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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5631 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 281/2022 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 5641/2021 resa dal Tribunale di Napoli nel proc. n. 16446/2018 in materia di: spese condominiali, promossa da:
cf. rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Salvatore Coppola, presso il quale è
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Leone Marsicano n. 2
APPELLANTE
1
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 281/2022 R.G. – / Parte_1 [...] Controparte_1 contro
in persona Controparte_2
dell'amministratore p.t., cf. , rappresentato e difeso in virtù di mandato a P.IVA_1
margine della comparsa di costituzione in appello dall'avv. BI RA, presso il quale è
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Andrea d'Isernia n. 38
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 5641/2021, depositata il 15.06.2021, con la quale il Tribunale di
Napoli aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dall'attrice, confermando il decreto ingiuntivo opposto e compensando tra le parti le spese di lite, ha interposto appello deducendo a sostegno un unico motivo. Parte_1
2. Il condominio di in Napoli si è costituito in giudizio, chiedendo Controparte_2
il rigetto del gravame e la vittoria delle spese di lite.
3. Il fascicolo cartaceo del giudizio di primo grado non è stato acquisito - in quanto visibile in telematico - e non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
15.06.2021; b) non è stata notificata;
c) l'atto di appello è stato notificato in data 14.01.2022
al in Napoli mediante invio di pec all'avv. BI Controparte_2
RA, procuratore costituito nel giudizio di primo grado.
Ne deriva che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successivamente alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
2
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 281/2022 R.G. – / Parte_1 [...] Controparte_1 69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2018 e dunque in epoca posteriore al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex
multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione del 21.05.2018 spiegava opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2097/2018 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli per l'importo di €. 71.217,89 in conseguenza dell'omesso versamento di quote condominiali.
Nell'atto di opposizione la condomina contestava anzitutto la legittimazione del CP_1
ricorrente; nel merito, sosteneva che nel rendiconto approvato nel 2015 per l'anno 2014 il ricorrente le avesse attribuito un valore di 115,16 millesimi per un appartamento CP_1
di 68,59 mq a piano terra, laddove in precedenza le era sempre stato attribuito un valore millesimale più basso pari a 68,54 millesimi;
precisava pertanto l'opponente che, in assenza di tabelle millesimali, il valore attribuitole doveva ritenersi arbitrario ed in manifesta violazione dell'art. 1123 cc;
aggiungeva infine che, in assenza di atti interruttivi, gli importi richiesti per l'anno 2011 e per i precedenti dovevano ritenersi oramai prescritti e che esisteva invece in suo favore un credito di €. 20.954,78, di cui chiedeva la compensazione. Sulla base di tutte le predette doglianza, chiedeva al Tribunale adito che, previa Parte_1
dichiarazione di nullità della delibera assembleare del 30.06.2015 con la quale era stato approvato il rendiconto consuntivo dell'anno 2014, fosse accertata la carenza di legittimazione attiva del dichiarata l'intervenuta prescrizione degli Controparte_2
oneri condominiali dovuti per l'anno 2012 e per i precedenti ed infine dichiarata la compensazione del debito sino all'importo di €. 20.954,78.
3
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 281/2022 R.G. – / Parte_1 [...] Controparte_1 Il giudizio veniva istruito in via documentale ed infine deciso con la sentenza impugnata, nella quale il Tribunale, riconosciuta la legittimazione attiva del ricorrente in qualità di CP_1
supercondominio deputato alla gestione di beni e servizi comuni, rigettava l'interposta opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e compensando tra le parti le spese del giudizio in ragione del mutamento di giurisprudenza, concretatosi nella sentenza della Corte
di Cassazione a Sezioni Unite n. 9839 del 14.04.2021 resa durante la pendenza del giudizio di opposizione.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
6. Con il primo ed unico motivo l'appellante sostiene che il giudice di prime cure abbia rigettato l'interposta opposizione a decreto ingiuntivo sull'errato presupposto che la doglianza relativa all'illegittima attribuzione dei millesimi fosse riferita ad un singolo rendiconto;
diversamente, l'appellante sostiene che la delibera oggetto della controversia sia da ritenere
“nulla” e non annullabile in quanto relativa non ad una singola spesa, bensì a ben cinque esercizi finanziari. Sulla scorta di tale premessa, chiede che la Corte adita Parte_1
accerti e dichiari la nullità della delibera assembleare del 30.06.2015 che ha deliberato un riparto delle spese in violazione dell'art. 1123 cc, attribuendo al suo immobile valori millesimali errati.
