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Sentenza 22 marzo 2023
Sentenza 22 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2023, n. 12073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12073 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. NO DI, nato a [...] il [...] 2. NN CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/02/2022 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE CA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
udite l'avv. Francesca Aricò, anche in sostituzione dell'avv. Cesare Placanica, difensori del NO, e l'avv. Angela Porcelli, difensore del NN, le quali hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, in accoglimento della richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado rideterminando Penale Sent. Sez. 6 Num. 12073 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 27/01/2023 la pena per CO NN a titolo di aumento per la continuazione sulla pena inflitta al predetto con altre precedenti sentenze irrevocabili, e confermava nel resto la medesima sentenza del 2 dicembre 2020 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva condannato, oltre ad altri numerosi imputati, DI NO in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1 e 2 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B), 110 e 512-bis cod. pen. (capi A10) e C3), e CO NN in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen.. e 73 d.P.R. cit. (capi Al), A2) e D5). Rilevava la Corte territoriale come le risultanze processuali, in specie quelle desumibili dal contenuto delle conversazioni intercettate dagli inquirenti e dall'esito di ulteriori atti di indagine, avessero confermato la sussistenza degli elementi costitutivi di due distinte associazioni per delinquere dedite al traffico di sostanze stupefacenti, la cui esistenza era stata già accertata con precedenti sentenze passate in giudicato. Una prima, operante in epoca antecedente e successiva al novembre 2016, diretta da VI OL e attiva nello smercio di rilevanti quantitativi di droga, soprattutto del tipo cocaina e hashish, nella zona di Roma, in Sardegna e in Campania, le cui iniziative, talora caratterizzate anche dall'aggravante della disponibilità di armi, erano risultate già oggetto di altri processi penali;
una seconda, operante dal 2016 con perduranza, capeggiata dai EL NN e AT ES, dedita allo smercio di rilevanti quantitativi di stupefacente dei due tipi innanzi indicati nelle zona di Roma,, anch'essa in parte interessata dalle indagini e dai giudizi svolti nell'ambito di altri processi penali. Le imputazioni avevano, così, riguardato, oltre alle due fattispecie associative, vari episodi di detenzione, trasporto, cessione o consegna di vari quantitativi di droga, nonché alcuni specifici casi di trasferimento fraudolento di valori. 2. Avverso tale sentenza della Corte di appello di Roma ha presentato ricorso DI NO, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 74 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la condanna del NO per il reato associativo, nonostante non sia stata provata l'esistenza di una sua affectio societatis né di un suo contributo consapevole, stabile e causalmente rilevante alla vita e alla sopravvivenza della ipotizzata associazione dedita al narcotraffico: avendo le emergenze processuali al più dimostrato un suo concorso nella commissione di singoli reati in materia di droga, concretizzatosi nel noleggio di autovetture, peraltro legato alla operatività di una società di noleggio costituita quando l'indicata associazione criminale era già operativa. 2 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 512- bis cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale confermato l'affermazione di responsabilità del NO in ordine ai due episodi di intestazione fittizia, senza considerare che non vi è alcun elemento di prova da cui poter desumere che il prevenuto fosse consapevole del rischio di poter essere destinatario direttamente o indirettamente di misure ablative ovvero che egli avesse voluto eludere gli effetti dell'applicazione di siffatte misure;
