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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/04/2025, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.31067/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.31067/2022 promossa da
(C.F. Parte_1
), in persona del liquidatore sig. elettivamente domiciliato in VIALE P.IVA_1 Parte_1
MONTE NERO 78, MILANO, presso lo studio dell'avv. DI RESTA ROBERTO
( , che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione C.F._1
ATTORE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante in Controparte_1 P.IVA_2
carica, sig. elettivamente domiciliato in PIAZZA CARROBIOLO 5, MONZA, Controparte_2 presso lo studio dell'avv. CANTU' PIERO PAOLO ), che lo rappresenta e C.F._2
difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI RESTA CP_3 C.F._3
ROBERTO ( , elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in C.F._1
VIALE MONTE NERO 78, MILANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Per l'attore:
Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito -accertare e dichiarare essersi verificato l'inadempimento contrattuale della rispetto alla clausola del Controparte_1
minimo garantito di cui al contratto definito di agenzia come meglio dedotto in narrativa;
-per l'effetto, condannare la all'esatto adempimento di quanto previsto dalla clausola Controparte_1
penale, dalla data di inizio contratto (15.03.2016 ) e fino al 15 marzo 2022, dedotte le somme ritenute già adempiute;
-condannare, pertanto, la al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice, dell'importo complessivo di €1.260.000,00 oltre I.V.A. e così in totale €1.537.200,00. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa. In via istruttoria: previa ammissione delle prove sui per interrogatorio formale del sig. e per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero Controparte_2
che il Sig. in qualità di legale rappresentante della ed Controparte_2 Controparte_1
il sig. in qualità di legale rappresentante della ebbero a Parte_1 Parte_1
sottoscrivere contratto recante la data del 15.03.2016, contratto definito di agenzia tra la società
P.IVA con sede in Via Liberazione, n.71, Peschiera Parte_1 P.IVA_1
Borromeo (MI) e la con sede in Villasanta, Via Dante Alighieri Controparte_1
n.25, C.F. e P.I. (sub doc n.2)”; 2) “ Vero che alle trattative precontrattuali P.IVA_2 P.IVA_3 partecipavano i signori e ”; 3) “Vero che gli stessi signori Parte_2 CP_3 Persona_1
( allora socio della ), e ( allora agente Parte_2 Parte_1 CP_3 Persona_1
della erano presenti in occasione della sottoscrizione del contratto Controparte_1 presso la sede della via Dante Alighieri 25”; “4) “Vero che la società Controparte_1
è una società che opera nel campo della distribuzione all'ingrosso, Controparte_1 deposito e smistamento pneumatici”; 5) “Vero che la a decorrere dall'anno Controparte_1
2016 ha pianificato un progetto consistente nel concedere ai propri clienti un servizio Web comprendente una pagina web riservata e personalizzata attraverso la quale , tramite la gestione di una vetrina prodotti gommisti on line, con ricerca mono-catalogo di pneumatici di Controparte_1
il cliente avesse potuto vedere on line gli pneumatici”; 6) “Vero che la Pronto Sinistri era
[...]
proprietaria di un software confacente alle esigenze della meglio Controparte_1 descritte nel precedente punto “3”; 7) “Vero che il contratto di cui al punto n.1 del presente atto aveva letteralmente ad oggetto la costituzione di un rapporto di collaborazione, per effetto del quale la si obbligava, a titolo oneroso, a promuovere stabilmente, in proprio ovvero Controparte_1
mediante la propria rete di agenti e società partecipate, per conto e nell'interesse di Pronto Sinistri e presso i rivenditori di pneumatici, la vendita e creazione dei servizi della medesima (art.
1.1 sub doc.
n.2)”; 8) “Vero che il presente contratto aveva validità a tempo determinato di 3 (tre) anni, a decorrere pagina 2 di 10 dal 15.03.2016 sino al 15.03.2019 (art.
3.1 sub doc. n. 2)”; 9) “Vero che he lo stesso contratto era da intendersi rinnovato tacitamente ed automaticamente alla scadenza del 15.03.2019, per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni solari, fatta espressamente salva comunicazione di recesso inoltrata all'altra parte contraente mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza indicata (art.
3.2 sub doc. n.2)”; 10) “Vero che he in ossequio al medesimo contratto, la società si impegnava a concludere a favore di Pronto Sinistri, nel corso di ciascun anno di durata del CP_1
contratto, un numero minimo di contratti pari a 500 (cinquecento) annui;
rimaneva inteso tra le parti che nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo prefissato di 500 account annui la si CP_1
obbligava al risarcimento totale della rimanenza degli account non raggiunti che sarebbero stati conteggiati a conclusione del contratto, salvo disdetta anticipata inoltrata mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza indicata (art.
4.1 sub doc. n.2)”;
11) “Vero che l'esigenza di raggiungere tassativamente la quota minima di 500 contratti all'anno era stata ribadita come obiettivo assegnato ai venditori per gli anni 2016 e 2017 nel corso di due convention tenute negli anni 2016 e 2017 (sub doc. n.3)”; 12) “Vero che in occasione della medesima convention del 2017 venivano illustrati i risultati del 2016 dai quali si ricavava un incremento sul fatturato annuo di €1.533.100,61 rispetto all'anno precedente (sub doc. n.3); detto incremento riguardava soltanto i clienti che avevano utilizzato la piattaforma web”; 13) “Vero che le modalità di esecuzione del contratto di cui si discute sono sempre state, sin dall'inizio del rapporto, di fatto le seguenti : -la concedeva ai propri clienti un servizio Web comprendente una Controparte_1
pagina web riservata e personalizzata attraverso la quale , tramite la gestione di una vetrina prodotti gommisti on line , con ricerca mono-catalogo di pneumatici di il cliente Controparte_1
avesse potuto vedere on line gli pneumatici;
-il rapporto tra ed il cliente Controparte_1
era disciplinato da un contratto di concessione in gestione di servizio web della durata di anno 3 stipulato tra la ed il singolo cliente (sub doc. n.5); 14) “Vero che il corrispettivo spettante CP_1
alla Pronto Sinistri era calcolato in funzione del numero di contratti sottoscritti da con i CP_1 propri clienti”; 15) “Vero che era la stessa che pagava alla Pronto Sinistri un corrispettivo CP_1
mensile variabile in funzione degli account dei clienti attivati sulla piattaforma;
il numero minimo di contratti (acquisiti o non acquisiti) che la avrebbe dovuto garantire (e pagarne il relativo CP_1 corrispettivo) alla Pronto Sinistri era di 500 per ogni anno di contratto;
16) “Vero che si trattava di un beneficio del minimo corrispettivo garantito così come contrattualmente previsto”; 17) “Vero che per la fornitura del servizio, la società avrebbe dovuto corrispondere al fornitore un CP_1 Parte_1
canone mensile, per ogni singolo contratto di €50,00 (cinquanta/00) + IVA, per un totale annuo di
€600,00 (seicento/00) + IVA”; 18) “Vero che la cosiddetta clausola del minimo garantito o del minimo pagina 3 di 10 fatturato risultava oggetto di una previsione ad hoc, quale parte del contratto pattuito e sottoscritto dalle parti”; 19) “Vero che il sig. ebbe ad disporre che ogni agente, a tra questi Controparte_2 Per_1
, dovesse tassativamente raggiungere l'obbiettivo di numero 15 account dal 01.01.2017 al
[...]
