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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/11/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott.ssa IA Cottini Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 512/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Angelo Curciullo (del Foro di
Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv.ti Nino Cortese e Monica
VE (del Foro di Ragusa) presso i cui indirizzi di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: transazione.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 17.11.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Nella sua citazione del 25.7.2018 introduttiva del giudizio di primo grado – con cui conveniva innanzi al Tribunale di Ragusa il fratello – Parte_2 CP_1
esponeva:
- che il giudizio che aveva in precedenza instaurato nei confronti dello stesso convenuto, in quella sede evocato sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante della innanzi al Giudice del Lavoro del Controparte_2
Tribunale di Ragusa era rimasto definito dal verbale di conciliazione del 27 giugno 2017 (cron. 6521) a termini del quale il si obbligava sia a Pt_1
versarle la somma di € 150.000.00 (di cui € 30.000,00 da corrispondersi entro il 21 luglio 2017 ed il resto in rate mensili di € 5.000,00 cadauna), sia a liberarla dalle fideiussioni che essa attrice aveva prestato in favore di detta sia ancora a trasferirle la proprietà di immobile urbano (di Controparte_2
circa 190 mq) ubicato in Vittoria, via Bixio ang. via Firenze;
mentre essa Pt_1
si obbligava, tostocchè quanto previsto in suo favore fosse stato integralmente adempiuto, a cedere al fratello le quote della ridetta di cui era CP_2
intestataria,
- che, tuttavia, il convenuto le avesse dolosamente taciuto che a detto immobile urbano fosse stata attribuita in Catasto una destinazione urbanistica diversa da quella originaria (da locale commerciale a laboratorio artigianale), ed anche che accusasse un anomalo deterioramento,
- che lo stesso convenuto si fosse, inoltre, reso ripetutamente moroso nel pagamento dei ratei anzidetti.
Ciò per cui concludeva chiedendo al Tribunale adito di “ritenere e CP_1
dichiarare che il sig. ing. si è reso inadempiente rispetto alle Parte_2
obbligazioni assunte con il verbale di conciliazione n° 29 / 2017 V.C.L. del 27 giugno
2017, cronologico 6521 /2017, sottoscritto avanti il giudice del lavoro dott.ssa
IA RI NG NO all'esito del procedimento iscritto al n° 2894 /
2015 RG del Tribunale di Ragusa - Giudice del lavoro e, per l'effetto, ritenere che egli non possa vantare diritto alcuno in merito alle obbligazioni nascenti dal predetto verbale di conciliazione e specificatamente non abbia diritto di richiedere il trasferimento in suo favore da parte di delle quote societarie da Parte_1
quest'ultima detenute nella e, per converso, ritenere e dichiarare il Controparte_2
diritto della attrice di non provvedere al trasferimento in favore del sig. Parte_1
ing. della partecipazione societaria da essa detenuta nella Parte_2
a causa dell'inadempimento del convenuto rispetto Controparte_2 Parte_2
alle obbligazioni da questi assunte nel verbale di conciliazione n° 29 / 2017 V.C.L. del 27 giugno 2017, cronologico 6521 /2017, sottoscritto avanti il giudice del lavoro dott.ssa IA RI NG NO all'esito del procedimento iscritto al n°
2894/2015 RG del Tribunale di Ragusa - Giudice del lavoro, che esso convenuto pone a fondamento delle sue pretese”.
§§§
Costituitosi in contraddittorio, contestava quanto addotto dalla Parte_2
sorella avendo in realtà – così per come protestava – integralmente ed esattamente adempiuto a tutto ciò cui si era obbligato in base al menzionato verbale di conciliazione.
Venuti in udienza ed assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., con la propria memoria n. 1) l'attrice allegava, ad integrazione di quanto aveva addotto in citazione, che “con riferimento al trasferimento a della proprietà Parte_1
dell'immobile sito in Vittoria, Via Bixio angolo Via Bologna, va rilevato ed eccepito che detto immobile pervenne al sig. in forza di atto di divisione Parte_2
ereditaria effettuata con atto in notaio di Ragusa, rep. n° 16310 Persona_1
del 18 luglio 2003. Con il predetto atto di divisione ereditaria ad ognuno dei coeredi/condividenti venne attribuito un diritto di prelazione per l'acquisto di ciascuno degli immobili oggetto della comunione ereditaria, sicché, fatta eccezione per l'ipotesi di cessione al proprio coniuge ovvero ai figli, ciascuno dei coeredi/condividenti intenzionato a cedere uno degli immobili di cui al predetto atto di divisione avrebbe avuto l'obbligo di dare preventiva comunicazione a tutti gli altri coeredi/condividenti, che avrebbero potuto esercitare il diritto di prelazione. Nella fattispecie che ci occupa, il sig. , prima di cedere l'immobile alla Parte_2
sig.ra , non ha provveduto a dare preventiva comunicazione agli altri Parte_1
coeredi e, specificatamente, alla sig.ra Quest'ultima, con Parte_3
comunicazione del 7 gennaio 2019, pervenuta il 15 gennaio 2019, lamenta la violazione di quest'obbligo da parte del sig. e la conseguente lesione Parte_2
del suo diritto di prelazione, facendo rilevare altresì che l'immobile in questione è parte dell'edificio già di sua proprietà e che, per tale motivo, vi è stata una lesione ancor più evidente del proprio diritto di prelazione. Di conseguenza Parte_3
chiede di potere esercitare oggi il proprio diritto di prelazione con il medesimo valore indicato nell'atto con cui esso è stato ceduto dal alla attrice Parte_2
e, rilevando l'illegittimità della cessione dell'immobile a , Parte_1 Parte_1
ne chiede la retrocessione. La violazione dell'obbligo assunto dal Parte_2
nei confronti di costituisce un ulteriore motivo di illegittimità della Parte_3
conciliazione, che risulta chiaramente viziata dalla malafede contrattuale/processuale del La circostanza evidenziata rende Parte_2
ancor più evidente l'inadempimento del sig. rispetto alle Parte_2
obbligazioni assunte con il verbale di conciliazione n° 29 / 2017 V.C.L. del 27 giugno
