Sentenza 31 dicembre 2009
Massime • 1
In tema di responsabilità solidale del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei colleghi di lavoro per l' infortunio sul lavoro occorso al lavoratore, alla stregua dell'art. 1308, secondo comma, cod. civ., il lavoratore chiamato a rispondere in solido con il datore di lavoro per una richiesta di indennizzo da parte dell'INAIL, assume la veste di coobbligato ed ha titolo per esercitare i diritti nascenti dal contratto assicurativo per la responsabilità civile stipulato dal datore di lavoro (a copertura dell'anzidetto obbligo nei confronti dell'istituto previdenziale) (art. 1891 cod. civ.) e, in particolare, per inoltrare alla compagnia assicuratrice la comunicazione del danneggiato recante la richiesta di indennizzo avanzata dall'INAIL, così supplendo all'inerzia del datore di lavoro ed interrompendo la prescrizione annuale per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto assicurativo.
Commentario • 1
- 1. Prestazioni previdenziali e termine di prescrizione (Cass. n. 5676/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 26 marzo 2013
CASSA INTEGRAZIONE E LICENZIAMENTO DOPO LA RIFORMA Maggioli Editore – Novità Febbraio 2013 1. Questione Gli eredi hanno chiesto che venisse riconosciuto nei confronti dell'Ipsema (Istituto di Previdenza per il settore Marittimo) il loro diritto alla rendita ai superstiti ex art. 85 d.P.R. n. 1124/65. Il Tribunale ha accolto la domanda con sentenza che è stata confermata dalla Corte d'appello; l'Ipsema ha presentato ricorso per cassazione, basandolo su due motivi: 1) si denuncia violazione degli artt. 134, 414, 421 e 443 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di improponibilità della domanda, sollevata dall'Istituto, e chiedendo a questa Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/12/2009, n. 28295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28295 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EDILFI S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato VALLEBONA ANTONIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati TARANTINO CRISTOFARO, ROSSI ANDREA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., SO AF, OL ER, AR AF;
- intimati -
e sul ricorso 15819-2006 proposto da:
SO AF, OL ER, AR LU, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 76, presso lo studio dell'avvocato D'AMORE SEVERINO, rappresentati e difesi dall'avvocato D'ALFONSO VINCENZO giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., già Winterthur Assicurazioni S.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. LIBERIO 21, presso lo studio dell'avvocato ALFONSI GUIDO, rappresentata e difesa dall'avvocato VENTA ST US giusta delega a margine del controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, EDILFI S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 93/2006 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 23/02/2006 R.G.N. 278/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;
udito l'Avvocato VALLEBONA per delega VACIRCA SERGIO;
udito l'Avvocato CRISTOFARO TARANTINO;
udito l'Avvocato D'AMORE SEVERINO per delega D'ALFONSO VINCENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per rigetto ricorso principale, assorbito l'incidentale o in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'INAIL conveniva in giudizio, in via di regresso, la società cooperativa ED a r.l., AN AE, PA NO e AR GI, onde essere rimborsato dell'onere sostenuto per l'indennizzo di un infortunio sul lavoro subito da un dipendente della predetta società. Quest'ultima chiamava in garanzia la spa Aurora Assicurazioni, la quale eccepiva la prescrizione del diritto nascente dal contratto, per decorso del termine annuale. In data 16.6.1995, nel cantiere posto in Coppito, il muratore D'AM GI subiva lo schiacciamento della mano sinistra con amputazione del 3, 4 e 5 dito e postumi permanenti accertati nella misura del 36%. Il "quantum" veniva certificato dallo stesso INAIL. Il processo penale a carico dei dipendenti AN, PA e AR si era chiuso con sentenza di patteggiamento. Il Tribunale dichiarava la decadenza triennale dell'INAIL dall'azione di regresso e pertanto respingeva la domanda attrice. Proponeva appello l'INAIL e la Corte di Appello dell'Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda nella misura richiesta (Euro 92.263,78 oltre interessi e spese) e respingeva la domanda di manleva formulata nei confronti della spa Aurora. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:
- non sussiste nullità del ricorso introduttivo ne' difetto di legittimazione attiva del direttore regionale dell'INAIL, eccezione non accolta dal primo giudice;
sul punto non vi è impugnazione incidentale, onde la sentenza di primo grado è passata in giudicato "in parte qua";
- non si è verificata la decadenza triennale dall'azione di regresso a danno dell'INAIL, perché la sentenza di patteggiamento è sentenza di condanna e pertanto l'azione dell'Istituto è soggetta a prescrizione triennale, la quale non è decorsa;
- l'intervenuta sentenza di patteggiamento esonera l'attore da particolari oneri di precisazione del fatto accaduto, in particolare con riguardo alla violazione delle norme antinfortunistiche, le quali sono state peraltro specificamente enunciate in relazione alle mansioni dei responsabili dell'infortunio; del resto la verità dei fatti dedotti dall'INAIL non è stata contestata dagli appellati;
sono stati ad ogni buon conto acquisiti gli atti penali;
- parimenti corretti sono i conteggi proposti dall'INAIL in punto di quantificazione del risarcimento;
- è fondata l'eccezione di prescrizione della garanzia assicurativa, a sensi dell'art. 2952 c.c., formulata dalla spa Aurora sino dal primo grado del giudizio: "la società assicurata non ha minimamente contestato il compimento del termine e della prescrizione".
