Sentenza 3 novembre 1999
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato, mentre sono rilevabili e deducibili le nullità assolute di cui all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., la cui presenza può dirsi impedisca la nascita del processo quale voluto dal vigente ordinamento, le eventuali cause di inutilizzabilità della prova non possono invece essere rilevate e dedotte, se non al momento della richiesta e del consenso (salvo il caso che si tratti di prove la cui acquisizione sia chiaramente frutto di un vero e proprio reato); l'inutilizzabilità ,infatti, non attiene alla nascita del processo e ben può quindi ammettersi che chi, rinunciando al principio cardine della inscindibilità fra prova e contraddittorio, chiede e ottiene di essere giudicato allo stato degli atti, senza nulla eccepire in ordine alla loro utilizzabilità, non possa poi dolersi del risultato di una tale scelta, operata in vista del vantaggio costituito dalla consistente riduzione di pena prevista in caso di condanna. (Principio affermato con riguardo alla disciplina del giudizio abbreviato antecedente alla riforma introdotta con la legge 16 dicembre 1999, n.479, in relazione a intercettazioni ambientali che si assumevano viziate per mancata indicazione dei fondati motivi ex art. 266, comma 2, e per le modalità esecutive ex 268 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/1999, n. 5801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5801 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 03/11/1999
1. Dott. BATTISTI MARIANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. OLIVIERI RENATO " N.2675
3. Dott. GALBIATI RUGGERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA " N.44256/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) IC FR n. il 07.04.1956
2) AN ID n. il 14.01.1955
3) LI RO n. il 25.09.1972
4) LI AL n. il 24.11.1976
5) ON NO n. il 02.12.1971
6) OL AR n. il 08.07.1959
7) CO ED n. il 27.09.1951
8) DI IZ n. il 12.07.1964
avverso sentenza del 19.01.1998 CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. BATTISTI MARIANO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Annamaria De Sandro che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori avv.to Alfredo Riondi per l'LI e avv.to Luciano Chianna per la ER che hanno chiesto l'accoglimento dei loro ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - La corte di appello di Genova, con sentenza del 19 gennaio 1998, in parziale riforma della sentenza del g.i.p. presso il tribunale di Savona del 27 febbraio 1997, appellata da NC LI, DI NA, TR DI, SA DI, TI MI, EO CA e LO ON, e della sentenza dello stesso q.i.p. del 25 febbraio 1997, appellata da PA ER:
a - assolveva il CA e la ON dalla imputazione di ricettazione degli oggetti indicati nel capo L), ad eccezione della medaglia provento di furto ai danni di IO ON, perché il fatto non sussiste e riduceva la pena a ciascuno inflitta;
b - assolveva il MI dalla imputazione di ricettazione della stessa medaglia per non aver commesso il fatto e dalle altre imputazioni di ricettazione di cui al capo L) perché il fatto non sussiste, riducendogli la pena;
c - riduceva la pena inflitta alla ER e,
d - confermava nel resto le sentenze impugnate.
2 - La corte di merito rilevava che la sentenza del g.i.p. del 27 febbraio 1997 aveva posto in evidenza che, successivamente all'arresto e alle rivelazioni di uno spacciatore di Milano, le indagini della Squadra Mobile di Savona avevano fatto emergere che in Savona, nell'anno 1996, operavano due distinti e concorrenti gruppi di persone dedite al commercio degli stupefacenti, costituito, il primo, dalla ON, dal CA, convivente della ON, dal MI, figlio della stessa, e dal NA, convivente della madre della ON, e, il secondo, dai due fratelli DI e dalla ER, convivente di SA DI.
Le intercettazioni telefoniche e ambientali, gli appostamenti e i pedinamenti avevano fatto accertare che i componenti dei due gruppi avevano rapporti con l'LI, individuato come fornitore.
1 - Quest'ultimo, tra l'altro, l'8 marzo 1996 era stato visto incontrarsi con il NA, al quale aveva consegnato un pacchetto contenente grammi 195, 930 di eroina, copie accertato dagli agenti della Squadra Mobile che, dopo aver seguito l'incontro, li avevano fermati subito dopo.
Questa cessione dello stupefacente era stata, peraltro, uno solo degli episodi che avevano avuto come protagonisti l'LI, il NA, il MI, la ON, il CA- nella casa di abitazione della ON e del CA erano stati trovati, in sede di perquisizione, contemporanea all'arresto del NA e dell'LI, grammi 75,596 di eroina.
II - Non poche intercettazioni telefoniche e ambientali avevano permesso di conoscere quale fosse, il coinvolgimento dei DI nel traffico della droga e le rivelazioni di due collaboratori - OS AG e CO ZO - avevano corroborato i risultati delle intercettazioni.
Lo ZO, allorché era stato arrestato, aveva dichiarato di avere custodito grammi 563 di eroina - che aveva tatto recuperare - per conto dei DI e della ER aggiungendo che era quest'ultima che gli telefonava e, usando frasi convenzionali, gli chiedeva di volta in volta lo stupefacente.