2017, cronologico 6521 /2017, sottoscritto avanti il giudice del lavoro dott.ssa
IA RI NG NO all'esito del procedimento iscritto al n° 2894 /
2015 RG del Tribunale di Ragusa – Giudice del lavoro”.
Indi, essendo la causa già istruita documentalmente, il primo giudice fissava sollecitamente udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – e posta la causa in decisione – con sentenza n. 1425/2023 del
4.10.2023 rigettava le domande della (che pure condannava al pagamento, oltre Pt_1
che delle spese di lite, di somma equitativamente determinata ex art. 96, comma terzo, c.p.c.) dopo aver considerato, per quel che in questa sede di impugnazione ancora rileva:
- che “Il convenuto ha dimostrato di avere adempiuto alle obbligazioni su di lui gravanti. [……] Con la prima memoria ex art. 183 cpc parte attrice esprime un nuovo motivo di doglianza, vale a dire che il trasferimento del bene in questione, in adempimento dell'accordo di conciliazione, sarebbe avvenuto in violazione del patto di prelazione convenuto tra i tre germani (oltre le parti in causa, la sorella ) nell'atto di divisione ereditaria del 18 Parte_3
luglio 2003, secondo il quale “ciascun condividente assume l'obbligo, volendo trasferire a titolo oneroso gli immobili come sopra assegnatigli in proprietà esclusiva, di preferire a parità di condizioni gli altri condividenti”; produce con la seconda memoria ex art. 183 cpc lettera di del Parte_3
7 gennaio 2019, con la quale la stessa dichiara ai due fratelli di volere esercitare il proprio diritto di prelazione. A parte il periodo sospetto (atto di citazione notificato nel luglio 2018, prima udienza il 23.1.2019), va rilevato che è anch'essa prelazionaria, e che il patto tra condividenti non Parte_1
contempla un criterio di preferenza tra pari aventi diritto alla prelazione;
la stessa è inoltre parte di quel patto di prelazione, e quindi ella Parte_1
stessa avrebbe dato causa, in ipotesi, alla sua violazione”,
- che “Per quanto riguarda l'obbligazione pecuniaria, la stessa è stata pacificamente adempiuta, come emerso in seno al giudizio di opposizione all'esecuzione RG n. 1507/2018, definito con sentenza n. 301 del 2019 passata in giudicato;
va qui ribadito che parte attrice, così come per il trasferimento immobiliare, lamenta solo ritardi non meglio definiti nel versamento delle somme (sicchè è impossibile verificare la gravità dell'inadempimento), ma il verbale di conciliazione non prevede alcun termine essenziale, anzi risulta cancellata la dicitura “le parti convengono che il ritardo nel pagamento di una sola delle rate suddette darà alla parte ricorrente la facoltà di avvalersi della risoluzione automatica del presente accordo a norma degli artt. 1456 e
1976 c.c.”. Con la sentenza n. 301 del 2019 è stato peraltro accertato che la ricorrente ha lamentato solo il mancato pagamento della rata scadente al 30 aprile 2018, poi pagata il 16 maggio 2018, né risultano allegati inadempimenti ulteriori;
anzi risultano sconfessati dalle note di trattazione depositate il 28.11.2022 (per l'udienza di precisazione delle conclusioni), con le quali parte attrice introduce un tema tanto nuovo quanto irrilevante, ovvero “che il predetto convenuto non ha personalmente provveduto al pagamento delle somme di cui al verbale di conciliazione, avendo provveduto, invece, con fondi della società di cui adesso pretende il trasferimento delle quote in suo favore”, chiedendo sul punto giuramento decisorio. Lo stesso è inammissibile perché riguarda una circostanza (pagamento con fondi della società) dedotta oltre lo sbarramento temporale fissato per la fase assertiva (prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc) ed è inoltre non decisivo perché appare irrilevante la provenienza dei fondi, se parte attrice non deduce in modo chiaro e trasparente se ed in che misura detti fondi appartengano a lei quale socia di minoranza”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva, con citazione tempestivamente CP_1
notificata il 4.4.2024, appello articolato su due motivi.