31.12.2017”; 20) “Vero che il cliente ebbe ad acquistare da il CP_4 Controparte_1
servizio TG 360 in data 02.02.2016”. Si indicano a testi: sui capitoli numeri da 1 a 19: 1)
[...]
via Donatello 1 Pioltello;
sui capitoli numeri 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19: Testimone_1
2) Sig. Via Karol Wojtyla 3/35e -Cisliano (Mi) Meola;
sui capitoli numeri 12,13 e 20: 3) Parte_2
Titolare o incaricato di Autogom di Martino Simone. Ci si oppone alla ammissione di tutti i capitoli di prova ex adverso formulati ed in caso di loro parziale o totale ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta. Ci si oppone alle istanze di esibizione tutte ex adverso formulate in quanto in alcun modo giustificate. L'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., infatti, deve avere ad oggetto specifici documenti individuati o individuabili e non possa avere finalità meramente esplorativa (come nel caso di specie). Esso è uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando sia necessario acquisire specifica documentazione che la parte istante sia impossibilitata a produrre in giudizio e, pertanto, non può ordinarsi l'esibizione di documentazione che la parte avrebbe potuto acquisire di propria iniziativa e produrre in giudizio. Si ribadisce l'eccezione di inammissibilità della memoria ex art. 183 VI comma n° 1 e 2 c.p.c. di parte convenuta per i motivi di sopra dedotti e se ne chiede, pertanto, il relativo stralcio.
Per il convenuto:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e previa ogni declaratoria e statuizione del caso: IN VIA PRELIMINARE per i motivi esposti, autorizzare come sopra rappresentata e difesa, ai sensi dell'art.106 e 269 c.p.c. a Controparte_1
chiamare in causa il sig. con conseguente richiesta di spostamento della prima udienza CP_3 allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art.163 bis c.p.c., per sentirlo accertare e dichiarare, con riferimento alla vicenda oggetto di causa, amministratore di fatto e/o socio accomandatario di fatto della società attrice o reale e sostanziale controparte Parte_1
contrattuale, in quanto soggetto realmente e personalmente operante dietro l'interposto e fittizio schermo societario, in ogni caso con conseguente riflesso anche in relazione alla reiezione dell'avversa pretesa creditoria attorea, nonché, eventualmente, per manlevarla e/o rimborsarla da ogni pretesa di con condanna del predetto sig. -quale accertato artefice di Parte_1 CP_3
dolo/raggiro ai danni del legale rappresentante della società esponente in relazione alla genesi dell'asserito contratto del 15.3.2016, posto alla base della domanda avversaria, qualora ritenuto pagina 4 di 10 esistente ed efficace -a rifondere alla convenuta quanto quest'ultima sarà eventualmente tenuta a pagare all'attrice. IN VIA PRINCIPALE previa ogni declaratoria e statuizione del caso e previo anche l'accertamento e dichiarazione della posizione in capo al terzo chiamato sig. di CP_3
amministratore di fatto e/o socio accomandatario di fatto della di Parte_1
o di reale e sostanziale controparte contrattuale, in quanto soggetto realmente e Parte_3
personalmente operante dietro l'interposto e fittizio schermo societario, preso atto del disconoscimento ex art.214 c.p.c. da parte del sig. apparentemente apposte l'inesistenza e/o Controparte_5
nullità e/o illegittimità dell'asserito contratto stesso e/o della clausola ivi contenuta all'art.4, posti alla base della pretesa attorea, respingere per tutti i motivi esposti l'avversa domanda in quanto inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto, anche in ragione dell'effetto abdicativo/rinuncia del contratto del 14.10.2019 e/o comunque dell'inefficacia, originaria o sopravvenuta, del contratto stesso accertata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 96 c.p.c., condannare la società
[...]
, al risarcimento del danno a favore della Parte_1 Controparte_1
per responsabilità aggravata nella misura ritenuta di giustizia. IN VIA SUBORDINATA fermi gli accertamenti, le declaratorie e le statuizioni già formulati e richiesti in via principale, per i quali si insiste anche in via subordinata, fermo il disconoscimento ex art.214 c.p.c. di cui sopra, per tutti i motivi esposti, ridurre il quantum eventualmente dovuto a quanto di giustizia ritenuto anche in applicazione dell'art.1384 c.c. IN VIA RICONVENZIONALE NEI CONFRONTI DEL TERZO
CHIAMATO accertare e dichiarare, con riferimento alla vicenda contrattuale dibattuta, la posizione del sig. di amministratore di fatto e/o socio accomandatario di fatto della società attrice CP_3
o di reale e sostanziale controparte contrattuale, in quanto soggetto realmente e Parte_1 personalmente operante dietro l'interposto e fittizio schermo societario, in ogni caso con conseguente riflesso, statuizione e declaratoria anche in relazione alla reiezione dell'avversa pretesa creditoria.