3 - La corte di merito, nel disattendere i motivi di appello, osservava, quanto alla censurata utilizzazione, da parte del giudici di primo grado, delle intercettazioni ambientali sul presupposto della violazione dell'articolo 266, comma 2, c.p.p. - si era obiettato che il provvedimento con il quale era stata autorizzata la intercettazione non aveva indicato quali fossero i fondati motivi che inducevano a ritenere che in quella abitazione si stesse svolgendo attività criminosa - e della violazione dell'articolo 268 c.p.p., - si era eccepito che non erano state rispettate le disposizioni sulla esecuzione delle operazioni - che l'imputato che chiede che il processo sia definito allo stato degli atti ha il dovere di eccepire la inutilizzabilità di determinati atti - nel caso di specie, le intercettazioni ambientali - al momento della richiesta chiarendo che intende essere giudicato solo sulla base di quanto fino a quel momento acquisito. ma non sulla base di atti viziati. Ma, una volta chiesto ed ottenuto il consenso una volta sorto, senza riserve, il "patto processuale" in ordine al rito, l'imputato non può più eccepire eventuali nullità o inutilizzabilità degli atti, ché la eccezione svuoterebbero quel patto.
4 - La corte di merito, interessandosi, poi, del merito, riteneva che le sentenze impugnate meritassero la conferma, fatte salve le posizioni della ON, del CA e del MI in ordine al contestato reato di ricettazione e della ER quanto alla misura della pena.
5 - Ricorrono per cassazione i difensori dell'LI, il difensore del NA, del MI, del CA e della ON, con un unico atto, il CA personalmente, DI TR, DI SA e il difensore della ER denunciando quanto segue. MOTIVI DELLA DECISIONE
I - I difensori dell'LI, con il primo motivo, il difensore del NA, della ON, del CA e del MI, con il primo motivo, e il CA, nel ricorso personalmente redatto, denunciano "inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e/o inutilizzabilità: violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p. in relazione agli articoli 266, 267, 268 e 271 c.p.p.;
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale: violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), in relazione agli articoli 438 e ssgg. c.p.p.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione: violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p." a - I ricorrenti, dopo avere esposto i vizi delle intercettazioni che ne avrebbero dovuto determinare la inutilizzabilità - e su questi vizi si soffermano particolarmente il difensore del NA, della ON, del MI e del CA e quest'ultimo nel ricorso personalmente redatto - deducono che "non si è mai affermato in giurisprudenza che una sentenza di giudizio abbreviato possa fondarsi su un atto che è in sè viziato, perché formatosi al di fuori delle norme che ne determinano la legittimità intrinseca". "A ragionare con il metro della corte - aggiungono - si dovrebbe immaginare, tra l'altro, la possibile utilizzazione, se non eccepita dalla difesa prima della richiesta di abbreviato, di una confessione di cui si sia provato che è stata ottenuta sotto tortura". "Non v'è dubbio, - si precisa - che nel giudizio abbreviato sia possibile rilevare, dopo la richiesta accompagnata dal consenso, le nullità assolute;
non si vede, allora, perché non possa essere fatta valere la inutilizzabilità degli atti o di atti, specialmente se si considera che l'articolo 191, comma 2, c.p.p. tratta la inutilizzabilità come le nullità assolute, prevedendo anche per la inutilizzabilità la rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio.
b - Il motivo è infondato.
I - Questa suprema corte, con sentenza dell'8 aprile 1998, n. 4269, Rigato, ha affermato - e proprio in una fattispecie relativa ad eccezione di inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche formulata in appello da imputato che si. era avvalso in primo grado del rito abbreviato - che "poiché nel giudizio abbreviato, la specialità del rito comporta la necessaria utilizzazione di tutte le prove in relazione alla consistenza e completezza delle quali il giudice abbia ritenuto di potere decidere allo stato degli atti, è onere dell'interessato eccepire preliminarmente - cioè prima della introduzione del procedimento - l'eventuale loro illegittima acquisizione, onde impedirne la presa in considerazione da parte del giudice, ai. fini della valutazione sulla definibilità anticipata, così accettando il rischio che, per la rilevata invalidità o inutilizzabilità di alcune di esse, il processo non possa più essere considerato definibile allo stato degli atti e la richiesta di accesso al rito speciale venga di conseguenza rigettata".
"Ma, nel caso in cui nessuna contestazione sia stata sollevata o che questa sia stata ritenuta infondata, ovvero che il giudice non abbia fatto rilievi di ufficio, una volta introdotto il rito e, quindi, delimitato con certezza e con il concorso della volontà delle parti il quadro probatorio per la decisione, non è più consentita la formulazione di eccezioni. concernenti la validità degli atti e l'utilizzabilità degli elementi probatori contenuti nel fascicolo del pubblico ministero".
II - Va detto subito che quell'argomento del ricorso, secondo il quale, alla luce di questi principi, una volta intervenuti la richiesta e il consenso non sarebbe eccepibile neppure la inutilizzabilità "di una confessione ottenuta sotto tortura", è un argomento ad effetto, al quale, però, è sufficiente rispondere che il processo allo stato degli atti, se può essere un processo fondato anche su atti nulli o inutilizzabili, ove la nullità e la inutilizzabilità non siano state tempestivamente eccepite, non può essere in ogni caso un processo fondato su atti, o anche su atti, quale la confessione - che siano chiaro frutto, chiara conseguenza, di un reato.
III - A prescindere da ciò, è il caso di ricordare sia che il rito abbreviato è, per definizione, rito in cui le parti chiedono e, rispettivamente, consentono la decisione sul merito in sede di udienza preliminare rinunciando al principio cardine del processo introdotto dalla riforma del 1988, al principio della inscindibilità tra prova e contraddittorio, sia che a questa rinuncia e, dunque, alla richiesta che il processo si decida allo stato degli atti - consegue, per l'imputato, il beneficio della diminuzione della pena, eventualmente irrogata, nella misura di un terzo.
