabilità di cagionare malattie pericolose ad esito infausto;
c) esposizione all'inalazione di dette fibre dei lavoratori addetti all'impresa, dei loro familiari e degli abitanti delle zone inquinate anche a ragione della prassi aziendale di cedere il c.d. "polverino" a terzi per il suo impiego a scopi estranei alla produzione di Eternit s.p.a.; d) consapevolezza in capo all'imputato della pericolosità di tale processi produttivi e di tale attività di cessione a fronte di una legislazione che si stava orientando per considerare pericolosa la produzione di amianto;
e) protrazione della condotta gestionale per un decennio in assenza dell'adozione di tecnologie adeguate all'eliminazione dei pericoli, di investimenti idonei a garantire la sicurezza e la salute, di iniziative di bonifica dei siti industriali contaminati;
f) promozione di vere campagne di disinformazione dell'opinione pubblica e dei lavoratori sui rischi legati all'uso industriale dell'amianto, fatti apparire come inesistenti e minimi sulla scorta delle opinioni di sedicenti esperti che avevano elaborato teorie poi definitivamente superate e della diffusione di notizie infondate sull'adozione di iniziative di bonifica dei siti;
g) perseguimento del fine di profitto. Pertanto, il G.u.p. avrebbe dovuto disporre il rinvio a giudizio dell'imputato. Gli elementi evidenziati dall'accusa risultano in sintonia con i criteri dettati nella sentenza della Suprema Corte, Sez. Unite, n. 38343 del 24/4/2014, ma sono stati considerati soltanto in modo parziale ed erroneamente quanto alla loro rilevanza ai fini di individuare l'elemento soggettivo del dolo. Non competeva al G.u.p. addentrarsi in 8 Mf complesse ed opinabili considerazioni sull'elemento soggettivo del reato, tematica che, per le possibili soluzioni alternative, avrebbe dovuto riservare al giudizio del Tribunale. Ha in ogni caso errato nell'apprezzare i pur parziali elementi presi in esame e ritenuti inidonei a dar prova del dolo eventuale, di cui nel caso ricorrevano tutti gli indicatori elaborati dalla giurisprudenza di legittimità a fronte di una condotta insistita e caparbia per oltre un decennio, indifferente alla salute ed alla sicurezza dei dipendenti e delle comunità locali.
5. Con memoria depositata in data 1 dicembre 2017 la parte civile costituita Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, I.N.A.I.L., in persona del Presidente pro-tempore e per il tramite della propria Avvocatura Generale, ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino. Il G.u.p. ha in effetti modificato il fatto di reato contestato escludendo la continuazione ed anticipando una valutazione prognostica di non sostenibilità dell'accusa di omicidio volontario in dibattimento, fondata più su'esplorazione dei possibili esiti, che su una ragionata verifica circa lacune o insufficienze probatorie tali da escludere una soluzione differente dall'assoluzione dell'imputato. Nel caso, applicando la c.d. "formula di Franck", come indicato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza nr. 38343 del 2014, avrebbero dovuto ravvisarsi tutti gli indici del dolo eventuale poiché l'imputato aveva accettato consapevolmente, per fine di mero profitto, il rischio degli effetti letali dell'esposizione ad amianto, da tempo oggetto di studi scientifici mirati. Considerato in diritto I ricorsi sono inammissibili.
1.Si premette che, per essere le due impugnazioni propositive delle medesime questioni ed avere contenuto del tutto sovrapponibile, la loro disamina verrà condotta unitariamente.
2. primo motivo prospettato dai ricorsi devolve due questioni in rito, incentrate sull'illegittima modificazione dell'addebito, operata dal Giudice per l'udienza preliminare in via autonoma e con usurpazione delle funzioni istituzionali dell'organo dell'accusa da un lato e del giudice del dibattimento dall'altro, in violazione delle disposizioni dettate dagli artt. 423 e 425 cod. proc. pen. e sull'inosservanza dei limiti cognitivi propri del giudice che debba assumere la decisione circa il rinvio a giudizio dell'imputato.
