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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3596/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3596/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICINELLI Parte_1 C.F._1
GABRIELLA
RICORRRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAGO Controparte_1 C.F._2
CHIARA
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Il 19 novembre 2024 le parti precisavano le seguenti conclusioni: pagina 1 di 8 Il ricorrente, oltre ad insistere nelle istanze istruttorie, così concludeva:
“ 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto nella Sala Comunale del Comune di
Canegrate in data 25.07.2015 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 9 parte I anno 2015, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Canegrate di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2) per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in tutti gli atti difensivi ed alla luce del contenuto delle relazioni depositate dal Servizio Tutele confermarsi il collocamento esclusivo del minore presso la casa paterna come già concordato tra le parti in sede di separazione;
ER
3) per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte negli atti difensivi, alla luce di quanto emerso nelle relazioni depositate del Servizio Tutele in ordine al mancato adempimento dell'obbligo al mantenimento del minore da parte della madre e pertanto tenuto conto che l'accudimento ed il mantenimento del minore è ancora interamente a carico del padre, confermarsi l'affidamento esclusivo del minore in favore del signor così come disposto e dal dottor ER Parte_1 CP_2
alla prima udienza e mantenuto con decreto 20.07.2023 dal Dottore CP_3
4) disporsi a carico della madre l'obbligo di versare a favore del sig. Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento del minore la somma di € 550,00, somma
[...] ER
omnicomprensiva anche delle spese mediche SSN, scolastiche e sportive tenuto conto che la stessa è inadempiente sia nella contribuzione al mantenimento dal 2016 ad oggi sia nella partecipazione al pagamento pro-quota delle spese straordinarie;
somma da corrispondersi il giorno 10 di ogni mese e da indicizzarsi in base agli indici Istat;
in ogni caso confermarsi l'attribuzione al sig. Parte_1 dell'assegno unico nella misura del 100% essendo il minore rimasto sempre collocato in via esclusiva presso il padre;
5) nel caso di non accoglimento della corresponsione di una somma omnicomprensiva a titolo di contributo al mantenimento disporsi a carico della signora l'obbligo di Controparte_1
versare al sig. a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 250,00 il giorno 10 di ogni Pt_1
mese oltre al 50% delle spese straordinarie così come previsto dalle Linee Guida Corte Appello
Milano;
6) e/o in ogni caso confermarsi il provvedimento emesso in data 20.10.2022 circa l'obbligo disposto a carico della madre di versare al padre la somma di € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento oltre alle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano;
confermarsi
l'attribuzione al sig. dell'assegno unico nella misura del 100% così come disposto Parte_1
con decreto 20.10.2022 essendo il minore rimasto sempre collocato in via esclusiva presso il padre;
pagina 2 di 8 7) accertato e disposto il collocamento e l'affidamento esclusivo del figlio a favore del padre ER disporsi in ogni caso l'obbligo a carico della madre di corrispondere al signor la propria Pt_1 quota del 50% delle spese straordinarie così come indicate nelle Linee Guida della Corte d'appello di
Milano e ciò indipendentemente dal consenso dello stessa;
8) disporsi l'esercizio del diritto di visita di da parte della madre ER Controparte_1
per due week end al mese alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16,30 alla domenica sera alle ore
18,30 quando il minore farà rientro presso la casa paterna;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà con la madre almeno 15 giorni consecutivi da concordarsi con il padre in relazione agli impegni lavorativi dello stesso;
quanto alle vacanze Natalizie trascorrerà la giornata di ER
Natale 2024 con il padre e con la madre e così alternativamente, il giorno di Pasqua Persona_2
2025 resterà con la madre mentre il giorno di Sant'Angelo resterà con il padre e così ER
alternativamente. In ogni caso il padre favorirà gli incontri tra la madre ed figlio nel preminente interesse e benessere psico-fisico di . ER
Resistente:
“1) pronunciare, ex artt. 3 n. 2 lett. b della Legge 898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Canegrate (MI) in data 25/7/2015 dai sig.ri e;
Controparte_1 Parte_1
2) confermare quanto statuito in sede di separazione in ordine all'affido condiviso del minore
, stabilendone il collocamento prevalente presso la madre in Lonate Ceppino;
Persona_3
3) revocare l'obbligo per la IG.ra di versare a favore del IG. un assegno mensile di CP_1 Pt_1
€200,00= e disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento di nella Pt_1 ER
misura che il Tribunale vorrà disporre, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
In via subordinata, stabilire l'affido condiviso del minore lasciandone il Persona_3 collocamento prevalente presso il padre, e confermare l'obbligo della IG.ra al versamento CP_1 della somma mensile di €200,00= a titolo di assegno di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
4) in ogni caso, spese di lite rifuse ovvero, in subordine, integralmente compensate”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I IGg.ri e contraevano matrimonio il 25.7.2015 a Canegrate. Pt_1 CP_1
Dal matrimonio nasceva il 21.10.2013 il figlio ER
pagina 3 di 8 Con decreto dell'1.8.2016 il Tribunale di Busto Arsizio omologava la separazione. I coniugi prevedevano l'affido condiviso, il collocamento prevalente del minore presso il padre, con conseguente assegnazione della casa familiare, e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato in data 28.7.2022 il ricorrente, premesso che non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, chiedeva, sussistendone i presupposti di legge, l'emissione della pronuncia divorzile con affido esclusivo del minore, collocamento dello stesso presso di sé, previsione di un contributo mensile a carico della madre pari ad € 550, spese straordinarie incluse, percezione integrale dell'AU.
