Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/05/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 161/2022 r.g.a. vertente
FRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'avv. Felice Gambadauro e
[...]
dall'avv. Mariagiorgia Bellelli;
appellante-appellata incidentale
E
, nato a [...] l'[...], c.f. CP_1 C.F._2
, e , nata a [...] il [...], c.f.
[...] CP_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Nastasi;
C.F._3
appellati-appellanti incidentali
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_3 [...]
, e nato a [...] il [...], c.f. C.F._4 CP_4
1
Giacobbe;
appellati-appellanti incidentali
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_5 C.F._6
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Sfravara;
[...]
appellato-appellante incidentale
E
nata a [...] il [...], c.f. CP_6 C.F._7
, e , residente in [...]
43 B, complesso Duccio 2, Vill. S. Margherita;
appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2016/2021 del Tribunale di Messina, pubblicata in data 25.11.2021.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 27.3.2015,
[...]
e , proprietari di un box-deposito sito in Messina, CP_1 CP_2
Villaggio S. Margherita, via Torrente Oliveto, esponevano al
Tribunale di Messina che il predetto immobile era interessato da fenomeni infiltrativi provenienti dalla terrazza di proprietà di
[...]
adibita a parcheggio di autovetture. Richiamati gli esiti Pt_1
dell'accertamento tecnico ex art. 696 bis c.p.c. promosso per l'individuazione delle cause delle infiltrazioni in questione, i predetti chiedevano, quindi, al Tribunale di Messina che la Parte_2 Pt_1
2 venisse condannata al risarcimento per il danneggiamento del loro box.
Nella costituzione della che chiamava in causa Pt_1 [...]
, e CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, i quali a loro volta si costituivano in giudizio, fatta Controparte_7
eccezione per la e il , il Tribunale adito, sulla base CP_6 CP
della ctu disposta nel corso del giudizio, imputava la responsabilità dei danni riscontrati nel box-deposito dei ricorrenti alla proprietaria del terrazzo, e a coloro che utilizzavano la terrazza Parte_1
medesima a parcheggio, vale a dire , Controparte_3 [...]
e mentre escludeva la CP_4 Controparte_5 CP_6
responsabilità di . Controparte_7
Pertanto, il Tribunale condannava, a titolo risarcitorio,
[...]
al pagamento della somma di € 10.572,00, in favore dei Pt_1
ricorrenti, nonché all'esecuzione “dei lavori di cui a pag. 5 della CTU
a firma dell'ing. . Condannava, inoltre, Per_1 [...]
, e al CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
pagamento dell'importo di € 5.122,13, in favore di e CP_1
, a titolo di risarcimento, e “all'esecuzione degli stessi CP_2
lavori di cui alla citata pag. 5”.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello Parte_1
e hanno proposto appello incidentale, al CP_1 CP_2
pari di , e di Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. emessa in data 11.6.2024, la causa
è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 2. L'appello di Parte_1
Con il primo motivo di impugnazione deduce che la Parte_1
propria responsabilità in ordine alla causazione dei danni lamentati dagli attori ) è stata ravvisata dal primo giudice nella Parte_2
posizione di nuda proprietaria di essa appellante della terrazza che funge anche da copertura delle autorimesse sottostanti (fra cui va annoverata quella degli attori), posto che detta terrazza è oggetto di un diritto d'uso con finalità di parcheggio da parte di
[...]
, e CP_3 Controparte_5 CP_6 CP_4
nonché oggetto di una servitù di transito in favore di CP
. Richiamando l'art. 1126 c.c., la deduce che gli oneri
[...] Pt_1
per l'attività di manutenzione della terrazza de quo dovevano essere sopportati dagli stessi attori (proprietari dell'unità sottostante) e da coloro che ne avevano l'uso.
Con il secondo motivo l'appellante si duole della condanna al risarcimento per equivalente e al rimborso delle spese pronunciata nei suoi confronti, condanna ritenuta ingiusta non solo per le ragioni esposte con il primo motivo di gravame, ma anche per l'ulteriore profilo relativo alla mancata pronuncia condannatoria solidale di essa appellante con gli altri soggetti soccombenti, condannati anch'essi al risarcimento e al rimborso delle spese processuali e di ctu.