risultando, invece, c:he il NO avesse adottato quelle iniziativa imprenditoriale non potendo comparire in proprio a causa di un suo precedente fallimento e che la sua azienda non aveva avuto alcuna relazione diretta con le attività degli ES. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte di merito disatteso la richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena inflitta, con un insufficiente quanto indeterminato riferimento al ruolo avuto dall'imputato nelle vicende de quibus. 3. Contro la medesima sentenza ha presentato ricorso anche CO NN, con due distinti atti sottoscritti dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., e vizio di motivazione (motivo dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. Porcelli), per avere la Corte territoriale, pur recependo la richiesta delle parti formulata con il concordato in appello, omesso di motivare le ragioni circa l'impossibilità di pronunciare una sentenza di proscioglimento dell'imputato ovvero di sussistenza della penale responsabilità del prevenuto. 3.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 599-bis e 442 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità (motivo dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. Moliterni), per avere la Corte di appello rideterminato la pena finale inflitta all'imputato, sulla base della richiesta concordata delle parti, senza operare sulle pene stabilite a titolo di aumento per i reati 'satellite' posti in continuazione, la dovuta riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato: così erroneamente considerando le pene indicate nel verbale di udienza, oggetto dell'accordo delle parti, 'al netto' di quella riduzione di un terzo;
e creando un irragionevole equiparazione, ai fini sanzionatori, della posizione del NN rispetto a quella, di certo non assimilabile perc:hé più grave, del coimputato OL. Tale doglianza è stata poi sostanzialmente riproposta dall'avv. Porcelli con la memoria contenente un nuovo motivo in termini di violazione degli 3 artt. 178 e 599-bis cod. proc. pen., trasmessa il 3 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di DI NO sia inammissibile. 1.1. La doglianza difensiva riguardante la violazione di legge dedotta, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nel primo e nel secondo motivo del ricorso, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che la violazione degli artt. 192, 530 o 546 cod. proc. pen., non comporta ex se la operatività di alcune delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito, mentre in presenza di doglianze che riguardano la ricostruzione del fatto e non anche una reale assenza della motivazione, le relative questioni refluiscono nell'esame dei prospettati vizi di motivazione (in questo senso, tra le tante, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04). 1.2. Manifestamente infondate sono le ulteriori lamentate violazioni delle norme di diritto penale sostanziale. Premesso che nessuna questione è stata posta con riferimento all'esistenza dell'associazione per delinquere dedita al narcotraffico diretta dai EL ES, peraltro accertata con pronuncia già passata in giudicato, va rilevato come nella sentenza gravata non sia riconoscibile alcuna inosservanza, intesa come difformità tra fattispecie astratta e fatto concreto accertato, o erronea applicazione, vale a dire non corretta esegesi, delle disposizioni richiamate nel primo e nel secondo motivo dell'atto di impugnazione. Costituiscono ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte i principi secondo i quali la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (così Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139); e la specifica commissione di singoli "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione di un singolo imputato (in questo senso, tra le molte, Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710; Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015, Sabella, Rv. 264826). 4 Di tali criteri interpretativi la Corte distrettuale ha fatto buon governo, osservando come il NO, pur non occupandosi della materiale detenzione degli stupefacenti, avesse dimostrato di essere pieno partecipe del gruppo criminale diretto dagli ES, fornendo ai relativi componenti un cosl:ante ausilio: dando loro gli apparecchi cellulari con sim card fittiziamente intestate a terzi soggetti per attenuare i rischi di intercettazioni e vetture appositamente modificate per poter nascondere le partite di droga del gruppo destinate ad essere trasferire in altre regioni;
accompagnando il capo del gruppo ad incontri con fornitori degli stupefacenti;
gestendo le relazioni con il OL, dirigente di altro analogo gruppo criminale;
smistando informazioni, ordini e direttive tra gli affiliati;
ricevendo dai sodali tratti in arresto richieste di aiuto nel reperimento di un difensore, istanze che lo stesso NO si era significativamente preoccupato di 'girare' al capo della organizzazione (v. pagg. 67-69 sent. impugn.; pagg. 211-220, 235-237, sent. primo grado). D'altro canto, la declaratoria di responsabilità del NO per i reati contestatigli ai capi A10) e C3), per il suo accertato coinvolgimento tanto nella operazione di intestazione ad una mera 'testa di legno' (tal RK OM: fittizietà, peraltro, ammessa dall'odierno ricorrente) della società Revolution Car 2016 facente capo a NN ES, che in tale impresa collettiva aveva investito il denaro provento del traffico di droga (v. pagg. 60-62 sent. innpugn.; pagg. 195-206); quanto nella intestazione fittizia e falsamente retrodata di due vetture appartenenti al OL (v. pagg. 69-73 e 78 sent. impugn.; pagg. 240- 257 sent. primo grado) - ES e OL che, come già anticipato, erano a capo delle due distinte associazioni dedite al narcotraffico oggetto del presente processo, delle cui iniziative delittuose era a conoscenza il NO, che era stato pure informato dal OL dei rischi derivanti dal procedimento di prevenzione già in corso a suo carico - si pone esattamente in linea con il consolidato orientamento in materia della giurisprudenza di legittimità: in base al quale si è puntualizzato come il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche in concorso con chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento (in questo senso, ex multis, Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Delli Carri, Rv. 282645; Sez. 5, n. 18852 del 12/02/2013, Ferrigno, Rv. 256242; Sez. 2, n. 45 del 24/11/2011, dep. 2012, P., Rv. 251750). Per il resto le censure formulate nel primo e nel secondo punto dell'impugnazione sono inammissibili perché, senza riuscire a mettere in 5 (i) discussione la tenuta logico-argomentativa della decisione adottata, risultano proposte esclusivamente per sollecitare una rivalutazione delle emergenze probatorie, cosa che non è consentita in sede di legittimità. 1.3. Generico e, comunque, manifestamente infondato è il terzo motivo del ricorso, in quanto la Corte di merito ha fornito adeguata e non censurabile spiegazione delle ragioni - connesse alla oggettiva gravità delle reiterate condotte delittuose accertate - per le quali il NO non fosse meritevole del riconoscimento delle attenuanti generiche e di una riduzione della pena inflittagli dal giudice di primo grado (v. pag. 78 sent. impugn.). 2. Anche il ricorso presentato nell'interesse di CO NN è inammissibile. 2.1. Il primo motivo del ricorso, peraltro formulato in termini molto generici, è manifestamente infondato. È pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (così, tra le molte, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). 2.2. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Nell'atto di impugnazione a firma dell'avv. Moliterni si è sostenuta l'esistenza di una difformità tra la richiesta di pena formulata in maniera concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e il contenuto della decisione poi adottata dalla Corte di appello: in quanto - si è detto - le parti avevano indicato, con riferimento ai reati oggetto del presente processo, pene che si sarebbero dovute ridurre di un terzo per l'instaurato rito abbreviato, prima di operare l'aumento per continuazione rispetto alla pena base del più grave reato oggetto della sentenza irrevocabile emessa nei riguardi del NN dalla medesima Corte di appello di Roma il 17 luglio 2020. Invero, la denunciata difformità non sussiste e appare corretta la decisione della Corte territoriale di operare, in relazione ai reati del presente processo, l'aumento per la continuazione con gli altri precedenti reati, tenendo conto di quanto le parti concordemente ed espressamente avevano indicato durante le 6 udienza del 12 ottobre 2021 e non anche sulla base delle diverse precisazioni che il difensore dell'imputato aveva segnalato con una successiva memoria, datata 27 ottobre 2021, senza che sulle stesse fosse stato poi formalmente raggiunto dalle parti un nuovo accordo: non potendo essere di certo in alcun modo valorizzati "gradimenti informali" che, secondo quanto sostenuto nel ricorso, sarebbero stati successivamente manifestati dal Pubblico Ministero nel corso dell'udienza. Ed invero, nel verbale di quella udienza del 12 ottobre 2021 si legge che il difensore del NN, munito di procura speciale, chiedeva che al suo assistito fosse applicata "la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione in continuazione con la sentenza emessa il 17 luglio 2020 dalla Corte di appello di Roma e mesi nove di reclusione di cui alla sentenza del 10 febbraio 2020 emessa dalla seconda sezione. Con rinuncia (...) ai restanti motivi di appello": indicazioni, rispetto alle quali veniva raccolto il consenso del Procuratore generale, che sono state poi esattamente recepite nel dispositivo della sentenza impugnata, il che è sufficiente ad escludere la fondatezza della dedotta violazione della disposizione prevista dall'art. 599-bis cod. proc. pen. D'altro canto, è significativo come in quella udienza le parti avessero domandato di tenere conto, nel calcolo della sanzione finale, anche della pena inflitta all'imputato con una ulteriore precedente sentenza irrevocabile di condanna del NN, emessa il 10 febbraio 2020, richiamando la pena di mesi nove di reclusione come risultante già dalla riduzione operata