Articolo 152 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 193Articolo 153
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18 dicembre 1942
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22 aprile 2006
Art. 152. (( 1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 e' a carico del venditore.

2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), e' a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2.

3. Fino al momento in cui il versamento alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.

4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto. ))
Entrata in vigore il 22 aprile 2006
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