Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2004, n. 41235
CASS
Sentenza 20 settembre 2004

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E abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, in funzione di Gip, disponga l'archiviazione del procedimento (per guida in stato di ebbrezza, art. 186 cod. strad.), previo versamento della somma stabilità dalla legge, a titolo di oblazione, nonostante il parere contrario del P.M., in quanto la pronuncia di archiviazione in assenza della richiesta del P.M. - oltre a violare la disciplina di settore (art. 17 del D.Lgs. n. 274 del 2000) - determina una stasi irrimediabile del procedimento, archiviato senza che il titolare dell'azione penale abbia potuto interloquire.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2004, n. 41235
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41235
    Data del deposito : 20 settembre 2004

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