2.1 Quanto al primo tema, l'iniziativa impugnatoria assunta dai due Procuratori torinesi illustra la doglianza mediante il sollecitato raffronto tra l'imputazione riportata nella richiesta di rinvio a giudizio e quella esposta nella sentenza impugnata, al cui esito dovrebbe emergere "ictu oculi" la violazione denunciata per avere il Decidente alterato il fatto nei suoi elementi essenziali di accadimento concreto. 9 QQ My 2.1.1 Premesso che la censura si presenta incompleta e non del tutto specifica in quanto omette di rappresentare in quali termini fosse stata formulata in origine l'accusa, la conduzione da parte del Collegio della verifica sollecitata dalle impugnazioni consente di apprendere che, all'atto dell'esercizio dell'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio, era stata contestata la commissione del delitto di cui "agli artt. 81, comma 2, 575, 577, comma 1, nn. 2 e 4 e 61 n. 1, c.p. perché in esecuzione del medesimo disegno criminoso, agendo con coscienza e volontà, cagionava la morte di 258 tra lavoratori operanti presso i predetti stabilimenti, familiari degli stessi e cittadini residenti nelle zone limitrofe tali stabilimenti, alle date e nei luoghi sotto indicati per ciascuno...", cui era seguita una tabella riportante sinotticamente: l'identità dei deceduti, i luoghi ed i periodi di svolgimento dell'attività lavorativa o di residenza, le date e le cause del decesso;
l'analitica descrizione in punti distinti da A) a L) delle circostanze di fatto cadute sotto la percezione dell'imputato, delle determinazioni assunte, delle finalità perseguite, delle conseguenze derivatene;
la contestazione delle circostanze aggravanti. L'apprezzamento della fattispecie concreta, operato dal Giudice, si è tradotto nell'individuazione del reato previsto dall'art. 589, c. 1, 2 e 4; 61 n. 3 c.p., perché cagionava la morte dei lavoratori operanti presso i predetti stabilimenti, familiari degli stessi e cittadini residenti nelle zone limitrofe tali stabilimenti, alle date e nei luoghi sotto indicati per ciascuno ...addetti ad operazioni comportanti esposizione ad amianto, per colpa e, in particolare, per imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme sull'igiene del lavoro, e, segnatamente, degli artt. 2087 c.c.; 4 lett. a), b), c), d), 19, 20, 21, 33 d.p.r. 19/3/1956 n. 303; 377 E 387 D.P.R. 27/4/1955 n. 547; 157-176 d.p.r. 30/6/1965 n. 1124", cui è seguita l'elencazione dei punti da A) a L), esattamente riproduttiva di quanto esposto nella richiesta di rinvio a giudizio e la indicazione della circostanza aggravante "di avere agito nonostante la previsione dell'evento".
2.1.2 Ebbene, l'intervento decisorio del Giudice per l'udienza preliminare ha inciso soltanto su due aspetti dell'accusa, ossia sull'elemento psicologico e sulle circostanze aggravanti, senza avere apportato modifiche alla descrizione dei comportamenti individuati come illeciti e del nesso di causalità con gli eventi letali scaturitine, rispetto ai quali il fatto come delineato nell'imputazione contenuta in sentenza è del tutto riproduttivo della versione presente nella richiesta di rinvio a giudizio. A ben vedere però, contrariamente a quanto sostenuto con le impugnazioni, l'atto imputativo del pubblico ministero non offre l'esplicita indicazione del dolo intenzionale o diretto, ma soltanto dell'avere l'imputato agito con "coscienza e volontà", locuzione generica che non esprime il riferimento alla nozione tipica legale di dolo, oppure di colpa, ma costituisce il presupposto generale per poter configurare la responsabilità secondo quanto prescritto dall'art. 42, comma 1, cod. pen., il quale pretende perché possa essere irrogata la sanzione penale che l'azione o l'omissione sia compiuta con "coscienza e volontà". Gli unici specifici indicatori della contestazione di una condotta dolosa sono piuttosto 10 хо rinvenibili nella rubrica, ove sono inseriti gli artt. 575, 577 cod. pen., che sanzionano appunto la fattispecie di omicidio volontario e necessariamente doloso e nella contestazione della commissione delle condotte in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Nella individuazione del carattere colposo della condotta nelle sue due forme possibili della colpa sia generica, che specifica, si rinviene, non già l'alterazione del fatto in tutti i suoi tratti caratterizzanti, né la sua radicale immutazione, ma la concretizzazione della più vaga accusa strutturata dall'ufficio requirente e l'individuazione della diversa fattispecie astratta alla quale il Giudice ha ritenuto di dover rapportare la concreta vicenda illecita, come definita dalle compiute investigazioni.
