Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00837/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00998/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 998 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Christian Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
del decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Salerno e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa NN SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. Con atto notificato il 9 maggio 2025 e depositato il successivo 24 giugno il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo in epigrafe indicato, nonché il silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto alla Prefettura di Salerno, formulando, a mezzo di otto motivi, plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
1.1. In sintesi il deducente lamenta il difetto di motivazione e d’istruttoria del decreto di revoca, basato su asseriti precedenti per lesioni personali non documentati né supportati da evidenze concrete, nonché su una “ presunta elevata conflittualità familiare ” del tutto sprovvista di prova e anzi contraddetta dall’atto notorio prodotto in atti, che attesta la serena convivenza nell’ambito del nucleo familiare del ricorrente; l’atto impugnato risulta pertanto sproporzionato e irragionevole, oltre che adottato in violazione dei principi di affidamento e del giusto procedimento, in assenza di qualsivoglia pericolo concreto per la sicurezza pubblica.
2. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Salerno, che hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per essere stata evocata in giudizio la sola Prefettura di Salerno, priva di legittimazione passiva non avendo adottato il provvedimento di revoca, emanato dal QU.
3. Alla camera di consiglio del 10 settembre 2025 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
4. All’udienza pubblica del 29 aprile 2026 la causa è stata introitata in decisione.
5. È fondata l’eccezione di inammissibilità per omessa evocazione in giudizio della Questura di Salerno, da cui promana il provvedimento originario di revoca.
5.1. Come noto, l'art. 6 del 1971, n. 1199 prevede che: " decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica ".
Stando all'esegesi della norma, da tempo operata dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, il decorso del termine suindicato produce l'effetto di abilitare " il ricorrente gerarchico alla immediata proposizione del ricorso giurisdizionale (o straordinario) contro il provvedimento di base, consentendogli, in piena autonomia, in mancanza di una sollecita decisione, un commodus discessus dal ricorso gerarchico " (Ad. Plen. Cons. Stato, 24 novembre 1989, n. 16; più di recente, Cons. Stato, Sez. II, 29 gennaio 2021, n. 902); ne discende che “ nei casi di silenzio-rigetto, oggetto del ricorso giurisdizionale (o straordinario) non è il silenzio, come ritenuto in precedenza, ma il provvedimento (di base) impugnato con ricorso gerarchico. Il silenzio ha nella specie il valore legale tipico non di decisione di rigetto, ma di rifiuto di annullamento, il cui concretarsi costituisce presupposto processuale per la proposizione del ricorso giurisdizionale o straordinario contro l'unico atto effettivamente emanato dall'Amministrazione ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 settembre 1996, n. 1010).
Del resto, anche con riferimento al rapporto fra decisione sul ricorso gerarchico e successivo sindacato giudiziale, la giurisprudenza amministrativa, in adesione alla teoria dell’accessione, ha chiarito che “ oggetto del ricorso dinanzi al giudice amministrativo è il provvedimento originario, già impugnato in sede amministrativa, non sussistendo l’onere dell’impugnazione in via giurisdizionale della decisione di rigetto del ricorso gerarchico, in quanto non possiede una autonoma lesività, ma rende solo definitiva la lesione originaria, non modificando l’oggetto del giudizio e pertanto consente all’interessato di impugnare dinanzi al Giudice amministrativo il solo provvedimento iniziale entro il termine decadenziale di impugnazione di sessanta giorni dalla conoscenza del rigetto del ricorso gerarchico ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 10 settembre 2025, n. 16129).
5.2. Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha notificato il ricorso alla sola Prefettura, mentre le censure si appuntano (anche e soprattutto) nei riguardi del provvedimento di revoca adottato dal QU (non evocato in giudizio), il che comporta l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad una parte necessaria (cfr. art. 41 c.p.a. a mente del quale “ il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato ”); tanto anche in omaggio ad un principio generale del diritto processuale (in particolare amministrativo) secondo cui il soggetto che ha adottato un atto impugnato in sede giurisdizionale deve essere evocato in giudizio, avendo diritto a difendere il proprio operato (anche in relazione a possibili profili risarcitori, di responsabilità amministrativo-erariale, etc.).
6. Per completezza si osserva che il ricorso risulta infondato anche nel merito.
6.1. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'amministrazione, nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto in materia di armi, gode, a presidio delle prioritarie esigenze di tutela della pubblica e privata incolumità, di lata discrezionalità la cui ampiezza deriva, sotto un primo profilo, dalla ricordata assenza nel nostro ordinamento di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d'armi (costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e all'art. 4, comma 1, della L. n. 110 del 1975); sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 TULPS i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza non hanno uno scopo sanzionatorio o punitivo, bensì una finalità cautelare consistente nel prevenire abusi nell'utilizzo delle armi (in tal senso cfr., ex multis , T.A.R. Liguria, sez. I, 5 agosto 2022, n. 677).