7. Il motivo è infondato e va disatteso per le ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.
Va osservato anzitutto che la pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte richiamata nella sentenza impugnata assume valore dirimente ai fini della decisione della presente controversia, essendo stata resa dalla Suprema Corte al fine di comporre il contrasto giurisprudenziale sorto in relazione alla nullità delle delibere assembleari ed all'estensione dell'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il recupero degli oneri
4
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 281/2022 R.G. – / Parte_1 [...] Controparte_3
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...][
[...] [...]
In particolare, la suddetta pronuncia ha tentato di chiarire definitivamente i profili controversi,
verificando anzitutto se il giudice di merito investito della decisione sull'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per debiti condominiali possa o meno pronunciarsi sulla validità delle delibera posta a base della richiesta economica, oppure se detta valutazione sia riservata al giudice interessato dall'impugnazione della delibera assembleare;
inoltre, la detta pronuncia ha inteso individuare in maniera univoca ed incontrovertibile il tipo di invalidità che inficia le delibere assembleari di riparto spese adottate in violazione dei criteri legali o convenzionali.
In ordine al primo profilo, la giurisprudenza più risalente affermava che il giudice adito per il decreto ingiuntivo dovesse limitarsi a verificare la permanente efficacia e validità della delibera posta a base del procedimento monitorio, senza poterne sindacare la validità, neppure in via incidentale, trattandosi di valutazione riservata al giudice dinanzi al quale la delibera viene impugnata (così Cass. SS. UU. n. 26629 del 18.12.2009; Cass. n. 8685 del 28.03.2019;
Cass. n. 21240 del 09.08.2019).
Successivamente, la giurisprudenza di legittimità ha mutato orientamento sul tema,
affermando che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice adito può sempre pronunciarsi sulla dedotta nullità della delibera assembleare dalla quale scaturisce il debito, in quanto la validità della delibera rappresenta l'elemento costitutivo della domanda di pagamento e per ciò stesso il giudice è chiamato alla sua verifica (così Cass. n. 305 del
12.01.2016; Cass. n. 19832 del 23.07.2019).
Inserendosi nel solco di questo più recente orientamento giurisprudenziale, la pronuncia della
Suprema Corte a Sezioni Unite richiamata nella sentenza impugnata approfondisce alcuni profili dei temi innanzi richiamati, affermando anzitutto che la validità della delibera
5
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 281/2022 R.G. – / Parte_1 [...] Controparte_1 assembleare costituisce il presupposto per la conferma del decreto ingiuntivo emesso;
per tale ragione, ove richiesto in tale senso, il giudice dell'opposizione deve potersi pronunciare sull'esistenza del presupposto necessario all'accoglimento oppure al rigetto dell'interposta opposizione, risolvendo la controversia e nel contempo mettendo in pratica il principio di economia processuale, evitando il conseguente moltiplicarsi dei giudizi e l'inevitabile rischio di decisioni difformi tra loro.
Sulla scorta di quanto statuito di recente dalla Suprema Corte, al giudice dell'opposizione è
ora riconosciuta la possibilità di pronunciarsi sulla validità delle delibere poste a base della pretesa economica, evitando così pronunce giudiziali di condanna fondate su delibere totalmente invalide.
Diversamente accade per le delibere ritenute annullabili, rispetto alle quali la Suprema Corte
ha riconosciuto al giudicante la possibilità di pronunciarsi sulla dedotta invalidità solo nei casi in cui detto vizio sia contestato come domanda autonoma in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma non in via di eccezione.
