Sentenza 15 giugno 2005
Massime • 1
Il soggetto attivo del reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa fissata per legge sugli oli minerali, compreso il gas metano,può essere chiunque, compreso il consumatore che possegga tale bene senza averne titolo ovvero se ne avvalga per usi diversi da quelli consentiti. Peraltro, lo stoccaggio del gasolio in luogo diverso da quello autorizzato, in assenza di ulteriori elementi di prova, non costituisce elemento univoco del verificarsi dell'elemento materiale della fattispecie, costituito dalla sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2005, n. 36969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36969 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 15/06/2005
Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 1315
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 12119/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR BI, n. a Pozzolo Formigaro il 21 maggio 1933, da AO IA, n. a Tortona il 27 novembre 1962, e da TO IA, n. a Tortona il 27 agosto 1958;
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino il 20 ottobre 2004;
sentita la relazione del Consigliere Dr. Claudio Vitalone;
ascoltate le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Gioacchino Izzo, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. Massimo IA, il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di gravame;
OSSERVA
EO IA e i di lui figli AO e TO sono stati tratti a giudizio del g.i.p. del Tribunale di Tortona per rispondere in rito abbreviato:
il primo:
del reato p. e p. dagli artt. 40 co. 1 lett. b) del D.L.vo 504 del 26.10.1995 perché, in qualità di titolare dell'azienda agricola
"Cascina Giorgetta", con sede in Pozzolo Formigaro, e quale intestatario unico di buoni UMA, senza alcuna autorizzazione degli uffici competenti destinava 21.961 kg. di gasolio agricolo di sua proprietà a soggetti diversi, dando facoltà di utilizzarlo alla azienda agricola "La Cascina Casone" di IA AO e IA TO con sede in Rivalla Scrivia, e sottraendo in tal modo il prodotto al controllo ed alla vigilanza degli organi preposti all'accertamento;
il secondo ed il terzo.
del reato p. e p. dagli artt. 40 co. 1 lett. b) del D.L.vo 504 del 26.10.1995 perché, quali titolari dell'azienda agricola "La Cascina
Casone", corrente in Rivalta Scrivia, ricevevano, stoccavano ed utilizzavano - non avendo alcun titolo - il gasolio agricolo di cui al capo che precede, sottraendolo in tal modo al controllo ed alla vigilanza degli organi preposti all'accertamento. In Tortona (Rivalta Scrivia) il 26.02.1998.
Con sentenza del 22 settembre 2003 tutti e tre gli imputati, ritenuti colpevoli del reato loro contestato, sono stati condannati alle pene ritenute di legge.
La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 20 ottobre 2004 ha confermato integralmente le statuizioni del primo giudice. Propongono ricorso con unico atto i IA, articolando due distinti mezzi di annullamento, con i quali denunciano violazione ed inosservanza della legge penale, ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 40, comma 1 lett. b) del D.L.vo 504/1995, e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.. In particolare, con il primo motivo, i ricorrenti deducono che la norma incriminatrice in epigrafe è stata oggetto di erronea interpretazione, con conseguente assoggettamento a sanzione di condotta diversa da quella in essa contemplata. La condotta vietata da detta norma - si assume - è la sottrazione con qualsiasi mezzo degli oli minerali, compreso il gas metano, all'accertamento o al pagamento dell'accisa, e non riguarda lo stoccaggio del prodotto da parte dell'agricoltore/consumatore finale in luogo diverso da quello dovuto. In quest'ultimo caso, infatti, non vi è alcuna sottrazione del prodotto ne' al pagamento dell'accisa ne' al relativo accertamento. Il reato, in sostanza, può essere consumato soltanto dal debitore d'imposta. L'estraneo può eventualmente concorrere con tale soggetto, ma non può rispondere autonomamente della violazione, che attiene a reato proprio. Nell'ipotesi di uso del prodotto consentito dalla legge non vi è - da parte del consumatore finale - alcuna sottrazione al pagamento d'imposta, mentre se lo stoccaggio in luogo diverso da quello previsto costituisse destinazione ad uso non consentito sarebbe contestabile, forse, la violazione dell'art. 40 lett. c), ipotesi però nella specie esclusa, in seguito all'accertamento che AO e TO IA utilizzavano il prodotto per la coltivazione dei campi del padre.