Fermi gli accertamenti e le declaratorie di cui al punto che precede, in relazione ai quali si insiste, accertare e dichiarare ulteriormente che il sig. è stato l'artefice di dolo/raggiro ai danni CP_3
del legale rappresentante della società convenuta sig. in relazione alla genesi Controparte_2 dell'asserito contratto del 15.3.2016 posto alla base della domanda avversaria, con ogni conseguente riflesso anche in relazione alla reiezione dell'avversa pretesa creditoria e condannarlo alla rifusione a favore della convenuta di quanto eventualmente quest'ultima dovesse corrispondere all'attrice in ragione della disposizione viziata dall'inganno/artificio/dolo stesso. IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di causa. IN VIA ISTRUTTORIA: come da foglio depositato in data 20.12.2024.
Per il terzo chiamato:
pagina 5 di 10 Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa. In via istruttoria: si chiede ammettersi le prove per testi sulle seguenti circostanze precedute dalle parole “Vero che”: 1) “in data 01.04.2016 il ricorrente Sig. CP_3
iniziava a prestare servizio alle dipendenze della sita alla Via Dante Controparte_1
Alighieri, n.25 Villasanta, in qualità di responsabile Business to consumer (“B2C”)”; 2) “il Sig. CP_3
era stato formato professionalmente per l'attività di cui si sarebbe dovuto occupare dal Sig.
[...]
direttore commerciale incaricato alla formazione dalla;
Persona_2 Controparte_6
3) “gli veniva altresì dato un indirizzo e-mail aziendale (sub doc.1) Email_1
nonché ulteriori dotazioni e strumentazioni che venivano messi a disposizione del lavoratore da parte della resistente (dotazioni e strumentazioni che conserverà per tutta la durata del rapporto)”; 4) “il ricorrente era pertanto tenuto a presentarsi nei predetti giorni alle ore 09.00 presso la sede della società
Via Dante Alighieri, n.25 Villasanta, dove prestava la sua attività Controparte_1 lavorativa”; 5) “in talune occasioni, per circa cinquanta/ sessanta volte, il Sig. era stato CP_3
accompagnato al luogo di lavoro dal Sig. o dal Sig. o dal Sig. Persona_3 Parte_2
; 6) “nello specifico, operativamente, la prestazione lavorativa dell'odierno attore si Parte_1 articolava in questo modo: l'agente della preposto alla vendita del Controparte_1 servizio informatico ai singoli rivenditori, una volta ricevuta l'adesione di questi ultimi, inviava comunicazione a alla mail aziendale di cui al paragrafo 5) in modo da concordare la data CP_3 per la visita presso il futuro rivenditore”; 7) rendeva assistenza telefonica dall'ufficio CP_3 dell'azienda”; 8) “la piattaforma informatica di cui si è detto era di proprietà di Pronto Sinistri, di e che l'intero rapporto di lavoro era stato intrapreso con l'obiettivo per la Parte_1 CP_7 di promuovere la piattaforma di proprietà di Pronto Sinistri”; 9) “la si era
[...] Controparte_7 accordata con nell'assumere il Sig. come figura addetta a svolgere le Parte_1 CP_3 attività necessarie all'installazione della piattaforma ed alla successiva assistenza e così nell'inquadrarlo nell'organigramma della;
10) “la richiesta lavorativa e tutte le suddette CP_1
modalità operative erano state indicate dal Sig. in qualità di Amministratore Unico Controparte_2
della società durante una convention (Convention 2017- Controparte_1 [...]
(sub doc. n.4 pagine 17 e 18)”; 11) “in occasione di tale convention, si specificava CP_1
infatti che la richiesta di supporto informativo del Sig. prevedeva: 1) realizzazione Demo CP_3
ed installazione del sistema;
2) Supporto ai problemi informatici;
3) Confronto mensile con i responsabili d'area; 4) Piano Marketing spesa €/web; 5) Ricerca di nuovi sviluppi dell'applicativo; 6)
Formazione alla FDV (sub doc. n.4)”; 12) “per quanto attiene alle procedure ad all'operatività, il Sig.
pagina 6 di 10 era chiamato ad occuparsi delle seguenti fasi: numeri: “
3. realizza la DEMO, la CP_3 CP_3 inoltra all'agente in copia conoscenza al responsabile;
9. completa il portale;
10. si reca CP_3 CP_3 dal cliente per l'installazione e la consulenza lato software;
11. presenta il piano di investimento CP_3
€/web messi a disposizione dell'azienda”; 13) “le modalità operative trovavano conferma nel funzionamento della piattaforma informatica, come da presentazione (sub doc. n.4)”; 14) “le direttive e le mansioni sopra esposte venivano impartite quotidianamente al ricorrente dal Sig. Persona_2
anche sulla base delle disposizioni date dal Sig. e con cadenza a volte settimanale, a Controparte_2 volte mensile, dallo stesso . Si indicano a testimoni sui capitoli da n.1 a n.14: 1) CP_1 [...]
via Donatello, 1 Pioltello;
2) Via G. Carducci 1/C – 20098 Peschiera Testimone_1 Parte_1
Borromeo (MI); 3) sui capitoli n° 4, 5, 8, 9 e 10 Sig. Via Karol Wojtyla 3/35e -Cisliano; Parte_2
4) sui capitoli n° 3, 6, 7 ,10,11,12, e 13 Titolare o incaricato di Autogom di Martino Simone;
5) sui capitoli n.3, 6, 7, 10, 11, 12, e 13 Titolare e/o incaricato Pneusmania S.r.l. Ci si oppone alla ammissione di tutti i capitoli di prova ex adverso formulati ed in caso di loro parziale o totale ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta. Ci si oppone alle istanze di esibizione tutte ex adverso formulate in quanto in alcun modo giustificate. L'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c, infatti, deve avere ad oggetto specifici documenti individuati o individuabili e non possa avere finalità meramente esplorativa (come nel caso di specie). Esso è uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando sia necessario acquisire specifica documentazione che la parte istante sia impossibilitata a produrre in giudizio e, pertanto, non può ordinarsi l'esibizione di documentazione che la parte avrebbe potuto acquisire di propria iniziativa e produrre in giudizio. Si ribadisce l'eccezione di inammissibilità della memoria ex art.183 VI comma n.1 e 2 c.p.c. di parte convenuta per i motivi di sopra dedotti e se ne chiede, pertanto, il relativo stralcio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 28.07.2022 la Parte_1
ha convenuto avanti a questo tribunale la deducendo che dette parti Controparte_1
hanno sottoscritto, in data 15.03.2016, “contratto definito di agenzia” (doc.2 allegato all'atto di citazione), di durata triennale, fino al 15.03.2019, con rinnovo tacito salva disdetta (art.3), avente ad oggetto l'obbligo della di promuovere, per conto della “la vendita e la CP_1 Parte_1 creazione dei servizi dalla medesima identificati nell'Allegato A al presente contratto” (art.1), con patto di esclusiva (art.2), verso il pagamento di provvigioni (art.6).