3. L'appello incidentale di e . CP_1 CP_2
Con il primo motivo di gravame i signori si dolgono della Parte_2
mancata condanna dei soccombenti al pagamento dei danni per la mancata fruizione del loro immobile anche dopo la pronuncia del
Tribunale e fino alla concreta eliminazione delle infiltrazioni accertate.
4 Con il secondo motivo gli appellanti incidentali si dolgono della mancata condanna dei soccombenti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., evidenziando all'uopo che i fatti di causa risalgono al 2011
e che con l'ATP svoltosi nel 2013 erano state evidenziate le gravi problematiche connesse alle infiltrazioni.
4. L'appello incidentale di e di Controparte_3 CP_4
Gli appellanti incidentali deducono, preliminarmente, la mancata partecipazione al giudizio dei soggetti proprietari degli altri due box che si trovano al di sotto del terrazzo di copertura oggetto di controversia.
e si dolgono della condanna Controparte_3 CP_4
pronunciata nei loro confronti, deducendo di vantare sulla terrazza de qua solo una servitù di parcheggio. Poiché i danni arrecati all'immobile dei signori derivano da difetti strutturali del Parte_2
terrazzo di proprietà della difetti che necessitano di interventi Pt_1
straordinari di pertinenza esclusiva del proprietario, il Tribunale ha errato nel pronunciare condanna risarcitoria anche nei loro confronti.
Aggiungono, che al più essi possono essere tenuti solo in ragione di
1/3 ex art. 1126 c.c. e, inoltre, che in passato la aveva dato Pt_1
causa al danno lamentato dagli attori per avere utilizzato la terrazza per il parcheggio con mezzi pesanti.
4. L'appello incidentale di Controparte_5
deduce, preliminarmente, che, dal momento che è Controparte_5
stata pronunciata sentenza di condanna alla esecuzione di lavori straordinari di manutenzione della terrazza, il primo giudice avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti del nudo proprietario dell'appartamento al cui servizio (parcheggio) è posto il terrazzo.
Esso appellante, infatti, è solo l'usufruttuario dell'appartamento 5 suddetto e in tale qualità fruisce dell'area destinata a parcheggio medesimo. Evidenzia di non essere comunque legittimato passivo in ordine alla domanda risarcitoria avanzata dagli , non Parte_2
avendo alcun potere di eseguire opere di manutenzione straordinaria sul terrazzo, le quali sono, invece, di competenza della proprietaria,
e sottolinea che le cause delle lamentate Parte_1
infiltrazioni non sono ascrivibili ai titolari della servitù di parcheggio sul terrazzo in questione ma a difetti costruttivi dello stesso, come messo in evidenza dall'accertamento tecnico preventivo, e da un uso dell'area da parte della stessa che aveva fatto transitare e Pt_1
parcheggiare sul terrazzo mezzi pesanti.
Con altro motivo, l'appellante incidentale si duole della quantificazione dei danni per equivalente operata dal primo giudice moltiplicando il presunto valore locativo del bene per i mesi di asserita mancata fruizione dal febbraio 2011 al febbraio 2019.
Evidenzia all'uopo che la relazione del ctu nominato in sede di ATP aveva descritto alla data del dicembre 2013 le condizioni del box oggetto di controversia, mancante di pitturazione, i cui danni erano limitati a scrostamenti di intonaco e a varie tracce di umidità (il nominato ctu aveva quantificato, poi, in € 662,10 l'importo necessario al ripristino dello stato dei luoghi). Quanto al periodo successivo, vale a dire dal gennaio 2014 al febbraio 2019, gli avevano Persona_2
utilizzato il garage in questione (come poteva evincersi dalle foto scattate dal ctu nominato nel giudizio di merito, ing. ed Per_1
avevano dato a terzi in comodato gratuito l'utilizzo del bene in questione, come poteva evincersi da quanto evidenziato dall'ing.
che nel suo elaborato aveva dato atto della presenza al Per_1
primo sopralluogo del sig. “comodatario Parte_3
dell'immobile”.