Il motivo di una siffatta preclusione si fonda sulla considerazione che l'eccezione, avendo quale unico effetto la paralisi degli effetti della domanda altrui, avrebbe un'efficacia riservata esclusivamente al soggetto che la fa valere in quel giudizio senza alcun effetto costitutivo tale da consentire la rimozione della delibera erga omnes, contraddicendo in tal modo l'essenza stessa della disciplina condominiale indicata dal legislatore nell'art 1137 c.c; in altre parole,
poiché il è un “ente collettivo”, che per il suo buon funzionamento richiede regole CP_1
chiare ed uniformi, una siffatta disciplina evita che la delibera di cui si contesta la validità
possa essere invalida per gli impugnanti e valida per tutti gli altri condomini.
Da quanto innanzi consegue che, ove l'invalidità della delibera assembleare venga sollevata
6
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 281/2022 R.G. – / Parte_1 [...]
12 - NAPOLI Controparte_1 in via di eccezione, il giudice adito può dichiararne d'ufficio l'inammissibilità, mentre la stessa domanda risulta sempre ammissibile ove spiegata in via riconvenzionale nello stesso giudizio di opposizione ovvero in via autonoma in altro e diverso giudizio.
Chiarito quanto innanzi sotto il profilo del rito, nella surrichiamata pronuncia la Corte si è poi occupata in maniera più specifica del tipo di invalidità che inficia le delibere assembleari che ripartiscono le spese in violazione dei criteri di cui agli artt. 1123 cc. e segg. ovvero dei criteri convenzionali.
Richiamando i principi di diritto affermati nella precedente pronuncia n. 4806/2005 resa a
Sezioni Unite che, identificando la nullità nei vizi di sostanza e l'annullabilità nei vizi di forma, confermava il netto distinguo tra nullità ed annullabilità facendo assurgere quest'ultimo vizio a regola generale allo scopo di non paralizzare l'attività dell'ente di gestione condominiale, il Supremo Collegio ha successivamente precisato che devono ritenersi “nulle” le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i
generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere
per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, numeri 2) e 3), cod. civ. e che è sottratta al metodo maggioritario;
devono invece ritenersi meramente “annullabili” le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza
modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione
degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, secondo comma, cc.
Alla luce dei principi di diritto innanzi indicati deve affermarsi che l'assemblea non può
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 281/2022 R.G. – / Parte_1 [...] Controparte_1 modificare a maggioranza i criteri di riparto spese legali o convenzionali esistenti poiché,
trattandosi di materia che esorbita dalla competenza del consesso condominiale, la deliberazione adottata avrebbe un oggetto giuridicamente impossibile, risultando viziata da
“difetto assoluto di attribuzioni”; diversamente, l'assemblea può ripartire a maggioranza le spese in violazione dei criteri legali o convenzionali, a condizione che non li modifichi, perché
in tali casi, seppur malamente, esercita il potere nell'ambito delle proprie attribuzioni e senza usurpare i poteri riconosciuti dall'ordinamento ad altri soggetti giuridici, con la conseguenza che alla deliberazione contraria alla legge può essere conseguire esclusivamente l'annullabilità secondo la regola normativa di cui all'art. 137 cc..
Il suddetto principio è stato richiamato in una recente ordinanza, nella quale il Supremo
Collegio ha affermato testualmente che: “in tema di ripartizione delle spese condominiali, le
attribuzioni dell'assemblea non comprendono il potere di introdurre criteri di riparto
differenti da quelli previsti ex lege;
ne deriva che la deliberazione che stabilisca, a
maggioranza, di modificare, in astratto e pro futuro, i criteri legali è affetta da nullità per
difetto assoluto di attribuzioni dell'assemblea” (Cass. ord. n. 2580 del 29.01.2024)
Ora, nel caso di specie la doglianza dell'odierna appellante si sostanzia nella dedotta nullità
del deliberato assembleare poiché adottato sulla base di valori millesimali illegittimi in quanto sproporzionati ed eccessivi in relazione al valore della sua proprietà esclusiva.