IV - Con ciò vuole affermarsi che la espressione "processo allo stato degli atti" deve interpretarsi e alla luce della rinunzia al principio della inscindibilità tra prova e contraddittorio e alla luce dell'innegabile beneficio in termini di sanzione. "Processo allo stato degli atti" vuole dire allora, non solo che nella fase procedimentale si sono raccolti atti che consentono di pervenire ad una appagante decisione, ma anche che, una volta che siano intervenuti la richiesta e il consenso senza che siano state sollevate eccezioni sulla nullità o sulla utilizzabilità degli atti, quegli atti vengono accettati - si accetta di discuterli - allo stato, cioè, nello stato in cui si trovano, nella piena, doverosa, consapevolezza che gli stessi presentano vizi tali che, in altra sede, in altro rito, determinerebbero il loro venir meno. V - Chi rinuncia al principio della inscindibilità tra prova e contraddittorio, chi rinuncia a contribuire alla nascita della prova, cioè al contraddittorio per dar vita alla prova, può anche liberamente rinunciare, attendendosi, nel caso di affermazione della responsabilità, un considerevole beneficio nel trattamento sanzionatorio, ad eccepire la nullità inutilizzabilità degli atti, può anche accettare di discutere quegli atti nello stato processuale in cui si trovano.
VI - Non può, però, ignorarsi, e lo ricordano anche i ricorrenti, che per alcune nullità assolute il legislatore prevede, nell'articolo 179, comma 1, la rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del procedimento e che pure per la inutilizzabilità è prevista, nel comma 2 dell'articolo 191, la rilevabilità, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
Sembrerebbe, pertanto, che non vi fosse spazio per una rinuncia preventiva, almeno nel senso che il giudice potrebbe, comunque, rilevare le nullità e la inutilizzabilità pur dopo la richiesta e il consenso sul rito abbreviato e pur dopo il provvedimento sulla decidibilità del processo allo stato degli atti.
VII - Ma, prescindendo, per il momento, dal problema dell'identico trattamento che il legislatore riserva a quelle nullità assolute e alla inutilizzabilità, non v'è chi non veda che tra le nullità assolute rilevabili in ogni stato e grado e la inutilizzabilità v'è una profonda differenza qualitativa.
È, in altri termini, del tutto evidente che, pur introdotto il rito abbreviato, il processo debba pur essere sempre un processo con un giudice e con il giudice previsti dall'ordinamento giuridico - articolo 178, comma 1, lettera a), c.p.p. -, che debba pur essere sempre un processo in cui vi sia stata l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale - articolo 178, comma 1, lettera b), c.p.p. - e, infine, che debba pur essere sempre un processo in cui sia assicurata all'imputato la possibilità di essere presente e di essere difeso: articolo 178, comma 1, lettera c), c.p.p. In tutti questi casi, in cui può a ragione dirsi che non v'è processo o, quanto meno, che non v'è il processo voluto dal nostro ordinamento giuridico - mancanza chiarissima nei primi due casi, ma altrettanto chiara nel terzo, che in questo mancherebbe l'interlocutore indefettibile del processo, l'imputato, il soggetto grazie al quale nasce il processo - e innegabile, e in questo senso è la giurisprudenza di questa suprema corte, che il giudice e le parti possano e debbano rilevare le relative nullità assolute anche nel rito abbreviato e che, in questo rito, possano rilevarle anche successivamente alla decisione del giudice sulla decidibilità del processo allo stato degli atti, tanto più che alcune di queste nullità possono verificarsi anche dopo la richiesta e il consenso, sicché, sarebbe impossibile eccepirle tempestivamente, nel momento della richiesta e del consenso.
Si pensi - ma, gli esempi potrebbero moltiplicarsi - alle nullità assolute concernenti l'imputato e la difesa nel caso di richiesta e di consenso fuori udienza, sui quali il giudice decida, come, deve, con ordinanza depositata in cancelleria: l'imputato potrebbe non essere citato per la successiva udienza e in questa restare senza difensore.
L'inutilizzibilità, invece, è categoria che non attiene alla nascita del processo, che non è conseguenza di, un vizio radicale che tocchi uno degli immancabili soggetti - giudice, pubblico ministero, imputato - del processo, ma è categoria che è conseguenza della illegittima acquisizione della prova in un processo immune da vizi in quanto tale.
La rubrica dell'articolo 191 c.p.p. preannuncia, come è noto, il contenuto della norma con l'espressione "prove illegittimamente acquisite" e il comma 1 dice, appunto, che "le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate".
Il processo c'è, ma le prove acquisite sono viziate di illegittimità.
VIII - Questa profonda differenza - differenza ontologica - tra quelle nullità assolute e la inutilizzabilità, non può non condurre a riconoscere che il secondo significato, sopra illustrato, della espressione processo allo stato degli atti gli arti nello stato processuale, nelle condizioni processuali in cui sono - se non può riguardare, per le ragioni dianzi esposte, quelle nullità assolute, può, però, riguardare la inutilizzabilit .
