Sentenza 19 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2002, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITA005 84/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 12139/99 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Cron. 1596 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud. 27/09/01 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO LA, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato NATALE DOMENICO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 3634 CERIONI, FAUSTO PROSPERI VALENTI, giusta delega in -1- atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 54/98 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 18/05/98 R.G.N. 290/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito 1'Avvocato PICCIOTTO per delega PROSPERI VALENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 18 maggio 1998 il Tribunale di Vibo Valentia, riformando la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 18 dicembre 1995, rigettava la domanda proposta dalla lavoratrice agricola CU SA per ottenere dall'Inps l'indennità di maternità. Affermava il Tribunale che, valutando complessivamente sia le risultanze emergenti dalla relazione ispettiva dell'Inps, sia le deposizioni testimoniali, mancava la prova della prestazione di lavoro subordinato, intesa come vincolo obbligatorio di disponibilità funzionale del lavoratore all'impresa altrui, ancorché nel settore dell'agricoltura il concetto di subordinazione andasse valutato in modo più ampio e meno rigoroso rispetto al settore industriale. La stessa CU aveva infatti dichiarato agli ispettori di avere sempre lavorato in perfetta autonomia ed il padre W CU RT NI lo aveva confermato, dichiarando di essere impiegato ospedaliero, mentre i testi avevano riferito genericamente di avere visto la CU lavorare nel fondo di proprietà del padre, addirittura nel marzo-aprile 1990, periodo in cui la stessa avrebbe dovuto essere in astensione obbligatoria, e di avere visto lo stesso padre darle dei soldi. pereastatione Avverso detta sentenza la CU propone ricorso affidato ad un unico motivo. L'Inps si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della legge n. 1204 del 1971 e del DPR n. 1026 del 1976, nonché dell'art. 2094 cod. civ. e dell'art. 116 cod. proc. civ. e difetto di motivazione per avere il Tribunale escluso il j diritto all'indennità di maternità per non essere stata dimostrata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, perché una volta affermato che la subordinazione in agricoltura non corrisponde a quello definito dall'art. 2094 cod. civ, questa era invece desumibile dalle deposizioni testimoniali, che non potevano essere contraddette dalle 1 risultanze dei verbali ispettivi;
che la prestazione di lavoro durante il periodo di astensione obbligatoria non poteva fare venire meno il diritto alla indennità, la quale discende dalla iscrizione negli elenchi nominativi;
il Tribunale non aveva poi considerato che con sentenza passata in giudicato, era stato riconosciuto il diritto di essa ricorrente all'indennità in relazione al parto precedente. Il ricorso non merita accoglimento. La Sezioni unite della cassazione con sentenza n. 1133 del 26/10/2000, componendo 66un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi w alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del possesso del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice di merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio dei verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione ( anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi ed alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso solo della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o addirittura dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.". 2 Il Tribunale si è attenuto a detti principi, perché a fronte della prova contraria fornita dall'Inps attraverso la produzione del verbale ispettivo, ha valutato tutti gli elementi emergenti sia dal verbale, sia dalle deposizioni testimoniali, che concorrevano tutti ad escludere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato;
le testimonianze infatti erano generiche ed anche poco credibili, avendo i testi dichiarato di avere visto la ricorrente lavorare nel fondo paterno anche in un periodo in cui avrebbe dovuto essere in astensione obbligatoria. Nel ricorso non si propongono censure atte a scalfire questi esatti rilievi, ma solo a prospettare una nuova valutazione dei fatti che è inibita in questa sede. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 27 settembre 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE;
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