Sentenza 2 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/10/2003, n. 14692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14692 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 REPUBBLICA ITALIANA modifiche al sistema penale IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PER ABUSIVA ESTRAZIONE DI146 92/03 SANZIONI AMMINISTRATIVE SEZI NE PRIMA CIVILE GHIAIA Composta dagli Ill.m .N. 25278/00 LOSAVIODott. Giovanni Dott. Donato PLENTEDA - Rel. Consigliere 29694 Cron. Dott. RA Maria FIORETTI - Consigliere - Rep. - Consigliere - Dott. Luigi MACIOCE Ud. 20/03/2003 Dott. Sergio Consigliere DI AMATO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN ON SC, domiciliato in elettivamente CIRCUMVALLAZIONE CLODIA 167, presso l'avvocato ROMA LINO NATALE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO FRANCO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL tempore, presso L'UFFICIO RAPPRESENTANZA REGIONE TRITONE 61, rappresentata е difesa dagli avvocati UGO CAMPANIA, DELLA GATTA, ROCCO DE GIROLAMO, giusta procura a2003 702 margine del controricorso;
1 - controricorrente avverso la sentenza n. 366/99 del Tribunale di SALA CONSILINA, depositata il 01/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2003 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo NO NO RA con atto 9.8.1995 propose op- posizione alla ordinanza ingiunzione del Presidente - 7 della Regione Campania, che aveva disposto la sospen- sione dei lavori di estrazione da una cava sita nel co- mune di Teggiano e il recupero dell'area, con la inti- mazione a pagare la somma di L.
6.737.000. Dedusse che la cava era abbandonata e recintata e del tutto inattiva. La Regione resistette alla opposizione, che il Tri- bunale di Sala Consilina con sentenza 1.12.1999 respin- se, ritenendo provata la attività estrattiva, con la conoscenza dell'opponente, quale proprietario della ca- va circostanza quest'ultima in un primo momento nem- meno contestata non essendo verosimile che uno sfrut- - tamento di dimensioni rilevanti e per lungo tempo fosse - 2 3 : avvenuto a sua insaputa. Propone ricorso per cassazione con quattro motivi NO NO RA i resiste con controricorso la Regione Campania. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia la vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 23 C.XII° L. 689/1981, che prevede l'accoglimento della opposizione quando manchino prove sufficienti della responsabilità. Assume che il documento posto a base della decisio- ne impugnata, costituito dalla nota del Comando Stazio- ne della polizia forestale, non sia stato esaminato 5 nella sua interezza, in particolare laddove era risul- tato che i verbalizzanti avevano accertato che era in- teressato suolo pubblico del Comune di Teggiano e che l'ordinanza di chiusura dell'esercizio della cava era stata notificata a Di RL NZ e al Sindaco di quel Comune. Tanto escludeva che fosse esso ricorrente proprie- tario dell'area, a nulla rilevando la identificazione compiuta dai verbalizzanti, non essendo quella prova testimoniale né certa né determinante, perché vinta da prova contraria addotta dalle parti. Con il secondo motivo si denunzia la violazione del principio dell'onere della prova. Rileva il ricorrente che avrebbe dovuto la Ammini- strazione provare i fatti costitutivi dell'illecito, mentre nulla era stato provato in ordine alla responsa- bilità dei lavori estrattivi e alla appartenenza della cava, l'addebito essendosi fondato sulla identificazio- ne e convocazione del presunto responsabile, mentre i conducenti dei mezzi impiegati nella estrazione erano successivamente indicati come dipendenti dellestati ditte De RL, NO e BA, benché avessero di- chiarato di lavorare per proprio conto. Con il III° motivo denunziata la violazione dell'art. 112 c.p.c.; si assume che il giudice, in luo- go di attenersi al thema decidendum, che riguardava la responsabilità dell'estrattore del materiale dalla ca- va, l'aveva accertata in considerazione della apparte- nenza del bene, peraltro in modo contrario