per il rito abbreviato: operazione che era stata giustificata, nella motivazione della sentenza gravata, "nell'ottica dell'unicità collegabile alla complessiva continuazione". Ciò conferma che le parti avevano già considerato nel loro computo, così come verbalizzato, la diminuente dell'abbreviato, non essendo verosimile che di essa si fosse tenuto conto solamente per alcuni dei reati 'satellite' posti in continuazione e non per quelli oggetto del presente processo: diminuente di un terzo di cui, per giunta, si era già tenuto conto anche per la pena inflitta con la sentenza irrevocabile del 17 luglio 2020 relativamente al reato più grave posto in continuazione e perciò considerata c:ome pena-base del computo, della cui entità non vi è espressa menzione nel verbale dell'udienza del 12 ottobre 2021 (anni dodici e mesi cinque di reclusione, ridotta di un terzo fino a anni otto, mesi otto e giorni di dieci di reclusione, aumentata di mesi nove di reclusione per il reato oggetto della sentenza del 10 febbraio 2020, ed ancora di anni uno mesi dieci di reclusione per i tre reati oggetto del presente processo - v. pagg. 74-75, sent. impugn.). Se, come la difesa ha asserito, anche reiterando le argomentazioni difensive con un nuovo motivo dedotto ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., vi 7 fosse stata un'erronea verbalizzazione della istanza concordata nel corso dell'udienza del 12 ottobre 2021, i patrocinatori del NN avrebbero dovuto sollecitare una correzione di quell'atto ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. prima della emissione della sentenza di secondo grado: essendo consolidato l'orientamento esegetico in base al quale è inammissibile il ricorso volto nella sostanza a consentire la correzione di un errore materiale contenuto nel verbale di udienza e non risultante nel conseguente provvedimento giurisdizionale (in questo senso Sez. 3, n. 45251 del 09/02/2016, Agostinelli, Rv. 268055). Contesto, questo, nel quale appare irrilevante che, a fronte di reati di differente gravità, siano state di diversa entità le pene computate nel calcolo dell'aumento per la continuazione per i reati 'satellite'; così come pure ininfluente appare il differente calcolo della pena che, in sede di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., era stato operato per altro imputato, chiamato a rispondere nello stesso processo di ulteriori distinti reati, perché computo evidentemente effettuato sulla base di peculiari valutazioni soggettive non esl:ensibili all'odierno ricorrente. 3. Segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE CA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
udite l'avv. Francesca Aricò, anche in sostituzione dell'avv. Cesare Placanica, difensori del NO, e l'avv. Angela Porcelli, difensore del NN, le quali hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, in accoglimento della richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado rideterminando Penale Sent. Sez. 6 Num. 12073 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 27/01/2023 la pena per CO NN a titolo di aumento per la continuazione sulla pena inflitta al predetto con altre precedenti sentenze irrevocabili, e confermava nel resto la medesima sentenza del 2 dicembre 2020 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva condannato, oltre ad altri numerosi imputati, DI NO in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1 e 2 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B), 110 e 512-bis cod. pen. (capi A10) e C3), e CO NN in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen.. e 73 d.P.R. cit. (capi Al), A2) e D5). Rilevava la Corte territoriale come le risultanze processuali, in specie quelle desumibili dal contenuto delle conversazioni intercettate dagli inquirenti e dall'esito di ulteriori atti di indagine, avessero confermato la sussistenza degli elementi costitutivi di due distinte associazioni per delinquere dedite al traffico di sostanze stupefacenti, la cui esistenza era stata già accertata con precedenti sentenze passate in giudicato. Una prima, operante in epoca antecedente e successiva al novembre 2016, diretta da VI OL e attiva nello smercio di rilevanti quantitativi di droga, soprattutto del tipo cocaina e hashish, nella zona di Roma, in Sardegna e in Campania, le cui iniziative, talora caratterizzate anche dall'aggravante della disponibilità di armi, erano risultate già oggetto di altri processi penali;