2. Ha proposto ricorso per Cassazione la società Edili in liquidazione, deducendo due motivi. Resiste con controricorso l'INAIL AN AE, PA NO e AR GI propongono ricorso incidentale affidato a cinque motivi. Propone controricorso la spa Aurora Assicurazioni. Le parti hanno presentato memorie integrative, con ciò sollecitando la decisione della causa a prescindere dal luogo in cui ha sede l'impresa ed i controricorrenti hanno la residenza. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente ED deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 11 e 112, artt. 444 e 445 c.p.c., censurando la sentenza di appello per avere erroneamente ritenuto che la sentenza di patteggiamento equivalga a sentenza di condanna e pertanto abbia negato che l'azione di regresso dell'INAIL sia soggetta a decadenza triennale. Invero, la sentenza di patteggiamento non accerta alcun fatto-reato e pertanto manca, nella specie, qualsiasi accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro ovvero di altri soggetti responsabili nell'ambito aziendale. Tale tipo di sentenza non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi e quindi l'accertamento del fatto-reato doveva essere nuovamente effettuato, alla stregua del principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 499.1995.
4. Il motivo è infondato. Va anzitutto premesso che (Cass. SU 16.4.1997 n. 3288) l'azione, esercitata dall'I.N.A.I.L. nei confronti delle "persone civilmente responsabili", per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, nel caso di responsabilità penale accertata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione dell'azienda o alla sorveglianza dell'attività lavorativa configura - non già un'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c., che l'Istituto può esercitare, facendo valere in sede ordinaria il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, contro il terzo responsabile dell'infortunio che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - bensì la speciale azione di regresso spettante ("jure proprio") all'Istituto ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 ed 11, che è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l'art. 2055 cod. civ. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri). La citata sentenza evidenzia come unica sia l'azione di regresso esperibile da parte dell'INAIL, nei confronti del datore di lavoro, dei preposti e degli addetti in genere all'attività lavorativa;
l'azione è in solido nonostante la possibile diversità del titolo, vale a dire responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (di tale implicazione si farà cenno "infra").
5. Sempre sulla scorta dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 3288.1997, va ribadito che il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, u.c., (secondo cui il giudizio civile di cui al precedente art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate dallo stesso articolo, quali la morte dell'imputato o l'intervenuta amnistia del reato, e l'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile) - disposizione questa che non riguarda esclusivamente il caso dell'azione di regresso, per dolo, nei confronti dell'infortunato, bensì l'azione di regresso nel suo complesso, sicché non concerne invece l'azione spettante all'I.N.A.I.L. per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'Istituto, ne' quella spettante agli "interessati" (ossia i danneggiati, ma non anche l'I.N.A.I.L.) ai sensi del quinto comma dell'art. 10 - contempla, nelle sue due disposizioni anzidette, due fattispecie diverse, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o di suoi dipendenti o dello stesso infortunato);
correlativamente, l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. soggiace nella prima ipotesi (ai sensi del cit. art. 112, u.c., prima parte) a termine triennale di decadenza, che (insuscettibile d'interruzione) decorre dalla data di emissione della sentenza penale di non doversi procedere, e nella seconda ipotesi (ai sensi dell'art. 112, u.c., ultima parte) a termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna.