alle risul- tanze degli atti acquisiti al processo. Con il IV° motivo il ricorrente denunzia la omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo del- la controversia, lamentando che siano state dal giudi- cante privilegiate astratte considerazioni dei testi indotti di ufficio, rispetto agli atti prodotti, dai quali non risultava in alcun modo possibile addebitare al ricorrente l'illecito e che invece la decisione im- pugnata aveva del tutto trascurato, ponendosi in con- traddizione con quanto essi esplicitavano in ordine al- la di lui estraneità alla proprietà della cava. Il ricorso è inammissibile. I quattro motivi di censura, che vanno trattati congiuntamente, in quanto tutti diretti al riesame del- le risultanze processuali, propongono sostanzialmente valutazioni in fatto, alternative a quelle compiute dalla sentenza impugnata e corrispondenti alle attese e per tale ragione non possono trovare in-di parte, gresso nel giudizio di legittimità. Con il primo si deduce l'esame incompleto di un do- cumento, da cui sarebbe risultata la appartenenza al Comune di Teggiano del suolo interessato dalla cava, circostanza che avrebbe giovato a disattendere le con- trarie deposizioni dei verbalizzanti;
mentre con il se- condo si evidenzia la carenza della prova, cui l'Amministrazione era tenuta, degli elementi costituti- vi dell'illecito, consistenti nella attività estrattiva ни e nella appartenenza della cava. Con il terzo si lamen- - attraverso una pretesa violazione dell'art. 112 tano - la erronea valutazione delle risultanze pro- c.p.c. cessuali e la errata affermazione di responsabilità, sulla sola base della appartenenza del bene e infine, con il IV°, vengono prospettate analoghe doglianze, sotto il profilo di vizi presunti di motivazione, in 5 realtà insussistenti ed anch'essi dedotti in termini di critica alle valutazioni di merito del tribunale. A disattendere le censure è sufficiente rilevare che quel giudice, con riferimento alla attività estrat- tiva, ha richiamato gli accertamenti del Comandante della Stazione forestale e di due sovrintendenti, com- piuti nell'atto in cui la estrazione era stata realiz- zata e gli automezzi erano stati caricati dei materiali estratti;
ed ha assegnato a quegli elementi, concreti e specifici, corroborati dalla successiva identificazione dei responsabili- anche sulla base di quanto dichiara- attività to dagli operai trovati impegnati nella ( v. ri- estrattiva, che al NO avevano fatto capo rilevanza probatoria prevalente sulle deposi- corso) 17 zioni dei testi che quella attività avevano negato. Peraltro le circostanze dedotte con il ricorso ri- sultano -inammissibilmente diverse da quelle poste a sostegno della opposizione, come precisa la sentenza impugnata e non contesta il ricorrente, laddove ammette che la originaria deduzione era stata che mancava l'illecito, perché la cava era abbandonata ed inattiva, con la spontanea rigenerazione della vegetazione, senza che fosse stata in qualche modo negata la proprietà del terreno. Peraltro la stessa circostanza della proprietà, as- sunta dal giudice di emerito come elemento di riscontro della responsabilità - accertata attraverso le dichia- razioni dei verbalizzanti, che erano pervenuti alla - non è decisiva, ri-identificazione dei responsabili ' levante essendo il compimento della attività di estra- zione, anche se in parte su suolo altrui, che la sen- tenza impugnata ha riferito al ricorrente sulla base di risultanze probatorie, delle quali ha dato adeguata mo- tivazione. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 600, di cui per esborsi 100 e 500 per onorari.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- danna il ricorrente alle spese processuali in Euro 600, di cui 100 per esborsi e 500 per onorari, oltre alle spese generali come per legge. Roma 20.3.2003 Il Consigliere estensore Il Presidente (Donato plenteda) (Giovanni, Losavio) Lasavis Live CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE - 2 OTT. 2003 Luisa Passinetti IL CANCELLIERE 7