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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 438/2024
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti, all' esito dell' udienza del 5.11.2025, sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 9.2.2024 da
(avv. Petrozziello) Parte_1
contro (difesa interna) CP_1
Motivi della decisione L'opposizione, come proposta avverso l'avviso di addebito n. 312 2023 0000917829, è fondata. La posizione vantata dall si riferisce all'iscrizione d'ufficio CP_1 dell'odierno opponente nella gestione commercianti per il periodo 9/2017- 12/2022 per l'attività da lui svolta come socio della CAVALIERE COMUNICAZIONE srl. Al riguardo, l evidenzia che il ricorrente è l'amministratore CP_2 unico di tale società esercente le molteplici attività di cui alla visura camerale, così come descritte in memoria. Senonché, al di là delle pur non trascurabili suggestioni ricavabili dal dato formale ora detto in uno alla pur valorizzata assenza di dipendenti ed alla dedotta incontroversa circostanza che “parte ricorrente non risulta avere altre occupazioni prevalenti e continuative”, manca la concreta dimostrazione dello svolgimento da parte dell'opponente di prestazioni personali con modalità tali da legittimare l'iscrizione contestata. Trattandosi di onere che incombe sull' (ex plurimis Cass. CP_1 nn.2665/2021; 21511/2018; 5210/2017; in termini, per fattispecie analoga, v. la sentenza di questo Tribunale GdL n. 117/2019), ne discende la pronuncia in dispositivo. Spese compensate avuto riguardo agli elementi su rilevati che, pur non integrando la prova richiesta, delineano un quadro tutt'altro che inequivoco.
PQM
accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso opposto;
compensa le spese. Avellino, data del deposito. Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti, all' esito dell' udienza del 5.11.2025, sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 9.2.2024 da
(avv. Petrozziello) Parte_1
contro (difesa interna) CP_1
Motivi della decisione L'opposizione, come proposta avverso l'avviso di addebito n. 312 2023 0000917829, è fondata. La posizione vantata dall si riferisce all'iscrizione d'ufficio CP_1 dell'odierno opponente nella gestione commercianti per il periodo 9/2017- 12/2022 per l'attività da lui svolta come socio della CAVALIERE COMUNICAZIONE srl. Al riguardo, l evidenzia che il ricorrente è l'amministratore CP_2 unico di tale società esercente le molteplici attività di cui alla visura camerale, così come descritte in memoria. Senonché, al di là delle pur non trascurabili suggestioni ricavabili dal dato formale ora detto in uno alla pur valorizzata assenza di dipendenti ed alla dedotta incontroversa circostanza che “parte ricorrente non risulta avere altre occupazioni prevalenti e continuative”, manca la concreta dimostrazione dello svolgimento da parte dell'opponente di prestazioni personali con modalità tali da legittimare l'iscrizione contestata. Trattandosi di onere che incombe sull' (ex plurimis Cass. CP_1 nn.2665/2021; 21511/2018; 5210/2017; in termini, per fattispecie analoga, v. la sentenza di questo Tribunale GdL n. 117/2019), ne discende la pronuncia in dispositivo. Spese compensate avuto riguardo agli elementi su rilevati che, pur non integrando la prova richiesta, delineano un quadro tutt'altro che inequivoco.
PQM
accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso opposto;
compensa le spese. Avellino, data del deposito. Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti