Sentenza 20 settembre 2004
Massime • 1
E abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, in funzione di Gip, disponga l'archiviazione del procedimento (per guida in stato di ebbrezza, art. 186 cod. strad.), previo versamento della somma stabilità dalla legge, a titolo di oblazione, nonostante il parere contrario del P.M., in quanto la pronuncia di archiviazione in assenza della richiesta del P.M. - oltre a violare la disciplina di settore (art. 17 del D.Lgs. n. 274 del 2000) - determina una stasi irrimediabile del procedimento, archiviato senza che il titolare dell'azione penale abbia potuto interloquire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2004, n. 41235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41235 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 20/09/2004
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1498
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 42465/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone;
avverso il decreto di archiviazione in data 11.9.2002 reso dal Giudice di pace della stessa città in funzione di GIP a seguito versamento della somma versata a titolo di oblazione da RO TI, n. ad Oderzo il 15 febbraio 1981, imputato della contravvenzione di cui all'art. 186 cod. strad.;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
In data 11.9.2002 il giudice di pace del Tribunale di Pordenone, in funzione di GIP, disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di IR TI, imputato della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strad.), previo versamento della somma stabilita dalla legge a titolo di oblazione, alla quale l'imputato era stato ammesso, nonostante il parere contrario del P.M..
Avverso tale provvedimento, definito abnorme, il Procuratore della repubblica ricorre per Cassazione chiedendone l'annullamento, sul rilievo della palese violazione dell'art. 17 d.lgs. n. 274/2000, che prevede la pronuncia di archiviazione solo previa richiesta in tal senso del P.M..
Al ricorrente si è associato anche il P.G. presso questa Corte che ha prospettato l'abnormità" del provvedimento impugnato, per essere stata disposta l'archiviazione, senza la richiesta del pubblico ministero (non potendo neppure per implicito ravvisarsi tale richiesta nel parere -oltretutto contrario- formulato sulla richiesta di oblazione).
Il ricorso è fondato, giacché nella specie è perfettamente applicabile la nozione di provvedimento "abnorme", come tale censurabile con il ricorso in sede di legittimità. Trattasi, come è noto, di una categoria concettuale di costruzione giurisprudenziale, in forza della quale la Cassazione, pur a fronte della regola generale della tipicità e tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568, comma 1, c.p.p.), consente di rimuovere quei provvedimenti giudiziari che risultino affetti da vizi talmente imprevedibili (quindi atipici) per il legislatore, da dover essere considerati avulsi completamente dall'ordinamento giuridico. In tal caso, poiché proprio l'atipicità del vizio non consentirebbe il ricorso ad uno specifico e predeterminato mezzo di gravame, l'esigenza di giustizia può essere appagata, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, mediante il ricorso immediato per cassazione per violazione di legge (cfr., ex pluribus, Cass., Sez. un., 9 luglio 1997, Quarantelli;
Cass., Sez. un., 10 dicembre 1997, Di Battista;
Cass., Sez. un., 24 novembre 1999, Magnani). In una tale prospettiva, è da ritenere abnorme, e come tale dunque ricorribile per Cassazione, sia il provvedimento del giudice che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, sicché il legislatore non avrebbe potuto prevederlo e, quindi, regolamentarlo - cosiddetta "abnormità strutturale"-, sia quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere dell'organo che lo ha prodotto, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo -cosiddetta "abnormità funzionale"-: in entrambi i casi la rimozione dalla realtà giuridica non può che passare attraverso la denuncia dell'abnormità davanti al giudice di legittimità (da ultimo, Cass., Sez. 3^, 9 aprile 2002, Mondadori;
Cass., Sez. 3^, 24 aprile 2002, Proc. Rep. Trib. Palmi in proc. Oliva e Cass., Sez. 6^, 10 aprile 2003, Guerrato ed altri). Or bene, nessun dubbio che il provvedimento de quo debba essere considerato abnorme, essenzialmente sotto il profilo funzionale. Infatti, la mancanza della richiesta del pubblico ministero, oltre a porsi in contrasto con la disciplina di settore (cfr. art. 17 d.lgs. n. 274/2000), finisce con il determinare una stasi irrimediabile del procedimento, siccome archiviato senza che in proposito il titolare dell'azione penale abbia potuto interloquire.
È questa la ragione che consente di qualificare il provvedimento gravato come "abnorme" per rimuovere una situazione di stallo altrimenti irrimediabile.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il decreto impugnato.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2004