Deducendo, con il primo, che – allorchè aveva omesso di sanzionare la circostanza che, prima di addivenire al trasferimento in favore di essa appellante del sullodato immobile urbano di via Bixio ang. via Firenze, il non si fosse curato di Pt_1
consentire alla sorella di esercitare il diritto di prelazione che i tre fratelli si Pt_3
erano reciprocamente attribuiti in seno al citato atto di divisione in notar del 18 Per_1
luglio 2003 – il primo giudice non avesse adeguatamente considerato che la condotta dell'appellato avesse impedito a detta “di esercitare il suo diritto di Parte_3
prelazione, eventualmente offrendo un prezzo maggiore”. Inoltre, “Ha ancora errato il Tribunale nel ritenere che l'attrice , nell'acquistare l'immobile, Parte_1
avrebbe essa stessa violato il patto di prelazione. Infatti, a ben vedere, in sede di divisione ereditaria i coeredi hanno previsto soltanto a carico del venditore l'obbligo di comunicazione ai coeredi dell'intenzione di vendere e del prezzo stabilito per la vendita. Con l'ulteriore considerazione che il con l'atto pubblico Parte_2
stipulato in Notaio di Ragusa al repertorio n° 34663 del 6 dicembre 2017, ha Per_1 garantito a la titolarità dell'immobile libero, dai pesi e vincoli ivi Parte_1
indicati e, fra l'altro, …. “da prelazioni”. Se ciò non bastasse, si rilevi che l'appellante ha chiesto che venisse assunta prova per testi per rendere edotto il
Tribunale della mala fede contrattuale dell'appellato, il quale, a fronte dell'espressa richiesta dell'appellante, assicurò di avere acquisito il consenso della terza coerede/condividente. Sicché, in definitiva, deve ritenersi che non Parte_2
abbia correttamente adempiuto a questa parte dell'obbligazione assunta con il verbale di conciliazione di cui in premessa”.
Con il suo secondo motivo di impugnazione censurava, per altro verso, essa di Pt_1
avere “con l'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado dedotto che non ha adempiuto l'obbligazione assunta con il verbale di Parte_2
conciliazione sottoscritto dalle parti avanti il Tribunale di Ragusa in funzione del giudice del lavoro e, specificatamente, che egli “non ha provveduto al pagamento nei termini assegnati delle somme stabilite nel verbale di conciliazione”. In sede di precisazione delle conclusioni ha deferito giuramento decisorio a Parte_1 [...]
affinché quest'ultimo confermasse al Tribunale se il pagamento di quanto Parte_2
dovuto alla appellante in forza del verbale di conciliazione fosse stato effettuato con fondi della società di cui l'appellante è socia di minoranza con una CP_2
quota del 23,10%. La circostanza, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è di decisiva importanza, atteso che, ove il abbia effettuato il Parte_2
pagamento utilizzando i fondi della società, pur prescindendo da ogni altro aspetto della questione, deve quantomeno ritenersi che egli non abbia provveduto al pagamento integrale delle somme dovute, ma solamente in proporzione alla quota societaria di sua proprietà (76,90%). Erroneamente, nel motivare la decisione, il
Tribunale ha ritenuto che l'appellante avrebbe dovuto mettere in chiaro la misura della sua partecipazione. Non rileva la quota societaria di cui l'appellante è titolare, poiché, quand'anche tale quota fosse pari all'1%, dovrebbe ritenersi che il Pt_1
non abbia provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto. Si osservi, comunque, che la società ha soltanto due soci, che l'appellante Controparte_2 è proprietaria di una quota di capitale del valore di €. 3.974,37 e che Parte_1
l'appellato è proprietario di una quota di capitale del valore di Parte_2
€.13.305,48, sicché l'appellante è titolare di una quota del 23,10 % e l'appellato di una quota del 76,90%”.
E pertanto – dopo aver nuovamente deferito a controparte giuramento decisorio “sulle seguenti circostanze: 1) GI e giurando affermo o nego di avere provveduto al pagamento in favore della sig.ra della predetta somma di €.150.000,00 Parte_1
(centocinquantamila/00), di cui al verbale di conciliazione sottoscritto avanti il
Tribunale di Ragusa - Giudice del lavoro nel procedimento iscritto al n° 2984/2015
RG, utilizzando somme di proprietà della società di cui la sig.ra Controparte_2
è socia di minoranza;
2) GI e giurando affermo o nego che la quota Parte_1
di partecipazione della sig.ra nella è pari ad €. Parte_1 Controparte_2
3.974,37 (tremilanovecentosettantaquattro/37) e che la mia quota di partecipazione nella predetta società è pari ad €. 13.305,48 (tredicimilatrecentocinque/48); 3) GI
e giurando affermo o nego che sono socio accomandatario e amministratore unico della – concludeva chiedendo che le domande già Controparte_2 CP_1
proposte in prime cure – che il Tribunale aveva disatteso – fossero, in riforma della sentenza impugnata, infine accolte dalla Corte adita.