Grazie alla interpretazione più articolata che deve darsi di quella espressione, stando sia alle parole usate dal legislatore - "processo allo stato degli atti" -, sia a quel che si ricava, come si è visto, dal sistema, deve riconoscersi, altre parole, che è lo stesso legislatore che preso atto della rinuncia delle parti alla garanzia per eccellenza, alla possibilità di far nasce re ed acquisire la prova in contraddittorio, alla possibilità di far nascere la prova sotto il loro controllo - vuole che le parti e il giudice non rilevino, se non in limite - nel momento della richiesta e del consenso - la inutilizzabilità, le violazioni di legge in cui si sia incorsi nell'acquisizione della prova.
2 - Il secondo motivo del ricorso, proposto nell'interesse dell'LI, con il quale si denuncia inesistenza e manifesta illogicità della motivazione", è infondato.
a - Obietta il ricorrente che "la sentenza liquida le eccezioni della difesa senza alcuna logica spiegazione e ciò facendo si contraddice poiché non ha senso indicare che il fermo dei due imputati, l'LI e il NA, è "avvenuto appena era stato possibile farlo senza compromettere la sicurezza della viabilità", dato che la stessa relazione di servizio, cui viene fatto riferimento, indica il fatto come avvenuto in zona e su strada ben distante dal traffico cittadino, così come non viene spiegato come si è potuto, da distante, vedere ed accertare l'accaduto senza luce del giorno e senza che vi fosse illuminazione artificiale".
I - La corte, nell'esaminare i motivi di appello con i quali si contestava la responsabilità dell'imputato, ha detto che "era solare la prova per il reato di cui al capo A), quello relativo alla cessione al NA di grammi 195,930 di eroina", ed era solare perché l'accertamento del reato era avvenuto al termine e in esito di una complessa e coordinata attività di controllo dei movimenti dello stesso imputato e dei suoi contatti con la ON e il CA".
Le ripetute intercettazioni ambientali - in particolare quelle del 6 e del 7 marzo gli appostamenti e i pedinamenti avevano consentito agli agenti di seguire i due - il NA e l'LI - in occasione dei due incontri e quanto era accaduto era stato riportato nella relazione di servizio.
Gli incontri erano avvenuti in un luogo ben determinato - la strada per Cadibona di fronte ad un certo distributore di benzina - e, nel secondo, gli agenti avevano visto l'LI scendere dal suo veicolo, avvicinarsi a quello del NA e gettare un involucro sulle gambe di quest'ultimo che non si era mosso;
i due, poi, erano stati fermati poco dopo, appena era stato possibile farlo senza compromettere la sicurezza della viabilità e il NA era stato trovato in possesso di due etti di eroina.
"Si tratta di risultanze - commenta la sentenza così precise e rilevanti che non consentono alcuna perplessità e che non sono contestabili dicendo che forse gli, agenti non hanno visto perché la zona era priva di illuminazione o chiedendo ulteriori spiegazioni del fatto che i due imputati siano stati bloccati in momenti successivi". II - La corte di merito, dunque, ha riferito che, l'incontro tra i due era avvenuto sulla strada per Cadibona e, quindi, in una strada con traffico, anche se non con traffico cittadino, donde la ragionevole preoccupazione degli agenti di fermare i due "senza compromettere la sicurezza della viabilità" e donde la infondatezza della censura di illogicità, che - è di tutta evidenza - la sicurezza della viabilità non rischia di essere compromessa soltanto nel traffico cittadino allorché venga effettuata una operazione di polizia.
La sentenza, poi, ha anche riferito che dalla relazione di servizio era emerso che l'appuntamento tra il NA e l'LI era stato fissato di fronte ad un distributore di benzina luogo notoriamente non in ombra, donde l'infondatezza della censura che "la zona era priva di illuminazione sicché non si comprendeva come gli agenti avessero potuto vedere".
Potrà obiettarsi che la corte non ha replicato richiamando espressamente il distributore di benzina.
Ma, di questo distributore aveva parlato, come si è visto, citando la descrizione dei luoghi contenuta nella relazione di servizio, dal che consegue che, allorché la sentenza, nel commentare le circostanze esposte nella relazione, parla di "circostanze così precise e rilevanti", allude con chiarezza a tutte le circostanze, ivi compresa la circostanza dell'appuntamento di fronte ad un distributore di benzina, luogo certamente non in ombra. b - Il motivo contesta, poi, la sentenza, per quanto riguardo il capo B) della imputazione, - cessione continuata al NA, alla ON, al MI e, al CA di quantitativi di eroina anche del peso di kg. 0,5 per volta e mediamente di kg. 0,250 per settimana e imprecisati quantitativi di eroina ad altri, tra cui IO BU - osservando che "appare del tutto illogico e inammissibile il far discendere dalla ritenuta sussistente responsabilità per un altro fatto".
"Afferma la sentenza - così il motivo che è avvenuto l'incontro del 2 marzo 1996 - in occasione del quale gli agenti non ritengono di percepire elementi sufficienti per poter efficacemente intervenire ed afferma poco dopo che, invece, il NA avrebbe detto di avere incontrato occasionalmente LI e che questi gli aveva spiegato ove aveva nascosto la droga e che, quindi, non vi era stata necessità dell'incontro stesso".
I - Per cogliere bene il motivo, è da sottolineare che la sentenza, quando passa ad esaminare il capo B), premette che "quanto appurato circa la responsabilità dell'LI relativamente al reato di cui al primo capo di accusa non può non influire anche sul giudizio da esprimere in ordine al reato di cui al capo 8) che inerisce alla complessiva attività di continuata detenzione e periodica vendita di eroina al gruppo della ON e ad altra persona".
