Sentenza 7 febbraio 2007
Massime • 1
Il reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali, di cui all'art. 40 D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta vietata, atteso che non sono richieste per la sua integrazione nè l'immissione in commercio nè la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell'accisa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2007, n. 10909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10909 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 07/02/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - N. 389
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 23640/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RE EN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 3.11.2005 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 3.11.2Q05, confermava la sentenza 16.7.2004 del Tribunale monocratico di Como, che aveva affermato la penale responsabilità di De AT EN in ordine ai reati di cui:
- al D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 282 e 295 (contrabbando di 800 litri circa di gasolio, introdotti nel territorio dello Stato attraverso il confine terrestre con la Confederazione elvetica, avendo commesso il fatto con mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato - acc. in Rodero, il 13.12.2002);
- al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 12, comma 1, e art. 40, comma 1, lett. b), (per avere sottratto 800 litri circa di gasolio all'accertamento ed al pagamento dell'accisa) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i delitti nel vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen., cpv., lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi otto di reclusione ed Euro 7.746,85 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il De AT, il quale ha eccepito:
a) l'intervenuta depenalizzazione del reato di contrabbando "di lieve entità", ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 25, allorquando (come nella specie) non si tratti di tabacchi lavorati esteri e l'ammontare dei diritti di confine evasi non superi sette milioni di Lire;
b) l'insussistenza del reato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. b), che potrebbe configurarsi solo "quando il prodotto entra nella materiale disponibilità dei consumatori", mentre nella specie non sussisterebbe "la prova concreta dell'immissione nel mercato del prodotto destinato al consumo";
c) carenza assoluta di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) dei reati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto per carenza assoluta di motivazione.
Il D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 25, infatti - inserendo D.P.R. n. 43 del 1973, art. 295 bis - ha depenalizzato le ipotesi di contrabbando doganale "se l'ammontare dei diritti di confine dovuti non supera Euro 3.999,96 e non ricorrono le circostanze indicate dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 295, comma 2". L'ultimo comma della stessa disposizione normativa ha espressamente escluso dall'ambito delle precedenti previsioni "i fatti di contrabbando relativi a tabacchi lavorati esteri", ma la fattispecie in esame non ha ad oggetto tabacchi.
I giudici di merito, però, hanno omesso di valutare, nella specie, l'effettiva entità dei diritti di confine evasi e ad un calcolo siffatto non può procedersi (contrariamente a quanto assunto dalla difesa) alla stregua di un computo riferito all'accisa, il cui pagamento pure è stato omesso.
L'impugnata sentenza deve essere conseguentemente annullata - limitatamente al Contestato delitto di contrabbando doganale - con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, che dovrà accertare l'entità dei diritti di confine evasi in concreto, al fine di verificare l'eventuale depenalizzazione.
2. Gli altri motivi di ricorso, invece, devono essere rigettati, perché infondati.
2.1 Il soggetto attivo del reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa fissata per legge sugli oli minerali, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. b), può essere "chiunque", con qualsiasi mezzo, ponga in essere la condotta vietata (vedi Cass., Sez. III, 12.10.2005, n. 36969). Non è richiesta, pertanto, la destinazione al commercio, ne' l'effettiva immissione in commercio dei prodotti e la condotta "sottrattiva" è autonoma rispetto ad ogni possibile destinazione.
2.3 Adeguata motivazione hanno riservato i giudici del merito alla sussistenza dell'elemento cognitivo e volitivo dei reati contestati, deducendola con ragionamento assolutamente coerente e razionale dalle modalità dell'azione (utilizzazione, per il trasporto del gasolio, della targa di pertinenza ad un'autovettura dell'imputato ed espressione, direttamente percepita dal verbalizzante, "stai attento che le targhe sono le mie" allorquando le persone sorprese in flagranza dell'illecito trasporto si dettero alla fuga al sopraggiungere dei finanzieri).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata - limitatamente all'imputazione di cui al capo a) della rubrica (contrabbando doganale) - con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2007