All'udienza presidenziale, veniva disposto l'affido esclusivo del minore al padre, al quale veniva attribuito l'AU, e veniva previsto a carico della madre un assegno mensile di € 200. Veniva confermata la frequentazione madre/figlio prevista nel giudizio di separazione.
La resistente si costituiva solo il 22.2.2023 (il giorno della prima udienza davanti al GI) e aderiva alla domanda divorzile formulando autonome richieste sulla regolamentazione dei rapporti conseguenti. In particolare, chiedeva che venisse disposto l'affido condiviso e che il minore venisse collocato presso di sé, oltre ad un contributo a carico del padre.
Esaurita l'istruttoria, il 19.11.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Domanda divorzile.
Deve, in primo luogo, essere accolta la domanda di scioglimento del matrimonio.
I fatti dedotti dal ricorrente a sostegno di tale domanda sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e del verbale di separazione consensuale omologato).
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970 e successive modifiche.
2) Affidamento e collocamento di ER
Deve, in primo luogo, essere disposto l'affido condiviso di così come previsto anche in sede ER
di separazione.
pagina 4 di 8 Effettivamente la madre risulta inadempiente all'obbligo di contribuire economicamente al mantenimento del minore, inadempimento che risulta particolarmente grave in relazione al periodo
(limitato) in cui aveva un impiego.
Al contempo, risulta ad oggi una figura presente nella vita del minore.
Come accertato dai SS (relazione del 2.10.2024), si recherebbe presso la residenza materna a ER
weekend alternati, sentendola telefonicamente ogni sera.
In sede di colloquio, il minore riferiva un progressivo miglioramento della qualità delle chiamate con la madre, riportando di percepire un maggior interesse nei suoi confronti da parte di quest'ultima.
Il padre comunicava che, per motivi logistici dettati dall'indisponibilità di a frequentare ER
l'oratorio estivo, il figlio sarebbe rimasto con la madre per circa due mesi nell'estate del 2024. Il padre si sarebbe recato a fargli visita, presso la residenza materna, un giorno infrasettimanale e a weekend alternati.
I SS, poi, rilevavano che i rapporti tra i due membri della coppia genitoriale sembravano seguire un percorso altalenante, alternando momenti di maggior distensione e collaborazione ad altri caratterizzati da recriminazioni reciproche.
Tuttavia gli stessi sembravano in grado di instaurare una comunicazione efficace, relativa esclusivamente alla regolamentazione della frequentazione di con entrambi i genitori. ER
I SS concludevano, quindi, per un affido condiviso (relazione del 5.3.2024).
Inoltre, non risulta che la resistente si sia mai opposta o abbia ostacolato l'assunzione di decisioni relative al percorso scolastico di o di altro genere (in campo medico, per il rinnovo della ER carta d'identità, etc.).
In detto contesto, non si ravvisano ragioni per derogare all'affido condiviso.
Deve, poi, essere confermato il collocamento prevalente di presso il padre, al fine di ER
garantire stabilità al minore, che vive con il padre dal 2016.
Anche gli stessi Servizi, che monitoravano la situazione negli ultimi due anni, ribadivano nella relazione depositata nel mese di marzo 2024 “l'opportunità di non apportare cambiamenti al collocamento del minore in modo da garantire continuità al percorso scolastico del minore oltre che mantenerlo inserito nella sua rete sociale e amicale”.