2.1.3 In tali determinazioni, giustificate da puntuali argomentazioni nella sentenza impugnata, non è dato ravvisare la violazione dell'art. 423 cod. proc. pen., che regola l'eventuale mutamento dell'imputazione nel corso dell'udienza preliminare. La disposizione contiene due disposizioni diverse: al primo comma riserva al pubblico ministero la possibilità di rilevare e contestare che il fatto è empiricamente diverso dalla descrizione effettuatane nel capo di imputazione, oppure presenta un contenuto di disvalore più ampio a ragione della sussistenza di una circostanza aggravante, o di altro reato connesso ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., comma 1, lett. b). Il secondo comma, invece, attribuisce sempre al pubblico ministero la facoltà di rilevare un fatto nuovo, ascrivibile all'imputato e non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, intendendo per tale quello ontologicamente diverso rispetto a quanto già configurato, che non lo sostituisce, ma vi si aggiunge quale ulteriore addebito, prevedendo che alla sua contestazione possa procedersi in udienza preliminare soltanto a condizione che il p.m. ne faccia richiesta e l'imputato vi consenta. Nell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità la norma riguarda modificazioni dell'atto di accusa concentrate sul fatto, inteso quale "dato empirico, fenomenico, un dato della realtà, un accadimento, un episodio della vita umana, cioè la fattispecie concreta e non la fattispecie astratta e non, se si vuole, lo schema legale nel quale collocare quell'episodio della vita umana" (Cass., Sez. U., n. 16 del 22/10/1996, Di Francesco, rv. 205617). La stessa non riguarda e non preclude, invece, al giudice di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica, attività che consiste nella sua sussunzione in una fattispecie astratta differente rispetto a quella individuata dall'organo dell'accusa e si risolve nella corretta applicazione della legge. Il principio di legalità, che sorregge l'ordinamento e l'attività giurisdizionale, pretende la propria osservanza in ogni fase del processo, anche all'udienza preliminare, quale snodo di passaggio dalle indagini al giudizio, sicchè è consentito e doveroso anche per il giudice che vi è preposto, in analogia con quanto previsto per il dibattimento dall'art. 521 cod. proc. pen., disposizione che è espressione di un valore di portata generale, "accertare che fatto e schema legale coincidano e, dunque, modificare, se occorre, la qualificazione giuridica del fatto prospettata dal p.m. riconducendo, così, la fattispecie concreta, anche se a determinati limitati fini, nello schema legale che le è 11 му proprio" (Cass., Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 01/02/2008, Battistella, rv. 238239). La modificazione della definizione giuridica del fatto, così delineata mediante la lettura estensiva dell'art. 521 cod. proc. pen. e della sua interpretazione sistematica in relazione all'art. 423 cod. proc. pen., avvalorata anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 347 dell'11/07/1991; n. 88 del 7/3/1994; n. 112 del 23/3/1994), poiché non costituisce mutamento della imputazione intesa quale fattispecie concreta, non interferisce con l'esercizio dell'azione penale e col potere autonomo del pubblico ministero di effettuare le relative scelte, ma estrinseca il controllo di legalità connaturato alla funzione giurisdizionale. Ne discende la possibilità per il giudice dell'udienza preliminare, che dissenta dalla definizione giuridica del fatto assegnata dal pubblico ministero, di individuare gli articoli di legge violati dal comportamento tenuto dall'imputato, come emerso dal materiale probatorio ottenuto dalle indagini, e di inserirli nel decreto che dispone il giudizio in luogo di quelli individuati con l'atto imputativo, nonché di descrivere "con la completezza che ritiene necessaria il fatto storico oggetto dell'accusa" (Corte cost., n. 112/94 citata). Ad ulteriore conferma della correttezza e legittimità dell'operato del giudice merita ricordare che anche in tempi più recenti le Sezioni Unite di questa Corte, nell'ambito della riflessione esegetica condotta sulla natura e sulle funzioni dell'udienza preliminare, individuata quale momento processuale, non soltanto deputato al controllo sull'esercizio dell'azione penale, ma anche alla valutazione "circa la consistenza dell'accusa, in base ad una prognosi sulla possibilità di successo nella fase dibattimentale (Cass., Sez. U., 30/10/2002 n. 39915, Vottari)" al fine della "stabilizzazione dell'accusa", hanno ribadito che tale risultato può essere conseguito mediante il potere del giudice di sollecitare il pubblico ministero ad apportare modifiche all'imputazione per il caso di diversità del fatto ex art. 423 cod. proc. pen. o comunque quando la sua formulazione sia incompleta o generica, di restituire gli atti se tali adeguamenti non siano compiuti e di assegnare direttamente al fatto una definizione giuridica diversa (Sez. U., n. 5307 del 20/12/2007, dep. 01/02/2008, Battistella, rv. 238239). A tali consolidati principi si è attenuto il Giudice. Pertanto, può esprimersi il seguente principio di diritto: "La definizione del fatto di reato quale omicidio colposo, aggravato dalla previsione dell'evento, anziché quale omicidio volontario, sorretto da dolo diretto o eventuale, operata dal Giudice dell'udienza preliminare con la sentenza di proscioglimento dell'imputato ex art. 425 cod. proc. pen., non viola le disposizioni di cui all'art. 423 cod. proc. pen., perché non realizza la modificazione dell'imputazione originaria elevata dal pubblico ministero all'atto dell'esercizio dell'azione penale, non alterando i tratti essenziali dell'addebito inteso quale episodio naturalistico e concreto, che viene soltanto rapportato alla fattispecie astratta, ritenuta giuridicamente più corretta".
2.1.4 Da quanto premesso discende altresì la palese infondatezza dell'eccezione sollevata dalle parti civili eredi del deceduto AG nel corso della discussione, laddove 12 风 hanno sostenuto che la derubricazione operata dal G.u.p., frutto di una completa modificazione dell'accusa anche in relazione al nesso di causalità ed all'evento, rende la sentenza di proscioglimento affetta da abnormità.