una seconda, operante dal 2016 con perduranza, capeggiata dai EL NN e AT ES, dedita allo smercio di rilevanti quantitativi di stupefacente dei due tipi innanzi indicati nelle zona di Roma,, anch'essa in parte interessata dalle indagini e dai giudizi svolti nell'ambito di altri processi penali. Le imputazioni avevano, così, riguardato, oltre alle due fattispecie associative, vari episodi di detenzione, trasporto, cessione o consegna di vari quantitativi di droga, nonché alcuni specifici casi di trasferimento fraudolento di valori. 2. Avverso tale sentenza della Corte di appello di Roma ha presentato ricorso DI NO, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 74 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la condanna del NO per il reato associativo, nonostante non sia stata provata l'esistenza di una sua affectio societatis né di un suo contributo consapevole, stabile e causalmente rilevante alla vita e alla sopravvivenza della ipotizzata associazione dedita al narcotraffico: avendo le emergenze processuali al più dimostrato un suo concorso nella commissione di singoli reati in materia di droga, concretizzatosi nel noleggio di autovetture, peraltro legato alla operatività di una società di noleggio costituita quando l'indicata associazione criminale era già operativa. 2 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 512- bis cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale confermato l'affermazione di responsabilità del NO in ordine ai due episodi di intestazione fittizia, senza considerare che non vi è alcun elemento di prova da cui poter desumere che il prevenuto fosse consapevole del rischio di poter essere destinatario direttamente o indirettamente di misure ablative ovvero che egli avesse voluto eludere gli effetti dell'applicazione di siffatte misure;
risultando, invece, c:he il NO avesse adottato quelle iniziativa imprenditoriale non potendo comparire in proprio a causa di un suo precedente fallimento e che la sua azienda non aveva avuto alcuna relazione diretta con le attività degli ES. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte di merito disatteso la richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena inflitta, con un insufficiente quanto indeterminato riferimento al ruolo avuto dall'imputato nelle vicende de quibus. 3. Contro la medesima sentenza ha presentato ricorso anche CO NN, con due distinti atti sottoscritti dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., e vizio di motivazione (motivo dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. Porcelli), per avere la Corte territoriale, pur recependo la richiesta delle parti formulata con il concordato in appello, omesso di motivare le ragioni circa l'impossibilità di pronunciare una sentenza di proscioglimento dell'imputato ovvero di sussistenza della penale responsabilità del prevenuto. 3.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 599-bis e 442 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità (motivo dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. Moliterni), per avere la Corte di appello rideterminato la pena finale inflitta all'imputato, sulla base della richiesta concordata delle parti, senza operare sulle pene stabilite a titolo di aumento per i reati 'satellite' posti in continuazione, la dovuta riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato: così erroneamente considerando le pene indicate nel verbale di udienza, oggetto dell'accordo delle parti, 'al netto' di quella riduzione di un terzo;
e creando un irragionevole equiparazione, ai fini sanzionatori, della posizione del NN rispetto a quella, di certo non assimilabile perc:hé più grave, del coimputato OL. Tale doglianza è stata poi sostanzialmente riproposta dall'avv. Porcelli con la memoria contenente un nuovo motivo in termini di violazione degli 3 artt. 178 e 599-bis cod. proc. pen., trasmessa il 3 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di DI NO sia inammissibile. 1.1. La doglianza difensiva riguardante la violazione di legge dedotta, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nel primo e nel secondo motivo del ricorso, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che la violazione degli artt. 192, 530 o 546 cod. proc. pen., non comporta ex se la operatività di alcune delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito, mentre in presenza di doglianze che riguardano la ricostruzione del fatto e non anche una reale assenza della motivazione, le relative questioni refluiscono nell'esame dei prospettati vizi di motivazione (in questo senso, tra le tante, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04). 