Applicando i principi surrichiamati alla controversia che ci occupa si osserva che la doglianza,
come formulata, non può trovare accoglimento;
ed infatti, la delibera avente ad oggetto l'approvazione dei rendiconti degli anni 2010 - 2015 e del relativo stato di riparto è stata adottata a maggioranza applicando il criterio legale di ripartizione stabilito dalla legge all'art. 1123 cc, ovvero in proporzione al valore millesimale riconosciuta all'unità immobiliare della
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 281/2022 R.G. – / Parte_1 [...]
- Controparte_1 CP_4
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...][
[...] in concreto, nella ripartizione delle spese comuni l'assemblea ha applicato i criteri
[...]
di riparto previsti dalla tabella millesimale applicata in maniera conforme e costante sin dal
1986, risultando provato per tabulas che il valore millesimale di 115,76 riferito all'immobile della è corrispondente a quello approvato all'unanimità dall'assemblea in data Pt_1
10.04.1986 alla presenza di dante causa dell'odierna appellante. Persona_1
Alla luce dei principi di diritto indicati nella pronuncia a Sezioni Unite innanzi richiamata,
risulta evidente che la delibera impugnata non può ritenersi “nulla”, non avendo l'assemblea agito in difetto assoluto di attribuzioni, ovvero in una situazione di carenza assoluta del potere esercitato.
Non può peraltro condividersi l'interpretazione della sentenza delle Sezioni Unite offerta dall'appellante, secondo il quale sarebbe annullabile la delibera riguardante una spesa particolare, mentre sarebbe nulla la delibera avente ad oggetto una spesa protratta nel tempo e relativa all'intera gestione delle spese condominiali, come nella fattispecie;
è infatti evidente che la diversa gravità del vizio che può inficiare la validità di una delibera assembleare non dipende in alcun modo dalla natura - occasionale oppure continuativa - delle spese oggetto di ripartizione, bensì dalla attività svolta in concreto dall'assemblea, il cui deliberato è
considerato nullo nelle residuali ipotesi in cui all'assemblea viene contestato l'an del potere in concreto esercitato, tra le quali devono ricomprendersi i casi in cui l'assemblea abbia modificato con la sola maggioranza i criteri di riparto spese legali o convenzionali applicabili nel futuro, agendo al di fuori delle attribuzioni conferitele dalla legge e concretando l'ipotesi di impossibilità dell'oggetto in senso giuridico.
In virtù di quanto innanzi precisato, deve affermarsi che nella delibera posta a base dell'ingiunzione potrebbe ipotizzarsi il solo vizio dell'annullabilità; tuttavia, nel giudizio di
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 281/2022 R.G. – / Parte_1 CP_1
- NAPOLI
[...] CP_1 opposizione a decreto ingiuntivo che ci occupa il detto vizio risulta sollevato soltanto in via di eccezione e non in via riconvenzionale e comunque oltre il termine decadenziale di trenta giorni previsto per le impugnazioni delle delibere annullabili;
ciò posto, la statuizione di rigetto resa sul punto dal giudice di prime cure appare corretta, condivisibile e meritevole di conferma.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'appello è totalmente infondato e va disatteso.
8. L'integrale rigetto dell'appello comporta la soccombenza dell'appellante e la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore del appellato;
la relativa CP_1
liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 55/14 e succ. mod., con applicazione dello scaglione fino ad €. 52.000,00
per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale nei valori minimi, in ragione della modesta complessità della vicenda e del contenuto sforzo difensionale conseguente alla riproposizione degli stessi argomenti già ampiamente esaminati in primo grado e con distrazione in favore dell'avv. BI RA, procuratore del condominio appellato,
dichiaratosi anticipatario.
9. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante, in quanto soccombente, è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 5641/2021 resa dal Tribunale di Napoli tra le parti in epigrafe indicate,
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 281/2022 R.G. – / Parte_1 [...] Controparte_1 ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore del Parte_1
in persona dell'amministratore Controparte_2
p.t., che liquida in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv.