2.1.4.1 Va premesso che, per quanto già esposto, non trova rispondenza negli atti l'assunto che addebita al G.u.p. la radicale trasformazione del fatto, operata in relazione a tutti i suoi elementi identificativi, poiché, al contrario, sia quanto alla causalità, che all'evento, nessun elemento di novità risulta essere stato introdotto.
2.1.4.2 E' noto che la riflessione esegetica sul tema è pervenuta ad esiti definitori tuttora validi ed insuperati con la sentenza delle Sezioni Unite n. 25957 del 26/3/2009, Toni, rv. 243590, i cui principi sono stati ribaditi più recentemente da Sezioni Unite, n. 2 del 18/01/2018, P.m. in proc. Ksouri, non ancora massimata. Nell'individuare l'area dell'abnormità ricorribile per cassazione, si è affermato che la tradizionale duplice accezione, strutturale e funzionale, deve essere ricondotta ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativi stabiliti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. Se è tratta la conclusione che, nello specifico settore dei rapporti tra giudice e pubblico ministero, l'abnormità strutturale è riconoscibile soltanto nel «caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). L'abnormità funzionale, riscontrabile, come si é detto, nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo».
2.1.4.3 Ebbene, nel caso di specie, non ricorre nessuna delle due manifestazioni di abnormità, in quanto, sul piano strutturale, la facoltà di individuare l'esatta norma incriminatrice, cui rapportare il fatto di reato delineato nella richiesta di rinvio a giudizio è conferita al giudice per le indagini preliminari dal sistema processuale in analogia con quanto previsto dall'art. 521 cod. proc. pen., come affermato da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e costituzionale, già citato;
sul piano funzionale, tale intervento non ha di per sé arrestato il corso del procedimento, ma ha consentito che lo stesso procedesse sul corretto binario di una definizione giuridica più appropriata al caso senza avere determinato una stasi irrimediabile, né qualsiasi forma di nullità successivamente rilevabile.
2.2 E' inammissibile il primo motivo dei ricorsi anche in riferimento alla dedotta violazione dell'art. 425 cod. proc. pen.. 13 Al proscioglimento dell'imputato il Giudice è pervenuto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. a ragione della constatata estinzione del reato di omicidio colposo, seppur aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 3 cod. pen., per il decorso del termine massimo di prescrizione;
tale determinazione dà osservanza all'obbligo, valevole per ogni stato e grado del processo, di immediata declaratoria delle cause di non punibilità a fronte dell'insussistenza di evidenti prove dell'innocenza dell'imputato.
2.2.1 In primo luogo, non trova rispondenza nel percorso motivazionale della sentenza in verifica che il G.u.p. abbia espresso un giudizio prognostico, sfavorevole alla parte pubblica, circa la sostenibilità dell'accusa in giudizio, essendosi, invece, limitato ad applicare la causa estintiva del reato, come ridefinito sul piano giuridico nei termini predetti, in ossequio alla regolare generale dettata dall'art. 129 citato, sul presupposto della mancata emersione dell'evidente insussistenza del fatto o della non riferibilità alla persona dell'imputato, evenienze che avrebbero imposto la decisione di proscioglimento nel merito.
2.2.2 Oltre a tale già dirimente rilievo, va aggiunto che la formulazione del motivo soffre di una formulazione generica e comunque priva di autosufficienza. Assumono i ricorrenti che il Giudice avrebbe operato una selezione arbitraria di atti e documenti sottoposti a valutazione, siccome funzionali a giustificare l'esito decisorio raggiunto, nell'omessa considerazione dei "molti altri presenti nel fascicolo del Pubblico Ministero". La censura si limita a richiamare una memoria depositata all'udienza del 21/05/2015, ventisei atti processuali e documenti indicati in tale scritto ed ulteriore elenco di documenti in numero di 75 indicati all'udienza del 29/11/2016, che sarebbero tutti in grado di convincere circa la necessità del rinvio a giudizio dell'imputato. Così formulato, il motivo di censura non può essere apprezzato nella sua fondatezza: vi osta l'assenza del necessario fondamento dimostrativo per la mancata produzione del materiale documentale cui esso è riferito e la genericità deduttiva, poiché esso non consente di comprendere quali precisi atti e documenti fossero rilevanti a sostegno della postulazione accusatoria, quale contenuto rappresentativo fosse loro proprio e quale incidenza potessero esplicare a fini della decisione da assumere. Del pari la denunciata lettura "fuorviante e contraddittoria dei pochi elementi indicati a sostegno della decisione assunta" costituisce doglianza che si alimenta di riferimenti ad atti non resi disponibili per questa Corte Suprema. Invero, a tal fine è insufficiente il richiamo, sia alla memoria depositata all'udienza del 21/05/2015, che dovrebbe fungere da termine di raffronto con quanto argomentato in sentenza circa il dibattito svolto nel corso del convegno di Neuss e la citazione di una frase estrapolata da non si sa bene quale atto processuale, sia alle due sentenze pronunciate dal Tribunale e dalla Corte di appello di Torino nel processo definito con la sentenza della Corte di cassazione n. 7941/15. La memoria in realtà non è rinvenibile negli atti del fascicolo processuale e non se ne conoscono in nessun modo gli assunti, né le argomentazioni 14 ад illustrative, perché non riprodotte come tali nei ricorsi;
