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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/08/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2161/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI II sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2161/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA ZEROLI Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
, col patrocinio degli avv.ti ANTONELLO PIANA e MANUELA LADU CP_1
APPELLATO oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Sassari n. 257 del 17 aprile 2023
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto: In via definitiva e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 257/2023, assolvere da ogni pretesa Parte_1 restitutoria avanzata dal Signor in relazione al contratto di finanziamento n. 619916, in CP_1 quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e disporre la restituzione a favore di parte appellante degli importi versati da in esecuzione della sentenza di Parte_1 primo grado, maggiorati di interessi;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, con ogni conseguente pronuncia”.
PER L'APPELLATO: “Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
rigettare l'appello per i motivi indicati e confermare la sentenza per la correttezza della decisione e della motivazione congrua e ineccepibile;
con eventuale accoglimento ed integrazione delle ulteriori argomentazioni formulate dall'attore in primo grado, concernenti il carattere vessatorio delle clausole istitutive delle commissioni e la mancanza di chiarezza e trasparenza. Dichiarare le commissioni accessorie, o comunque denominate, illegittimamente imputate quali costi a carico del consumatore per i motivi CP_1 sopra esposti, per mancanza di giustificazione o vessatorietà delle clausole ex art. 33 CdC e precedente normativa, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare alla restituzione della somma omnia di € Parte_1
1202 o veriore accertanda, di cui € 1002 a titolo di capitale, € 200 per spese di mediazione, oltre pagina 1 di 5 interessi al Tan contrattuale e fino al limite di competenza del Giudice adito;
6 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario e con condanna ex art. 96 cpc per temerarietà dell'appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 31 luglio 2023 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1
proponendo tempestivo appello contro la sentenza di cui in epigrafe che aveva CP_1 interamente accolto la domanda dell'odierno appellato, diretta a sentir dichiarare la nullità delle commissioni applicate ad un contratto di finanziamento.
CP_ Esponeva l'appellante che il sig. aveva domandato al giudice adito che fosse rilevato l'illegittimo addebito delle commissioni, trattandosi di costi posti a carico del beneficiario del prestito in difetto di alcuna giustificazione causale concreta e quindi con sostanziale mancanza della relativa prestazione. Le relative clausole contrattuali del contratto di finanziamento erano inoltre da reputarsi vessatorie e adottate, comunque, in violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza gravanti sulla società finanziaria. La convenuta si era costituita innanzi al giudice di prime cure ed aveva Parte_1 chiesto il rigetto della domanda, osservando che tutte le commissioni, chiaramente illustrate nella documentazione anche precontrattuale fornita al consumatore, erano legittime e giustificate dall'attività espletata dalla mutuante e dal suo agente.
Con la sentenza di accoglimento della domanda proposta dal mutuatario il giudice di primo grado aveva condannato a restituirgli quanto pagato per le commissioni. Pt_1 proponeva quindi i seguenti motivi di gravame: Pt_1 violazione della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, avendo il giudicante rilevato, in difetto di alcuna allegazione sul punto, come nel TAEG contrattuale non fossero compresi i costi CP_ d'intermediazione, censura mai mossa dallo erronea affermazione della violazione dell'art. 125 novies del TUB, dato che il giudice di prime cure, precisato che nella specie non era intervenuto alcun mediatore bensì propriamente un intermediario finanziario, aveva sostenuto che la relativa attività avrebbe dovuto essere remunerata solamente dalla mutuante e non dal consumatore che non ne aveva ricevuto alcun vantaggio e non era tenuto al pagamento della relativa provvigione. Conclusione erronea, non avendo il gdp considerato l'attività d'intermediazione prestata da “Credass Italia di Magliulo Adr”, cui l'attore si era rivolto, conferendogli l'incarico ed impegnandosi al pagamento della relativa provvigione per € 1.002,24, importo trattenuto direttamente dalla mutuante;
il contratto descriveva inoltre in dettaglio le “commissioni accessorie” come riferite alle “provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui sì è direttamente rivolto il Delegante per: i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cedente, definita con il contratto;
ii) concorrere all'attività di istruttoria del contratto;
iii) assistere il delegante sino all'erogazione del finanziamento”. Commissioni dirette dunque a remunerare una serie di attività che avevano consentito al mutuatario di reperire la soluzione finanziaria più adatta alle sue esigenze e che, come esaurientemente e chiaramente illustrato nel testo contrattuale, erano poste a carico del medesimo cedente, a beneficio del quale erano state svolte;
inoltre, erroneamente applicando l'art 125 novies TUB il giudicante aveva confuso il compenso previsto dalla disposizione con le commissioni previste e correlate alla sua remunerazione,
pagina 2 di 5 corrisposte alla banca erogatrice del prestito e non direttamente all'intermediario Credass Italia di CP_ Magliuolo che non aveva ricevuto alcuna somma dallo
Negava infine l'appellante che la clausola in questione fosse da qualificarsi come vessatoria, rimarcando come il testo contrattuale consentisse al beneficiario del prestito di individuare e comprendere causa e ammontare del costo dovuto per le commissioni finanziarie, dovendo quindi escludersi quella mancanza di chiarezza e di intellegibilità del testo negoziale deponente per la sua vessatorietà.
