Sentenza 11 maggio 2005
Massime • 1
I poteri della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti "errores in procedendo" non esonerano il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187, comma secondo, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre che un atto non è stato formato. (La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso relativo alla inutilizzabilità del reperto del "mozzicone di sigaretta" asseritamente non fatto oggetto di sequestro e quindi di un provvedimento di convalida, rilevandone la genericità posto che dall'ordinanza del tribunale del riesame risultava la redazione di un "verbale di acquisizione del mozzicone" di sigaretta e che in mancanza di una specifica indicazione non poteva procedersi all'esame di tutti gli atti processuali per verificare l'esistenza o meno del decreto di convalida).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2005, n. 34351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34351 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 11/05/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO US - Consigliere - N. 1985
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 005673/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO EF, N. IL 07/02/1980;
avverso ORDINANZA del 03/01/2005 TRIB. LIBERTÀ di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 3 gennaio 2005 il tribunale di Torino confermava la misura della custodia cautelare in carcere disposta in data 3 dicembre 2004 dal gip dello stesso tribunale nei confronti di LV ST per il delitto di omicidio premeditato di FF US, porto e detenzione di fucile e ricettazione di autovettura. Osserva l'ordinanza impugnata che l'omicidio del FF si inquadra in una faida in corso da circa quarant'anni tra la famiglia FF e la famiglia LV-Dalmato, il cui ultimo precedente risale all'omicidio di LV US avvenuto nell'ottobre 2001. I gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato sarebbero costituiti dagli esiti di un accertamento tecnico effettuato al RIS dei Carabinieri dal quale era risultato che la bottiglia di plastica, contenente liquido infiammabile con il quale sarebbe stata incendiata la Fiat Uno utilizzata dai due esecutori materiali dell'omicidio, presentava tracce di DNA del ricorrente, dalla circostanza che nel giorno dell'omicidio l'LV non aveva ottemperato all'obbligo di presentarsi ai CC;
dall'appartenenza dell'indagato ad una delle famiglie coinvolte nella faida.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'LV, denunziando: a) la manifesta illogicità dell'ordinanza in quanto la vittima sarebbe stata uccisa con quattro colpi di pistola cal. 7,65 Browing e non con il fucile da caccia rinvenuto all'interno della Fiat Uno incendiata, per cui non vi sarebbe alcuna relazione tra detta auto e l'omicidio;
b) la violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. e di conseguenza la nullità assoluta dell'accertamento tecnico non ripetibile compiuto dai Carabinieri per non essere stato dato avviso i suoi difensori;
c) la inutilizzabilità come reperto per la comparazione del DNA del "mozzicone di sigaretta" fumata dal ricorrente per non essersi-proceduto al sequestro da parte della p.g. di tale reperto ed alla relativa convalida;
d) la manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata per avere ritenuto la sussistenza di un grave quadro indiziario sulla base dell'accertamento tecnico sul DNA, malgrado il risultato negativo del riconoscimento fotografico effettuato dalla moglie della vittima. Il ricorrente, con il patrocinio di altro difensore, ha presentato "motivi nuovi" con i quali deduce la mancanza di una grave quadro probatorio in quanto gli indizi non sarebbero univoci, potendo essere diversamente interpretati.
Rileva al riguardo che non sarebbe certo che i autovettura incendiata rinvenuta alla polizia giudiziaria sia quella stessa a bordo della quale egli sarebbe stato visto da due testimoni;
che non vi sarebbe certezza in ordine alla provenienza del "mozzicone di sigaretta" a lui attribuito e su quale sono stati effettuati gli accertamenti;
che il ritrovamento della bottiglia con tracce biologiche a lui riferibili non proverebbe alcunché in quanto il recipiente avrebbe potuto essere stato usato in altro luogo ed in altri tempi e poi finito accanto alla autovettura per ragioni imprecisate;
in quanto il fatto che egli faccia di cognome "LV" si risolverebbe in una mera omonimia. Peraltro, la stessa ordinanza del gip lo indicherebbe come "figlio di LV RM e legato altresì alla famiglia DA senza precisare tuttavia quali rapporti legherebbero il RM con la famiglia LV coinvolta nella faida.
Infine, sarebbe "inverosimile ed illogico" ritenere che per compiere una vendetta risalente a quarant'anni prima egli non abbia adempiuto nei giorni 10 ed 11 luglio 2004 all'obbligo di presentazione alla p.g..
3. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo va rilevato che l'indicazione del fucile rinvenuto all'interno della autovettura come l'arma con la quale è stato ucciso il FF si risolve in una mera imprecisione non suscettibile, allo stato, di influire sulla gravità del quadro indiziario atteso che il collegamento tra l'omicidio e l'autovettura è costituito dalle dichiarazioni delle persone assunte a sommarie informazioni e dal rinvenimento, a distanza contenuta di tempo, di una autovettura con le stese caratteristiche, rubata ed incendiata, circostanze che stanno chiaramente ad indicare che la stessa era stata utilizzata per scopi illeciti.