le valutazioni espresse da altre autorità giudiziarie in merito all'addebito di disastro ambientale ed al relativo elemento soggettivo del dolo non sono esaminate nel percorso logico-giuridico che le ha motivate e quindi non possono essere prese in considerazione. In altri termini, quanto dedotto col primo motivo di ricorso è carente dei necessari riferimenti ai dati fattuali ed alle fonti probatorie e si risolve nella irrituale, quindi inammissibile, prospettazione della violazione della norma di cui all'art. 425 cod. proc. pen.. Si ricorda al riguardo che è onere della parte ricorrente provvedere alla individuazione e rappresentazione degli atti processuali di cui intende avvalersi per sostenere le proprie ragioni ed offrire prova del travisamento degli esiti probatori o degli atti, rispetto ai quali prospetti un vizio procedurale in cui sia incorso il giudice del provvedimento impugnato, onere che può essere assolto in modo diversi, quali la integrale riproduzione del contenuto degli atti di riferimento nel contesto del ricorso, la produzione altrettanto integrale delle relative copie, l'indicazione della precisa collocazione degli atti nell'ambito dell'incarto processuale. Non è dunque compito del giudice di legittimità quello di supplire ad eventuali carenze della parte proponente il ricorso nell'assolvere al descritto onere mediante la lettura della totalità degli atti processuali o la ricerca di quelli utili o citati nell'impugnazione, il cui esame diretto gli è precluso, tranne che la fondatezza del vizio dedotto non emerga con evidenza ed immediatezza dalla stessa articolazione del ricorso o dal provvedimento (Cass., sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, rv. 256723; sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, rv. 246552; sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna e altro, rv. 248192; sez. 1 nr. 16706 del 18/03/2008, Falcone, rv. 240123; sez. 1, n. 6112 del 22/01/2009, Bouyahia, rv. 243225; sez. 1, nr. 47499 del 29/11/2007, Chialli, rv. 238333) I medesimi principi sono stati affermati anche con specifico riferimento alla verifica sulle questioni processuali, nel senso che, per quanto alla Corte di Cassazione sia consentito esaminare gli atti del fascicolo nel caso in cui venga dedotto un motivo in rito, è comunque necessario che nel ricorso "venga quanto meno specificamente indicato l'atto dal quale si ritiene derivino conseguenze giuridiche o quello affetto dal vizio denunziato, e che l'atto da esaminare sia contenuto nel fascicolo processuale medesimo o che, comunque, la parte ne richieda l'acquisizione al giudice di merito ovvero lo produca nel giudizio di legittimità" (Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Alvaro, rv. 232508; sez. 4, n. 25310 del 07/04/2004, Ardovino e altri, rv. 228953; sez. 6, n. 10373 del 16/01/2002, Gionta ed altri, rv. 221352). Per le ragioni esposte i ricorsi non rispettano tali prescrizioni, né illustrano possibili sviluppi conoscitivi acquisibili dal passaggio del procedimento alla fase dibattimentale e dalla istruttoria in esso conducibile, idonei a modificare il quadro delle acquisizioni probatorie già ottenute ed a fornire dimostrazione della natura dolosa delle condotte illecite, come tali non ancora estinte per prescrizione. 15 га 3. Col secondo motivo i ricorrenti contestano la correttezza sul piano sostanziale della compiuta derubricazione dell'addebito per la riconoscibilità del dolo nei comportamenti tenuti dall'imputato, tanto nella forma diretta, quanto in quella eventuale, per avere egli protratto la gestione dell'attività di impresa, connotata da documentata pericolosità per la salute dei lavoratori dipendenti, dei loro congiunti e di terzi residenti in prossimità degli stabilimenti industriali, nella coscienza e volontà di cagionare il decesso di costoro.
3.1 La sentenza in esame ha negato la riscontrabilità del dolo intenzionale ed anche diretto a ragione dell'assenza di qualsiasi indicazione probatoria circa il voluto perseguimento da parte dello Schimdheiny della morte dei propri dipendenti e di quanti entrati a contatto con fibre di amianto, quale effetto al quale sarebbe stata orientata finalisticamente la condotta gestionale posta in essere. Al riguardo i ricorsi, oltre a ripetere la contraria asserzione, non sviluppano alcuna argomentazione di contrasto e dimostrativa della incoerenza logica e dell'inadeguatezza motivazionale della decisione avversata, esprimendo un mero dissenso, per lo più immotivato, quindi in sé inammissibile.