6 5. L'esame dell'appello di Parte_1
Il primo motivo d'appello della è infondato. L'azione proposta Pt_1
dai signori nei confronti della si fondava sulle Parte_2 Pt_1
risultanze di una consulenza di parte e della consulenza svolta in sede di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c.; elaborati questi che mettevano in evidenza la non corretta pendenza della terrazza e la inadeguata impermeabilizzazione della stessa quali cause delle infiltrazioni lamentate. I fatti posti a fondamento della domanda attengono, quindi, alla realizzazione del lastrico e sono riconducibili alla quale erede dell'originario Pt_1
proprietario e costruttore, . CP_8
Va aggiunto che la domanda, in quanto volta ad ottenere il compimento di modifiche strutturali del bene indispensabili a far cessare le denunciate infiltrazioni, correttamente è stata proposta nei confronti del proprietario dell'immobile, il quale del resto è comunque tenuto alle opere di manutenzione straordinaria, sia che sul bene si configuri un diritto reale d'uso in favore dei chiamati in causa, sia che si configuri un diritto di servitù di parcheggio. Nel primo caso, infatti, viene in rilievo l'art. 1005 c.c. che pone a carico del proprietario le riparazioni straordinarie, nel secondo caso va evidenziato che l'art. 1069 c.c., nel porre a carico del proprietario del fondo dominante l'esecuzione delle opere di manutenzione necessarie per l'esercizio della servitù, sancisce, anche nel caso che quelle opere giovino anche al fondo servente e quindi comportino il proporzionale obbligo contributivo del proprietario di quest'ultimo, non un obbligo, ma una semplice facoltà, il cui mancato esercizio non determina alcuna responsabilità per danni ai sensi dell'art. 2043, nessuno potendo rispondere dell'astensione da un comportamento non imposto dalla legge (si veda sul punto in motivazione Cassazione 7 17492/2012). In ogni caso, si ribadisce, l'azione risarcitoria volta al compimento delle opere indispensabili a far cessare le infiltrazioni e al risarcimento per equivalente trova fondamento in difetti originari del bene quali accertati in sede di ATP, ai quali poi si sono aggiunte le sollecitazioni sul terrazzo causate dall'uso a parcheggio del bene da parte dei chiamati in causa.
Ora, in punto di fatto si osserva che la ctu disposta nel giudizio di merito ha dato riscontro indiretto alla relazione svolta in sede di ATP, evidenziando la necessità di interventi sul massetto e sulla impermeabilizzazione. Se così è, sulla base degli elaborati peritali, rispettivamente eseguiti in sede di ATP e di merito, si apprezza la sussistenza di un difetto strutturale del bene imputabile alla la Pt_1
quale è tenuta a rispondere verso i terzi in forza della previsione generale ex art. 2043 c.c., e non già per eventuali difetti di interventi manutentivi, in disparte al momento le considerazioni in ordine alla eventuale concorrente responsabilità degli appellanti incidentali,
e (fermo restando la mancata impugnazione CP_3 CP_4 CP_5
da parte di della condanna pronunciata nei suoi CP_6
confronti).
Va aggiunto che il richiamo all'art. 1126 c.c. non è pertinente, poiché, al di là della non riconducibilità della fattispecie alla previsione della norma (v. Cassazione 24250/2023), nel caso di specie la necessità degli interventi riparatori è imputabile esclusivamente alla proprietaria della terrazza (per difetti costruttivi) e agli altri chiamati in causa per l'uso della stessa (sull'inapplicabilità dell'art. 1126 c.c. e i criteri di ripartizione delle spese ivi previsti, in caso di accertata imputazione della responsabilità esclusiva dei danni all'immobile sottostante a terrazza o lastrico, si veda in motivazione Cassazione
28253/2023, pagina 6). 8 Il motivo d'appello relativo alla mancata condanna solidale al risarcimento del danno per equivalente e al rimborso delle spese processuali e di ctu è fondato. Va puntualizzato che l'interesse alla riforma sul punto della sentenza si ravvisa nella possibile azione di regresso che la potrebbe esercitare nei confronti degli altri Pt_1
soggetti condannati. La concorrente responsabilità dei chiamati in giudizio nella causazione dei danni subiti dagli attori ), Parte_2
accertata dal Tribunale sulla scorta della ctu (da confermarsi in questa sede nei limiti di quanto verrà chiarito nel prosieguo della presente motivazione), infatti dà luogo all'applicazione dell'art. 2055 c.c. secondo cui “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”.