§§§
Costituitosi in seconda istanza replicava: Parte_2
- quanto al primo motivo di appello, che “Invero, l'obbligo di comunicazione ai coeredi dell'intenzione di cedere uno degli immobili di cui al predetto atto di divisione, così da consentire l'esercizio del diritto di prelazione, riguarda unicamente le ipotesi di cessione volontaria a titolo oneroso. Specificatamente, nel suindicato atto di divisione ereditaria l'obbligo per ciascun condividente di preferire a parità di condizioni gli altri è stato espressamente subordinato alla volontà di trasferire i propri beni a titolo oneroso inter alios, e non già in ipotesi di transazione tra coeredi come è accaduto nel caso in specie, in cui il trasferimento dell'immobile da a è avvenuto Parte_2 Parte_1 nell'ambito di un accordo conciliativo giudiziale e non certo nell'esercizio della spontanea volontà negoziale delle parti. A ciò si aggiunga, inoltre, come rilevato anche dal Giudice a quo, che l'odierna appellante è essa stessa prelazionaria, così che nessuna violazione del patto tra i condividenti può essere ravvisata trattandosi di pari aventi diritto alla prelazione tra i quali non
è previsto un criterio di preferenza”; aggiungendo che “coerentemente (e correttamente) il Primo Giudice non ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., ritenendo già con ordinanza istruttoria del 23/07/2019 la suddetta eccezione “assurda, stante che il bene è stato trasferito ad uno dei prelazionari e che era a Parte_1
conoscenza della prelazione, avendo partecipato come parte all'atto di divisione dinanzi al Notaio”,
- quanto al secondo motivo, che “soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, in palese spregio dei termini decadenziali posti dall'art. 183
c.p.c., l'attrice odierna appellante introduceva un nuovo tema ancora, implicitamente confermando di avere ricevuto il pagamento integrale delle somme da parte dell'ing. e contestandone, tuttavia, la provenienza, Pt_1
asserendo che l'odierno appellato avrebbe utilizzato fondi della società piuttosto che personali. Orbene, è incontrovertibile che la domanda così proposta sia assolutamente nuova rispetto a quella originaria di cui all'atto di citazione, nonché assolutamente tardiva rispetto al termine di sbarramento posto dal codice di procedura civile. Correttamente pertanto il Tribunale non ha ammesso il giuramento decisorio deferito dall'attrice, atteso che, se è vero che tale strumento processuale può essere proposto sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, è anche vero che lo stesso deve vertere su circostanze già oggetto di giudizio, non potendo essere utilizzato quale mezzo per introdurre in causa nuovi elementi o nuove domande in spregio dei disposti termini di sbarramento processuale. A prescindere da ciò, peraltro, per mero scrupolo difensivo preme ribadire che comunque la circostanza della provenienza dei fondi appare assolutamente irrilevante e non decisiva, non avendo l'appellante, come rilevato nella medesima sentenza impugnata, dedotto “in modo chiaro e trasparente se ed in che misura detti fondi appartengano a lei quale socia di minoranza” e non avendo fornito a tal fine alcuna prova”.
Imperocchè chiedeva, infine, esso che l'appello della sorella fosse rigettato. Pt_1
§§§
Venuti all'udienza già direttamente fissata ex art. 349bis c.p.c. innanzi al collegio la
Corte, in esito alla trattazione della causa, rimetteva sollecitamente le parti ad udienza di discussione finale ai sensi del combinato disposto degli artt. 350bis e 281sexies
c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Entrambi i motivi dell'appello interposto in atti da appaiono privi di CP_1
ragione.
E' ictu oculi infondato il primo risultando – non v'è chi non lo arguisca – la violazione del summenzionato patto di prelazione predicabile solo se ed ove l'immobile urbano de quo fosse stato alienato a soggetto cui non andasse, e non vada, riconosciuto egual diritto di prelazione: diritto, per converso, facente capo all'odierna appellante non meno che alla sorella IN paradossale appare poi Pt_3
l'avere dedotto che la condotta dell'appellato avesse a quest'ultima impedito “di esercitare il suo diritto di prelazione, eventualmente offrendo un prezzo maggiore”: prezzo maggiore che, in mancanza degli obblighi discendenti dal noto verbale di conciliazione, sarebbe in eventum rimasto interamente nelle tasche dello stesso appellato [!].
Non meno privo di fondamento deve dirsi l'altro motivo di impugnazione, nell'assorbente considerazione della tardività della deduzione (per la prima volta articolata solo al momento della finale precisazione delle conclusioni) tesa a far valere che il avesse integralmente adempiuto al suo obbligo di pagamento della Pt_1
suddetta somma di € 150.000,00 anche con provvista attinta dalle liquidità del patrimonio aziendale della Né – così per come correttamente Controparte_2
obiettato dall'appellato – l'ammissibilità del deferimento di giudice decisorio “in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore” ex art. 233 c.p.c. può surrettiziamente prestarsi (anche a non tenersi in conto il fatto che il giudice che venga designato a processo di primo grado definibile in composizione monocratica dismette i panni di “giudice istruttore” al momento della chiusura, ex art. 209 c.p.c., dell'assunzione delle prove, indi assumendo le vesti di giudice unico) a consentire l'introduzione di un nuovo tema d'indagine anchè allorchè sia scaduto il termine entro il quale è dato alle parti di fissare il compendio assertivo della causa (cfr. mutatis mutandis, Cass. 21073/2015 secondo cui “Non è possibile dedurre, in grado di appello, come mezzo di prova decisorio un giuramento che introduca un quid novum (cioè circostanze non dedotte nel precedente grado) atteso che così operando si modifica il principio devolutivo e della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali”).