Oltre tutto, la destinazione del prodotto alla Cascina Casone era stato regolarmente documentato e non era certamente funzionale ad agevolare terzi debitori d'imposta a sottrarsi agli obblighi tributari.
Con il secondo motivo i ricorrenti censurano le argomentazioni della Corte territoriale relative alla asserita sottrazione al controllo dell'UMA e dell'UTF delle operazioni eseguite. Entrambi gli uffici - si assume - sono destinatali semestralmente delle copie del registro di carico e scarico, ove vengono annotate le quantità di prodotto consegnate e le relative destinazioni, in conformità di quanto rilevato dai modelli H ter 16 bis DAS. Ne consegue che non vi è stato alcun occultamento ne' sottrazione a controllo. Si dovrebbe anzi riconoscere che la condotta degli imputati ha consentito l'esercizio di tale controllo ben prima dell'intervento della G.D.F. e che essi hanno dunque agito in perfetta buona fede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, nei limiti di seguito precisati, è fondato e nel relativo accoglimento rimangono assorbite le ulteriori questioni dedotte con il secondo motivo.
La disposizione dell'art. 40 comma 1 lett. b del D.L.vo 504 del 26.10.1995 (che ha riassunto in continuità normativa le ipotesi di reato previste dagli articoli 23 e 23 bis del R.D.L. n. 334 del 1939 ed è pertanto soggetta - dopo l'abrogazione del principio di ultrattività penale in materia tributaria, ai sensi dell'art. 24 comma 1 D.Lgs a 507 del 1999 - alla regola fissata dall'art. 2 c.p.) riguarda il comportamento di chiunque sottragga con qualsiasi mezzo gli olii minerali, compreso il gas metano, all'accertamento o al pagamento dell'accisa fissata per legge.
Soggetto attivo del reato non è dunque necessariamente colui che è tenuto al pagamento della imposta, ma "chiunque" sottrae il prodotto al pagamento del tributo, compreso il consumatore che ne possegga senza titolo ovvero se ne avvalga per usi diversi da quelli consentiti.
A tale principio esegetico, si è correttamente attenuta la Corte territoriale nel disattendere la tesi difensiva proposta con l'atto d'appello e rivolta a circoscrivere l'ambito applicativo della norma incriminatrice in epigrafe a coloro che intervengono nel processo produttivo e nelle intermediazioni di vendita, con esclusione del consumatore finale.
Sennonché, in ragione dei termini specifici della contestazione mossa agli imputati, era necessario accertare se lo stoccaggio del gasolio in luogo diverso da quello autorizzato (la cascina "Casone" invece della cascina "Giorgetta") - e cioè il fatto che aveva dato origine alla verifica della G.D.F. ed alla conseguente iniziativa penale - fosse servito a sottrarre il prodotto "all'accertamento o al pagamento dell'accisa". Si trattava invero di elemento costitutivo della fattispecie, la cui sussistenza era dirimente per attrarre nell'area della sanzione una condotta altrimenti suscettibile di anfibologici apprezzamenti. Il tipo comportamentale sul quale i giudicabili erano chiamati a rendere le proprie discolpe, in sostanza, riguardava una specifica modalità di sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'accisa, realizzata - appunto - attraverso il mutamento del luogo originario di destinazione e di stoccaggio onde eludere i controlli e la vigilanza degli organi preposti. Dalla stessa sentenza impugnata, però, risulta chiaramente che numerosi documenti esibiti dal EO IA agli investigatori (H ter 16 DAS) indicavano proprio la cascina "Casone" di Rivalta Scrivia del IA AO e del IA TO come luogo di ultima destinazione e stoccaggio del prodotto. Era pertanto doveroso inferirne che non vi era stata alcuna elusione delle verifiche e dei controlli demandati ai competenti uffici finanziari ne' tantomeno una sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa e neppure una destinazione ad usi diversi da quelli cui era connesso il particolare regime di agevolazione fiscale accordato al EO IA. Era pertanto da escludere - nel comportamento dei prevenuti - non soltanto la sussistenza della componente psicologica della fattispecie, ma la stessa materialità della violazione loro contestata. Alla stregua di quanto precede, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto ascritto agli imputati non sussiste.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2005