La sentenza, poi, dopo aver detto che l'intervento delle forze dell'ordine aveva interrotto un rapporto di somministrazione di stupefacente che si era instaurato tra gli imputati, descrive, quanto era successo l'1 - e non, come si dice nel ricorso, il 2 marzo - premettendo che di quel che era successo - l'incontro tra l'LI e il NA - le forze dell'ordine avevano avuto notizia dalle intercettazioni ambientali, nella casa della ON, del 29 febbraio.
"La ON, il CA e il NA stavano parlando del carico che avrebbero dovuto fare il primo marzo e pensavano al NA come la persona più adatta per l'eroina in quanto meno noto agli agenti". "L'1 marzo l'LI era andato in visita dalla ON alle 21,30 e si era messo d'accordo sulla località - la strada per Cadibona davanti a quel distributore per la consegna e ne aveva ottenuto il pagamento".
"L'incontro era puntualmente avvenuto alla presenza degli agenti che, come si diceva nella relazione, non erano intervenuti per non aver colto elementi sufficienti che giustificassero in loro intervento". "La spiegazione di quanto era avvenuto - e, quindi, anche della mancanza di questi elementi - si veniva a conoscere per il tramite della intercettazione del 2 marzo 1996 ore 18 il NA raccontava ai complici che aveva incontrato occasionalmente l'LI che gli. aveva spiegato dove aveva nascosto la droga così che sul posto convenuto non aveva avuto bisogno di. particolari spiegazioni e non era stato necessario il materiale passaggio della droga".
Commenta la sentenza "che la droga sia arrivata a destinazione lo si apprende inequivocabilmente dal contenuto di questa stessa conversazione e di quelle successive, sicché si è presa piena cognizione di due forniture dell'LI alla ON". II - Il ricorrente non contesta ne' le intercettazioni, ne' il contenuto delle stesse, ne' il passaggio dello stupefacente anche in questo episodio, ma si limita ad eccepire, come si è visto, che "non vi era stata necessità dell'incontro visto che il NA aveva detto di avere incontrato occasionalmente l'LI e che questi gli aveva spiegato dove aveva nascosto la droga".
Ebbene, può anche essere esatto che dell'incontro sulla strada per Cadibona non vi fosse alcuna necessità se quell'incontro era stato preceduto da un precedente, occasionale, incontro tra il NA e l'LI nel corso del quale quest'ultimo aveva spiegato al primo dove aveva nascosto la droga.
Ma, sta di fatto che è lo stesso NA che, ferisce ai suoi complici di quell'ulteriore incontro - nel corso del quale non v'era stato, però, bisogno di particolari spiegazioni e non era stato necessario il materiale passaggio della droga, incontro, poi, documentato dagli agenti nella loro relazione, nella quale hanno anche scritto che non avevano avuto elementi sufficienti per intervenire, donde il logicissimo commento della sentenza che la spiegazione di quella mancanza di elementi - in particolare, il mancato passaggio dello stupefacente - era stata acquisita dopo, grazie alla successiva intercettazione.
III - Il motivo, dunque, non censura una illogicità della sentenza, ma, se mai, un apparentemente non lineare, sul piano della logicità, comportamento degli imputati, mancanza apparente di linearità che, però, non tocca il cuore del problema, rappresentato, come sottolinea correttamente, non smentita, la sentenza, dal sicuro, anche se non visto, passaggio dello stupefacente dall'LI al NA.
c - Il motivo prosegue rimproverando alla sentenza di affermare e dedurre dalle pur documentate visite alla ON da parte dell'LI che questi fosse il fornitore della droga.
È lo stesso ricorrente che ammette che le visite dell'LI alla ON sono documentate;
quanto all'essere l'LI il fornitore della droga, la corte di merito ha appena dimostrato due forniture di eroina dall'imputato al NA e, quindi, alla ON. d - Il motivo aggiunge che la sentenza "afferma e deduce che LI è il personaggio partecipe alla conversazione del 5 febbraio 1996 pur ammettendo che in tale occasione non venne individuato e/o riconosciuto ed insistendo che una tale individuazione è avvenuta senza possibilità di errore solo a posteriori "ragguagliando il tono della voce"".
È opportuno mettere in rilievo che la sentenza, prima di interessarsi della intercettazione del 5 febbraio, aveva detto, subito dopo aver riferito i fatti accaduti l'1 marzo, che "il materiale probatorio sui contatti tra l'LI e la ON e sulle ragioni di quei contatti era imponente".
E la sentenza riferisce di ripetute visite fatte dall'LI alla ON, documentate dalle intercettazioni ambientali e dagli appostamenti.
"L'LI passa dalla ON, ritira somme e riceve e accetta ordinazioni;
la ON non manca di chiedere all'LI, che ha altri clienti, di darle qualcosa di più e di raccomandare al figlio di stare attento a non saltare altrimenti avrebbe perduto il carico". "L'LI è anche ben individuato nell'accesso al precedente indirizzo della ON il 9 febbraio".
È a questo punto che la sentenza si interessa della intercettazione del 5 febbraio.
"A questo punto - così la sentenza - il fatto che il NC, che chiaramente tratta con la ON e il CA della fornitura di un quantitativo di 500 grammi di eroina e parla di un precedente quantitativo di 250 grammi il 5 febbraio 1996 alle ore 21.30, non fosse stato quel giorno - il 5 febbraio - ancora individuato e che successivamente si sia accertato che si trattava proprio dell'LI confrontando o ragguagliando il tono della voce ormai ben conosciuto a seguito delle successive intercettazioni avvalorate, quanto alla individuazione del soggetto, dagli esiti degli appostamenti, appare conclusione della polizia giudiziaria del tutto plausibile e convincente e non tale da far disattendere, come sostenuto dall'appellante, tutto l'impianto accusatorio nei confronti dell'imputato".
