Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/1999, n. 5801
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Sentenza 3 novembre 1999

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Nel giudizio abbreviato, mentre sono rilevabili e deducibili le nullità assolute di cui all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., la cui presenza può dirsi impedisca la nascita del processo quale voluto dal vigente ordinamento, le eventuali cause di inutilizzabilità della prova non possono invece essere rilevate e dedotte, se non al momento della richiesta e del consenso (salvo il caso che si tratti di prove la cui acquisizione sia chiaramente frutto di un vero e proprio reato); l'inutilizzabilità ,infatti, non attiene alla nascita del processo e ben può quindi ammettersi che chi, rinunciando al principio cardine della inscindibilità fra prova e contraddittorio, chiede e ottiene di essere giudicato allo stato degli atti, senza nulla eccepire in ordine alla loro utilizzabilità, non possa poi dolersi del risultato di una tale scelta, operata in vista del vantaggio costituito dalla consistente riduzione di pena prevista in caso di condanna. (Principio affermato con riguardo alla disciplina del giudizio abbreviato antecedente alla riforma introdotta con la legge 16 dicembre 1999, n.479, in relazione a intercettazioni ambientali che si assumevano viziate per mancata indicazione dei fondati motivi ex art. 266, comma 2, e per le modalità esecutive ex 268 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/1999, n. 5801
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5801
    Data del deposito : 3 novembre 1999

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