6. La giurisprudenza successiva, applicando i principi enunciati dalle Sezioni Unite, afferma che agli effetti qui considerati la sentenza di applicazione della pena su richiesta va equiparata a sentenza di condanna (gioverà ricordare che il giudice penale in sede di patteggiamento ha sempre il potere-dovere di verificare che non sussistano cause di improcedibilità dell'azione o di proscioglimento con ampia formula). Si è così affermato che in tema di azione di regresso dell'Inail ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112 nei confronti delle persone civilmente responsabili per le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro, e avuto riguardo alla distinzione tra le ipotesi in cui manchi un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale (ove l'azione di regresso è soggetta a termine triennale di decadenza) e le ipotesi di sussistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (in cui l'azione di regresso è soggetta a termine triennale di prescrizione), la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, pronunciata dal giudice penale ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., deve ritenersi di condanna, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 112 cit. si configura come termine di prescrizione ed è pertanto suscettibile di interruzione. Così Cass.
2.2.2007 n. 2242; nello stesso senso si era pronunciata Cass.30.12.1999 n. 14734: "In tema di azione di regresso dell'Inail ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112 nei confronti delle persone civilmente responsabili per le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro, e avuto riguardo alla distinzione tra le ipotesi in cui manchi un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale (ove l'azione di regresso è soggetta a termine triennale di decadenza) e le ipotesi di sussistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (in cui l'azione di regresso è soggetta a termine triennale di prescrizione), la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, pronunciata dal giudice penale ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., deve ritenersi di condanna, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 112 cit. si configura come termine di prescrizione ed è pertanto suscettibile di interruzione" Conf. ancora Cass.26.3.2008 n. 7866.
7. Ciò posto, va riaffermato che nella fattispecie, in cui tre dipendenti dello stesso datore di lavoro dell'infortunato, chiamati a rispondere penalmente dell'infortunio, hanno patteggiato la pena, la sentenza di applicazione della pena su richiesta va equiparata a sentenza di condanna, il che comporta, anche nei confronti del datore di lavoro il quale risponde solidalmente, la prescrizione triennale dell'azione di regresso e non la decadenza.
8. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente ED deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, degli artt. 414 e 420 c.p.c., per avere la Corte di Appello erroneamente affermato che, dopo una sentenza di patteggiamento penale, non è necessaria nel processo civile una nuova (dettagliata) esposizione del fatto.
9. Il motivo è infondato. Come è noto, l'interpretazione della domanda e la verifica di sufficienza del ricorso introduttivo sono oggetto di indagine di fatto, suscettibile di verifica in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del difetto di motivazione (vedi "ex multis" Cass. 16.7.2002 n. 10316). Ciò posto, si rileva che la Corte di Appello ha accertato come il ricorso contenga sufficienti indicazioni circa il fatto posto a base della pretesa risarcitoria, anche "per relationem" agli atti penali che si suppongono conosciuti dalle controparti. Prova ne sia che tutte le parti convenute sono state in grado di difendersi e contraddire. 10. Con il primo motivo del ricorso incidentale, i controricorrenti AN, PA e AR deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, degli artt. 112 e 346 c.p.c., per non avere la Corte di Appello dichiarato la carenza di legittimazione processuale del direttore regionale dell'INAIL, trattandosi di questione che non doveva formare oggetto di appello incidentale, bensì di questione assorbita, della quale era sufficiente la "riproposizione".
11. Il motivo è infondato. Non si tratta di questione assorbita, perché in primo grado la domanda è stata rigettata in applicazione della decadenza triennale. Esattamente nota la Corte di Appello che la questione della legittimazione doveva essere riproposta mediante impugnazione incidentale, essendo questione affatto diversa da quella assunta dal Tribunale a motivo della decisione. Sul punto della legittimazione "ad processus" si è quindi formato il giudicato interno.
12. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, viene prospettata violazione degli artt. 414 e 420 c.p.c., per non avere la Corte di Appello rilevato la nullità del ricorso introduttivo a cagione della mancata esposizione del "fatto".
13. Il motivo è infondato. Valgono per esso le considerazioni svolte a proposito dell'analogo motivo proposto dalla ED (par. 9 che precede).
14. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, viene dedotta violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, per avere la Corte di Appello erroneamente affermato la sussistenza della prescrizione triennale e non della decadenza.
15. Il motivo è infondato. Valgono le considerazioni svolte a proposito del primo motivo del ricorso della ED. 16. Il quarto motivo del ricorso incidentale prospetta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5: la Corte di Appello ha affermato che i tre ricorrenti in via incidentale non hanno mai contestato l'"an" ed il "quantum" della pretesa dell'INAIL. Laddove essi hanno sempre sostenuto che unico responsabile del sinistro era il D'AM\, o quanto meno sussisteva un concorso di colpa. Del resto una separata azione risarcitoria intentata dal lavoratore infortunato è stata dichiarata estinta per inattività delle parti.