Nell’esercizio della discrezionalità demandatale l'Autorità di pubblica sicurezza è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza "oltre ogni ragionevole dubbio", tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di abuso delle armi, collocandosi i provvedimenti con cui l'Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, aventi natura cautelare e preventiva, in una prospettiva anticipatoria della difesa della legalità ( ex multis , Consiglio di Stato, sezione III, 2 dicembre 2021, n. 8041).
Ai fini dell'adozione dei provvedimenti inibitori in materia di armi non è dunque necessario un accertato impiego improprio delle armi, ma è sufficiente il rischio del relativo abuso, che può essere desunto anche da fatti isolati, ma comunque significativi, e possono essere valorizzati non solo fatti costituenti reato, ma anche vicende e situazioni personali prive di rilevanza penale e non attinenti all'uso delle armi, dalle quali si possa però desumere la non completa affidabilità dell'interessato, come le manifestazioni di aggressività che manifestino sintomi di scarso equilibrio o di insufficiente capacità di autocontrollo (T.A.R. Trento, sez. I, 26 febbraio 2020, n. 32) per evitare che la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili possa agevolare condotte atte a compromettere i beni dell'ordine pubblico e della pubblica e privata incolumità ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre 2020, n. 6977).
In tale quadro, per consolidata giurisprudenza (anche di questa Sezione), la conflittualità nell'ambito familiare ben può giustificare provvedimenti limitativi dell'uso delle armi. In base al quadro normativo di riferimento, infatti, il titolare dell'autorizzazione a detenere armi, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, deve anche assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso e che non vi sia pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali (TAR Sicilia, Palermo, I, 23 agosto 2021, n. 2424); di modo che la situazione di conflittualità nella sua oggettività è valido motivo per l'emanazione di provvedimenti interdittivi in tema di armi, a prescindere dalla responsabilità della sua causazione e dai connotati violenti della condotta (cfr. ex plurimis , T.A.R. Toscana, Firenze, sez. IV, 18 luglio 2024, n. 934: " la legittimità dell'adozione di un provvedimento di revoca del porto d'armi, in presenza di una situazione di conflittualità nell'ambito familiare, ovvero nei rapporti di condominio o di vicinato, a prescindere da episodi aggressivi o violenti e nell'irrilevanza di chi sia la vittima o l'autore di detta situazione "; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 6 ottobre 2023, n. 2969: " il requisito dell'affidabilità, in una materia delicata come quella afferente all'uso delle armi, deve infatti sussistere in maniera piena e limpida e persino quando la responsabilità del conflitto non è imputabile al titolare della licenza di polizia, è indispensabile garantire che di fronte a provocazioni ingiuste o irritanti il possessore di armi non ceda all'impulsività con reazioni incontrollate ").
6.3. Tanto premesso, nel caso di specie, il provvedimento impugnato richiama la circostanza per cui, secondo quanto emerge dalla nota informativa trasmessa dai Carabinieri della Tenenza di -OMISSIS-, il ricorrente si è reso “ protagonista di una situazione di elevata conflittualità in ambito familiare, avendo assunto atteggiamenti minacciosi nei confronti dei congiunti ”. A sua volta, la citata informativa dei Carabinieri (n. -OMISSIS- del 1/05/2024) espone, al punto 3, che il ricorrente “ risulta deferito in stato di libertà dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS- per lesioni personali ” e, al punto 4, che “ in data 17 maggio 2024 la Stazione Carabinieri di -OMISSIS- -OMISSIS-..omissis..il predetto -OMISSIS-…omissis ”.
Dalla lettura congiunta degli atti in parola emerge dunque che, nel gravato provvedimento, il QU ha inteso valorizzare non già il deferimento per lesioni personali (con conseguente irrilevanza delle deduzioni del ricorrente in punto di erronea permanenza della relativa annotazione negli archivi della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-) bensì la conflittualità familiare che – pur in presenza degli omissis - appare riconducibile alla differente vicenda del 2024 che ha interessato la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, come meglio esplicitato nelle memorie difensive dell’amministrazione resistente (“ accertata conflittualità interfamiliare, che ha comportato, in data 17.4.2024, l’attivazione della procedura c.d. “codice rosso”, con deferimento dell’interessato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per condotte vessatorie e violente messe nei confronti della moglie ” (cfr. memoria del 6 settembre 2025, pag. 4), memorie cui il ricorrente non ha inteso replicare.
In assenza di puntuali contestazioni della parte sul punto, deve osservarsi che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta in atti, datata 23 dicembre 2024 e dunque posteriore sia alla vicenda contestata che al provvedimento di revoca, nell’affermare che “ allo stato ” non vi è alcun atteggiamento minaccioso e/o violento da parte del ricorrente, non vale ad elidere la rilevanza dei fatti pregressi, i quali – in quanto sintomatici di un evento, sia pure isolato, di spiccata conflittualità – ben possono, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riepilogate, giustificare la prognosi inferenziale della Questura, specie considerata l’elevata discrezionalità riconosciuta all’Autorità di P.S. in subiecta materia .
8. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e comunque infondato.
9. Stante la peculiarità della vicenda, può disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT EZ, Presidente
NN SA, Primo Referendario, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| NN SA | AT EZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.