Sentenza 3 maggio 2007
Massime • 1
Il reato previsto dall'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno periodico al coniuge divorziato e/o di mantenimento per i figli minori) è configurabile indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza civile di divorzio, la cui provvisoria esecutorietà, con la possibilità di azionare nelle sedi proprie la pretesa civilistica, non vale ad escludere il fatto di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2007, n. 21873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21873 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 03/05/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 734
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 2659/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Torino;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino 6 dicembre 2006 n. 4055;
pronunciata nel processo penale a carico di:
EL ND, nato il [...] a [...]
Letta la memoria difensiva pervenuta il 23 aprile 2007;
sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO S. F.;
sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. DELEHAYE ENRICO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 10 novembre 2005 il Tribunale di Torino dichiarava RE LL colpevole del reato previsto dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, commesso in Torino dal 21 luglio 2003 ad oggi, e lo condannava, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di tre mesi di reclusione ed Euro 300,00 di multa, sostituita con la sanzione pecuniaria di Euro 3.420,00 per complessivi Euro 3.720,00 nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile BR CA.
Avverso la predetta sentenza i difensori dell'imputato proponevano appello sia riguardo alla condanna che all'entità della pena inflitta.
Con sentenza del 6 dicembre 2006 n. 4055 la Corte d'Appello di Torino in riforma della sentenza di primo grado assolveva il LL perché il fatto non costituisce reato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b ed e), perché la Corte d'Appello ha ritenuto di andare oltre la richiesta della Procura Generale di sospensione del giudizio fino all'esito del ricorso per cassazione proposto dal LL avverso la sentenza civile per i due figli minori, in ragione della non definitività della sentenza, osservando che se la Corte di Cassazione avesse annullato la sentenza d'appello e il giudice di rinvio avesse ridotto l'importo o addirittura eliminato l'assegno destinato al concorso nel mantenimento dei due figli minori, ne sarebbe conseguito in sede penale o l'assoluzione dell'imputato o un diverso giudizio sulla gravità della sua condotta se non sulla sussistenza dell'elemento soggettivo;
2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b ed e), perché la Corte d'Appello ha proceduto all'assoluzione dell'imputato dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato in base all'argomento che la pacifica provvisoria esecutorietà della sentenza di divorzio autorizzava comunque la parte creditrice ad aggredire il patrimonio del coniuge condannato al versamento dell'assegno fissato e inadempiente, mentre la provvisoria esecutorietà prevista dalla L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 11, trova la sua ragion d'essere nella delicatezza del diritto che si intende tutelare, trattandosi di assegno stabilito quale contributo al mantenimento di figli minori, che può e dev'essere tutelato penalmente, attesa la condizione di debolezza del minore, alla quale deve ricollegarsi la tutela della L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, in quanto ricondurre la posizione di chi ha omesso, totalmente o parzialmente, di versare il contributo al mantenimento dei figli minori all'irrevocabilità della sentenza civile si risolve in una sostanziale in operatività della norma penale.
L'impugnazione è fondata.
La L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, configura come reato l'inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno periodico disposto ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge citata, al coniuge che non ha mezzi adeguati o non può procurarseli par ragioni obiettive (L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6), e quello gravante, in presenza di figli minori, sul coniuge non affidatario, di corrispondere l'assegno di mantenimento relativo ai figli (L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 11), comminando al coniuge gravato che vi si sottrae le sanzioni previste dall'art. 570 c.p. Tali obblighi, in assenza di disposizione diversa, sono penalmente sanzionati per effetto della loro esistenza, in quanto richiamati dall'art. 12 sexies citato, e quindi anche se disposti con sentenza non definitiva, tuttavia dotata di immediata esecutività, perché per la natura assistenziale e familiare di essi l'adempimento ne è garantito anche sulla base del provvedimento provvisoriamente esecutivo, oltre che dall'azione esecutiva civile, anche dalla sanzione penale.
Infatti la norma incriminatrice - la cui ratio è di assicurare all'obbligo di corrispondere l'assegno periodico il massimo della garanzia di adempimento anche nel caso di sentenza non definitiva, in seguito all'anticipazione degli effetti conseguente alla certezza che deriva da quel primo grado dell'accertamento giudiziale (non solo in base alla disposizione dell'art. 282 c.c., ma anche a quella della L.1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 11, la quale al comma precedente prevede la possibilità che l'obbligo di somministrazione dell'assegno possa farsi ulteriormente retroagire al momento della domanda), benché soggetta a modifiche in esito all'impugnazione - non richiede coerentemente il passaggio in giudicato della sentenza (Cass., sez. 6^, 19 maggio 2005 n. 32540, ric. Menaldo), in quanto al legislatore non è sembrato conseguente, rispetto al fine perseguito con la previsione dell'assegno stesso, rimetterne la garanzia dell'adempimento alla sola azione civile nelle more del giudizio d'impugnazione.
Deve ritenersi pertanto illegittima la diversa interpretazione che, qualificando arbitrariamente la sentenza non definitiva come titolo non pienamente formato agli effetti penali benché valido ed efficace ai fini dell'esecuzione civile, riformula il precetto penale limitandone ingiustificatamente la portata sanzionatoria all'obbligo imposto con sentenza definitiva e vanificando la funzione dell'esecuzione provvisoria;
così come la sentenza d'appello che vi si ispira, ritenendo di conseguenza intempestivo l'esercizio dell'azione penale in relazione all'inadempimento dell'obbligo provvisoriamente imposto, e assolvendo per questo motivo l'imputato, quanto meno perché il fatto non costituisce reato per mancanza di dolo.
Nella specie la sentenza impugnata ha seguito l'interpretazione suddetta, trascurando peraltro di considerare che il dolo, nel caso dell'assegno di mantenimento posto a carico del coniuge separato con la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio non definitiva, consiste nella coscienza e volontà di sottrarsi all'obbligo relativo, comunque valido e attuale benché imposto provvisoriamente, e perciò non viene meno per il fatto che la sentenza definitiva lo abbia revocato per mancanza dei presupposti o ne abbia ridotto l'ammontare.
Nella stessa ottica il riferimento della sanzione della L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, all'obbligo di corrispondere l'assegno di sostentamento, sia pure imposto con sentenza non definitiva, esclude il ricorso alla sospensione del processo penale in attesa della definizione del processo civile, non solo e non tanto perché tale sospensione non è prevista da alcuna disposizione, dal momento che il codice di procedura penale (art. 3), conosce soltanto le questioni pregiudiziali relative allo stato di famiglia e di cittadinanza, quanto per difetto di qualsiasi rapporto di pregiudizialità fra l'oggetto del processo penale, costituito dall'inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno imposto con la sentenza non definitiva, inadempimento che costituisce un fatto storico ormai esaurito, sul quale la sentenza civile che definisce il processo non può comunque incidere in quanto l'eventuale modifica o revoca riguarda solo l'efficacia futura del titolo.
Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza in esame dev'essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino, la quale procederà a nuovo giudizio uniformandosi ai principi qui espressi.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2007