A ciò si aggiunga che la madre non sembra in condizione di seguire adeguatamente ER
L , infatti, vive a Lonate Ceppino e non ha la patente e, per tutte le necessità, deve appoggiarsi al CP_1
nuovo compagno, tanto che è quest'ultimo a dover recuperare il minore presso la casa paterna nei week end di competenza della madre.
pagina 5 di 8 Quando, poi, si poneva il problema di dove avrebbe trascorso i pomeriggi dopo l'inizio della ER
scuola media, la madre manifestava la propria preoccupazione relativa al prolungato tempo che avrebbe trascorso da solo durante l'orario lavorativo del padre, ma non si offriva di andare a ER recuperarlo, pur non avendo l' un'occupazione lavorativa e, quindi, avendo i pomeriggi a CP_1
disposizione (in relazione al problema dei pomeriggi di si precisa che ad oggi il minore ER
trascorre i pomeriggi dai nonni paterni o presso la casa di un amico).
I SS, più in generale, rilevavano: “La madre del minore, IG.ra , nonostante rimandi la presenza CP_1
di un legame con il figlio risulta ad oggi poco presente e marginale nella sua quotidianità, ER
manifestando interesse per alcune questioni ad esso relative ma senza dar seguito poi concretamente a quanto esplicitato”.
Si ritiene, dunque, di confermare il collocamento di presso il padre, prevedendo che il ER
minore possa stare con la madre a week end alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre ad una sera in settimana (il mercoledì salvi diversi accordi fra le parti) dall'uscita da scuola di ER
sino alle 21.30.
Inoltre, il minore, secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. Il minore, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, starà con il genitore che non lo terrà con sé il giorno di Natale.
durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi, ER
in periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno.
Infine, si invitano entrambi i genitori ad avviare un percorso di supporto alla genitorialità, come indicato dai SS, e si dispone che i SS di Canegrate mantengano il monitoraggio per almeno sei mesi avvalendosi anche della collaborazione dei SS di Lonate Ceppino.
3) Mantenimento figli
Si ritiene di confermare le statuizioni economiche assunte all'esito dell'udienza presidenziale, come richiesto dalla madre in subordine nell'ipotesi di collocamento di presso il padre, in quanto ER
coerenti con le condizioni economiche delle parti.
Il ricorrente vive con il minore in un immobile in locazione, per il quale paga € 475 di canone (doc.
5. I pagamenti risultano dagli estratti conto prodotti dal ricorrente come doc. 19 - 26)
Percepisce € 200 di AU e uno stipendio netto di € 1.500.
pagina 6 di 8 La resistente, invece, vive con il nuovo compagno in un immobile di proprietà dei genitori di quest'ultimo e risulta disoccupata dal 2023.
L non depositava le CU richieste dal Giudice. Nondimeno, non può essere riconosciuto un CP_1
assegno superiore, nella misura richiesta dal , considerato che l'AU spetterebbe ai genitori Pt_1
affidatari e non collocatari, quindi l'integrale percezione dell'AU da parte del padre già costituisce una forma di contributo (la madre non ne ha mai domandato una diversa ripartizione).
La resistente, poi, è disoccupata dal 2023 e, anche quando lavorava, percepiva uno stipendio inferiore ad € 1.000, come risulta dagli e/c. Quindi, l'assegno nella misura indicata dal ricorrente risulta assolutamente incongruo.
Si segnala che il mancato pagamento da parte della madre degli assegni pregressi e delle spese straordinarie giustifica un'esecuzione, ma non l'aumento dell'ammontare dell'assegno.