Più precisamente, secondo l'attore, la si è obbligata “a concludere a favore di CP_1 Parte_1
nel corso di ciascun anno di durata del contratto, un numero minimo di contratti pari a 500
pagina 7 di 10 (cinquecento) annui” (art.4); tale obbligo è assistito da apposita “clausola del minimo garantito o del minimo fatturato”, “oggetto di una previsione ad hoc, quale parte del contratto pattuito e sottoscritto dalle parti e quindi non meramente comunicata da una parte all'altra” (così a punto 14 della premessa in fatto dell'atto di citazione, pag.4); per la fornitura del servizio, la avrebbe dovuto CP_1 corrispondere al fornitore un canone mensile, per ogni singolo contratto di €50,00 oltre Parte_1
IVA, per un totale annuo di €600,00 oltre IVA;
i contratti annualmente rimasti non pagati ammontano a
350 (trecentocinquanta) e quindi complessivamente, nel periodo dal 2016 al 2022 si contano in 2.100, sicché afferma l'attore che la si è resa inadempiente rispetto al contratto di agenzia stipulato CP_1
con la per un importo totale pari ad €1.260.000,00 oltre IVA, e, così, in totale Parte_1
€1.537.200,00, per il cui pagamento agisce qui la Parte_1
S'è costituita, con comparsa depositata in data 21.12.2022, la convenuta che -svolgendo una CP_1
articolata ricostruzione dell'intera vicenda di causa, e, per quanto qui rileva -ha ammesso l'esistenza di un rapporto negoziale tra le parti, ma ha, tuttavia, svolto una ricostruzione dello specifico rapporto in termini diversi da quelli allegati dall'attore, negando di avere mai sottoscritto il documento negoziale prodotto ex adverso sub n.2, e allegando di avere avuto sempre e soltanto rapporti con CP_3
figlio di ora liquidatore della (par. C), punto 39, pag.24) -del quale ha, Parte_1 Parte_1
perciò, chiesto autorizzazione alla chiamata in causa.
S'è costituito, quindi, anche il terzo chiamato, con comparsa depositata in data CP_3
27.03.2023, il quale ha concluso per il rigetto dell'avversa pretesa, in sostanza sul rilievo per cui il medesimo “ha operato, di fatto, all'interno dell'organizzazione aziendale della convenuta come un lavoratore subordinato”, cioè, senza alcun potere di vincolare la parte attrice e senza rivestire alcun ruolo decisionale all'interno della stessa (comparsa citata, narrativa in fatto, pag.8).
Ciò posto, osserva questo giudice che, anche a prescindere dalla questione circa l'autenticità della firma che figura apposta in calce al doc.2 prodotto dall'attore, sul timbro della Controparte_1
oggetto di disconoscimento da parte convenuta e di istanza di verificazione da parte attrice -in prima memoria ex art.183 sesto comma cpc, pag.
7 -la causa può essere decisa su un punto dirimente, cioè che manca prova idonea a dimostrare che tra attore e convenuto sia stato stipulato una “previsione ad hoc, quale parte del contratto pattuito e sottoscritto dalle parti”, avente ad oggetto “la cosiddetta clausola dl minimo garantito o del minimo fatturato”. Ciò non risulta né per via documentale né per via di prova cd costituenda, dato che il relativo capitolo per prova orale, cioè il cap.18 articolato in seconda memoria attorea, è inammissibile poiché formulato in modo generico, in violazione del disposto dell'art.244 cpc.
Poiché, come risulta dall'atto di citazione e dalla prima memoria attorea ex art.183 sesto comma cpc, la pagina 8 di 10 causa petendi della domanda di Pronto Sinistri è l'esistenza tra le parti di una clausola penale -diversa dal generico obbligo risarcitorio da inadempimento negoziale previsto all'art.4 del contratto di agenzia sub doc.2 attore, che richiede la piena prova, qui mancante, del danno lamentato (Cass.n.12956/'16) -e di detta clausola non v'è prova idonea in atti, la domanda attorea dev'essere senz'altro respinta.
L'obbligo risarcitorio previsto all'art.4 del contratto in parola ha ad oggetto, per espressa volontà attorea, il ristoro di un danno diverso ed ulteriore rispetto a quello derivante all'attore dal mancato raggiungimento del minimo garantito o del minimo fatturato, oggetto, appunto, di previsione ad hoc - altrimenti priva di significato nel regolamento contrattuale -tuttavia rimasta priva di adeguato supporto probatorio;
inoltre, del danno di cui al citato art.4 non è indicato alcun criterio di liquidazione né sono offerti elementi idonei ex art.1226 cc.
Il rigetto della domanda attorea comporta senz'altro anche il rigetto delle domande svolte dal convenuto, sia nei confronti dell'attore sia verso il terzo chiamato.
Quanto alle istanze istruttorie per prova orale, si tratta di capitoli per un verso superflui ed irrilevanti, poiché inidonei a ricostruire la volontà delle parti in modo diverso da quello che emerge per via documentale e, per altro verso, inammissibili, poiché formulati in modo generico, in violazione del disposto di cui all'art.244 cpc.
In punto spese di lite, trova applicazione la regola della soccombenza, ex art.91 cpc, in entrambi i rapporti processuali, tra attore e convenuto e tra quest'ultimo ed il terzo chiamato -trattandosi, per quanto precede, di chiamata risultata palesemente superflua -con liquidazione come in dispositivo, secondo vigente tabella forense, in relazione al valore della controversia.
Non si configurano, infine, i requisiti per la condanna dell'attore ex art.96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge la domanda di parte attrice Parte_1
, svolta con atto di citazione notificato in data a
[...] Controparte_1
2) respinge, perciò, la domanda di parte convenuta svolta nei Controparte_1
confronti del terzo chiamato CP_3
3) condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€40.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA di legge;
4) condanna parte convenuta a rimborsare al terzo chiamato le spese di lite, che si liquidano in pagina 9 di 10 €40.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA di legge.
