Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 15168
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Sentenza 29 gennaio 2003

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La norma transitoria di cui all'art. 222, comma 2, D.L.G. 19.2.1998 n. 5, come modificato dall'art. 3 della legge 22.7.1999 n.234, prevede non una decisione sulla competenza, ma un atto amministrativo presidenziale, da emanarsi prima dell'apertura del dibattimento, per fissare la nuova udienza davanti al tribunale monocratico competente per materia. (Fattispecie in cui la Corte ha negato la natura di decisione giurisdizionale sulla competenza, da assumere nel contraddittorio fra le parti, al provvedimento adottato dal tribunale collegiale prima dell'apertura del dibattimento e ha, conseguentemente, escluso la violazione dei diritti di difesa per l'omesso, preliminare rinvio del dibattimento a causa dell'adesione del difensore d'ufficio all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dagli avvocati).

Il concorso tra il reato di cui all'art. 40, comma 1 lett. c) della legge n. 504 del 1995 e quello di cui all'art. 40, comma 3 della medesima legge (rispettivamente destinazione e tentativo di destinazione ad uso soggetto ad imposta maggiore di oli minerali ammessi ad aliquote agevolate) dà luogo ad un'ipotesi di reato complesso ai sensi dell'art. 84 cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 15168
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15168
    Data del deposito : 29 gennaio 2003

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