4) Spese di lite
Attesa la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 25.7.2015 a Canegrate tra il signor e la signora (trascritto nei registri degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio di detto Comune al n. 1, parte I, anno 2015);
2) affida il minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre;
ER
3) dispone che i rapporti madre/figlio siano regolati come in parte motiva;
4) pone a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento di ER
corrispondendo al ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda, un assegno mensile di € 200,00, annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita,
e provvedendo a pagare il 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
5) dispone che l'AU sia percepito integralmente dal padre;
6) compensa le spese di lite;
7) invita i genitori di a svolgere un percorso di sostegno alla genitorialità e dispone che i ER
Servizi Sociali di Canegrate, in collaborazione con i Servizi Sociali di Lonate Ceppino, mantengano il monitoraggio sul nucleo per almeno sei mesi;
pagina 7 di 8 8) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Canegrate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Canegrate di Lonate Ceppino.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 13 febbraio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3596/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICINELLI Parte_1 C.F._1
GABRIELLA
RICORRRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAGO Controparte_1 C.F._2
CHIARA
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Il 19 novembre 2024 le parti precisavano le seguenti conclusioni: pagina 1 di 8 Il ricorrente, oltre ad insistere nelle istanze istruttorie, così concludeva:
“ 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto nella Sala Comunale del Comune di
Canegrate in data 25.07.2015 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 9 parte I anno 2015, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Canegrate di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2) per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in tutti gli atti difensivi ed alla luce del contenuto delle relazioni depositate dal Servizio Tutele confermarsi il collocamento esclusivo del minore presso la casa paterna come già concordato tra le parti in sede di separazione;
ER
3) per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte negli atti difensivi, alla luce di quanto emerso nelle relazioni depositate del Servizio Tutele in ordine al mancato adempimento dell'obbligo al mantenimento del minore da parte della madre e pertanto tenuto conto che l'accudimento ed il mantenimento del minore è ancora interamente a carico del padre, confermarsi l'affidamento esclusivo del minore in favore del signor così come disposto e dal dottor ER Parte_1 CP_2
alla prima udienza e mantenuto con decreto 20.07.2023 dal Dottore CP_3
4) disporsi a carico della madre l'obbligo di versare a favore del sig. Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento del minore la somma di € 550,00, somma
[...] ER
omnicomprensiva anche delle spese mediche SSN, scolastiche e sportive tenuto conto che la stessa è inadempiente sia nella contribuzione al mantenimento dal 2016 ad oggi sia nella partecipazione al pagamento pro-quota delle spese straordinarie;
somma da corrispondersi il giorno 10 di ogni mese e da indicizzarsi in base agli indici Istat;
in ogni caso confermarsi l'attribuzione al sig. Parte_1 dell'assegno unico nella misura del 100% essendo il minore rimasto sempre collocato in via esclusiva presso il padre;
5) nel caso di non accoglimento della corresponsione di una somma omnicomprensiva a titolo di contributo al mantenimento disporsi a carico della signora l'obbligo di Controparte_1
versare al sig. a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 250,00 il giorno 10 di ogni Pt_1
mese oltre al 50% delle spese straordinarie così come previsto dalle Linee Guida Corte Appello
Milano;
6) e/o in ogni caso confermarsi il provvedimento emesso in data 20.10.2022 circa l'obbligo disposto a carico della madre di versare al padre la somma di € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento oltre alle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano;
confermarsi
l'attribuzione al sig. dell'assegno unico nella misura del 100% così come disposto Parte_1
con decreto 20.10.2022 essendo il minore rimasto sempre collocato in via esclusiva presso il padre;
pagina 2 di 8 7) accertato e disposto il collocamento e l'affidamento esclusivo del figlio a favore del padre ER disporsi in ogni caso l'obbligo a carico della madre di corrispondere al signor la propria Pt_1 quota del 50% delle spese straordinarie così come indicate nelle Linee Guida della Corte d'appello di
Milano e ciò indipendentemente dal consenso dello stessa;
8) disporsi l'esercizio del diritto di visita di da parte della madre ER Controparte_1
per due week end al mese alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16,30 alla domenica sera alle ore
18,30 quando il minore farà rientro presso la casa paterna;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà con la madre almeno 15 giorni consecutivi da concordarsi con il padre in relazione agli impegni lavorativi dello stesso;
quanto alle vacanze Natalizie trascorrerà la giornata di ER
Natale 2024 con il padre e con la madre e così alternativamente, il giorno di Pasqua Persona_2
2025 resterà con la madre mentre il giorno di Sant'Angelo resterà con il padre e così ER
alternativamente. In ogni caso il padre favorirà gli incontri tra la madre ed figlio nel preminente interesse e benessere psico-fisico di . ER
Resistente:
“1) pronunciare, ex artt. 3 n. 2 lett. b della Legge 898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Canegrate (MI) in data 25/7/2015 dai sig.ri e;
Controparte_1 Parte_1
2) confermare quanto statuito in sede di separazione in ordine all'affido condiviso del minore
, stabilendone il collocamento prevalente presso la madre in Lonate Ceppino;
Persona_3
3) revocare l'obbligo per la IG.ra di versare a favore del IG. un assegno mensile di CP_1 Pt_1
€200,00= e disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento di nella Pt_1 ER
misura che il Tribunale vorrà disporre, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
In via subordinata, stabilire l'affido condiviso del minore lasciandone il Persona_3 collocamento prevalente presso il padre, e confermare l'obbligo della IG.ra al versamento CP_1 della somma mensile di €200,00= a titolo di assegno di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
4) in ogni caso, spese di lite rifuse ovvero, in subordine, integralmente compensate”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I IGg.ri e contraevano matrimonio il 25.7.2015 a Canegrate. Pt_1 CP_1
Dal matrimonio nasceva il 21.10.2013 il figlio ER
pagina 3 di 8 Con decreto dell'1.8.2016 il Tribunale di Busto Arsizio omologava la separazione. I coniugi prevedevano l'affido condiviso, il collocamento prevalente del minore presso il padre, con conseguente assegnazione della casa familiare, e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato in data 28.7.2022 il ricorrente, premesso che non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, chiedeva, sussistendone i presupposti di legge, l'emissione della pronuncia divorzile con affido esclusivo del minore, collocamento dello stesso presso di sé, previsione di un contributo mensile a carico della madre pari ad € 550, spese straordinarie incluse, percezione integrale dell'AU.