Posto che il motivo attiene solo al risarcimento del danno per equivalente e alle spese, deve essere affermata la condanna della al pagamento della somma di € 10.572,00, in favore degli Pt_1
, in via solidale con la condanna al pagamento della Parte_2
somma di € 5.122,34, e nei limiti di detta somma, pronunciata nei confronti di , ed Controparte_3 CP_4 Controparte_9
(dovendosi escludere la condanna dello al pagamento di detta CP_5
somma per quanto verrà in seguito esposto nella presente motivazione), e deve essere, altresì, affermata la condanna della al rimborso delle spese processuali e di ctu nei confronti degli Pt_1
in via solidale con la condanna al rimborso delle spese Persona_2
processuali in ragione di ½ e nei limiti di detta misura, pronunciata nei confronti di (dovendosi riformare il capo delle Controparte_9
spese del primo grado per quanto attiene alla posizione di
[...]
, e . CP_3 CP_4 Controparte_5
Va puntualizzato che il primo giudice, oltre a condannare i chiamati in causa ( e all'esecuzione dei lavori CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
9 evidenziati dal ctu a pag,. 5 del suo elaborato, ha condannato i predetti al risarcimento del danno in ragione di € 5.122,13, vale a dire ad una percentuale dell'intero risarcimento per equivalente posto a carico della per il mancato uso del bene da parte degli attori fino alla Pt_1
data del febbraio 2019. Tale statuizione di condanna in termini percentuali non ha formato oggetto di impugnazione da parte degli e in questa sede non può essere rivista (salvo per quanto Parte_2
concerne la posizione di secondo quanto sarà Controparte_5
esposto nel prosieguo).
La domanda della di volere essere garantita e manlevata dai Pt_1
sigg. Controparte_10 CP_6 [...]
, è inammissibile, poiché in ordine a tale CP_4 Controparte_7
domanda nessun motivo di impugnazione è stato articolato dall'appellante, che quanto meno avrebbe dovuto censurare l'impugnata sentenza per omessa pronuncia sul punto.
6. L'esame dell'appello incidentale proposto da Controparte_3
e CP_4
L'appello proposto dai e è fondato nei termini che CP_3 CP_4
seguono. Anche se con motivazione sintetica, il Tribunale ha individuato nell'utilizzo a parcheggio della terrazza “in maniera preponderante” la causa del degrado del solaio e conseguentemente ha condannato gli appellanti incidentali al risarcimento del danno.
I non colgono pienamente la ratio della decisione CP_11
impugnata che attribuisce la loro concorrente responsabilità nella causazione dei danni non già ad un difetto manutentivo del terrazzo ma all'uso del terrazzo stesso, adibito ad area di parcheggio, da parte di coloro – in essi compresi gli appellanti incidentali – che vantano il diritto di parcheggiare l'auto nel terrazzo in questione;
uso che,
10 evidentemente, il primo giudice ha ritenuto integrante un fatto illecito ex art. 2043 c.c.. In altri termini, la legittimazione passiva dei
è stata riconosciuta in forza della loro condotta che di CP_12
fatto ha contribuito a dar luogo alle lamentate infiltrazioni.
Sennonché, pur avendo contribuito a dare causa alla lesione o alla molestia nell'esercizio del diritto di proprietà da parte degli
[...]
, gli appellanti incidentali hanno legittimazione passiva solo in Per_2
ordine alla pretesa risarcitoria degli per equivalente e per Parte_2
l'esecuzione degli interventi da eseguire sul locale adibito a box degli
(punti iii e iv della pag. 5 della relazione dell'ing. Persona_2
, non già per la pretesa risarcitoria volta all'esecuzione di Per_1
interventi strutturali sul bene di proprietà della interventi che Pt_1
possono essere richiesti solo nei confronti del proprietario del bene medesimo. Va puntualizzato che l'azione volta alla rimozione delle cause delle infiltrazioni (che vede come legittimato passivo il proprietario del bene su cui vanno eseguite le opere strutturali idonee alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni) può essere cumulata con la domanda, proponibile verso altro convenuto, per responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., volta a conseguire il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato.
Da ciò discende, inoltre, che, in assenza di una doglianza che attiene alla condanna risarcitoria per equivalente per il mancato uso del bene da parte degli attori, e , va confermata la statuizione di CP_1 CP_2
condanna dei al pagamento della somma di € CP_3 CP_4
5.122,13.
Le ulteriori doglianze sollevate dagli appellanti incidentali con riferimento alla mancata partecipazione in giudizio dei proprietari degli altri box e all'applicazione dell'art. 1126 c.c. sono infondate.
11 La domanda risarcitoria proposta dagli è stata indirizzata Persona_2
nei confronti di coloro che sono stati ritenuti responsabili dei danni da essi subiti e fra questi non sono annoverati i proprietari degli altri box, che non sono, quindi, parti in causa né rivestono la qualità di litisconsorti necessari.
Quanto all'art. 1126 c.c., si osserva che tale norma non appare applicabile al caso di specie in cui la necessità degli interventi riparatori sono imputabili esclusivamente alla proprietaria della terrazza (per difetti costruttivi) e agli altri chiamati in causa per l'uso della stessa. In altri termini, la prova della specifica imputabilità soggettiva del danno esclude l'applicazione dell'art. 1126 c.c. ai fini della ripartizione delle spese di riparazione del terrazzo (si veda anche quanto evidenziato a pag. 8 della presente motivazione).
7. L'esame dell'appello di Controparte_5
Nell'esame dell'appello proposto da va Controparte_5
preliminarmente puntualizzato che per effetto dell'impugnazione incidentale proposta dagli è sorto l'interesse Parte_2
all'impugnazione incidentale tardiva da parte dello CP_5
medesimo (sul punto va richiamata Cassazione, sezioni unite,
8486/2024; si veda anche Cassazione 10477/2024 secondo cui “in base al principio dell'interesse all'impugnazione,
l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza;
conseguentemente è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme
12 dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione”).
7.1 Il motivo d'appello con cui deduce il difetto di Controparte_5
integrità del contraddittorio è infondato, mentre è parzialmente fondato il motivo laddove è stato dedotto il difetto di legittimazione passiva dell'appellante incidentale.
Lo , infatti, non coglie pienamente la ratio della decisione CP_5
impugnata che attribuisce la sua concorrente responsabilità nella causazione dei danni non già ad un difetto manutentivo del terrazzo ma all'uso del terrazzo stesso, adibito ad area di parcheggio, da parte di coloro – in essi compreso l'appellante incidentale – che vantano il diritto di parcheggiare l'auto nel terrazzo in questione;
uso che, evidentemente, il primo giudice ha ritenuto integrante un fatto illecito ex art. 2043 c.c.. In altri termini, la legittimazione passiva dello
è stata riconosciuta in forza della sua condotta che di fatto ha CP_5
contribuito a dar luogo alle lamentate infiltrazioni.
Pertanto, correttamente non è stato disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del nudo proprietario dell'immobile al cui servizio è stato riconosciuto il diritto dello di CP_5
parcheggiare l'auto.
Sennonchè, pur avendo contribuito a dare causa alla lesione o alla molestia nell'esercizio del diritto di proprietà da parte degli
[...]
, lo ha legittimazione passiva solo in ordine alla pretesa Per_2 CP_5
risarcitoria degli per equivalente e per l'esecuzione degli Parte_2
interventi da eseguire sul locale adibito a box degli (punti Persona_2
iii e iv della pag. 5 della relazione dell'ing. , non già per la Per_1
pretesa risarcitoria volta all'esecuzione di interventi strutturali sul
13 bene di proprietà della interventi che possono essere richiesti Pt_1
solo nei confronti del proprietario del bene medesimo.
