Sentenza 20 novembre 1998
Massime • 1
In tema di impianti radioelettrici l'art. 1, comma primo lett. g), della legge 28 dicembre 1993 n. 561 ha depenalizzato l'art. 195 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione; pertanto la depenalizzazione ha riguardato soltanto gli impianti di debole potenza, per i quali, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 1030 del 1988, non è necessaria la concessione di esercizio, ma la semplice autorizzazione. Nè su tale regime ha prodotto effetti l'art. 214 del D.L.G. 24 febbraio 1998 n. 58, il quale ha abrogato soltanto le disposizione di cui agli artt.1, comma primo lett. m), e 2, lett. f), della legge 561 del 1993.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/1998, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 20 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 20.11.1998
1. Dott. Nicola QUITADAMO Consigliere SENTENZA
2. " Claudia SQUASSONI " N. 3511
3. " LD FIALE " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco NOVARESE " N. 46464/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sui ricorsi proposti da:
1 - TR NG, n. a Gimigliano (CZ), il 22.8.1941 2 - IN LD, n. ad Ala, il 29.8.1941
3 - IN OL, n. a Volano, il 31.3.1966
4 - AZ EN, n. a Mori, il 23.9.1925
avverso la sentenza 3.7.1997 della Corte di Appello di Trento Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. LD FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Bruno FRANGINI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, poiché i reati estinti per prescrizione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza 3.7.1997 la Corte di Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza 6.6.1996 del Pretore di Rovereto, ribadiva l'affermazione della penale responsabilità di RA NG, ON LD, ON OL e AZ ER in ordine al reato di cui:
- all'art. 195, 2^ comma, del D.P.R. 29.3.1973, n. 156 (per avere rispettivamente installato e/o esercitato impianti radioelettrici ricetrasmittenti, senza la prescritta autorizzazione - acc. l'11.6.1993)
e determinava la pena, per ciascun imputato, riconosciute pure al RA circostanze attenuanti generiche, in mesi tre di arresto, con la concessione a tutti del beneficio della sospensione condizionale ed al solo ON OL anche di quello della non- menzione.
Assolveva altri imputati da analoghe fattispecie di reato. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i condannati. RA NG ha eccepito:
- violazione di legge, sull'assunto che il reato non potrebbe configurarsi, non avendo i giudici del merito dimostrato "l'effettivo utilizzo" dell'impianto di cui aveva la disponibilità e non costituendo il solo mantenimento a disposizione dell'apparecchio condotta idonea a ledere il bene tutelato;
- violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, per essere stata la pronuncia di responsabilità illegittimamente ricollegata alla mera disponibilità di apparecchi radioelettrici di debole potenza, per i quali, in seguito alla sentenza n. 1030 del 1988 della Corte Costituzionale, non è più richiesta la concessione.
La Corte di merito, in proposito, avrebbe erroneamente ritenuto che gli impianti in oggetto necessitassero di concessione, sebbene di debole potenza, semplicemente poiché sintonizzatì su frequenze diverse da quelle riservate agli apparecchi di debole potenza (nella fattispecie riservate al Ministero della difesa) indicate nel D.M. 2.4.1985: in tal modo un regolamento dell'Esecutivo, fonte di rango secondario, era stato incongruamente considerato quale fonte del diritto penale, integrativa di una figura di reato.
Alcuni tra gli apparecchi sequestrati, inoltre, "per quanto riguarda l'aspetto della potenza, non erano stati nemmeno presi in esame dal perito".
ON LD e ON OL hanno eccepito la depenalizzazione della fattispecie di reato ad essi ascritta in concorso, ai sensi dell'art. 1 della legge 28.12.1993, n. 561, e l'incongrua esclusione, anche carente sotto il profilo della motivazione, della caratteristica della "debole potenza" per tutti gli apparecchi rinvenuti nella loro disponibilità ed in particolare per un apparecchio telefonico "cordless".
Il difensore di AZ ER ha eccepito la violazione dell'art. 5 cod. pen., poiché egli era in possesso di autorizzazione all'esercizio di apparati radioelettrici di debole potenza di uso portatile, rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni - Direzione compartimentale per il Trentino Alto Adige, a decorrere dal 10.1.1990 e valida fino al 31.12.1995, ed era ragionevolmente convinto (per ignoranza inevitabile, esclusa dalla Corte territoriale con motivazione generica ed illogica) che tale autorizzazione fosse sufficiente a consentire l'utilizzo di tutti gli apparati in suo possesso.
Detta eccezione è stata ulteriormente sviluppata con memoria difensiva.
MOTIVI della DECISIONE
1. L'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, nei confronti di RA NG, ON LD e ON OL, poiché i reati ad essi rispettivamente ascritti sono estinti per prescrizione.
Trattasi, infatti, di contravvenzioni punite con pena detentiva, accertate l'11.6.1993, sicché il termine massimo prescrizionale (di anni 4 e mesi 6, ex artt. 157 e 160, ult. comma, cod.pen.) si è definitivamente compiuto l'11. 12.1997.
Non ricorre la prova evidente per doversi far luogo ad una più favorevole pronuncia nel merito, ai sensi dell'art. 129, 2^ comma, c.p.p., ed invero:
a) l'art. 1, 1^ comma-lett. g), della legge 28.12.1993, n. 561 ha depenalizzato l'art. 195, 2^ comma, del T.U. 29.3.1973, n. 156 e succ. modif. "limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione": la depenalizzazione, pertanto, ha riguardato soltanto gli impianti di debole potenza - di cui all'art. 334, 1^ comma, del T.U. n. 156/1973 ed al D.M.
2.4.1985 del Ministro delle poste - per i quali, a seguito della sentenza n. 1030/1988 della Corte Costituzionale, non è necessaria la concessione di esercizio (ex art. 183 dello stesso T.U. n. 156) ma è sufficiente la mera autorizzazione.
Il riferimento al D.M.
2.4.1985 non viola il principio della riserva di legge in materia penale, fissato dall'art. 25 della Costituzione, poiché tale fonte normativa secondaria non stabilisce quali comportamenti debbano essere sanzionati (al legislatore è rimasta la scelta di fondo relativa all'incriminazione), ma si limita a specificare, dal punto di vista tecnico ed esecutivo, il contenuto di elementi della fattispecie già configurata dalla norma di legge incriminatrice.
Non manca di suscitare perplessità l'art. 214, 1^ comma-lett. gg), del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), emanato in attuazione degli artt. 8 e 21 della legge 6.2.1996, n. 52 (c.d. legge comunitaria per il 1994), il quale ha abrogato la legge n. 561/1993. Nonostante l'infelice formulazione della norma, però, tenuto conto dei limiti fissati dalla legge di delega n. 52/1996 (il cui art. 21 - collocato nel capo II, intitolato "Credito e risparmio" - contiene i criteri della delega medesima in materia di "servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese in investimento mobiliare e degli enti creditizi"), l'abrogazione deve ritenersi limitata alle disposizioni di cui agli artt. 1, lett. m), e 2, lett. f), della stessa legge n. 561/1993, concernenti la depenalizzazione degli artt. 5 quiquies, 1^ comma, 17, ultimo comma, 18 e 18 ter del D.L. 8.4.1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7.6,1974, n. 216.
Per quanto concerne le fattispecie contestate, comunque, la Corte territoriale, con accertamento di fatto adeguatamente e razionalmente motivato in relazione ad una perizia esperita, ha escluso che tutti gli apparecchi specificati nei capi di imputazione fossero assoggettati al regime della mera autorizzazione, "in ragione della potenza" (l'ulteriore considerazione anche delle frequenze utilizzate si pone come meramente rafforzativa di dette conclusioni) ed ogni più approfondita indagine fattuale resta esclusa dal compimento del termine ultimo di prescrizione;
b) secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, il riferimento testuale dell'art. 195 del D.P.R. n. 156/1973 (nel testo vigente in seguito alla sostituzione operata dall'art. 30, comma 7, della legge 6.8.1990, n. 223) a "chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione" non ha il significato di uso attuale e concreto dell'apparecchio, bensì quello del mantenimento a propria disposizione, dell'impianto installato, idoneo e funzionante, prescindendo dai fatti di trasmissione (vedi Cass., Sez. III: 26.2.1986, n. 1688; 8.3.1984, n. 2160).
2. Il ricorso depositato nell'interesse del AZ, invece, deve essere dichiarato inammissibile, poiché proposto da difensore di imputato contumace non munito di mandato specifico e, vertendosi in ipotesi di inammissibilità originaria, non opera la causa di estinzione del reato successivamente prodottasi.
A norma dell'art, 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire un-milione.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615, 616 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di RA NG, ON LD e ON OL, poiché i reati sono estinti per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di AZ ER, che condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di lire un-milione in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 1999