§§§
Per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da deve essere dunque rigettato. CP_1
Le spese vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano - sulla base dei parametri fissati dal D.M. 147/2022 (al cui scaglione compreso tra gli importi di €
52.000,01 ed € 260.000,00 deve, stante il valore della causa, farsi riferimento), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata – nel complessivo importo (cui si perviene – fatta applicazione degli importi medi tranne che, in assenza di alcuna attività istruttoria, per le fasi di trattazione ed istruzione nonché di decisione - sommando € 2.977,00 x fase studio + € 1.911,00 x per fase introduttiva + € 2.163,00
x fase di trattazione + € 2.551,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo. Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico della dell'obbligo di Pt_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Siracusa n. 1425/2023 del 4.10.2023 proposto da nei CP_1
confronti di – così provvede: Parte_2
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano CP_1
in complessivi € 9.602,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di versamento di CP_1
cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott.ssa IA Cottini Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 512/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Angelo Curciullo (del Foro di
Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv.ti Nino Cortese e Monica
VE (del Foro di Ragusa) presso i cui indirizzi di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: transazione.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 17.11.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Nella sua citazione del 25.7.2018 introduttiva del giudizio di primo grado – con cui conveniva innanzi al Tribunale di Ragusa il fratello – Parte_2 CP_1
esponeva:
- che il giudizio che aveva in precedenza instaurato nei confronti dello stesso convenuto, in quella sede evocato sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante della innanzi al Giudice del Lavoro del Controparte_2
Tribunale di Ragusa era rimasto definito dal verbale di conciliazione del 27 giugno 2017 (cron. 6521) a termini del quale il si obbligava sia a Pt_1
versarle la somma di € 150.000.00 (di cui € 30.000,00 da corrispondersi entro il 21 luglio 2017 ed il resto in rate mensili di € 5.000,00 cadauna), sia a liberarla dalle fideiussioni che essa attrice aveva prestato in favore di detta sia ancora a trasferirle la proprietà di immobile urbano (di Controparte_2
circa 190 mq) ubicato in Vittoria, via Bixio ang. via Firenze;
mentre essa Pt_1
si obbligava, tostocchè quanto previsto in suo favore fosse stato integralmente adempiuto, a cedere al fratello le quote della ridetta di cui era CP_2
intestataria,
- che, tuttavia, il convenuto le avesse dolosamente taciuto che a detto immobile urbano fosse stata attribuita in Catasto una destinazione urbanistica diversa da quella originaria (da locale commerciale a laboratorio artigianale), ed anche che accusasse un anomalo deterioramento,
- che lo stesso convenuto si fosse, inoltre, reso ripetutamente moroso nel pagamento dei ratei anzidetti.
Ciò per cui concludeva chiedendo al Tribunale adito di “ritenere e CP_1
dichiarare che il sig. ing. si è reso inadempiente rispetto alle Parte_2
obbligazioni assunte con il verbale di conciliazione n° 29 / 2017 V.C.L. del 27 giugno
2017, cronologico 6521 /2017, sottoscritto avanti il giudice del lavoro dott.ssa
IA RI NG NO all'esito del procedimento iscritto al n° 2894 /
2015 RG del Tribunale di Ragusa - Giudice del lavoro e, per l'effetto, ritenere che egli non possa vantare diritto alcuno in merito alle obbligazioni nascenti dal predetto verbale di conciliazione e specificatamente non abbia diritto di richiedere il trasferimento in suo favore da parte di delle quote societarie da Parte_1
quest'ultima detenute nella e, per converso, ritenere e dichiarare il Controparte_2
diritto della attrice di non provvedere al trasferimento in favore del sig. Parte_1
ing. della partecipazione societaria da essa detenuta nella Parte_2
a causa dell'inadempimento del convenuto rispetto Controparte_2 Parte_2
alle obbligazioni da questi assunte nel verbale di conciliazione n° 29 / 2017 V.C.L. del 27 giugno 2017, cronologico 6521 /2017, sottoscritto avanti il giudice del lavoro dott.ssa IA RI NG NO all'esito del procedimento iscritto al n°
2894/2015 RG del Tribunale di Ragusa - Giudice del lavoro, che esso convenuto pone a fondamento delle sue pretese”.
§§§
Costituitosi in contraddittorio, contestava quanto addotto dalla Parte_2
sorella avendo in realtà – così per come protestava – integralmente ed esattamente adempiuto a tutto ciò cui si era obbligato in base al menzionato verbale di conciliazione.
Venuti in udienza ed assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., con la propria memoria n. 1) l'attrice allegava, ad integrazione di quanto aveva addotto in citazione, che “con riferimento al trasferimento a della proprietà Parte_1
dell'immobile sito in Vittoria, Via Bixio angolo Via Bologna, va rilevato ed eccepito che detto immobile pervenne al sig. in forza di atto di divisione Parte_2
ereditaria effettuata con atto in notaio di Ragusa, rep. n° 16310 Persona_1
del 18 luglio 2003. Con il predetto atto di divisione ereditaria ad ognuno dei coeredi/condividenti venne attribuito un diritto di prelazione per l'acquisto di ciascuno degli immobili oggetto della comunione ereditaria, sicché, fatta eccezione per l'ipotesi di cessione al proprio coniuge ovvero ai figli, ciascuno dei coeredi/condividenti intenzionato a cedere uno degli immobili di cui al predetto atto di divisione avrebbe avuto l'obbligo di dare preventiva comunicazione a tutti gli altri coeredi/condividenti, che avrebbero potuto esercitare il diritto di prelazione. Nella fattispecie che ci occupa, il sig. , prima di cedere l'immobile alla Parte_2
sig.ra , non ha provveduto a dare preventiva comunicazione agli altri Parte_1
coeredi e, specificatamente, alla sig.ra Quest'ultima, con Parte_3
comunicazione del 7 gennaio 2019, pervenuta il 15 gennaio 2019, lamenta la violazione di quest'obbligo da parte del sig. e la conseguente lesione Parte_2
del suo diritto di prelazione, facendo rilevare altresì che l'immobile in questione è parte dell'edificio già di sua proprietà e che, per tale motivo, vi è stata una lesione ancor più evidente del proprio diritto di prelazione. Di conseguenza Parte_3
chiede di potere esercitare oggi il proprio diritto di prelazione con il medesimo valore indicato nell'atto con cui esso è stato ceduto dal alla attrice Parte_2
e, rilevando l'illegittimità della cessione dell'immobile a , Parte_1 Parte_1
ne chiede la retrocessione. La violazione dell'obbligo assunto dal Parte_2
nei confronti di costituisce un ulteriore motivo di illegittimità della Parte_3
conciliazione, che risulta chiaramente viziata dalla malafede contrattuale/processuale del La circostanza evidenziata rende Parte_2
ancor più evidente l'inadempimento del sig. rispetto alle Parte_2
obbligazioni assunte con il verbale di conciliazione n° 29 / 2017 V.C.L. del 27 giugno