3.2 La sentenza ha quindi affrontato il più delicato tema del possibile riconoscimento del dolo eventuale. Il ragionamento valutativo condotto ha premesso che la formulazione dell'imputazione, per come illustrato dai Pubblici Ministeri presenti in udienza, era stata inizialmente orientata verso l'addebito colposo per poi essere mutata nella fattispecie dolosa a seguito della pronuncia di estinzione per prescrizione dei reati di cui agli artt. 434 e 437 cod. pen. contestati nel procedimento n. 24265/2004 R.G.N.R. e del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 38343 del 2014. Ha però replicato in modo corretto e pertinente con due ordini di obiezioni: a) nel precedente procedimento non era stato definitivamente accertato il dolo del comportamento omissivo, causa del disastro ambientale addebitato all'imputato, per avere i giudici di appello e di legittimità soltanto escluso l'evidenza dei presupposti del proscioglimento nel merito con conseguente prevalenza della causa di estinzione della prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 2, affermazione che trova effettiva rispondenza nella motivazione della sentenza sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 23/02/2015, P.C., R.C. e EI, rv. 262788, ove al punto 9.3.3 pag. 66 si è precisato che per effetto della declaratoria di estinzione del reato restavano assorbite le doglianze relative all'elemento soggettivo del reato, valutabili in punto di fatto soltanto da parte del giudice di merito;
b) in ogni caso, anche se fosse stato accertato, il dolo dei delitti di disastro innominato e di omissione di cautele antinfortunistiche non avrebbe potuto influenzare la decisione ed indurre a ravvisare il dolo dell'omicidio volontario per la diversità di eventi naturalistici che li contraddistingue e sui quali deve cadere la previsione e l'accettazione della loro verificazione. 16 B عمر Le contrarie osservazioni dei ricorrenti esauriscono la loro capacità confutativa sul piano del mero dissenso senza poter dare contezza dei vizi denunciati, perché: -quanto al dolo dei reati di cui agli artt. 434 e 437 cod. pen., ripropongono la tesi del suo accertamento nel separato procedimento in contrasto con quanto stabilito nella sentenza della Suprema Corte, la quale, al contrario, si è occupata esplicitamente soltanto del delitto di disastro innominato e ha precisato alle pagg. 51-52 della sua motivazione, che l'imputazione rendeva estranei alla contestazione i singoli eventi lesivi alle persone colpite da malattie derivate da inalazione di fibre di amianto, eventi diversi anche sul piano naturalistico dal disastro verificatosi, inteso quale fenomeno distruttivo di dimensioni diffuse e straordinarie con pericolo per la vita e l'integrità di un numero indeterminato di persone, non coincidente con le malattie o la morte di uno o più soggetti, e che, in coerenza con tale constatazione, anche il compendio probatorio era basato su indagini epidemiologiche svolte sulle popolazioni delle persone esposte a quel materiale in assenza di specifici accertamenti sulla derivazione causale delle patologie individualmente contratte;
-quanto alla incidenza della relativa indagine ai fini del giudizio di responsabilità per la fattispecie di omicidio, insistono sulla volontaria omissione di cautele antiinfortunistiche, che è alla base del meccanismo causativo dei decessi, senza condurre una puntuale analisi sul piano soggettivo e riscontrare che proprio tali decessi, quale evento fossero stati previsti ed accettati dal soggetto responsabile. Inoltre, in sentenza sono state oggetto di analitica considerazione le seguenti circostanze: -i controlli effettuati dall'Ispettorato del lavoro di Alessandria sullo stabilimento di Casale Monferrato negli anni 1976-1980, pur avendo rilevato la necessità di imporre prescrizioni a tutela della salute dei lavoratori ivi impiegati e riscontrato alcune violazioni della normativa antiinfortunistica, non avevano mai esitato segnalazioni circa il rischio, insito in quegli ambienti lavorativi, del loro decesso a migliaia perché, diversamente, avrebbero imposto misure più restrittive e severe, mai adottate;
-lo stato delle conoscenze scientifiche sulla pericolosità dell'inalazione di fibre di amianto nel periodo in cui l'imputato aveva diretto Eternit s.p.a. tra la seconda metà degli anni settanta e la prima metà degli anni ottanta, era ancora incerto e poneva soltanto in correlazione il rischio di contrarre malattie polmonari tumorali all'inalazione di polveri contenenti fibre di amianto;
-la legislazione, nazionale e comunitaria, vigente nel medesimo periodo, pur contemplando la patologia tumorale polmonare tra le malattie professionali contraibili a seguito della lavorazione dell'amianto, sostanza ritenuta pericolosa anche per l'ambiente, sul presupposto che l'intensità del rischio era direttamente proporzione all'entità dell'esposizione aveva introdotto il sistema del valore limite di fibre di amianto per tempo di esposizione e soltanto nel 1991 col D.lgs. n 277 del 15/8/1991 era stato fissato un 17 лод valore massimo, cui era seguita nel 1992 con la legge n. 257, ossia dopo la chiusura degli stabilimenti Eternit s.p.a., la previsione del divieto di estrazione, l'importazione, esportazione, commercializzazione e produzione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono;