1.2. Manifestamente infondate sono le ulteriori lamentate violazioni delle norme di diritto penale sostanziale. Premesso che nessuna questione è stata posta con riferimento all'esistenza dell'associazione per delinquere dedita al narcotraffico diretta dai EL ES, peraltro accertata con pronuncia già passata in giudicato, va rilevato come nella sentenza gravata non sia riconoscibile alcuna inosservanza, intesa come difformità tra fattispecie astratta e fatto concreto accertato, o erronea applicazione, vale a dire non corretta esegesi, delle disposizioni richiamate nel primo e nel secondo motivo dell'atto di impugnazione. Costituiscono ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte i principi secondo i quali la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (così Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139); e la specifica commissione di singoli "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione di un singolo imputato (in questo senso, tra le molte, Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710; Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015, Sabella, Rv. 264826). 4 Di tali criteri interpretativi la Corte distrettuale ha fatto buon governo, osservando come il NO, pur non occupandosi della materiale detenzione degli stupefacenti, avesse dimostrato di essere pieno partecipe del gruppo criminale diretto dagli ES, fornendo ai relativi componenti un cosl:ante ausilio: dando loro gli apparecchi cellulari con sim card fittiziamente intestate a terzi soggetti per attenuare i rischi di intercettazioni e vetture appositamente modificate per poter nascondere le partite di droga del gruppo destinate ad essere trasferire in altre regioni;
accompagnando il capo del gruppo ad incontri con fornitori degli stupefacenti;
gestendo le relazioni con il OL, dirigente di altro analogo gruppo criminale;
smistando informazioni, ordini e direttive tra gli affiliati;
ricevendo dai sodali tratti in arresto richieste di aiuto nel reperimento di un difensore, istanze che lo stesso NO si era significativamente preoccupato di 'girare' al capo della organizzazione (v. pagg. 67-69 sent. impugn.; pagg. 211-220, 235-237, sent. primo grado). D'altro canto, la declaratoria di responsabilità del NO per i reati contestatigli ai capi A10) e C3), per il suo accertato coinvolgimento tanto nella operazione di intestazione ad una mera 'testa di legno' (tal RK OM: fittizietà, peraltro, ammessa dall'odierno ricorrente) della società Revolution Car 2016 facente capo a NN ES, che in tale impresa collettiva aveva investito il denaro provento del traffico di droga (v. pagg. 60-62 sent. innpugn.; pagg. 195-206); quanto nella intestazione fittizia e falsamente retrodata di due vetture appartenenti al OL (v. pagg. 69-73 e 78 sent. impugn.; pagg. 240- 257 sent. primo grado) - ES e OL che, come già anticipato, erano a capo delle due distinte associazioni dedite al narcotraffico oggetto del presente processo, delle cui iniziative delittuose era a conoscenza il NO, che era stato pure informato dal OL dei rischi derivanti dal procedimento di prevenzione già in corso a suo carico - si pone esattamente in linea con il consolidato orientamento in materia della giurisprudenza di legittimità: in base al quale si è puntualizzato come il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche in concorso con chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento (in questo senso, ex multis, Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Delli Carri, Rv. 282645; Sez. 5, n. 18852 del 12/02/2013, Ferrigno, Rv. 256242; Sez. 2, n. 45 del 24/11/2011, dep. 2012, P., Rv. 251750). Per il resto le censure formulate nel primo e nel secondo punto dell'impugnazione sono inammissibili perché, senza riuscire a mettere in 5 (i) discussione la tenuta logico-argomentativa della decisione adottata, risultano proposte esclusivamente per sollecitare una rivalutazione delle emergenze probatorie, cosa che non è consentita in sede di legittimità. 1.3. Generico e, comunque, manifestamente infondato è il terzo motivo del ricorso, in quanto la Corte di merito ha fornito adeguata e non censurabile spiegazione delle ragioni - connesse alla oggettiva gravità delle reiterate condotte delittuose accertate - per le quali il NO non fosse meritevole del riconoscimento delle attenuanti generiche e di una riduzione della pena inflittagli dal giudice di primo grado (v. pag. 78 sent. impugn.). 2. Anche il ricorso presentato nell'interesse di CO NN è inammissibile. 2.1. Il primo motivo del ricorso, peraltro formulato in termini molto generici, è manifestamente infondato. È pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (così, tra le molte, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). 2.2. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Nell'atto di impugnazione a firma dell'avv. Moliterni si è sostenuta l'esistenza di una difformità tra la richiesta di pena formulata in maniera concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e il contenuto della decisione poi adottata dalla Corte di appello: in quanto - si è detto - le parti avevano indicato, con riferimento ai reati oggetto del presente processo, pene che si sarebbero dovute ridurre di un terzo per l'instaurato rito abbreviato, prima di operare l'aumento per continuazione rispetto alla pena base del più grave reato oggetto della sentenza irrevocabile emessa nei riguardi del NN dalla medesima Corte di appello di Roma il 17 luglio 2020. Invero, la denunciata difformità non sussiste e appare corretta la decisione della Corte territoriale di operare, in relazione ai reati del presente processo, l'aumento per la continuazione con gli altri precedenti reati, tenendo conto di quanto le parti concordemente ed espressamente avevano indicato durante le 6 udienza del 12 ottobre 2021 e non anche sulla base delle diverse precisazioni che il difensore dell'imputato aveva segnalato con una successiva memoria, datata 27 ottobre 2021, senza che sulle stesse fosse stato poi formalmente raggiunto dalle parti un nuovo accordo: non potendo essere di certo in alcun modo valorizzati "gradimenti informali" che, secondo quanto sostenuto nel ricorso, sarebbero stati successivamente manifestati dal Pubblico Ministero nel corso dell'udienza. Ed invero, nel verbale di quella udienza del 12 ottobre 2021 si legge che il difensore del NN, munito di procura speciale, chiedeva che al suo assistito fosse applicata "la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione in continuazione con la sentenza emessa il 17 luglio 2020 dalla Corte di appello di Roma e mesi nove di reclusione di cui alla sentenza del 10 febbraio 2020 emessa dalla seconda sezione. Con rinuncia (...) ai restanti motivi di appello": indicazioni, rispetto alle quali veniva raccolto il consenso del Procuratore generale, che sono state poi esattamente recepite nel dispositivo della sentenza impugnata, il che è sufficiente ad escludere la fondatezza della dedotta violazione della disposizione prevista dall'art. 599-bis cod. proc. pen. D'altro canto, è significativo come in quella udienza le parti avessero domandato di tenere conto, nel calcolo della sanzione finale, anche della pena inflitta all'imputato con una ulteriore precedente sentenza irrevocabile di condanna del NN, emessa il 10 febbraio 2020, richiamando la pena di mesi nove di reclusione come risultante già dalla riduzione operata per il rito abbreviato: operazione che era stata giustificata, nella motivazione della sentenza gravata, "nell'ottica dell'unicità collegabile alla complessiva continuazione". Ciò conferma che le parti avevano già considerato nel loro computo, così come verbalizzato, la diminuente dell'abbreviato, non essendo verosimile che di essa si fosse tenuto conto solamente per alcuni dei reati 'satellite' posti in continuazione e non per quelli oggetto del presente processo: diminuente di un terzo di cui, per giunta, si era già tenuto conto anche per la pena inflitta con la sentenza irrevocabile del 17 luglio 2020 relativamente al reato più grave posto in continuazione e perciò considerata c:ome pena-base del computo, della cui entità non vi è espressa menzione nel verbale dell'udienza del 12 ottobre 2021 (anni dodici e mesi cinque di reclusione, ridotta di un terzo fino a anni otto, mesi otto e giorni di dieci di reclusione, aumentata di mesi nove di reclusione per il reato oggetto della sentenza del 10 febbraio 2020, ed ancora di anni uno mesi dieci di reclusione per i tre reati oggetto del presente processo - v. pagg. 74-75, sent. impugn.). Se, come la difesa ha asserito, anche reiterando le argomentazioni difensive con un nuovo motivo dedotto ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., vi 7 fosse stata un'erronea verbalizzazione della istanza concordata nel corso dell'udienza del 12 ottobre 2021, i patrocinatori del NN avrebbero dovuto sollecitare una correzione di quell'atto ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. prima della emissione della sentenza di secondo grado: essendo consolidato l'orientamento esegetico in base al quale è inammissibile il ricorso volto nella sostanza a consentire la correzione di un errore materiale contenuto nel verbale di udienza e non risultante nel conseguente provvedimento giurisdizionale (in questo senso Sez. 3, n. 45251 del 09/02/2016, Agostinelli, Rv. 268055). Contesto, questo, nel quale appare irrilevante che, a fronte di reati di differente gravità, siano state di diversa entità le pene computate nel calcolo dell'aumento per la continuazione per i reati 'satellite'; così come pure ininfluente appare il differente calcolo della pena che, in sede di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., era stato operato per altro imputato, chiamato a rispondere nello stesso processo di ulteriori distinti reati, perché computo evidentemente effettuato sulla base di peculiari valutazioni soggettive non esl:ensibili all'odierno ricorrente. 3. Segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2023