Milano, 22 aprile 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.31067/2022 promossa da
(C.F. Parte_1
), in persona del liquidatore sig. elettivamente domiciliato in VIALE P.IVA_1 Parte_1
MONTE NERO 78, MILANO, presso lo studio dell'avv. DI RESTA ROBERTO
( , che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione C.F._1
ATTORE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante in Controparte_1 P.IVA_2
carica, sig. elettivamente domiciliato in PIAZZA CARROBIOLO 5, MONZA, Controparte_2 presso lo studio dell'avv. CANTU' PIERO PAOLO ), che lo rappresenta e C.F._2
difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI RESTA CP_3 C.F._3
ROBERTO ( , elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in C.F._1
VIALE MONTE NERO 78, MILANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Per l'attore:
Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito -accertare e dichiarare essersi verificato l'inadempimento contrattuale della rispetto alla clausola del Controparte_1
minimo garantito di cui al contratto definito di agenzia come meglio dedotto in narrativa;
-per l'effetto, condannare la all'esatto adempimento di quanto previsto dalla clausola Controparte_1
penale, dalla data di inizio contratto (15.03.2016 ) e fino al 15 marzo 2022, dedotte le somme ritenute già adempiute;
-condannare, pertanto, la al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice, dell'importo complessivo di €1.260.000,00 oltre I.V.A. e così in totale €1.537.200,00. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa. In via istruttoria: previa ammissione delle prove sui per interrogatorio formale del sig. e per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero Controparte_2
che il Sig. in qualità di legale rappresentante della ed Controparte_2 Controparte_1
il sig. in qualità di legale rappresentante della ebbero a Parte_1 Parte_1
sottoscrivere contratto recante la data del 15.03.2016, contratto definito di agenzia tra la società
P.IVA con sede in Via Liberazione, n.71, Peschiera Parte_1 P.IVA_1
Borromeo (MI) e la con sede in Villasanta, Via Dante Alighieri Controparte_1
n.25, C.F. e P.I. (sub doc n.2)”; 2) “ Vero che alle trattative precontrattuali P.IVA_2 P.IVA_3 partecipavano i signori e ”; 3) “Vero che gli stessi signori Parte_2 CP_3 Persona_1
( allora socio della ), e ( allora agente Parte_2 Parte_1 CP_3 Persona_1
della erano presenti in occasione della sottoscrizione del contratto Controparte_1 presso la sede della via Dante Alighieri 25”; “4) “Vero che la società Controparte_1
è una società che opera nel campo della distribuzione all'ingrosso, Controparte_1 deposito e smistamento pneumatici”; 5) “Vero che la a decorrere dall'anno Controparte_1
2016 ha pianificato un progetto consistente nel concedere ai propri clienti un servizio Web comprendente una pagina web riservata e personalizzata attraverso la quale , tramite la gestione di una vetrina prodotti gommisti on line, con ricerca mono-catalogo di pneumatici di Controparte_1
il cliente avesse potuto vedere on line gli pneumatici”; 6) “Vero che la Pronto Sinistri era
[...]
proprietaria di un software confacente alle esigenze della meglio Controparte_1 descritte nel precedente punto “3”; 7) “Vero che il contratto di cui al punto n.1 del presente atto aveva letteralmente ad oggetto la costituzione di un rapporto di collaborazione, per effetto del quale la si obbligava, a titolo oneroso, a promuovere stabilmente, in proprio ovvero Controparte_1
mediante la propria rete di agenti e società partecipate, per conto e nell'interesse di Pronto Sinistri e presso i rivenditori di pneumatici, la vendita e creazione dei servizi della medesima (art.
1.1 sub doc.
n.2)”; 8) “Vero che il presente contratto aveva validità a tempo determinato di 3 (tre) anni, a decorrere pagina 2 di 10 dal 15.03.2016 sino al 15.03.2019 (art.
3.1 sub doc. n. 2)”; 9) “Vero che he lo stesso contratto era da intendersi rinnovato tacitamente ed automaticamente alla scadenza del 15.03.2019, per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni solari, fatta espressamente salva comunicazione di recesso inoltrata all'altra parte contraente mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza indicata (art.
3.2 sub doc. n.2)”; 10) “Vero che he in ossequio al medesimo contratto, la società si impegnava a concludere a favore di Pronto Sinistri, nel corso di ciascun anno di durata del CP_1
contratto, un numero minimo di contratti pari a 500 (cinquecento) annui;
rimaneva inteso tra le parti che nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo prefissato di 500 account annui la si CP_1
obbligava al risarcimento totale della rimanenza degli account non raggiunti che sarebbero stati conteggiati a conclusione del contratto, salvo disdetta anticipata inoltrata mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza indicata (art.
4.1 sub doc. n.2)”;
11) “Vero che l'esigenza di raggiungere tassativamente la quota minima di 500 contratti all'anno era stata ribadita come obiettivo assegnato ai venditori per gli anni 2016 e 2017 nel corso di due convention tenute negli anni 2016 e 2017 (sub doc. n.3)”; 12) “Vero che in occasione della medesima convention del 2017 venivano illustrati i risultati del 2016 dai quali si ricavava un incremento sul fatturato annuo di €1.533.100,61 rispetto all'anno precedente (sub doc. n.3); detto incremento riguardava soltanto i clienti che avevano utilizzato la piattaforma web”; 13) “Vero che le modalità di esecuzione del contratto di cui si discute sono sempre state, sin dall'inizio del rapporto, di fatto le seguenti : -la concedeva ai propri clienti un servizio Web comprendente una Controparte_1
pagina web riservata e personalizzata attraverso la quale , tramite la gestione di una vetrina prodotti gommisti on line , con ricerca mono-catalogo di pneumatici di il cliente Controparte_1
avesse potuto vedere on line gli pneumatici;
-il rapporto tra ed il cliente Controparte_1
era disciplinato da un contratto di concessione in gestione di servizio web della durata di anno 3 stipulato tra la ed il singolo cliente (sub doc. n.5); 14) “Vero che il corrispettivo spettante CP_1
alla Pronto Sinistri era calcolato in funzione del numero di contratti sottoscritti da con i CP_1 propri clienti”; 15) “Vero che era la stessa che pagava alla Pronto Sinistri un corrispettivo CP_1
mensile variabile in funzione degli account dei clienti attivati sulla piattaforma;
il numero minimo di contratti (acquisiti o non acquisiti) che la avrebbe dovuto garantire (e pagarne il relativo CP_1 corrispettivo) alla Pronto Sinistri era di 500 per ogni anno di contratto;
16) “Vero che si trattava di un beneficio del minimo corrispettivo garantito così come contrattualmente previsto”; 17) “Vero che per la fornitura del servizio, la società avrebbe dovuto corrispondere al fornitore un CP_1 Parte_1
canone mensile, per ogni singolo contratto di €50,00 (cinquanta/00) + IVA, per un totale annuo di
€600,00 (seicento/00) + IVA”; 18) “Vero che la cosiddetta clausola del minimo garantito o del minimo pagina 3 di 10 fatturato risultava oggetto di una previsione ad hoc, quale parte del contratto pattuito e sottoscritto dalle parti”; 19) “Vero che il sig. ebbe ad disporre che ogni agente, a tra questi Controparte_2 Per_1
, dovesse tassativamente raggiungere l'obbiettivo di numero 15 account dal 01.01.2017 al
[...]