Di conseguenza non è manifestamente illogico ritenere che tale auto fosse la stessa FIAT indicata dai testi come quella utilizzata dai due autori dell'omicidio.
Non ricorre pertanto il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. denunziato dai ricorrenti.
Tanto vale anche per quanto concerne il rinvenimento di impronte biologiche sulla bottiglia trovata nell'autovettura, con l'ulteriore precisazione che ai fini di cui all'art. 273 c.p.p. non è richiesto la univocità e la concordanza degli indizi ma soltanto la loro gravità.
Di conseguenza ipotesi alternative, come quelle prospettate con i "motivi nuovi" (indipendentemente da ogni considerazione di merito sulla possibilità della verifica della ricostruzione offerta, che in ogni caso dimostrerebbe la esistenza di rapporti tra il ricorrente e gli autori dell'omicidio) non possono essere prese in considerazione in questa sede, in cui oggetto della verifica della corte è soltanto l'accertamento della manifesta o non manifesta illogicità della motivazione che sorregge il giudizio formulato dai giudici di merito. Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.. Con riferimento, infatti, alla denunziata violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. va rilevato che davanti al tribunale, come risulta dall'ordinanza impugnata, era stata eccepita la nullità dell'accertamento tecnico irripetibile perché eseguito "senza previa nomina di difensore all'ignoto su cui si indagava", mentre con il ricorso viene denunziata la nullità perché non sarebbe stato dato "avviso alla persona sottoposta alle indagini ed al suo difensore", denunzia che presuppone una situazione di fatto del tutto diversa da quella rappresentata davanti al tribunale del riesame, che non può certamente essere verificata da questa corte, involgendo un accertamento di merito sulla esistenza di indizi tali per cui l'LV avrebbe dovuto ritenersi, già da allora, persona sottoposata alle indagini.
Quindi, anche se viene denunciato lo stesso genere di nullità (generale ed assoluta) ricorre l'ipotesi di inammissibilità innanzi rilevata, essendo stata la medesima dedotta in termini completamente differenti davanti al tribunale del riesame.
Va aggiunto, per completezza, che l'accertamento tecnico sul DNA non può essere definito in astratto ripetibile o irripetibile, in quanto la natura del medesimo dipende da un insieme di fattori che vanno accertati in punto di fatto, quali per esempio la quantità di materiale ancora disponibile, le metodiche eseguite per i prelievi e per le comparazioni. Di conseguenza il motivo, così come proposto, è, sotto altro profilo, non specifico.
È inammissibile anche il motivo sub c).
Da una parte, infatti, non risulta che tale motivo sia stato proposto davanti al tribunale del riesame, dall'altra dall'ordinanza impugnata, e dalla stessa memoria difensiva a firma dell'avv. Antonio Foti, risulta che venne redatto un "verbale di acquisizione del mozzicone" di sigaretta, per cui non è esatta l'affermazione che non venne effettuato il sequestro del reperto. Consegue che risultando infondato il presupposto stesso dell'eccepita nullità dell'acquisizione, e non potendosi procedere, in mancanza di uno specifica indicazione, all'esame di tutti gli atti processuali al fine di verificare l'esistenza o meno del decreto di convalida, il motivo deve ritenersi non specifico.
Deve, in proposito osservarsi che se in materia processuale la Corte di Cassazione è anche giudice del merito, nel senso che può procedere al controllo degli atti per verificare la fondatezza dell'eccezione proposta dalla parte, questa non può limitarsi ad assumere genericamente che un atto esiste o non esiste, ma deve indicare in applicazione del principio di cui all'art. 187, comma 2, c.p.p., sulla base di quali elementi deve ritenersi che l'atto non è
stato formato. Ciò, tanto più, quando, come nella fattispecie, la esistenza dell'atto non sia stata contestata nel giudizio di merito, ma in questo sia discusso della utilizzabilità di una fonte di prova, fondata proprio sulla esistenza del reperto di cui ora si pone in discussione la utilizzabilità. Con riferimento, infine, al motivo sub d) deve escludersi il vizio di manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata che ha ritenuto sulla base di una valutazione complessiva degli elementi acquisito la esistenza di un grave quadro indiziario, in considerazione, peraltro, che il motivo non indica in quali passaggi la motivazione si rileverebbe manifestamente illogica, non potendo ritenersi tale certamente l'assunto che non sarebbero stati indicati i rapporti di parentela tra l'indagato e le famiglie LV-Dalmato proposto o che non sarebbe stato riconosciuto dalla moglie della vittima, circostanze, a quanto è dato evincere dalla ordinanza impugnata, dedotte per la prima volta davanti a questa corte. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve farsi luogo alla comunicazione di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., c.p.p..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che si provveda alla comunicazione di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., c.p.p..
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2005