Articolo 40 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Articolo 49Articolo 40 bis
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Art. 40. Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici
(Artt. 9, 10, 11, 12 e 14 D.L. n. 271/1957 -
Art. 20 legge 31 dicembre 1962, n. 1852 -
Art. 6 D.L. n. 46/1976 - Artt. 22 e 23 R.D.L. n. 334/1939) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:
a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
b) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
e) rigenera prodotti denaturati per renderne piu' facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.
2. La multa e' commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui e' commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui e' commessa la violazione.
3. Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa ((mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,)) in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento ((...)) . ((Si configura altresi' come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.)) (76) (83)
4. Se la quantita' di prodotti energetici e' superiore a ((10.000 chilogrammi)) la pena e' della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.
(( 5. Se la quantita' dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa e' inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.
6. Se la quantita' di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa e' inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.)) -------------- AGGIORNAMENTO (76)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 7-bis, comma 6 del presente provvedimento. -------------- AGGIORNAMENTO (83)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 , come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che le disposizioni del comma 3 del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020.
Entrata in vigore il 4 ottobre 2024
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