2017, cronologico 6521 /2017, sottoscritto avanti il giudice del lavoro dott.ssa
IA RI NG NO all'esito del procedimento iscritto al n° 2894 /
2015 RG del Tribunale di Ragusa – Giudice del lavoro”.
Indi, essendo la causa già istruita documentalmente, il primo giudice fissava sollecitamente udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – e posta la causa in decisione – con sentenza n. 1425/2023 del
4.10.2023 rigettava le domande della (che pure condannava al pagamento, oltre Pt_1
che delle spese di lite, di somma equitativamente determinata ex art. 96, comma terzo, c.p.c.) dopo aver considerato, per quel che in questa sede di impugnazione ancora rileva:
- che “Il convenuto ha dimostrato di avere adempiuto alle obbligazioni su di lui gravanti. [……] Con la prima memoria ex art. 183 cpc parte attrice esprime un nuovo motivo di doglianza, vale a dire che il trasferimento del bene in questione, in adempimento dell'accordo di conciliazione, sarebbe avvenuto in violazione del patto di prelazione convenuto tra i tre germani (oltre le parti in causa, la sorella ) nell'atto di divisione ereditaria del 18 Parte_3
luglio 2003, secondo il quale “ciascun condividente assume l'obbligo, volendo trasferire a titolo oneroso gli immobili come sopra assegnatigli in proprietà esclusiva, di preferire a parità di condizioni gli altri condividenti”; produce con la seconda memoria ex art. 183 cpc lettera di del Parte_3
7 gennaio 2019, con la quale la stessa dichiara ai due fratelli di volere esercitare il proprio diritto di prelazione. A parte il periodo sospetto (atto di citazione notificato nel luglio 2018, prima udienza il 23.1.2019), va rilevato che è anch'essa prelazionaria, e che il patto tra condividenti non Parte_1
contempla un criterio di preferenza tra pari aventi diritto alla prelazione;
la stessa è inoltre parte di quel patto di prelazione, e quindi ella Parte_1
stessa avrebbe dato causa, in ipotesi, alla sua violazione”,
- che “Per quanto riguarda l'obbligazione pecuniaria, la stessa è stata pacificamente adempiuta, come emerso in seno al giudizio di opposizione all'esecuzione RG n. 1507/2018, definito con sentenza n. 301 del 2019 passata in giudicato;
va qui ribadito che parte attrice, così come per il trasferimento immobiliare, lamenta solo ritardi non meglio definiti nel versamento delle somme (sicchè è impossibile verificare la gravità dell'inadempimento), ma il verbale di conciliazione non prevede alcun termine essenziale, anzi risulta cancellata la dicitura “le parti convengono che il ritardo nel pagamento di una sola delle rate suddette darà alla parte ricorrente la facoltà di avvalersi della risoluzione automatica del presente accordo a norma degli artt. 1456 e
1976 c.c.”. Con la sentenza n. 301 del 2019 è stato peraltro accertato che la ricorrente ha lamentato solo il mancato pagamento della rata scadente al 30 aprile 2018, poi pagata il 16 maggio 2018, né risultano allegati inadempimenti ulteriori;
anzi risultano sconfessati dalle note di trattazione depositate il 28.11.2022 (per l'udienza di precisazione delle conclusioni), con le quali parte attrice introduce un tema tanto nuovo quanto irrilevante, ovvero “che il predetto convenuto non ha personalmente provveduto al pagamento delle somme di cui al verbale di conciliazione, avendo provveduto, invece, con fondi della società di cui adesso pretende il trasferimento delle quote in suo favore”, chiedendo sul punto giuramento decisorio. Lo stesso è inammissibile perché riguarda una circostanza (pagamento con fondi della società) dedotta oltre lo sbarramento temporale fissato per la fase assertiva (prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc) ed è inoltre non decisivo perché appare irrilevante la provenienza dei fondi, se parte attrice non deduce in modo chiaro e trasparente se ed in che misura detti fondi appartengano a lei quale socia di minoranza”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva, con citazione tempestivamente CP_1
notificata il 4.4.2024, appello articolato su due motivi.