È la stessa corte che, come si vede, risponde alla obiezione riproposta nel ricorso dal ricorrente, il quale, però, si limita a soffermarsi, evidentemente per criticarlo, sul "ragguaglio della voce", senza misurarsi, in termini specifici, non generici, con la logica dimostrazione della sentenza che quel NC, che aveva già trattato per 500 grammi di eroina e che il 5 febbraio tratta per 250 grammi dello stesso stupefacente, altri non era che NC LI, come si desumeva da tutte le intercettazioni e dagli appostamenti dei giorni immediatamente successivi oltre che dalla identità della voce.
e - La censura sull'aumento della pena nella misura di quattro anni di reclusione per la continuazione appare, dopo quanto si è appena detto, manifestamente infondata, perché le cessioni ricorrenti - settimanali - di 250 grammi di eroina a più persone risultano dimostrate dalla sentenza, sicché non è affatto vero che di queste cessioni non vi sia prova in atti.
f - Quanto alla recidiva, infine, la corte ha posto correttamente in risalto che "non ha pregio il rilievo - ribadito nel ricorso - che l'LI ha scontato le pene inflittegli se ciò non ha impedito all'imputato di commettere altri e ben più gravi reati che implicavano, per la loro natura e per le accertate modalità, una certa programmazione e organizzazione" e, alla luce di quanto risulta dalla sentenza, è senz'altro logicamente ineccepibile affermare che l'LI ha avuto bisogno di una certa programmazione e di una certa organizzazione per far fronte alle esigenze della propria multiforme attività di fornitore di stupefacenti.
3 - Il secondo motivo di ricorso, nell'interesse del MI, con il quale si denuncia violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), in relazione all'articolo 73, commi 1, 4, e 6, d.p.r. n. 3019 del 1990", è inammissibile perché privo del requisito della specificità.
a - Il ricorrente deduce, quanto al reato contestato all'imputato in concorso con la ON e il CA al capo g) - detenzione di grammi 75, 596 di eroina rinvenuti nel corso della perquisizione nella casa della ON - che "quel quantitativo venne rinvenuto in un posto non visibile e, comunque, non normalmente accessibile al ragazzo, cioè nella carriera da letto della madre ed, anzi, all'interno della tasca di un accappatoio che ivi si trovava: non vi sono elementi che il MI sapesse di quello stupefacente". Deduce, poi, che "la partecipazione del MI ai traffici della madre deve ritenersi tutt'altro che provata, che la valutazione delle intercettazioni sarebbe potuta essere ben diversa e, comunque, la corte avrebbe dovuto dar conto delle ragioni in forza delle quali ha attribuito rilevanza ad alcune intercettazioni soltanto mentre ha, invece, ritenuto di disattendere le restanti che, tra "l'altro costituiscono la parte più cospicua".
b - La corte ha detto, tra l'altro, riguardo al MI, che "il contenuto delle conversazioni intercettate non consente perplessità:
l'inserimento e la collaborazione del MI nell'attività della madre si appalesa senza riserve".
"Da quella del 29 febbraio 1996 ben si comprende che provvede all'occultamento della droga;
da quelli a del 7 marzo ore 14,25 che collabora al taglio e alla confezione delle dosi;
la ON chiede, poi, per il figlio quantitativi di eroina all'LI e nei suoi discorsi su come organizzarsi in caso di conferma di una precedente condanna e di conseguenze fughe all'estero, dà gli opportuni consigli al MI su come deve comportarsi per continuare a caricare dall'LI".
"Non si tratta, dunque, di una saltuaria presenza del figlio ignaro che va a fare visita alla madre".
"La partecipazione e la consapevolezza è completa e può ritenersi pienamente provato il concorso sia nella detenzione della sostanza sequestrata indipendentemente dalla ubicazione della stessa al momento della perquisizione - si trattava all'evidenza del residuo dei precedenti acquisiti che ancora il giorno prima ilo MI aveva provveduto a confezionare per - la cessione a terzi -; sia nella complessiva attività di spaccio di - cui al Capo H), la cui prova, non sostanzialmente contestata con riferimento agli altri imputati, discende dalle intercettazioni, che hanno consentito, tra l'altro, di conoscere i contatti con gli acquirenti indicati nello stesso capo di accusa, e dalla complessa attività di indagini svolta dalla p.g. di cui alla relazione in atti".
Queste le ragioni indicate nella sentenza e alle stesse il motivo nulla obietta.
Non obietta, in particolare, alcunché alla affermazione della corte che quei circa 76 grammi di eroina trovati nella tasca dell'accappatoio della madre erano "all'evidenza" il residuo dei precedenti acquisiti che ancora il giorno prima il MI aveva provveduto a confezionare", così come nulla oppone alle intercettazioni indicate dalla corte, che ne ha riportato il contenuto ponendo in risalto che le stesse dimostravano il concorso del MI, limitandosi il ricorrente ad eccepire che "altro" - senza indicare quale - poteva essere il significato, la interpretazione, di quelle intercettazioni e che da "altre" intercettazioni emergeva ben "altro", senza precisare quali fossero queste ulteriori intercettazioni e quale fosse il ben diverso, alternativo, contenuto delle stesse rispetto a quello che la sentenza ha desunto dalle intercettazioni che ha citato.