31.12.2017”; 20) “Vero che il cliente ebbe ad acquistare da il CP_4 Controparte_1
servizio TG 360 in data 02.02.2016”. Si indicano a testi: sui capitoli numeri da 1 a 19: 1)
[...]
via Donatello 1 Pioltello;
sui capitoli numeri 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19: Testimone_1
2) Sig. Via Karol Wojtyla 3/35e -Cisliano (Mi) Meola;
sui capitoli numeri 12,13 e 20: 3) Parte_2
Titolare o incaricato di Autogom di Martino Simone. Ci si oppone alla ammissione di tutti i capitoli di prova ex adverso formulati ed in caso di loro parziale o totale ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta. Ci si oppone alle istanze di esibizione tutte ex adverso formulate in quanto in alcun modo giustificate. L'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., infatti, deve avere ad oggetto specifici documenti individuati o individuabili e non possa avere finalità meramente esplorativa (come nel caso di specie). Esso è uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando sia necessario acquisire specifica documentazione che la parte istante sia impossibilitata a produrre in giudizio e, pertanto, non può ordinarsi l'esibizione di documentazione che la parte avrebbe potuto acquisire di propria iniziativa e produrre in giudizio. Si ribadisce l'eccezione di inammissibilità della memoria ex art. 183 VI comma n° 1 e 2 c.p.c. di parte convenuta per i motivi di sopra dedotti e se ne chiede, pertanto, il relativo stralcio.
Per il convenuto:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e previa ogni declaratoria e statuizione del caso: IN VIA PRELIMINARE per i motivi esposti, autorizzare come sopra rappresentata e difesa, ai sensi dell'art.106 e 269 c.p.c. a Controparte_1
chiamare in causa il sig. con conseguente richiesta di spostamento della prima udienza CP_3 allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art.163 bis c.p.c., per sentirlo accertare e dichiarare, con riferimento alla vicenda oggetto di causa, amministratore di fatto e/o socio accomandatario di fatto della società attrice o reale e sostanziale controparte Parte_1
contrattuale, in quanto soggetto realmente e personalmente operante dietro l'interposto e fittizio schermo societario, in ogni caso con conseguente riflesso anche in relazione alla reiezione dell'avversa pretesa creditoria attorea, nonché, eventualmente, per manlevarla e/o rimborsarla da ogni pretesa di con condanna del predetto sig. -quale accertato artefice di Parte_1 CP_3
dolo/raggiro ai danni del legale rappresentante della società esponente in relazione alla genesi dell'asserito contratto del 15.3.2016, posto alla base della domanda avversaria, qualora ritenuto pagina 4 di 10 esistente ed efficace -a rifondere alla convenuta quanto quest'ultima sarà eventualmente tenuta a pagare all'attrice. IN VIA PRINCIPALE previa ogni declaratoria e statuizione del caso e previo anche l'accertamento e dichiarazione della posizione in capo al terzo chiamato sig. di CP_3
amministratore di fatto e/o socio accomandatario di fatto della di Parte_1
o di reale e sostanziale controparte contrattuale, in quanto soggetto realmente e Parte_3
personalmente operante dietro l'interposto e fittizio schermo societario, preso atto del disconoscimento ex art.214 c.p.c. da parte del sig. apparentemente apposte l'inesistenza e/o Controparte_5
nullità e/o illegittimità dell'asserito contratto stesso e/o della clausola ivi contenuta all'art.4, posti alla base della pretesa attorea, respingere per tutti i motivi esposti l'avversa domanda in quanto inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto, anche in ragione dell'effetto abdicativo/rinuncia del contratto del 14.10.2019 e/o comunque dell'inefficacia, originaria o sopravvenuta, del contratto stesso accertata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 96 c.p.c., condannare la società
[...]
, al risarcimento del danno a favore della Parte_1 Controparte_1
per responsabilità aggravata nella misura ritenuta di giustizia. IN VIA SUBORDINATA fermi gli accertamenti, le declaratorie e le statuizioni già formulati e richiesti in via principale, per i quali si insiste anche in via subordinata, fermo il disconoscimento ex art.214 c.p.c. di cui sopra, per tutti i motivi esposti, ridurre il quantum eventualmente dovuto a quanto di giustizia ritenuto anche in applicazione dell'art.1384 c.c. IN VIA RICONVENZIONALE NEI CONFRONTI DEL TERZO
CHIAMATO accertare e dichiarare, con riferimento alla vicenda contrattuale dibattuta, la posizione del sig. di amministratore di fatto e/o socio accomandatario di fatto della società attrice CP_3
o di reale e sostanziale controparte contrattuale, in quanto soggetto realmente e Parte_1 personalmente operante dietro l'interposto e fittizio schermo societario, in ogni caso con conseguente riflesso, statuizione e declaratoria anche in relazione alla reiezione dell'avversa pretesa creditoria.
Fermi gli accertamenti e le declaratorie di cui al punto che precede, in relazione ai quali si insiste, accertare e dichiarare ulteriormente che il sig. è stato l'artefice di dolo/raggiro ai danni CP_3
del legale rappresentante della società convenuta sig. in relazione alla genesi Controparte_2 dell'asserito contratto del 15.3.2016 posto alla base della domanda avversaria, con ogni conseguente riflesso anche in relazione alla reiezione dell'avversa pretesa creditoria e condannarlo alla rifusione a favore della convenuta di quanto eventualmente quest'ultima dovesse corrispondere all'attrice in ragione della disposizione viziata dall'inganno/artificio/dolo stesso. IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di causa. IN VIA ISTRUTTORIA: come da foglio depositato in data 20.12.2024.
Per il terzo chiamato:
pagina 5 di 10 Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa. In via istruttoria: si chiede ammettersi le prove per testi sulle seguenti circostanze precedute dalle parole “Vero che”: 1) “in data 01.04.2016 il ricorrente Sig. CP_3
iniziava a prestare servizio alle dipendenze della sita alla Via Dante Controparte_1
Alighieri, n.25 Villasanta, in qualità di responsabile Business to consumer (“B2C”)”; 2) “il Sig. CP_3
era stato formato professionalmente per l'attività di cui si sarebbe dovuto occupare dal Sig.
[...]
direttore commerciale incaricato alla formazione dalla;
Persona_2 Controparte_6
3) “gli veniva altresì dato un indirizzo e-mail aziendale (sub doc.1) Email_1
nonché ulteriori dotazioni e strumentazioni che venivano messi a disposizione del lavoratore da parte della resistente (dotazioni e strumentazioni che conserverà per tutta la durata del rapporto)”; 4) “il ricorrente era pertanto tenuto a presentarsi nei predetti giorni alle ore 09.00 presso la sede della società
Via Dante Alighieri, n.25 Villasanta, dove prestava la sua attività Controparte_1 lavorativa”; 5) “in talune occasioni, per circa cinquanta/ sessanta volte, il Sig. era stato CP_3
accompagnato al luogo di lavoro dal Sig. o dal Sig. o dal Sig. Persona_3 Parte_2
; 6) “nello specifico, operativamente, la prestazione lavorativa dell'odierno attore si Parte_1 articolava in questo modo: l'agente della preposto alla vendita del Controparte_1 servizio informatico ai singoli rivenditori, una volta ricevuta l'adesione di questi ultimi, inviava comunicazione a alla mail aziendale di cui al paragrafo 5) in modo da concordare la data CP_3 per la visita presso il futuro rivenditore”; 7) rendeva assistenza telefonica dall'ufficio CP_3 dell'azienda”; 8) “la piattaforma informatica di cui si è detto era di proprietà di Pronto Sinistri, di e che l'intero rapporto di lavoro era stato intrapreso con l'obiettivo per la Parte_1 CP_7 di promuovere la piattaforma di proprietà di Pronto Sinistri”; 9) “la si era
[...] Controparte_7 accordata con nell'assumere il Sig. come figura addetta a svolgere le Parte_1 CP_3 attività necessarie all'installazione della piattaforma ed alla successiva assistenza e così nell'inquadrarlo nell'organigramma della;
10) “la richiesta lavorativa e tutte le suddette CP_1
modalità operative erano state indicate dal Sig. in qualità di Amministratore Unico Controparte_2
della società durante una convention (Convention 2017- Controparte_1 [...]
(sub doc. n.4 pagine 17 e 18)”; 11) “in occasione di tale convention, si specificava CP_1
infatti che la richiesta di supporto informativo del Sig. prevedeva: 1) realizzazione Demo CP_3
ed installazione del sistema;
2) Supporto ai problemi informatici;
3) Confronto mensile con i responsabili d'area; 4) Piano Marketing spesa €/web; 5) Ricerca di nuovi sviluppi dell'applicativo; 6)
Formazione alla FDV (sub doc. n.4)”; 12) “per quanto attiene alle procedure ad all'operatività, il Sig.
pagina 6 di 10 era chiamato ad occuparsi delle seguenti fasi: numeri: “
3. realizza la DEMO, la CP_3 CP_3 inoltra all'agente in copia conoscenza al responsabile;
9. completa il portale;
10. si reca CP_3 CP_3 dal cliente per l'installazione e la consulenza lato software;
11. presenta il piano di investimento CP_3
€/web messi a disposizione dell'azienda”; 13) “le modalità operative trovavano conferma nel funzionamento della piattaforma informatica, come da presentazione (sub doc. n.4)”; 14) “le direttive e le mansioni sopra esposte venivano impartite quotidianamente al ricorrente dal Sig. Persona_2
anche sulla base delle disposizioni date dal Sig. e con cadenza a volte settimanale, a Controparte_2 volte mensile, dallo stesso . Si indicano a testimoni sui capitoli da n.1 a n.14: 1) CP_1 [...]
via Donatello, 1 Pioltello;
2) Via G. Carducci 1/C – 20098 Peschiera Testimone_1 Parte_1
Borromeo (MI); 3) sui capitoli n° 4, 5, 8, 9 e 10 Sig. Via Karol Wojtyla 3/35e -Cisliano; Parte_2
4) sui capitoli n° 3, 6, 7 ,10,11,12, e 13 Titolare o incaricato di Autogom di Martino Simone;
5) sui capitoli n.3, 6, 7, 10, 11, 12, e 13 Titolare e/o incaricato Pneusmania S.r.l. Ci si oppone alla ammissione di tutti i capitoli di prova ex adverso formulati ed in caso di loro parziale o totale ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta. Ci si oppone alle istanze di esibizione tutte ex adverso formulate in quanto in alcun modo giustificate. L'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c, infatti, deve avere ad oggetto specifici documenti individuati o individuabili e non possa avere finalità meramente esplorativa (come nel caso di specie). Esso è uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando sia necessario acquisire specifica documentazione che la parte istante sia impossibilitata a produrre in giudizio e, pertanto, non può ordinarsi l'esibizione di documentazione che la parte avrebbe potuto acquisire di propria iniziativa e produrre in giudizio. Si ribadisce l'eccezione di inammissibilità della memoria ex art.183 VI comma n.1 e 2 c.p.c. di parte convenuta per i motivi di sopra dedotti e se ne chiede, pertanto, il relativo stralcio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 28.07.2022 la Parte_1
ha convenuto avanti a questo tribunale la deducendo che dette parti Controparte_1
hanno sottoscritto, in data 15.03.2016, “contratto definito di agenzia” (doc.2 allegato all'atto di citazione), di durata triennale, fino al 15.03.2019, con rinnovo tacito salva disdetta (art.3), avente ad oggetto l'obbligo della di promuovere, per conto della “la vendita e la CP_1 Parte_1 creazione dei servizi dalla medesima identificati nell'Allegato A al presente contratto” (art.1), con patto di esclusiva (art.2), verso il pagamento di provvigioni (art.6).