All'udienza presidenziale, veniva disposto l'affido esclusivo del minore al padre, al quale veniva attribuito l'AU, e veniva previsto a carico della madre un assegno mensile di € 200. Veniva confermata la frequentazione madre/figlio prevista nel giudizio di separazione.
La resistente si costituiva solo il 22.2.2023 (il giorno della prima udienza davanti al GI) e aderiva alla domanda divorzile formulando autonome richieste sulla regolamentazione dei rapporti conseguenti. In particolare, chiedeva che venisse disposto l'affido condiviso e che il minore venisse collocato presso di sé, oltre ad un contributo a carico del padre.
Esaurita l'istruttoria, il 19.11.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Domanda divorzile.
Deve, in primo luogo, essere accolta la domanda di scioglimento del matrimonio.
I fatti dedotti dal ricorrente a sostegno di tale domanda sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e del verbale di separazione consensuale omologato).
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970 e successive modifiche.
2) Affidamento e collocamento di ER
Deve, in primo luogo, essere disposto l'affido condiviso di così come previsto anche in sede ER
di separazione.
pagina 4 di 8 Effettivamente la madre risulta inadempiente all'obbligo di contribuire economicamente al mantenimento del minore, inadempimento che risulta particolarmente grave in relazione al periodo
(limitato) in cui aveva un impiego.
Al contempo, risulta ad oggi una figura presente nella vita del minore.
Come accertato dai SS (relazione del 2.10.2024), si recherebbe presso la residenza materna a ER
weekend alternati, sentendola telefonicamente ogni sera.
In sede di colloquio, il minore riferiva un progressivo miglioramento della qualità delle chiamate con la madre, riportando di percepire un maggior interesse nei suoi confronti da parte di quest'ultima.
Il padre comunicava che, per motivi logistici dettati dall'indisponibilità di a frequentare ER
l'oratorio estivo, il figlio sarebbe rimasto con la madre per circa due mesi nell'estate del 2024. Il padre si sarebbe recato a fargli visita, presso la residenza materna, un giorno infrasettimanale e a weekend alternati.
I SS, poi, rilevavano che i rapporti tra i due membri della coppia genitoriale sembravano seguire un percorso altalenante, alternando momenti di maggior distensione e collaborazione ad altri caratterizzati da recriminazioni reciproche.
Tuttavia gli stessi sembravano in grado di instaurare una comunicazione efficace, relativa esclusivamente alla regolamentazione della frequentazione di con entrambi i genitori. ER
I SS concludevano, quindi, per un affido condiviso (relazione del 5.3.2024).
Inoltre, non risulta che la resistente si sia mai opposta o abbia ostacolato l'assunzione di decisioni relative al percorso scolastico di o di altro genere (in campo medico, per il rinnovo della ER carta d'identità, etc.).
In detto contesto, non si ravvisano ragioni per derogare all'affido condiviso.
Deve, poi, essere confermato il collocamento prevalente di presso il padre, al fine di ER
garantire stabilità al minore, che vive con il padre dal 2016.
Anche gli stessi Servizi, che monitoravano la situazione negli ultimi due anni, ribadivano nella relazione depositata nel mese di marzo 2024 “l'opportunità di non apportare cambiamenti al collocamento del minore in modo da garantire continuità al percorso scolastico del minore oltre che mantenerlo inserito nella sua rete sociale e amicale”.