5 - Il terzo motivo di ricorso, nell'interesse della ON e del CA, è infondato.
a - Si denuncia "violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), in relazione all'articolo 81 c.p.", deducendosi che è erronea la tesi della corte, secondo la quale la continuazione tra i reati contestati "nell'ambito del presente procedimento e i reati, sempre in materia di stupefacenti, contestati ai prevenuti in altro procedimento deciso con sentenza passata in giudicato del tribunale di Venezia" non è ravvisabile "sia in considerazione del notevole intervallo di tempo tra gli uni e gli altri, sia anche in considerazione dei contesti del tutto diversi che ne caratterizzano la commissione".
Si oppone che "i reati oggetto della sentenza del tribunale di Venezia risalgono al 1994" e che "per i reati del processo sub giudice non si può escludere che le condotte in esso contestate si collochino in epoca molto prossima al marzo 1994, visto che nello stesso capo di imputazione si dice che trattasi di reati commessi sino all'8 marzo 1996 e, quindi, con assoluta imprecisione per quanto attiene la data di inizio" e che, in ogni caso, "l'intervallo di tempo non è di ostacolo alla ravvisabilità della continuazione". Si eccepisce, inoltre, che "l'identità del disegno criminoso certamente non può essere esclusa sulla base delle modalità delle diverse azioni delittuose le quali costituiscono semplici indici rivelatori della personalità del delinquente e risultano pertanto, del tutto estranee all'elemento intellettivo richiesto per la configurabilità della continuazione".
b - La corte di merito ha osservato, sul punto, sia che "le epoche in cui sono stati commessi i reati sono distanti, sia che le occasioni sono del tutto diverse"; e se si tiene conto che, in alcune pagine prima la sentenza, soffermandosi sulle intercettazioni, aveva collocato la più risalente al 5 febbraio 1996 - nella quale si fa riferimento ad un precedente quantitativo di 500 grammi di eroina, mentre si tratta per la fornitura di ulteriori 250 grammi dello stesso stupefacente - deve convenirsi che, stando alla sentenza, per quanto si risalga nel tempo, tra i reati oggetto delle due sentenze decorrono quasi due anni, donde la fondatezza del rilievo della corte.
Ma, è, comunque, decisivo quanto la corte di merito ha affermato sul piano tecnico/giuridico, notando che "tale vincolo non può essere ravvisato nella generica inclinazione o tendenza a commettere determinati reati della stessa specie o indole, bensi, unicamente quando vi sia rigorosa prova che le singole violazioni costituiscono parte integrale di un unico programma deliberato dall'inizio sia pure nelle sue linee essenziali".
Non v'è dubbio che la prova della continuazione, quando non risulti con evidenza dagli atti, debba fornirla chi la allega, e il ricorrente non ha affatto dimostrato - questo il senso delle proposizione della corte - che il CA e la ON, nel momento in cui hanno commesso i reati di cui alla sentenza del tribunale di Genova, avessero, ad esempio, già preso contatti con l'LI per continue forniture di eroina, pur riservando al futuro la determinazione dei singoli quantitativi e la indicazione dei luoghi per la consegna.
6 - Il quarto motivo, ancora nell'interesse della ON e del CA, è, del pari, infondato.
Si denuncia "violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione agli articoli 648 c.p. e 12 sexies L. 356/1992". a - Si deduce che la sentenza, nel ritenere il reato di ricettazione di una medaglia provento sicuro di furto in danno di IO ON, ha affermato che "siffatta colpevolezza era provata attesi i contatti con soggetti tossicodipendenti conseguenti all'attività illecita della ON e del CA", mentre "dagli atti processuali neppure emerge che la ON e il CA in qualche occasione abbiano ricevuto oggetti dai tossicodipendenti ai quali si assume abbiano ceduto sostanze stupefacenti".
b - Si deduce, inoltre, che la sentenza ha negato agli imputati la restituzione degli oggetti ad essi sequestrati - oggetti anche per l'acquisto dei quali era stato contestato il reato di ricettazione dal quale la corte ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste - in virtù del disposto dell'articolo 12 sexies della L. n. 356 del 1992, il quale, dispone che, "nel caso, tra gli altri, di condanna per il delitto di cui all'articolo 648 c.p., esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica".
Si eccepisce che "la corte ha totalmente omesso di motivare circa le ragioni per le quali ha ritenuto di qualificare la ricettazione del ciondolo come ipotesi di ricettazione aggravata".
I - Quanto alla ricettazione, è sufficiente sottolineare che, secondo la giurisprudenza di questa suprema corte, colui che viene trovato in possesso di un oggetto rubato e non sa fornire una plausibile giustificazione sul modo in cui l'ha ottenuto, può venire legittimamente ritenuto responsabile del delitto di cui all'articolo 648 c.p. (Cass. 12 giugno 1990, Lucchesi;
5 luglio 1991, Quadrelli).
La corte di merito ha, peraltro, ritenuto, sulla base di una nota regola di esperienza, la regola che non pochi tossicodipendenti pagano lo stupefacente con oggetti rubati, che il ciondolo fosse pervenuto agli imputati da qualcuno dei tossicodipendenti con i quali erano soliti trattare.
Gli imputati hanno contestato di avere mai avuto oggetti dai tossicodipendenti.
