Sentenza 4 novembre 2010
Massime • 1
È atto pubblico con fede privilegiata il d.a.s. (documento di accompagnamento semplificato) utilizzato per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, che ha sostituito il certificato mod. H ter 16 (cosiddetto certificato di provenienza degli oli minerali), non potendosi far rientrare lo stesso nella categoria dei certificati od attestati.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2010, n. 44023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44023 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 04/11/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1630
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 30377/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA;
nei confronti di:
1) \L I\, N. IL *17/01/1961* C/;
2) NE PI, N. IL *01/10/1970* C/;
3) \L AL, N. IL *24/08/1962* C/;
4) ZZ RI CI, N. IL *21/01/1926* C/;
5) DI MA GI HE, N. IL *16/02/1956* C/;
6) NT AU, N. IL *05/12/1963* C/;
7) NT ND, N. IL *31/07/1969* C/;
8) EL DO, N. IL *03/08/1949* C/;
9) \F AU, N. IL *25/05/1965* C/;
10) DI IO TO, N. IL *25/10/1962* C/;
11) OS EN, N. IL *26/09/1964* C/;
12) ER RI, N. IL *26/09/1970* C/;
13) DI NO RE, N. IL *09/03/1976* C/;
14) \\ NT, N. IL *01/12/1958* C/;
15) NA DO, N. IL *13/01/1955* C/;
16) AL OR, N. IL *20/01/1961* C/;
17) DE ON MA, N. IL *08/01/1962* C/;
18) DI PO GE, N. IL *09/02/1969* C/;
19) AR GE, N. IL *26/04/1951* C/;
20) ON NZ, N. IL *02/08/1961* C/;
21) NT I\, N. IL *23/06/1958* C/;
avverso la sentenza n. 1840/2003 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del 14/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost.proc. Gen. Dott.sa Fodaroni AR Giuseppina, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio rispetto ai capi C) e G), udito il difensore degli imputati LI G.\, ON P.\, LI A.\, RA M.L.\, \M M.\, \M A.\, LL O.\, DI ZI L.\, NO E.\, \C F.\, DI NO R.\, UR A.\, \M A.\, DI IL A.\, AR A.\, \M G.\ e, in sost.ne dell'avv. Supino, quale difensore dell'imputato NC C.\, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 14.1.2010 il GUP presso il Tribunale di Bologna ha dichiarato NLP a carico di LI OV, ON PI, LI IO, RA AR IA, DI AR IA RG, LD BO, \De IS MI, DI IL LO, AR LO, NC IN, \M OV, \M AU, \M ES, LL LD, NC IO, DI ZI OR, NO NR, \C IZ, \De RA O\, UR RT, \M LD in relazione e ai reati loro ascritti (truffa aggravata continuata, frode in pubbliche forniture, falso ideologico per induzione e altro) perché estinti per prescrizione.
I fatti sono relativi al trasporto di oli minerali con documentazione di accompagnamento ideologicamente falsa nel quantitativo e perché la merce veniva indicata come gasolio autotrazione a uso riscaldamento o anche gasolio riscaldamento.
Ricorre per Cassazione il competente PG con riferimento ai soli delitti di falso (capo C e G), deducendo violazione di legge sostanziale, atteso che il c.d. certificati DAS (documenti di accompagnamento semplificato), che ha preso il posto del precedente modulo H ter 16, ha il valore di atto pubblico a fede privilegiata, con la conseguenza che la prescrizione (sia che si calcoli con la precedente normativa, sia che si calcoli con quella vigente) non è, allo stato, maturata.
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte è largamente a favore della tesi illustrata dal ricorrente PG (ASN 200631019-RV 235221; ASN 199104820- RV 187208; ASN 198400544-RV 162201). Non essendo dunque maturata la prescrizione con riferimento ai reati sopra indicati (capi C e G), la sentenza impugnata va annullata limitatamente a detti capi. L'annullamento va disposto con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati dei capi C) e G), con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2010