17. Il motivo è infondato. Esso in parte introduce circostanze nuove, senza che i ricorrenti incidentali siano in grado di indicare in quale sede ed in quali termini abbiano sollevato la questione nel giudizio di merito;
in parte esso implica il riesame del merito, quale accertato dalla Corte di Appello con adeguata motivazione, vale a dire che la responsabilità è indubitabile e che il "quantum" può essere desunto dalle certificazioni dell'ente pubblico. Del resto non risulta mai prospettata una diversa quantificazione dell'ammontare del "costo" dell'infortunio.
18. Il quinto motivo del ricorso incidentale prospetta violazione dell'art. 2952 c.c., per avere la Corte di Appello erroneamente dichiarato prescritto il diritto alla garanzia nei confronti della Aurora Assicurazioni, trascurando di esaminare i documenti prodotti:
in particolare la richiesta di indennizzo avanzata dall'INAIL e la lettera in data 17.5.2002 (trascritta nella parte essenziale) con la quale gli interessati comunicavano la pretesa alla compagnia di assicurazione.
19. Il motivo è fondato. Come si ricava dalla sentenza della Corte di Cassazione a SU sopra citata n. 3288.2007, la responsabilità del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei colleghi di lavoro nei riguardi di un lavoratore infortunato viene costruita in termini di solidarietà, anche a prescindere dal titolo (contrattuale o extracontrattuale) della responsabilità stessa. Se quanto precede è vero, ne deriva che il condebitore solidale, il quale si ritenga coperto da una assicurazione per la responsabilità civile stipulata dal datore di lavoro, ha titolo per avanzare alla società assicuratrice la richiesta di indennizzo, così interrompendo, "rectius"; sospendendo, la prescrizione annuale. Torna applicabile l'art. 1308 c.c., secondo il quale "la costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori giova anche agli altri"; nella specie, il lavoratore chiamato a rispondere in solido col datore di lavoro per una richiesta di indennizzo da parte dell'INAIL assume la veste di coobligato e, in quanto il contratto di assicurazione copra anche la sua responsabilità nel senso voluto dalle Sezioni Unite, di soggetto interessato all'operatività della garanzia assicurativa. In quanto il "fatto" compiuto dai tre ricorrenti incidentali sia coperto dal contratto, essi hanno veste e titolo per esercitare i diritti nascenti dal rapporto assicurativo (art. 1891 c.c.) ed in particolare per inoltrare la comunicazione del danneggiato supplendo all'inerzia della società contraente. Utili indicazioni al riguardo si possono trarre dalla giurisprudenza in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, la quale ammette che la richiesta direttamente rivolta dal danneggiato alla società assicuratrice valga ad interrompere la prescrizione anche a favore del titolare della polizza. Si veda "ex multis" Cass. n. 6824.2001, la quale ha ritenuto che "in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nella disciplina di cui alla L. n. 990 del 1969, l'assicuratore si pone, sin dal momento della richiesta del terzo danneggiato, come parte e protagonista attivo del rapporto e contraddittore diretto e primario per l'accertamento e la quantificazione dell'obbligazione risarcitoria (in un rapporto, cioè, di solidarietà interna con l'assicurato), con la conseguenza che, ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 1310 c.c., comma 1, gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti del responsabile dell'incidente (tra cui la costituzione in mora e la costituzione di parte civile) esplicano efficacia anche nei confronti dell'assicuratore. 20. Appare perciò insufficiente la motivazione addotta al riguardo dalla Corte di Appello la quale si è limitata ad osservare che la società ED (cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione) non risulta avere "minimamente contestato il compimento del termine e della prescrizione", trascurando di esaminare se altri si fosse validamente attivato per interrompere o sospendere detto termine. Proposta l'eccezione di prescrizione, è compito del giudice verificare di ufficio se tale prescrizione sia maturata e quindi prendere in esame le cause di interruzione o di sospensione desumibili dagli atti del processo. Come ritenuto da Cass. SU n. 15661 in data 27.7.2005, "l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione. La giurisprudenza successiva risulta essersi uniformata al "dictum" delle Sezioni Unite. 21. Il ricorso principale deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Vanno parimenti rigettati i primi quattro motivi del ricorso incidentale. Accolto il quinto motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata "in parte qua" ed il processo va rinviato, anche per le spese, alla Corte di Appello di Ancona, la quale farà applicazione dei principi di diritto enunciati in corsivo ai parr. 19 e 20.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERiunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale. Rigetta i primi quattro motivi del ricorso incidentale;
accoglie il quinto motivo del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Ancona.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 24 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2009