Dovevano, però, giustificare il possesso di quell'oggetto sicuramente rubato e il non averlo fatto e l'essersi limitati a negare che ne fossero venuti in possesso così come ipotizzato dalla corte senza altro specificare, come avrebbero dovuto, è prova certa della loro consapevolezza della provenienza delittuosa di quell'oggetto e, nello stesso tempo, avalla, vista la loro intensa attività di spacciatori, la ragionevole tesi della corte sulla provenienza di quel ciondolo.
II - È vero che la legge, nel caso di condanna per il delitto di ricettazione, esclude la confisca ove ricorra l'ipotesi del secondo comma, ove, cioè, "il fatto sia di particolare tenuità". Ma, agli imputati era stato contestato il reato di cui all'articolo 648, comma 1, e la corte lo ha correttamente ritenuto pur avendolo circoscritto ad uno solo degli oggetti per il cui acquisto era stato contestato.
L'articolo 648, comma 2, c.p., parla, invero, di fatto di particolare tenuità, mentre, come è noto, l'articolo 62 n. 4 c.p. parla di "danno patrimoniale di speciale tenuità", il che vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa suprema corte, che, ai fini del riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all'articolo 648 c.p., non è sufficiente il valore economico della cosa ricettata - e ciò, dato e non concesso che quel ciondolo tosse di valore particolarmente tenue - essendo necessaria l'indagine su tutte le circostanze previste dall'articolo 133 c.p. e la corte ha messo bene in luce che quella ricettazione si inseriva in una intensa attività di spaccio di stupefacenti.
7 - I ricorsi di SA e di TR DI sono infondati. Entrambi i ricorrenti lamentano che la corte "ha omesso di valutare e analizzare le differenti argomentazioni - difensive introdotte con i motivi di appello", senza, però, soffermarsi minimamente a riportare queste argomentazioni e, soprattutto, senza specificare quali parti decisive di queste argomentazioni la corte avesse omesso di esaminare.
8 - Il ricorso proposto nell'interesse di PA ER è infondato.
Si denuncia - "violazione ed erronea applicazione della legge penale" e si deduce che contro la ER v'è solo la chiamata in correità di CO ZO priva di qualsiasi riscontro, senza voler considerare che "qualsiasi fonte di accusa deve essere sottoposta all'esame e al controesame, come esige l'articolo 513 nella nuova versione", mentre "lo ZO non ha mai confermato davanti ad un giudice quanto ha affermato nel verbale di interrogatorio del 19 marzo 1996".
b - La corte di appello, nel citare le dichiarazioni dello ZO, ha detto che "costui è stato esplicito".
"Oltre a riferire in merito alla appartenenza della droga trovatagli addosso e fatta recuperare, ha detto. per spiegare come quella sera - la sera dell'arresto - avesse con sè lo stupefacente, confezionato in palline, che era stato chiamato al telefono da SA e PA e che quest'ultima gli aveva detto di portare "una cassetta di reggae" rivelando che era il termine convenzionale, unitamente ad altri come mangiare la pizza, con il quale lui e PA avevano convenuto di indicare una pallina".
"Ha, poi, proseguito - così ancora la sentenza - dicendo che i fratelli DI e PA erano soliti chiamarlo quando avevano bisogno della sostanza ed egli portava una o due palline alla volta". La sentenza, dopo aver riferito le dichiarazioni dello ZO, ha indicato anche due riscontri.
I - "Lo ZO - così la sentenza nel trattare del primo riscontro - subito dopo l'arresto aveva fatto le rivelazioni sulla ER anche relativamente all'uso di determinate parole convenzionali senza essere a conoscenza delle intercettazioni da tempo in corso, parole e frasi che coincidevano con quelle che erano state ascoltate e che già facevano presupporre allusioni al traffico, tanto che proprio in base a quanto percepito dalla conversazione del 19 marzo 1996 era stato predisposto il servizio che aveva condotto all'arresto dello ZO".
II - "Il secondo riscontro è stato individuato nel contenuto di una conversazione tra OS AG e la sorella dei fratello DI". "Le due donne, commentando l'accaduto - si era al 27 marzo e l'arresto dello ZO era avvenuto il 19 marzo e subito dopo erano stati arrestati i coimputati - si mostrano sicure del fatto che le intercettazioni delle telefonate non dovrebbero essere dannose proprio per l'uso che era stato fatto di frasi convenzionali, proprio di quelle frasi riferite dallo ZO, e la AG si rammarica, tra l'altro, di quanto accaduto alla ER, ma dal tenore delle frasi si comprende come fosse al corrente del coinvolgimento della stessa".
A questi riscontri, a questi elementi che si muovono logicamente, come vuole la sentenza impugnata, nella stessa direzione delle dichiarazioni dello ZO, nel ricorso nulla si è obiettato, così come nulla si era obiettato, in sede di appello, ad analoghi rilievi della sentenza di primo grado, come ha affermato, non smentita, la sentenza impugnata.
Quanto, infine, al richiamo all'articolo 513, davvero superfluo osservare che nei confronti della ER si è proceduto con il rito abbreviato, nel quale possono essere utilizzati tutti gli atti raccolti dal pubblico ministero, ivi comprese le dichiarazioni contenenti chiamate in correità.
9 - Tutto ciò premesso, i ricorsi debbono essere rigettati.
P.Q.M.
La corte di cassazione rigetta
i ricorsi e condanna
in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2000