Sentenza 9 febbraio 2016
Massime • 1
È inammissibile il ricorso volto a consentire, nelle forme di cui all'art. 130 cod. proc. pen., la correzione di un errore materiale contenuto nel verbale di udienza e non risultante nel conseguente provvedimento giurisdizionale.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Art. 510 - Verbale di assunzione dei mezzi di provahttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 130 - Correzione di errori materialihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2016, n. 45251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45251 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2016 |
Testo completo
45 2 5 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA CEM IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE UDIENZA IN CAMERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI CONSIGLIO del 9 Dott. ROSI Elisabetta Presidente febbraio 2016 Dott. MANZON Enrico Consigliere SENTENZA N.353 Dott. SOCCI Angelo Matteo Consigliere Dott. ACETO Aldo Consigliere Consigliere rel. Dott. GENTILI DR REGISTRO GENERALE n. 44824 del 2015 DEPOSITATA IN CANCELLER ha pronunciato la seguente: ORDINANZA 26 OTT 2016 sul ricorso proposto da: IL FALIERE OS DR;
LU RI O N R E O UC LO;
C per la correzione dell'errore materiale contenuto nel verbale della udienza del 15 aprile 2015 relativo alla trattazione del procedimento nrg 54303/14 definito con la sentenza n. 21627 del 2015 depositata in data 25 maggio 2015; letti gli atti di causa e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DR GENTILI;
sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giulio ROMANO, il quale ha concluso chiedendo che si proceda alla correzione;
sentito, altresì, per l'imputato nel procedimento a quo l'avv. Giuseppe LO VECCHIO, che ha concluso come in atti. 1
Ritenuto che
con ricorso datato 27 ottobre 2015 EL DR e TT LO, assumendo di essersi costituiti parte civile nel procedimento svoltosi di fronte a questa Corte in data 15 aprile 2015, recante il nrg 54303/14 e definito con la sentenza recante il n. 2077/15 del registro sentenze di questa Sezione III penale, hanno chiesto, tramite il loro difensore di fiducia, la correzione dell'errore materiale contenuto nel verbale di trattazione del detto giudizio celebrato nel corso dell'udienza tenutasi il 15 aprile 2015 laddove è stata in esso omessa la indicazione del Presidente del Collegio giudicante e nella parte in cui è stata indicata la presenza in udienza, quale difensore delle costituite parti civili, non dell'avv. Giancarlo Nascimbeni (come peraltro risultante dall'intestazione della ricordata sentenza n. 2077/15) ma dell'avv. Stefano Nascimbeni.
Considerato che
il ricorso è inammissibile;
che va preliminarmente precisato come, prevedendo l'art. 130 cod. proc. pen., che la presente procedura va trattata nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen, essa deve essere definita tramite lo strumento dell'ordinanza, per come previsto dal comma 9 del citato art. 127 cod. proc. pen. laddove il giudice ravvisi, come nel caso di specie, un motivo di inammissibilità del ricorso introduttivo del procedimento che, secondo la espressa enunciazione contenuta nell'art. 130 cod. proc. Ар pen., sono suscettibili di essere soggetti al procedimento di correzione ivi disciplinato gli errori materiali che siano contenuti in sentenze, ordinanze e decreti;
che, viceversa, nel caso in esame i ricorrenti chiedono che si proceda alla correzione di imprecisioni contenute nel verbale dell'udienza del 15 aprile 2015 nel corso della quale è stato trattato il processo che li ha visti partecipare, rappresentati dal proprio difensore di fiducia, in qualità di parte civile;
che, per un verso, la sostanziale diversità ontologica fra i provvedimenti giurisdizionali elencati dall'art. 130 cod. proc. pen. ed il verbale di udienza, atto meramente rappresentativo delle operazioni svoltesi nel corso della udienza, esclude che possa ritenersi applicabile, in via analogica, anche a tale atto il procedimento di correzione dell'errore materiale previsto dall'art. 130 cod. proc. pen.; 2 che, per altro verso, va rilevato che il verbale di udienza è atto, a contenuto e finalità meramente documentale, redatto non dall'autorità giudiziaria ma, secondo le diverse - ma coincidenti - prescrizioni di cui agli artt. 135 e 480 cod. proc. pen., dall'ausiliario che assiste il giudice in udienza ed è sottoscritto da questo a pena di nullità secondo la previsione di cui all'art. 142 cod. proc. pen. dovendosi, pertanto, ritenere che la sottoscrizione del giudice sia un mero elemento accessorio la cui mancanza determina la mera irregolarità dell'atto - sicché apparirebbe del tutto eterodossa una procedura che consentisse la materiale modificazione di un atto da parte di un'autorità che è rimasta del tutto estranea alla sua redazione, di tal che sarebbe anche difficilmente spiegabile in qual modo siffatta autorità avrebbe potuto attingere le fonti di conoscenza necessarie onde verificare la concreta esistenza dell'errore materiale in ipotesi dedotto (in tal senso si veda anche Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 marzo 2015, n. 8882); che, alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso volto a consentire, nelle forme di cui all'art. 130 cod. proc. pen., la correzione di un errore materiale contenuto in atti diversi da quelli elencati nella disposizione appare del tutto da ultimo citata, ed in ispecie nel verbale di udienza, inammissibile;
che, peraltro, l'art. 48 delle norme di attuazione cod. proc. pen., prevedendo la possibilità di variazione ed aggiunte negli atti, ivi compresi i verbali, disciplina le modalità attraverso le quali si debba procedere a tali operazioni, senza richiamare affatto quelle disciplinate dall'art. 130 cod. proc. pen. che, alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016 Il Presidente"Th e Il Consigliere estensore rianiJup ENE 3