Sentenza 24 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4301 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' j 043 0 1 /0 1 IN NOME DEL POLOTTALIA O LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 7164/98 Dott. Paolino - Consigliere Cron.9228 BATTIMIELLO Dott. Bruno MINICHIELLO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud.05/02/01 - Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ER TO;
- intimata avverso la sentenza n. $86/98 del Tribunale di depositata il 29/01/98 R.G.N. 2919/96 CATANZARO, - 14 2001 141/97; 608 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 05/02/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. -2- R.G. 7164/98 Svolgimento del processo Con sentenza del 19 novembre 1996, il Pretore di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, adìto da NT IA, dichiarava che parte ricorrente aveva diritto all'indennità di accompagnamento nella misura fissata dall'art. della legge 6 ottobre 1986 n.656 fino al 31 dicembre 1987 e condannava il 4 Ministero dell'Interno a rideterminare la misura di détta indennità nonché al pagamento delle relative differenze, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, compensando • integralmente le spese del giudizio. Investito degli appelli avverso tale decisione proposti dalla parte privata (dolutasi delle compensazione delle spese) e dal Ministero dell'Interno, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza Pronuncia Feel riformava l'appellata sentenzadel 29 gennaio 1998, limitatamente alla disciplina delle spese del giudizio di primo grado e la confermava nel resto;
osservando (per quanto interessa in questa sede di legittimità) che l'eccezione di prescrizione (decennale) proposta dal Ministero era infondata, attesa la tempestività del ricorso di primo grado rispetto al dies a quo (del termine prescrizionale) costituito dalla data (16 ottobre 1986) di entrata in vigore della legge n.656 del 1986, determinativa della nuova misura dell'indennità di accompagnamento e quindi del diritto fatto valere dalla 3 controparte. Il Ministero dell'Interno ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo. La parte intimata -cui il ricorso è stato ritualmente notificato- non si è costituita. Motivi della decisione Il Ministero ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c. e dell'art. 2935 c.c. e dei principi in materia di prescrizione, violazione del principio iura novit curia in relazione all'art. 360 n.3 e n.5 del codice procedura civile. Difetto di motivazione. Violazione dei треч principi in materia di riconoscimento delle provvidenze economiche a favore degli invalidi e degli interessi e rivalutazione in materia di maturazione del relativo diritto in relazione all'art. 360 n.3 e n.5 codice procedura civile. Difetto di motivazione." Si duole che il Tribunale abbia disatteso l'eccezione di prescrizione, avendo, "in sostanza, ritenuto che, prima del pagamento del capitale da parte del Ministero (cioè i ratei del beneficio assistenziale richiesto in via amministrativa), il beneficiario si troverebbe in una condizione di impossibilità legale di esercitare il proprio diritto, non conoscendo se il Ministero provvederà a pagare anche gli interessi e la み rivalutazione e quindi non sapendo se il Ministero è effettivamente inadempiente". Contesta la correttezza di tale motivazione, osservando in particolare: che il credito per interessi e rivalutazione sulle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili matura, e può quindi essere fatto valere, dalla data del provvedimento di reiezione dell'istanza in via amministrativa 0 dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che vi sia stata pronuncia al riguardo;
che il pagamento della somma capitale non può considerarsi "riconoscimento del diritto e quindi interruzione del termine di 11 prescrizione relativamente agli interessi e alla rivalutazione. Fley La Corte rileva che il ricorso, muovendo dall'erronea premessa che l'eccezione di prescrizione decennale disattesa dal Tribunale concernesse il credito per rivalutazione ed tardivamente riconosciuta in via interessi su prestazione amministrativa, propone censure che non si correlano all'effettivo decisum, ed alla motivazione, della sentenza impugnata;
la quale, invece, occupandosi della prescrizione del credito avente ad oggetto l'aumento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 3 della legge n.656 del 1986, ha ritenuto (v. pag. 10) che tale diritto poteva essere fatto valere solo dal giorno (16 ottobre 1986) di entrata in 5 vigore della legge che lo aveva fatto sorgere e non era prescritto alla data di proposizione del ricorso di primo grado. Pertanto indipendentemente dalla rilevanza 0 no, come autonoma (ed ulteriore) causa d'inammissibilità, della parziale inesattezza dell'esposizione della vicenda processuale- sussiste senz'altro l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi ai sensi dell'art. 366 n.4 cod. proc. civ., essendo a tale ipotesi equiparabile la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata (v. Cass. 13 ottobre 1995 n.10695). La dichiarazione di tale inammissibilità (che è rilevabile d'ufficio) non comporta alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non essendovi stata costituzione della parte intimata.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 5 febbraio 2001 Il Presidente Il Cons. Est. rechin. Flords lefsexlivelle Shall IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI M REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA MA oggi, 24 MAR 2001 E R P O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 U S IL CANCELLIERE DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 O N I Z