Va puntualizzato che l'azione volta alla rimozione delle cause delle infiltrazioni (che vede come legittimato passivo il proprietario del bene su cui vanno eseguite le opere strutturali idonee alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni) può essere cumulata con la domanda, proponibile verso altro convenuto, per responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., volta a conseguire il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato.
7.2 Il motivo d'appello formulato dallo in ordine alla CP_5
condanna risarcitoria per equivalente è fondato.
La mancata fruibilità del locale posto a fondamento della domanda è smentita dagli elementi di prova evidenziati dall'appellante.
Ed invero, sulla base della relazione redatta in sede di ATP non emerge una situazione di impossibilità di godimento del bene imputabile alle infiltrazioni lamentate, anche se il ctu nominato in quella sede accertava la sussistenza di “notevoli inconvenienti da infiltrazione di umidità”. Ed infatti, dalle foto risulta comunque la presenza di oggetti, segno questo dell'utilizzo del bene come deposito. La ctu redatta nel giudizio di merito ha evidenziato la inagibilità del bene, per effetto delle lamentate infiltrazioni. Tuttavia, il ctu nel verbale di sopralluogo dà atto della presenza di un tale sig.
“comodatario dell'immobile”. A ciò si aggiunge Parte_3
che dalle foto prodotte risulta la presenza nel box di oggetti, indice questo dell'utilizzazione dello stesso come deposito.
Gli atti forniscono, quindi, elementi di prova di un godimento diretto e/o indiretto del bene che smentiscono l'assunto su cui si è fondata la
14 condanna risarcitoria, vale a dire la inutilizzabilità del bene e il suo mancato godimento quale presupposto del risarcimento del danno.
In questa prospettiva, la condanna dello al pagamento della CP_5
somma di € 5.122,13 a titolo risarcitorio per il mancato godimento del bene va riformata.
Va puntualizzato che venendo in rilievo un'ipotesi di responsabilità solidale e, quindi, di scindibilità delle cause per litisconsorzio facoltativo, della riforma della sentenza sul punto non possono avvantaggiarsi le altre parti che sono state condannate in solido con lo al pagamento della detta somma. CP_5
Va, invece, confermata la condanna dello , in solido con gli CP_5
altri riconosciuti corresponsabili, all'esecuzione delle opere all'interno del box di proprietà degli di cui ai punti iii e Parte_2
iv della pagina 5 della relazione di ctu a forma dell'ing in Per_1
quanto si tratta di interventi volti ad eliminare i danni causati dalle infiltrazione a cui anche l'appellante incidentale ha dato causa, alla luce degli accertanti compiuti dal ctu.
8. L'esame dell'appello incidentale degli . Parte_2
La richiesta risarcitoria per il mancato godimento del bene per il periodo successivo a quello preso in considerazione dalla sentenza impugnata non può essere accolta, proprio perché gli atti forniscono elementi di prova di un godimento diretto e/o indiretto del bene, come evidenziato al superiore punto 7.2., i quali fanno presumere, in assenza di prova contraria, una protrazione di detto godimento anche nell'epoca successiva al sopralluogo eseguito dal ctu nel giudizio di merito.
8.1 Anche la richiesta di applicazione dell'art. 96 c.p.c. va respinta.
15 Va intanto puntualizzato che i riferimenti giurisprudenzaili contenuti nell'atto d'appello lasciano intendere come gli abbiano Parte_2
inteso invocare l'applicazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c..
In giurisprudenza si è affermato che “la condanna ex art. 96, comma
3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e
2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente
(Cassazione 3830/2021).
In tale prospettiva, la controvertibilità delle questioni che attengono alla individuazione del soggetto responsabile dei danni e alla sua quantificazione escludono che la convenuta, e i Parte_1
chiamati in causa abbiano resistito in giudizio pretestuosamente.
