Sentenza 23 settembre 1999
Massime • 1
In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, a seguito dell' "abolitio criminis" di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, il fatto, originariamente qualificato come oltraggio a norma dell'art. 341 cod. pen., può eventualmente essere nuovamente qualificato come ingiuria o minaccia, a norma degli artt. 594 e 612 cod. pen., aggravati ex art. 61 n. 10 cod. pen. In tale ipotesi, tuttavia, in mancanza di querela, non può essere fatta applicazione dell'art. 19 della predetta legge, che prevede una sorta di riapertura dei termini per la sua proposizione, con interpello della persona offesa, poiché tale disposizione si riferisce esclusivamente ai reati, come il furto semplice, originariamente perseguibili di ufficio e divenuti perseguibili a querela in forza della stessa legge, e non, quindi, al reato di oltraggio, che è stato invece abrogato. Ne consegue che, nel giudizio di cassazione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. (Conf. Cass., sez. VI, sent. n. 1347, u.p. 23 settembre 1999, dep. 7 ottobre 1999, Guida, non massimata; Cass., sez. VI, sent. n. 1317, u.p. 13 luglio 1999, dep. 7 ottobre 1999, Del Pellegrino, in corso di massimazione; Vedi Cass., sez. VI, sent. n. 518, c.c. 28 gennaio 2000, dep. 10 febbraio 2000, Marini, in corso di massimazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/1999, n. 2949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2949 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto - Presidente del 23.9.1999
Dott. Giangiulio Ambrosini - Consigliere SENTENZA
Dott. Bruno Oliva - Consigliere N.2949
Dott. Tito Garribba - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola Milo - Consigliere N.19107/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IA TA (nato a [...] il [...]);
avverso la sentenza 22.3.1999 della Corte d'appello di Messina;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Letta la requisitoria del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché i motivi costituiscono censura in punto di fatto della decisione impugnata;
FATTO E DIRITTO
IA TA, condannato dal Pretore di Messina in data 31.1.1955 alla pena di mesi 7 di reclusione per il reato di cui all'art. 341 c.p., rinunciava ad ogni altro motivo e concordava con il P.G. a norma dell'art. 599, c. 4, c.p.p. la pena di mesi uno di reclusione, che la Corte d'appello di Messina applicava con sentenza 22.3.1999. Avverso la sentenza proponeva ricorso il IA in ordine alla congruità della pena.
Il ricorso è manifestamente infondato, non potendo l'imputato dolersi di una pena che egli stesso ha concordato con l'organo dell'accusa e che la Corte ha applicato. Ma, nelle more del giudizio, è entrata in vigore la legge 25.6.1999, n. 205, che all'art. 18, c. 1, abroga l'art. 341 c.p. In conseguenza dell'abrogazione il fatto ricade eventualmente sotto le fattispecie di cui agli artt. 594 e 612, aggravati ai sensi dell'art. 61, n. 10 c.p. Questi ultimi reati sono procedibili a querela, che nella specie non è stata proposta. Essa non è più proponibile posto che l'art. 19 della legge 205/1999 prevede una dilazione del termine per la presentazione della querela unicamente in relazione ai fatti perseguibili di ufficio commessi in precedenza, divenuti perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni dalla stessa dettate. Poiché la legge, a differenza di quanto stabilito per determinate ipotesi di furto, non prevede la procedibilità a querela per l'oltraggio a pubblico ufficiale, si deve pervenire alla conclusione che l'originario reato di oltraggio è abrogato e che non è possibile "riaprire" i termini per la presentazione della querela per i reati diversi in cui il medesimo fatto materiale è eventualmente inquadrabile giuridicamente (in questo senso si è espressa questa sezione della Suprema Corte con sentenza 13.7.1999, Adamoli). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non deve essere proseguita per mancanza di querela.
P.Q.M.
qualificati i fatti come delitti ex artt. 594, 612, 61 n. 10, c.p., annulla senza rinvio l'impugnata sentenza poiché l'azione penale non deve essere proseguita per mancanza di querela.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 1999