Deducendo, con il primo, che – allorchè aveva omesso di sanzionare la circostanza che, prima di addivenire al trasferimento in favore di essa appellante del sullodato immobile urbano di via Bixio ang. via Firenze, il non si fosse curato di Pt_1
consentire alla sorella di esercitare il diritto di prelazione che i tre fratelli si Pt_3
erano reciprocamente attribuiti in seno al citato atto di divisione in notar del 18 Per_1
luglio 2003 – il primo giudice non avesse adeguatamente considerato che la condotta dell'appellato avesse impedito a detta “di esercitare il suo diritto di Parte_3
prelazione, eventualmente offrendo un prezzo maggiore”. Inoltre, “Ha ancora errato il Tribunale nel ritenere che l'attrice , nell'acquistare l'immobile, Parte_1
avrebbe essa stessa violato il patto di prelazione. Infatti, a ben vedere, in sede di divisione ereditaria i coeredi hanno previsto soltanto a carico del venditore l'obbligo di comunicazione ai coeredi dell'intenzione di vendere e del prezzo stabilito per la vendita. Con l'ulteriore considerazione che il con l'atto pubblico Parte_2
stipulato in Notaio di Ragusa al repertorio n° 34663 del 6 dicembre 2017, ha Per_1 garantito a la titolarità dell'immobile libero, dai pesi e vincoli ivi Parte_1
indicati e, fra l'altro, …. “da prelazioni”. Se ciò non bastasse, si rilevi che l'appellante ha chiesto che venisse assunta prova per testi per rendere edotto il
Tribunale della mala fede contrattuale dell'appellato, il quale, a fronte dell'espressa richiesta dell'appellante, assicurò di avere acquisito il consenso della terza coerede/condividente. Sicché, in definitiva, deve ritenersi che non Parte_2
abbia correttamente adempiuto a questa parte dell'obbligazione assunta con il verbale di conciliazione di cui in premessa”.
Con il suo secondo motivo di impugnazione censurava, per altro verso, essa di Pt_1
avere “con l'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado dedotto che non ha adempiuto l'obbligazione assunta con il verbale di Parte_2
conciliazione sottoscritto dalle parti avanti il Tribunale di Ragusa in funzione del giudice del lavoro e, specificatamente, che egli “non ha provveduto al pagamento nei termini assegnati delle somme stabilite nel verbale di conciliazione”. In sede di precisazione delle conclusioni ha deferito giuramento decisorio a Parte_1 [...]
affinché quest'ultimo confermasse al Tribunale se il pagamento di quanto Parte_2
dovuto alla appellante in forza del verbale di conciliazione fosse stato effettuato con fondi della società di cui l'appellante è socia di minoranza con una CP_2
quota del 23,10%. La circostanza, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è di decisiva importanza, atteso che, ove il abbia effettuato il Parte_2
pagamento utilizzando i fondi della società, pur prescindendo da ogni altro aspetto della questione, deve quantomeno ritenersi che egli non abbia provveduto al pagamento integrale delle somme dovute, ma solamente in proporzione alla quota societaria di sua proprietà (76,90%). Erroneamente, nel motivare la decisione, il
Tribunale ha ritenuto che l'appellante avrebbe dovuto mettere in chiaro la misura della sua partecipazione. Non rileva la quota societaria di cui l'appellante è titolare, poiché, quand'anche tale quota fosse pari all'1%, dovrebbe ritenersi che il Pt_1
non abbia provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto. Si osservi, comunque, che la società ha soltanto due soci, che l'appellante Controparte_2 è proprietaria di una quota di capitale del valore di €. 3.974,37 e che Parte_1
l'appellato è proprietario di una quota di capitale del valore di Parte_2
€.13.305,48, sicché l'appellante è titolare di una quota del 23,10 % e l'appellato di una quota del 76,90%”.
E pertanto – dopo aver nuovamente deferito a controparte giuramento decisorio “sulle seguenti circostanze: 1) GI e giurando affermo o nego di avere provveduto al pagamento in favore della sig.ra della predetta somma di €.150.000,00 Parte_1
(centocinquantamila/00), di cui al verbale di conciliazione sottoscritto avanti il
Tribunale di Ragusa - Giudice del lavoro nel procedimento iscritto al n° 2984/2015
RG, utilizzando somme di proprietà della società di cui la sig.ra Controparte_2
è socia di minoranza;
2) GI e giurando affermo o nego che la quota Parte_1
di partecipazione della sig.ra nella è pari ad €. Parte_1 Controparte_2
3.974,37 (tremilanovecentosettantaquattro/37) e che la mia quota di partecipazione nella predetta società è pari ad €. 13.305,48 (tredicimilatrecentocinque/48); 3) GI
e giurando affermo o nego che sono socio accomandatario e amministratore unico della – concludeva chiedendo che le domande già Controparte_2 CP_1
proposte in prime cure – che il Tribunale aveva disatteso – fossero, in riforma della sentenza impugnata, infine accolte dalla Corte adita.