10. Le spese.
Nei rapporti fra gli , da un lato, e Parte_2 Controparte_5
dall'altro, si osserva che la limitazione della condanna risarcitoria all'esecuzione delle opere meglio descritte ai punti iii e iv della pag.
5 della relazione di consulenza a firma dell'ing. configura Per_1
una situazione di sostanziale reciproca soccombenza che giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
Nei rapporti fra gli , da un lato, e i Parte_2 CP_11
dall'altro, la limitazione della condanna risarcitoria al pagamento della somma di € 5.122,13 e all'esecuzione delle opere meglio 16 descritte ai punti iii e iv della pag. 5 della relazione di consulenza a firma dell'ing. con esclusione della condanna Per_1
all'esecuzione delle opere indicate dal ctu ai punti i e ii della citata pag. 5 della relazione suddetta, configura una situazione di sostanziale reciproca soccombenza che giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
L'accoglimento solo parziale dell'appello della e il rigetto Pt_1
dell'appello incidentale degli , giustificano la Parte_2
compensazione delle spese del presente grado, anche alla luce dell'esito complessivo del giudizio, fermo restando la statuizione contenuta in sentenza in ordine alla condanna della al rimborso Pt_1
delle spese del primo grado, stante comunque la sua soccombenza nei confronti degli attori.
Quanto alle spese di ctu, la statuizione del primo giudice va confermata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 2016/2021 emessa dal Tribunale di Pt_1
Messina, nonché sugli appelli incidentali rispettivamente proposti da e e , Controparte_3 CP_4 CP_1 CP_2
e così decide: Controparte_5
a) Accoglie il motivo d'appello proposto da Parte_1
relativo alla mancata condanna solidale contenuta nella sentenza di primo grado, e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dispone che la condanna della al pagamento Pt_1
della somma di € 10.572,00 in favore di e CP_1 CP_2
debba intendersi in via solidale con la condanna al
[...]
17 pagamento della somma di € 5.122,34, e nei limiti di detta somma, pronunciata nei confronti di , Controparte_3
ed e dispone altresì che la CP_4 Controparte_9
condanna della al rimborso delle spese processuali nei Pt_1
confronti di e alle spese di ctu debba Parte_1
intendersi in via solidale con la condanna al rimborso delle spese processuali in ragione di ½ e nei limiti di detta misura, pronunciata nei confronti di Controparte_9
b) rigetta l'appello incidentale proposto da e da CP_1
; CP_2
c) in accoglimento parziale dell'appello incidentale proposto da e da e in parziale riforma Controparte_3 CP_4
della impugnata sentenza, rigetta la domanda avanzata dagli nei confronti dei predetti e volta Persona_2 CP_3 CP_4
all'esecuzione degli interventi riparatori meglio descritti ai punti i e ii della pagina 5 della relazione di ctu a forma dell'ing.
e compensa fra gli e i Persona_3 Parte_2
le spese del primo grado di giudizio, comprese CP_11
quelle di ctu;
d) in accoglimento parziale dell'appello incidentale proposto da e in parziale riforma della impugnata Controparte_5
sentenza, rigetta la domanda degli proposta nei Persona_2
confronti dello e volta all'esecuzione degli interventi CP_5
riparatori meglio descritti ai punti i e ii della pagina 5 della relazione di ctu a forma dell'ing. rigetta Persona_3
altresì la domanda risarcitoria avanzata dagli nei Parte_2
confronti dello per il mancato godimento del box di CP_5
loro proprietà e compensa le spese del primo grado di giudizio, comprese quelle di ctu;
18 e) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
f) compensa le spese del presente grado di giudizio nei rapporti fra e gli;
Parte_1 Parte_2
g) compensa le spese del presente grado di giudizio nei rapporti fra gli , da un lato, e i dall'altro; Persona_2 CP_11
h) compensa le spese del presente grado di giudizio nei rapporti fra gli , da un lato, e dall'altro. Persona_2 Controparte_5
i) dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte di
[...]
e di di un ulteriore importo pari a quello CP_1 CP_2
già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.5.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott. G. Minutoli
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