BI RA, dichiaratosi anticipatario;
3- dà atto che l'appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli l'08.10.2025
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 281/2022 R.G. – / Parte_1 [...] Controparte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 281/2022 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 5641/2021 resa dal Tribunale di Napoli nel proc. n. 16446/2018 in materia di: spese condominiali, promossa da:
cf. rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Salvatore Coppola, presso il quale è
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Leone Marsicano n. 2
APPELLANTE
1
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 281/2022 R.G. – / Parte_1 [...] Controparte_1 contro
in persona Controparte_2
dell'amministratore p.t., cf. , rappresentato e difeso in virtù di mandato a P.IVA_1
margine della comparsa di costituzione in appello dall'avv. BI RA, presso il quale è
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Andrea d'Isernia n. 38
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 5641/2021, depositata il 15.06.2021, con la quale il Tribunale di
Napoli aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dall'attrice, confermando il decreto ingiuntivo opposto e compensando tra le parti le spese di lite, ha interposto appello deducendo a sostegno un unico motivo. Parte_1
2. Il condominio di in Napoli si è costituito in giudizio, chiedendo Controparte_2
il rigetto del gravame e la vittoria delle spese di lite.
3. Il fascicolo cartaceo del giudizio di primo grado non è stato acquisito - in quanto visibile in telematico - e non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
15.06.2021; b) non è stata notificata;
c) l'atto di appello è stato notificato in data 14.01.2022
al in Napoli mediante invio di pec all'avv. BI Controparte_2
RA, procuratore costituito nel giudizio di primo grado.
Ne deriva che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successivamente alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 281/2022 R.G. – / Parte_1 [...] Controparte_1 69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2018 e dunque in epoca posteriore al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex
multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione del 21.05.2018 spiegava opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2097/2018 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli per l'importo di €. 71.217,89 in conseguenza dell'omesso versamento di quote condominiali.
Nell'atto di opposizione la condomina contestava anzitutto la legittimazione del CP_1
ricorrente; nel merito, sosteneva che nel rendiconto approvato nel 2015 per l'anno 2014 il ricorrente le avesse attribuito un valore di 115,16 millesimi per un appartamento CP_1
di 68,59 mq a piano terra, laddove in precedenza le era sempre stato attribuito un valore millesimale più basso pari a 68,54 millesimi;
precisava pertanto l'opponente che, in assenza di tabelle millesimali, il valore attribuitole doveva ritenersi arbitrario ed in manifesta violazione dell'art. 1123 cc;
aggiungeva infine che, in assenza di atti interruttivi, gli importi richiesti per l'anno 2011 e per i precedenti dovevano ritenersi oramai prescritti e che esisteva invece in suo favore un credito di €. 20.954,78, di cui chiedeva la compensazione. Sulla base di tutte le predette doglianza, chiedeva al Tribunale adito che, previa Parte_1
dichiarazione di nullità della delibera assembleare del 30.06.2015 con la quale era stato approvato il rendiconto consuntivo dell'anno 2014, fosse accertata la carenza di legittimazione attiva del dichiarata l'intervenuta prescrizione degli Controparte_2
oneri condominiali dovuti per l'anno 2012 e per i precedenti ed infine dichiarata la compensazione del debito sino all'importo di €. 20.954,78.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 281/2022 R.G. – / Parte_1 [...] Controparte_1 Il giudizio veniva istruito in via documentale ed infine deciso con la sentenza impugnata, nella quale il Tribunale, riconosciuta la legittimazione attiva del ricorrente in qualità di CP_1
supercondominio deputato alla gestione di beni e servizi comuni, rigettava l'interposta opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e compensando tra le parti le spese del giudizio in ragione del mutamento di giurisprudenza, concretatosi nella sentenza della Corte
di Cassazione a Sezioni Unite n. 9839 del 14.04.2021 resa durante la pendenza del giudizio di opposizione.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
6. Con il primo ed unico motivo l'appellante sostiene che il giudice di prime cure abbia rigettato l'interposta opposizione a decreto ingiuntivo sull'errato presupposto che la doglianza relativa all'illegittima attribuzione dei millesimi fosse riferita ad un singolo rendiconto;
diversamente, l'appellante sostiene che la delibera oggetto della controversia sia da ritenere
“nulla” e non annullabile in quanto relativa non ad una singola spesa, bensì a ben cinque esercizi finanziari. Sulla scorta di tale premessa, chiede che la Corte adita Parte_1
accerti e dichiari la nullità della delibera assembleare del 30.06.2015 che ha deliberato un riparto delle spese in violazione dell'art. 1123 cc, attribuendo al suo immobile valori millesimali errati.
7. Il motivo è infondato e va disatteso per le ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.
Va osservato anzitutto che la pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte richiamata nella sentenza impugnata assume valore dirimente ai fini della decisione della presente controversia, essendo stata resa dalla Suprema Corte al fine di comporre il contrasto giurisprudenziale sorto in relazione alla nullità delle delibere assembleari ed all'estensione dell'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il recupero degli oneri
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 281/2022 R.G. – / Parte_1 [...] Controparte_3
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
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[...] [...]
In particolare, la suddetta pronuncia ha tentato di chiarire definitivamente i profili controversi,
verificando anzitutto se il giudice di merito investito della decisione sull'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per debiti condominiali possa o meno pronunciarsi sulla validità delle delibera posta a base della richiesta economica, oppure se detta valutazione sia riservata al giudice interessato dall'impugnazione della delibera assembleare;
inoltre, la detta pronuncia ha inteso individuare in maniera univoca ed incontrovertibile il tipo di invalidità che inficia le delibere assembleari di riparto spese adottate in violazione dei criteri legali o convenzionali.
In ordine al primo profilo, la giurisprudenza più risalente affermava che il giudice adito per il decreto ingiuntivo dovesse limitarsi a verificare la permanente efficacia e validità della delibera posta a base del procedimento monitorio, senza poterne sindacare la validità, neppure in via incidentale, trattandosi di valutazione riservata al giudice dinanzi al quale la delibera viene impugnata (così Cass. SS. UU. n. 26629 del 18.12.2009; Cass. n. 8685 del 28.03.2019;
Cass. n. 21240 del 09.08.2019).
Successivamente, la giurisprudenza di legittimità ha mutato orientamento sul tema,
affermando che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice adito può sempre pronunciarsi sulla dedotta nullità della delibera assembleare dalla quale scaturisce il debito, in quanto la validità della delibera rappresenta l'elemento costitutivo della domanda di pagamento e per ciò stesso il giudice è chiamato alla sua verifica (così Cass. n. 305 del
12.01.2016; Cass. n. 19832 del 23.07.2019).
Inserendosi nel solco di questo più recente orientamento giurisprudenziale, la pronuncia della
Suprema Corte a Sezioni Unite richiamata nella sentenza impugnata approfondisce alcuni profili dei temi innanzi richiamati, affermando anzitutto che la validità della delibera
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 281/2022 R.G. – / Parte_1 [...] Controparte_1 assembleare costituisce il presupposto per la conferma del decreto ingiuntivo emesso;
per tale ragione, ove richiesto in tale senso, il giudice dell'opposizione deve potersi pronunciare sull'esistenza del presupposto necessario all'accoglimento oppure al rigetto dell'interposta opposizione, risolvendo la controversia e nel contempo mettendo in pratica il principio di economia processuale, evitando il conseguente moltiplicarsi dei giudizi e l'inevitabile rischio di decisioni difformi tra loro.
Sulla scorta di quanto statuito di recente dalla Suprema Corte, al giudice dell'opposizione è
ora riconosciuta la possibilità di pronunciarsi sulla validità delle delibere poste a base della pretesa economica, evitando così pronunce giudiziali di condanna fondate su delibere totalmente invalide.
Diversamente accade per le delibere ritenute annullabili, rispetto alle quali la Suprema Corte
ha riconosciuto al giudicante la possibilità di pronunciarsi sulla dedotta invalidità solo nei casi in cui detto vizio sia contestato come domanda autonoma in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma non in via di eccezione.
Il motivo di una siffatta preclusione si fonda sulla considerazione che l'eccezione, avendo quale unico effetto la paralisi degli effetti della domanda altrui, avrebbe un'efficacia riservata esclusivamente al soggetto che la fa valere in quel giudizio senza alcun effetto costitutivo tale da consentire la rimozione della delibera erga omnes, contraddicendo in tal modo l'essenza stessa della disciplina condominiale indicata dal legislatore nell'art 1137 c.c; in altre parole,
poiché il è un “ente collettivo”, che per il suo buon funzionamento richiede regole CP_1
chiare ed uniformi, una siffatta disciplina evita che la delibera di cui si contesta la validità
possa essere invalida per gli impugnanti e valida per tutti gli altri condomini.
Da quanto innanzi consegue che, ove l'invalidità della delibera assembleare venga sollevata
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 281/2022 R.G. – / Parte_1 [...]
12 - NAPOLI Controparte_1 in via di eccezione, il giudice adito può dichiararne d'ufficio l'inammissibilità, mentre la stessa domanda risulta sempre ammissibile ove spiegata in via riconvenzionale nello stesso giudizio di opposizione ovvero in via autonoma in altro e diverso giudizio.
Chiarito quanto innanzi sotto il profilo del rito, nella surrichiamata pronuncia la Corte si è poi occupata in maniera più specifica del tipo di invalidità che inficia le delibere assembleari che ripartiscono le spese in violazione dei criteri di cui agli artt. 1123 cc. e segg. ovvero dei criteri convenzionali.
Richiamando i principi di diritto affermati nella precedente pronuncia n. 4806/2005 resa a
Sezioni Unite che, identificando la nullità nei vizi di sostanza e l'annullabilità nei vizi di forma, confermava il netto distinguo tra nullità ed annullabilità facendo assurgere quest'ultimo vizio a regola generale allo scopo di non paralizzare l'attività dell'ente di gestione condominiale, il Supremo Collegio ha successivamente precisato che devono ritenersi “nulle” le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i
generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere
per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, numeri 2) e 3), cod. civ. e che è sottratta al metodo maggioritario;
devono invece ritenersi meramente “annullabili” le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza
modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione
degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, secondo comma, cc.
Alla luce dei principi di diritto innanzi indicati deve affermarsi che l'assemblea non può
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 281/2022 R.G. – / Parte_1 [...] Controparte_1 modificare a maggioranza i criteri di riparto spese legali o convenzionali esistenti poiché,
trattandosi di materia che esorbita dalla competenza del consesso condominiale, la deliberazione adottata avrebbe un oggetto giuridicamente impossibile, risultando viziata da
“difetto assoluto di attribuzioni”; diversamente, l'assemblea può ripartire a maggioranza le spese in violazione dei criteri legali o convenzionali, a condizione che non li modifichi, perché
in tali casi, seppur malamente, esercita il potere nell'ambito delle proprie attribuzioni e senza usurpare i poteri riconosciuti dall'ordinamento ad altri soggetti giuridici, con la conseguenza che alla deliberazione contraria alla legge può essere conseguire esclusivamente l'annullabilità secondo la regola normativa di cui all'art. 137 cc..
Il suddetto principio è stato richiamato in una recente ordinanza, nella quale il Supremo
Collegio ha affermato testualmente che: “in tema di ripartizione delle spese condominiali, le
attribuzioni dell'assemblea non comprendono il potere di introdurre criteri di riparto
differenti da quelli previsti ex lege;
ne deriva che la deliberazione che stabilisca, a
maggioranza, di modificare, in astratto e pro futuro, i criteri legali è affetta da nullità per
difetto assoluto di attribuzioni dell'assemblea” (Cass. ord. n. 2580 del 29.01.2024)
Ora, nel caso di specie la doglianza dell'odierna appellante si sostanzia nella dedotta nullità
del deliberato assembleare poiché adottato sulla base di valori millesimali illegittimi in quanto sproporzionati ed eccessivi in relazione al valore della sua proprietà esclusiva.
Applicando i principi surrichiamati alla controversia che ci occupa si osserva che la doglianza,
come formulata, non può trovare accoglimento;
ed infatti, la delibera avente ad oggetto l'approvazione dei rendiconti degli anni 2010 - 2015 e del relativo stato di riparto è stata adottata a maggioranza applicando il criterio legale di ripartizione stabilito dalla legge all'art. 1123 cc, ovvero in proporzione al valore millesimale riconosciuta all'unità immobiliare della
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- Controparte_1 CP_4
[...]
[...]
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[...]
[...]
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[...] in concreto, nella ripartizione delle spese comuni l'assemblea ha applicato i criteri
[...]
di riparto previsti dalla tabella millesimale applicata in maniera conforme e costante sin dal
1986, risultando provato per tabulas che il valore millesimale di 115,76 riferito all'immobile della è corrispondente a quello approvato all'unanimità dall'assemblea in data Pt_1
10.04.1986 alla presenza di dante causa dell'odierna appellante. Persona_1
Alla luce dei principi di diritto indicati nella pronuncia a Sezioni Unite innanzi richiamata,
risulta evidente che la delibera impugnata non può ritenersi “nulla”, non avendo l'assemblea agito in difetto assoluto di attribuzioni, ovvero in una situazione di carenza assoluta del potere esercitato.
Non può peraltro condividersi l'interpretazione della sentenza delle Sezioni Unite offerta dall'appellante, secondo il quale sarebbe annullabile la delibera riguardante una spesa particolare, mentre sarebbe nulla la delibera avente ad oggetto una spesa protratta nel tempo e relativa all'intera gestione delle spese condominiali, come nella fattispecie;
è infatti evidente che la diversa gravità del vizio che può inficiare la validità di una delibera assembleare non dipende in alcun modo dalla natura - occasionale oppure continuativa - delle spese oggetto di ripartizione, bensì dalla attività svolta in concreto dall'assemblea, il cui deliberato è
considerato nullo nelle residuali ipotesi in cui all'assemblea viene contestato l'an del potere in concreto esercitato, tra le quali devono ricomprendersi i casi in cui l'assemblea abbia modificato con la sola maggioranza i criteri di riparto spese legali o convenzionali applicabili nel futuro, agendo al di fuori delle attribuzioni conferitele dalla legge e concretando l'ipotesi di impossibilità dell'oggetto in senso giuridico.
In virtù di quanto innanzi precisato, deve affermarsi che nella delibera posta a base dell'ingiunzione potrebbe ipotizzarsi il solo vizio dell'annullabilità; tuttavia, nel giudizio di
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- NAPOLI
[...] CP_1 opposizione a decreto ingiuntivo che ci occupa il detto vizio risulta sollevato soltanto in via di eccezione e non in via riconvenzionale e comunque oltre il termine decadenziale di trenta giorni previsto per le impugnazioni delle delibere annullabili;
ciò posto, la statuizione di rigetto resa sul punto dal giudice di prime cure appare corretta, condivisibile e meritevole di conferma.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'appello è totalmente infondato e va disatteso.
8. L'integrale rigetto dell'appello comporta la soccombenza dell'appellante e la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore del appellato;
la relativa CP_1
liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 55/14 e succ. mod., con applicazione dello scaglione fino ad €. 52.000,00
per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale nei valori minimi, in ragione della modesta complessità della vicenda e del contenuto sforzo difensionale conseguente alla riproposizione degli stessi argomenti già ampiamente esaminati in primo grado e con distrazione in favore dell'avv. BI RA, procuratore del condominio appellato,
dichiaratosi anticipatario.
9. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante, in quanto soccombente, è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
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La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 5641/2021 resa dal Tribunale di Napoli tra le parti in epigrafe indicate,
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 281/2022 R.G. – / Parte_1 [...] Controparte_1 ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore del Parte_1
in persona dell'amministratore Controparte_2
p.t., che liquida in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv.
BI RA, dichiaratosi anticipatario;
3- dà atto che l'appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli l'08.10.2025
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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