A ciò si aggiunga che la madre non sembra in condizione di seguire adeguatamente ER
L , infatti, vive a Lonate Ceppino e non ha la patente e, per tutte le necessità, deve appoggiarsi al CP_1
nuovo compagno, tanto che è quest'ultimo a dover recuperare il minore presso la casa paterna nei week end di competenza della madre.
pagina 5 di 8 Quando, poi, si poneva il problema di dove avrebbe trascorso i pomeriggi dopo l'inizio della ER
scuola media, la madre manifestava la propria preoccupazione relativa al prolungato tempo che avrebbe trascorso da solo durante l'orario lavorativo del padre, ma non si offriva di andare a ER recuperarlo, pur non avendo l' un'occupazione lavorativa e, quindi, avendo i pomeriggi a CP_1
disposizione (in relazione al problema dei pomeriggi di si precisa che ad oggi il minore ER
trascorre i pomeriggi dai nonni paterni o presso la casa di un amico).
I SS, più in generale, rilevavano: “La madre del minore, IG.ra , nonostante rimandi la presenza CP_1
di un legame con il figlio risulta ad oggi poco presente e marginale nella sua quotidianità, ER
manifestando interesse per alcune questioni ad esso relative ma senza dar seguito poi concretamente a quanto esplicitato”.
Si ritiene, dunque, di confermare il collocamento di presso il padre, prevedendo che il ER
minore possa stare con la madre a week end alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre ad una sera in settimana (il mercoledì salvi diversi accordi fra le parti) dall'uscita da scuola di ER
sino alle 21.30.
Inoltre, il minore, secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. Il minore, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, starà con il genitore che non lo terrà con sé il giorno di Natale.
durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi, ER
in periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno.
Infine, si invitano entrambi i genitori ad avviare un percorso di supporto alla genitorialità, come indicato dai SS, e si dispone che i SS di Canegrate mantengano il monitoraggio per almeno sei mesi avvalendosi anche della collaborazione dei SS di Lonate Ceppino.
3) Mantenimento figli
Si ritiene di confermare le statuizioni economiche assunte all'esito dell'udienza presidenziale, come richiesto dalla madre in subordine nell'ipotesi di collocamento di presso il padre, in quanto ER
coerenti con le condizioni economiche delle parti.
Il ricorrente vive con il minore in un immobile in locazione, per il quale paga € 475 di canone (doc.
5. I pagamenti risultano dagli estratti conto prodotti dal ricorrente come doc. 19 - 26)
Percepisce € 200 di AU e uno stipendio netto di € 1.500.
pagina 6 di 8 La resistente, invece, vive con il nuovo compagno in un immobile di proprietà dei genitori di quest'ultimo e risulta disoccupata dal 2023.
L non depositava le CU richieste dal Giudice. Nondimeno, non può essere riconosciuto un CP_1
assegno superiore, nella misura richiesta dal , considerato che l'AU spetterebbe ai genitori Pt_1
affidatari e non collocatari, quindi l'integrale percezione dell'AU da parte del padre già costituisce una forma di contributo (la madre non ne ha mai domandato una diversa ripartizione).
La resistente, poi, è disoccupata dal 2023 e, anche quando lavorava, percepiva uno stipendio inferiore ad € 1.000, come risulta dagli e/c. Quindi, l'assegno nella misura indicata dal ricorrente risulta assolutamente incongruo.
Si segnala che il mancato pagamento da parte della madre degli assegni pregressi e delle spese straordinarie giustifica un'esecuzione, ma non l'aumento dell'ammontare dell'assegno.
4) Spese di lite
Attesa la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 25.7.2015 a Canegrate tra il signor e la signora (trascritto nei registri degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio di detto Comune al n. 1, parte I, anno 2015);
2) affida il minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre;
ER
3) dispone che i rapporti madre/figlio siano regolati come in parte motiva;
4) pone a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento di ER
corrispondendo al ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda, un assegno mensile di € 200,00, annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita,
e provvedendo a pagare il 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
5) dispone che l'AU sia percepito integralmente dal padre;
6) compensa le spese di lite;
7) invita i genitori di a svolgere un percorso di sostegno alla genitorialità e dispone che i ER
Servizi Sociali di Canegrate, in collaborazione con i Servizi Sociali di Lonate Ceppino, mantengano il monitoraggio sul nucleo per almeno sei mesi;
pagina 7 di 8 8) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Canegrate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Canegrate di Lonate Ceppino.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 13 febbraio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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