Sentenza 8 giugno 2010
Massime • 1
La presunzione di inadeguatezza delle misure cautelari diverse dalla custodia in carcere per i reati indicati dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. non consente di sostituire la custodia in carcere originariamente applicata con quella degli arresti domiciliari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2010, n. 27146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27146 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 08/06/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 949
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 11433/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M.;
in proc. pen. a carico di:
FE CO, n. a Marina di Gioiosa Jonica il 1 febbraio 1961;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro depositata l'8 febbraio 2010;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. MURA ON che ha chiesto l'a.c.r.;
uditi i difensori avv.ti Fontana Saverio e Pittelli Giancarlo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro quale giudice dell'appello de libertate ha disposto la revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata a CO FE e la sostituzione con la misura degli arresti domiciliari. Risulta dall'ordinanza impugnata che CO FE era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, perché imputato di associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti, quando, in seguito alla sua condanna alla pena di trent'anni di reclusione per tali reati, fu sottoposto alla misura della custodia in carcere in ragione del sopravvenuto pericolo di fuga.
Con l'ordinanza impugnata il tribunale, rilevato che i fatti per i quali si procede risalgono tutti al 1998 o al 1999, ha ritenuto che non sussistano esigenze cautelari tali da giustificare la custodia in carcere, perché l'imputato nell'ultimo decennio si è astenuto da condotte devianti e non risulta che stia per darsi alla fuga. Ricorre per cassazione il pubblico ministero e deduce violazione dell'art. 274 c.p.p., lett. b) e art. 275 c.p.p., comma 3, vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente sottovalutato l'entità della pena irrogata e l'inserimento di CO FE, pluri-pregiudicato, in una pericolosa associazione a delinquere, nella quale aveva un ruolo direttivo, mentre hanno erroneamente omesso di considerare il suo rapporto con l'associazione di tipo mafioso capeggiata da TA ON, cui procurò armi. La difesa di CO FE ha depositato memoria. Il ricorso è fondato.
Come riconosce lo stesso giudice del merito sussistono le condizioni per l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3, che esclude da un canto la possibilità di applicare in questi casi una misura diversa da quella carceraria, consente dall'altro canto che non venga applicata neppure la misura carceraria, ma imponendo al giudice di indicare di volta in volta gli elementi specifici dai quali risulti che, pur configurandosi un fondamento probatorio per imputazioni così gravi, non sussistono in concreto esigenze cautelari che giustifichino la custodia in carcere. Ne consegue che è contraddittoria e illegittima la decisione di applicare la misura degli arresti domiciliari, riconoscendo l'esistenza di esigenze cautelari, pur in presenza di una presunzione che impone l'applicazione della custodia cautelare in carcere. L'art. 275 c.p.p., comma 3 prescrive che il giudice applichi senz'altro la misura più grave, quando non sia in grado di escludere del tutto l'esistenza di esigenze cautelari.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010