-nel 1986 all'epoca della chiusura degli impianti Eternit s.p.a. non era stata ancora elaborata in sede legislativa una tipologia di condotta standard, da tenere nei processi produttivi che impiegavano amianto, rispetto alla quale raffrontare le lavorazioni effettuate nei siti industriali gestiti dall'imputato ed apprezzarne la difformità dal modello legale ed il livello di antigiuridicità; -le conoscenze specifiche acquisite dall'imputato sulle patologie contraibili dalla lavorazione dell'amianto, secondo quanto emerso dal convegno tenutosi a Neuss nel 1976, erano condizionate dal fatto della loro ancora rara verificazione a metà degli anni settanta per i lunghi tempi di latenza, dalla limitatezza del sapere scientifico e dalla convinzione erronea che il contenimento della concentrazione di fibre di amianto negli stabilimenti costituisse presidio sufficiente alla tutela della salute dei lavoratori, le cui morti già verificatesi erano imputate altrettanto erroneamente all'esposizione ad elevate concentrazioni e per tempi protratti, avvenuta in passato, ma evitata per le cautele nel frattempo adottate;
-durante la gestione condotta dall'imputato era stata prestata attenzione alla specifica problematica con l'introduzione o l'avvio nel ciclo produttivo di metodiche di rilevazione della concentrazione delle polveri e di innovazioni tecnologiche, accertate mediante le testimonianze escusse, misure che, per quanto incomplete, inefficienti e gravemente erronee sulla idoneità a prevenire l'insorgenza di patologie tumorali, avevano effettivamente ridotto la concentrazione di fibre di amianto ed abbassato il rischio per la salute dei lavoratori nella convinzione che le prime morti verificatesi tra costoro fossero dipese dall'elevata polverosità delle lavorazioni condotte negli anni passati, interventi che comunque avevano progressivamente ridotto l'illiceità del contesto;
inoltre, erano stati costituiti il S.I.L. ed il CO.P.A.E., organismi volti a verificare le condizioni degli stabilimenti attraverso misurazioni sulla concentrazione delle fibre ed a stimolare il rispetto delle norme sulla sicurezza ed imposto il divieto di cessione a terzi di polverino, oltre al tentativo di sostituire l'amianto con altro materiale meno pericoloso. Da tali premesse il G.u.p. ha dedotto che lo EI aveva agito quale imprenditore informato, avveduto, consapevole delle possibili implicazioni negative sulla salute derivanti da un utilizzo incauto dell'amianto, abile nel perseguire la finalità di profitto e promotore di iniziative con imprese concorrenti per coordinare gli interventi per la costituzione di regolamentazioni conformi alle leggi ed al tempo stesso per non autoescludersi dal mercato. Ha però conclusivamente negato che dalle indagini condotte fossero emersi elementi di conoscenza valutabili quali indicatori del dolo eventuale, 18 risultando soltanto la mera colpa con previsione per non avere l'imputato agito, manifestando adesione agli eventi letali poi verificatisi su vasta scala.
3.3 Per contrastare il percorso motivazionale così riassunto i ricorsi oppongono la intrinseca contraddittorietà delle argomentazioni esposte per avere il Giudice elencato specifiche circostanze che sarebbero indicative della previsione degli effetti disastrosi della politica aziendale, perseguita dall'imputato a fine di profitto anche a costo di sacrificare molte vite umane. Già questo primo rilievo, per come formulato, non può giovare per conseguire l'annullamento della sentenza in esame, dal momento che si limita ad indicare elementi significativi dell'avvenuta previsione dell'evento infausto correlato alle lavorazioni nocive, ma non prova che da essi sia desumibile l'avvenuta accettazione di quelle conseguenze tragiche, verificatesi su scala collettiva. Inoltre, gli ulteriori argomenti presenti nei ricorsi non si confrontano puntualmente e razionalmente con quanto esposto nella sentenza, che, oltre ad avere dato corretta applicazione dei principi interpretativi elaborati dalle Sezioni Unite nel caso Thyssen, ha raffrontato le deduzioni dell'accusa con i documenti acquisiti, citati puntualmente, quindi ha ricostruito le condotte e lo stato delle conoscenze scientifiche e della legislazione vigente all'epoca dei fatti secondo uno sviluppo motivazionale logico, coerente e privo di contraddizioni o di profili di irrazionalità. Per contro, quanto affermato nei ricorsi trascura che: -l'individuazione del corretto modello di comportamento gestionale per un imprenditore del settore in cui si era trovato ad operare l'imputato, consistente nella totale dismissione dell'uso di amianto nei cicli produttivi, della cui pericolosità egli in tesi accusatoria sarebbe stato consapevole per quanto emerso dalla relazione al congresso di Neuss, non tiene conto che il bando di quel materiale sarebbe stato introdotto come prescrizione normativa soltanto a distanza di sei anni dalla chiusura degli impianti Eternit s.p.a., come rimarcato dal G.u.p., che ha correttamente escluso che tale risultanza possa concorrere efficacemente a definire il parametro legale cui raffrontare la condotta dell'imputato e nemmeno descrivere lo stato delle sue conoscenze o di quelle della comunità scientifica;