Più precisamente, secondo l'attore, la si è obbligata “a concludere a favore di CP_1 Parte_1
nel corso di ciascun anno di durata del contratto, un numero minimo di contratti pari a 500
pagina 7 di 10 (cinquecento) annui” (art.4); tale obbligo è assistito da apposita “clausola del minimo garantito o del minimo fatturato”, “oggetto di una previsione ad hoc, quale parte del contratto pattuito e sottoscritto dalle parti e quindi non meramente comunicata da una parte all'altra” (così a punto 14 della premessa in fatto dell'atto di citazione, pag.4); per la fornitura del servizio, la avrebbe dovuto CP_1 corrispondere al fornitore un canone mensile, per ogni singolo contratto di €50,00 oltre Parte_1
IVA, per un totale annuo di €600,00 oltre IVA;
i contratti annualmente rimasti non pagati ammontano a
350 (trecentocinquanta) e quindi complessivamente, nel periodo dal 2016 al 2022 si contano in 2.100, sicché afferma l'attore che la si è resa inadempiente rispetto al contratto di agenzia stipulato CP_1
con la per un importo totale pari ad €1.260.000,00 oltre IVA, e, così, in totale Parte_1
€1.537.200,00, per il cui pagamento agisce qui la Parte_1
S'è costituita, con comparsa depositata in data 21.12.2022, la convenuta che -svolgendo una CP_1
articolata ricostruzione dell'intera vicenda di causa, e, per quanto qui rileva -ha ammesso l'esistenza di un rapporto negoziale tra le parti, ma ha, tuttavia, svolto una ricostruzione dello specifico rapporto in termini diversi da quelli allegati dall'attore, negando di avere mai sottoscritto il documento negoziale prodotto ex adverso sub n.2, e allegando di avere avuto sempre e soltanto rapporti con CP_3
figlio di ora liquidatore della (par. C), punto 39, pag.24) -del quale ha, Parte_1 Parte_1
perciò, chiesto autorizzazione alla chiamata in causa.
S'è costituito, quindi, anche il terzo chiamato, con comparsa depositata in data CP_3
27.03.2023, il quale ha concluso per il rigetto dell'avversa pretesa, in sostanza sul rilievo per cui il medesimo “ha operato, di fatto, all'interno dell'organizzazione aziendale della convenuta come un lavoratore subordinato”, cioè, senza alcun potere di vincolare la parte attrice e senza rivestire alcun ruolo decisionale all'interno della stessa (comparsa citata, narrativa in fatto, pag.8).
Ciò posto, osserva questo giudice che, anche a prescindere dalla questione circa l'autenticità della firma che figura apposta in calce al doc.2 prodotto dall'attore, sul timbro della Controparte_1
oggetto di disconoscimento da parte convenuta e di istanza di verificazione da parte attrice -in prima memoria ex art.183 sesto comma cpc, pag.
7 -la causa può essere decisa su un punto dirimente, cioè che manca prova idonea a dimostrare che tra attore e convenuto sia stato stipulato una “previsione ad hoc, quale parte del contratto pattuito e sottoscritto dalle parti”, avente ad oggetto “la cosiddetta clausola dl minimo garantito o del minimo fatturato”. Ciò non risulta né per via documentale né per via di prova cd costituenda, dato che il relativo capitolo per prova orale, cioè il cap.18 articolato in seconda memoria attorea, è inammissibile poiché formulato in modo generico, in violazione del disposto dell'art.244 cpc.
Poiché, come risulta dall'atto di citazione e dalla prima memoria attorea ex art.183 sesto comma cpc, la pagina 8 di 10 causa petendi della domanda di Pronto Sinistri è l'esistenza tra le parti di una clausola penale -diversa dal generico obbligo risarcitorio da inadempimento negoziale previsto all'art.4 del contratto di agenzia sub doc.2 attore, che richiede la piena prova, qui mancante, del danno lamentato (Cass.n.12956/'16) -e di detta clausola non v'è prova idonea in atti, la domanda attorea dev'essere senz'altro respinta.
L'obbligo risarcitorio previsto all'art.4 del contratto in parola ha ad oggetto, per espressa volontà attorea, il ristoro di un danno diverso ed ulteriore rispetto a quello derivante all'attore dal mancato raggiungimento del minimo garantito o del minimo fatturato, oggetto, appunto, di previsione ad hoc - altrimenti priva di significato nel regolamento contrattuale -tuttavia rimasta priva di adeguato supporto probatorio;
inoltre, del danno di cui al citato art.4 non è indicato alcun criterio di liquidazione né sono offerti elementi idonei ex art.1226 cc.
Il rigetto della domanda attorea comporta senz'altro anche il rigetto delle domande svolte dal convenuto, sia nei confronti dell'attore sia verso il terzo chiamato.
Quanto alle istanze istruttorie per prova orale, si tratta di capitoli per un verso superflui ed irrilevanti, poiché inidonei a ricostruire la volontà delle parti in modo diverso da quello che emerge per via documentale e, per altro verso, inammissibili, poiché formulati in modo generico, in violazione del disposto di cui all'art.244 cpc.
In punto spese di lite, trova applicazione la regola della soccombenza, ex art.91 cpc, in entrambi i rapporti processuali, tra attore e convenuto e tra quest'ultimo ed il terzo chiamato -trattandosi, per quanto precede, di chiamata risultata palesemente superflua -con liquidazione come in dispositivo, secondo vigente tabella forense, in relazione al valore della controversia.
Non si configurano, infine, i requisiti per la condanna dell'attore ex art.96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge la domanda di parte attrice Parte_1
, svolta con atto di citazione notificato in data a
[...] Controparte_1
2) respinge, perciò, la domanda di parte convenuta svolta nei Controparte_1
confronti del terzo chiamato CP_3
3) condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€40.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA di legge;
4) condanna parte convenuta a rimborsare al terzo chiamato le spese di lite, che si liquidano in pagina 9 di 10 €40.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA di legge.
Milano, 22 aprile 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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