Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/1999, n. 2949
CASS
Sentenza 23 settembre 1999

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In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, a seguito dell' "abolitio criminis" di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, il fatto, originariamente qualificato come oltraggio a norma dell'art. 341 cod. pen., può eventualmente essere nuovamente qualificato come ingiuria o minaccia, a norma degli artt. 594 e 612 cod. pen., aggravati ex art. 61 n. 10 cod. pen. In tale ipotesi, tuttavia, in mancanza di querela, non può essere fatta applicazione dell'art. 19 della predetta legge, che prevede una sorta di riapertura dei termini per la sua proposizione, con interpello della persona offesa, poiché tale disposizione si riferisce esclusivamente ai reati, come il furto semplice, originariamente perseguibili di ufficio e divenuti perseguibili a querela in forza della stessa legge, e non, quindi, al reato di oltraggio, che è stato invece abrogato. Ne consegue che, nel giudizio di cassazione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. (Conf. Cass., sez. VI, sent. n. 1347, u.p. 23 settembre 1999, dep. 7 ottobre 1999, Guida, non massimata; Cass., sez. VI, sent. n. 1317, u.p. 13 luglio 1999, dep. 7 ottobre 1999, Del Pellegrino, in corso di massimazione; Vedi Cass., sez. VI, sent. n. 518, c.c. 28 gennaio 2000, dep. 10 febbraio 2000, Marini, in corso di massimazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/1999, n. 2949
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2949
    Data del deposito : 23 settembre 1999

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