-le responsabilità apicali attribuite allo EI e la protrazione per un lungo arco temporale, pari ad un decennio, di tale attività non dimostrano di per sé che egli fosse stato informato e consapevole che l'unica scelta possibile per salvaguardare la salute dei dipendenti fosse quella di cessare la produzione;
-il fine di profitto perseguito, che aveva ispirato il risparmio sulle misure di sicurezza da adottare, non apporta dati illuminanti sull'atteggiamento soggettivo dell'imputato, anche perché è generica e non adeguatamente illustrata la obiezione che si basa sulle relazioni dei consulenti di parte Lauria-Mingozzi-Salerno e del perito prof. Salvini, che, così come la relazione del prof. Carnevale, non sono state nemmeno prodotte in allegato ai ricorsi, così privi di autosufficienza e non valutabili sotto ogni profilo;
-il contesto nel quale condotta è proseguita nel tempo e la diffusione di notizie rassicuranti, pur certamente errate, non dimostrano che le opinioni scientifiche allora 19 Q ا م formatasi, non chiaramente orientate a proibire la lavorazione dell'amianto o il suo impiego per usi civili, fossero state strumentalmente indotte dall'imputato a giustificazione delle proprie scelte illecite, tanto che anche la legislazione dell'epoca non era ancora orientata ad una drastica proibizione del trattamento dell'amianto. E' del pari insufficiente ed inidoneo a sostenere l'accoglimento dei ricorsi il richiamo a risalenti precedenti pronunce di legittimità dei primi anni duemila, che, per quanto riportato nelle impugnazioni, attengono al nesso di causalità, oppure all'elemento soggettivo considerato come mera previsione dell'evento e non tengono conto della più recente evoluzione dell'interpretazione proposta dalle Sezioni Unite, cui si è puntualmente attenuto il Giudice nella sentenza in verifica. Con la nota sentenza n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, rv. 261104, questa Corte, nella sua più autorevole formazione, ha individuato i criteri per operare la distinzione tra dolo eventuale e colpa con previsione dell'evento e ha chiarito che "il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e, ciò nonostante, (...) si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi;
ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo". Applicando tali principi al caso in esame, risulta giuridicamente corretto e ben motivato il convincimento espresso dal Giudice, per il quale, nelle specifiche condizioni in cui si era trovato ad operare l'imputato, la omissione di alcune cautele a tutela della salute dei lavoratori e la protrazione delle lavorazioni dell'amianto rende palese che costui non era determinato "ad agire comunque, anche a costo" di cagionare la morte di numerosissime persone venute in qualche modo a contatto con quel materiale, sicchè i decessi, prodottisi a distanza di diversi anni dalla cessazione delle produzioni e pur prevedibili, non sono stati voluti dall'agente, che non ne ha accettato la verificazione. Infine, anche la sollecitazione rivolta a questa Corte ad operare il capovolgimento "dell'interpretazione del quadro indiziario patrocinata dal G.u.p." (pag. 15 ricorsi) equivale a censurare l'articolazione del ragionamento probatorio, contenuto in sentenza, mediante deduzioni, che imporrebbero a questa Corte di sostituire il giudizio di merito, svolto dal primo giudice con altro, parimenti di merito, opzione che al giudice di legittimità è interdetta. In definitiva, i ricorrenti hanno chiesto di annullare la sentenza, criticando la ricostruzione fattuale e gli esiti del procedimento di valutazione degli elementi probatori operato dal giudice dell'udienza preliminare quanto alla ritenuta mancanza del dolo attraverso il richiamo di elementi fattuali, in parte indicati genericamente e non suffragati dalla documentazione di supporto, da apprezzare come più conducenti e dotati di capacità 20 dimostrativa rispetto a quelli valorizzati all'esito dell'udienza preliminare. Tale intervento cognitivo non è però consentito alla Suprema Corte perché inconciliabile, sia con la propria funzione di controllo di legittimità, sia con la natura dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, in ordine alla quale il sindacato conducibile investe il criterio prognostico adottato dal giudice dell'udienza preliminare per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio, sostenibilità motivatamente esclusa per l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione del reato. Per le considerazioni svolte i ricorsi, affetti da genericità e da manifesta infondatezza in tutte le loro deduzioni, vanno dichiarati inammissibili.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2017. Il Consigliere estensore ☑ Presidente Monica Boni Domenico Carcano ди DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 MAG 2018 CL CANCEL WE'RE 2112 4