§§§
Costituitosi in seconda istanza replicava: Parte_2
- quanto al primo motivo di appello, che “Invero, l'obbligo di comunicazione ai coeredi dell'intenzione di cedere uno degli immobili di cui al predetto atto di divisione, così da consentire l'esercizio del diritto di prelazione, riguarda unicamente le ipotesi di cessione volontaria a titolo oneroso. Specificatamente, nel suindicato atto di divisione ereditaria l'obbligo per ciascun condividente di preferire a parità di condizioni gli altri è stato espressamente subordinato alla volontà di trasferire i propri beni a titolo oneroso inter alios, e non già in ipotesi di transazione tra coeredi come è accaduto nel caso in specie, in cui il trasferimento dell'immobile da a è avvenuto Parte_2 Parte_1 nell'ambito di un accordo conciliativo giudiziale e non certo nell'esercizio della spontanea volontà negoziale delle parti. A ciò si aggiunga, inoltre, come rilevato anche dal Giudice a quo, che l'odierna appellante è essa stessa prelazionaria, così che nessuna violazione del patto tra i condividenti può essere ravvisata trattandosi di pari aventi diritto alla prelazione tra i quali non
è previsto un criterio di preferenza”; aggiungendo che “coerentemente (e correttamente) il Primo Giudice non ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., ritenendo già con ordinanza istruttoria del 23/07/2019 la suddetta eccezione “assurda, stante che il bene è stato trasferito ad uno dei prelazionari e che era a Parte_1
conoscenza della prelazione, avendo partecipato come parte all'atto di divisione dinanzi al Notaio”,
- quanto al secondo motivo, che “soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, in palese spregio dei termini decadenziali posti dall'art. 183
c.p.c., l'attrice odierna appellante introduceva un nuovo tema ancora, implicitamente confermando di avere ricevuto il pagamento integrale delle somme da parte dell'ing. e contestandone, tuttavia, la provenienza, Pt_1
asserendo che l'odierno appellato avrebbe utilizzato fondi della società piuttosto che personali. Orbene, è incontrovertibile che la domanda così proposta sia assolutamente nuova rispetto a quella originaria di cui all'atto di citazione, nonché assolutamente tardiva rispetto al termine di sbarramento posto dal codice di procedura civile. Correttamente pertanto il Tribunale non ha ammesso il giuramento decisorio deferito dall'attrice, atteso che, se è vero che tale strumento processuale può essere proposto sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, è anche vero che lo stesso deve vertere su circostanze già oggetto di giudizio, non potendo essere utilizzato quale mezzo per introdurre in causa nuovi elementi o nuove domande in spregio dei disposti termini di sbarramento processuale. A prescindere da ciò, peraltro, per mero scrupolo difensivo preme ribadire che comunque la circostanza della provenienza dei fondi appare assolutamente irrilevante e non decisiva, non avendo l'appellante, come rilevato nella medesima sentenza impugnata, dedotto “in modo chiaro e trasparente se ed in che misura detti fondi appartengano a lei quale socia di minoranza” e non avendo fornito a tal fine alcuna prova”.
Imperocchè chiedeva, infine, esso che l'appello della sorella fosse rigettato. Pt_1
§§§
Venuti all'udienza già direttamente fissata ex art. 349bis c.p.c. innanzi al collegio la
Corte, in esito alla trattazione della causa, rimetteva sollecitamente le parti ad udienza di discussione finale ai sensi del combinato disposto degli artt. 350bis e 281sexies
c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Entrambi i motivi dell'appello interposto in atti da appaiono privi di CP_1
ragione.
E' ictu oculi infondato il primo risultando – non v'è chi non lo arguisca – la violazione del summenzionato patto di prelazione predicabile solo se ed ove l'immobile urbano de quo fosse stato alienato a soggetto cui non andasse, e non vada, riconosciuto egual diritto di prelazione: diritto, per converso, facente capo all'odierna appellante non meno che alla sorella IN paradossale appare poi Pt_3
l'avere dedotto che la condotta dell'appellato avesse a quest'ultima impedito “di esercitare il suo diritto di prelazione, eventualmente offrendo un prezzo maggiore”: prezzo maggiore che, in mancanza degli obblighi discendenti dal noto verbale di conciliazione, sarebbe in eventum rimasto interamente nelle tasche dello stesso appellato [!].
Non meno privo di fondamento deve dirsi l'altro motivo di impugnazione, nell'assorbente considerazione della tardività della deduzione (per la prima volta articolata solo al momento della finale precisazione delle conclusioni) tesa a far valere che il avesse integralmente adempiuto al suo obbligo di pagamento della Pt_1
suddetta somma di € 150.000,00 anche con provvista attinta dalle liquidità del patrimonio aziendale della Né – così per come correttamente Controparte_2
obiettato dall'appellato – l'ammissibilità del deferimento di giudice decisorio “in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore” ex art. 233 c.p.c. può surrettiziamente prestarsi (anche a non tenersi in conto il fatto che il giudice che venga designato a processo di primo grado definibile in composizione monocratica dismette i panni di “giudice istruttore” al momento della chiusura, ex art. 209 c.p.c., dell'assunzione delle prove, indi assumendo le vesti di giudice unico) a consentire l'introduzione di un nuovo tema d'indagine anchè allorchè sia scaduto il termine entro il quale è dato alle parti di fissare il compendio assertivo della causa (cfr. mutatis mutandis, Cass. 21073/2015 secondo cui “Non è possibile dedurre, in grado di appello, come mezzo di prova decisorio un giuramento che introduca un quid novum (cioè circostanze non dedotte nel precedente grado) atteso che così operando si modifica il principio devolutivo e della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali”).
§§§
Per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da deve essere dunque rigettato. CP_1
Le spese vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano - sulla base dei parametri fissati dal D.M. 147/2022 (al cui scaglione compreso tra gli importi di €
52.000,01 ed € 260.000,00 deve, stante il valore della causa, farsi riferimento), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata – nel complessivo importo (cui si perviene – fatta applicazione degli importi medi tranne che, in assenza di alcuna attività istruttoria, per le fasi di trattazione ed istruzione nonché di decisione - sommando € 2.977,00 x fase studio + € 1.911,00 x per fase introduttiva + € 2.163,00
x fase di trattazione + € 2.551,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo. Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico della dell'obbligo di Pt_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Siracusa n. 1425/2023 del 4.10.2023 proposto da nei CP_1
confronti di – così provvede: Parte_2
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano CP_1
in complessivi € 9.602,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di versamento di CP_1
cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)