Chiedeva quindi la riforma della sentenza appellata, concludendo come trascritto in epigrafe.
Si costituiva l'appellato e contestava le ragioni a fondamento del gravame ribadendo come il contratto di finanziamento prevedesse i costi in contestazione in difetto di giustificazione causale e in violazione delle regole di chiarezza e trasparenza. Richiamava al riguardo le previsioni introdotte dall'art. 125 novies, TUB che imponeva all'intermediario di qualificarsi e illustrare per conto di chi svolgeva la sua attività, nonché la stipulazione per iscritto dei contratti con intermediari del credito, figure non intervenute nella specie.
Ribadiva comunque le eccezioni già sollevate in primo grado in ordine alla vessatorietà delle clausole, alla mancanza di trasparenza del contratto e all'ingiusto addebito al consumatore di costi ulteriori senza l'erogazione in suo favore di servizi aggiuntivi, concludendo per il rigetto del gravame.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025 sulle riferite conclusioni.
***
L'appello non è fondato e dev'essere disatteso, risultando sostanzialmente condivisibili le motivazioni e le statuizioni adottate dal giudice di prime cure.
Sebbene, infatti, non sia pertinente la motivazione della sentenza attinente alla carente inclusione nel TAEG di tutti i costi inerenti all'erogazione del credito, questione su cui non era sorta discussione, e posto che appare fondato il rilievo dell'appellante inerente alla confusione fra commissioni e compenso dovuto al mediatore da parte del consumatore, che deve risultare da apposito contratto scritto e separato ex art. 125 novies TUB, ipotesi non ricorrente nella specie (essendo addebitato il compenso previsto per l'intermediario solo indirettamente al consumatore che versa la relativa commissione alla banca finanziatrice del prestito), la decisione trova giustificazione nel rilievo dell'assoluta mancanza di chiarezza e trasparenza della commissione addebitata al consumatore, priva di alcuna giustificazione causale. Motivazione sinteticamente esposta nella sentenza ma che fonda adeguatamente la decisione impugnata.
La voce in contestazione, riportata nel contratto di finanziamento fra i “costi del credito” e qualificata come relativa a “commissioni accessorie” distinte dagli interessi, risulta infatti non sorretta da adeguata giustificazione causale, oltre che prevista in violazione delle regole di trasparenza imposte all'esercente l'attività di erogazione del credito ai consumatori.
Vengono infatti in considerazione nella specie sia i principi di chiarezza ed informazione imposti nella redazione dei contratti di credito e, segnatamente a quelli regolati dal codice del consumo, oltre che dal TUB (si richiamano in particolare, gli artt. 116 e 117, 123, 124, 125 bis e 125 novies del TUB, l'art. 34, pagina 3 di 5 co. 2° e 35 del CdC), sia, correlativamente, la necessità che, con adeguata trasparenza, gli elementi contrattuali che individuano le prestazioni a carico dell'esercente il credito e che concorrono quindi a integrare l'elemento causale del contratto siano oggettivamente individuabili e comprensibili, riferendosi ad attività reali e quindi remunerabili in quanto tali.
Devono, in particolare, valorizzarsi, alla stregua delle richiamate disposizioni, l'obbligo di forma scritta degli accordi, di specifica sottoscrizione delle clausole contrattuali e, in generale, di fornire al consumatore tutte le informazioni utili per comprendere le caratteristiche dell'operazione e del rapporto contrattuale, nonché il costo effettivo del credito. Per soddisfare detto requisito occorre, invero, che le clausole contrattuali siano redatte in modo corretto, completo e comprensibile.
Con riferimento agli oneri e commissioni previsti quale remunerazione del soggetto erogatore del credito, occorre dunque che anche il lessico utilizzato sia semplice e tale da poter essere compreso dalla generalità della clientela cui il prestito è destinato.
Solo un'effettiva trasparenza delle clausole e delle condizioni contrattuali può, invero, consentire il doveroso esame, necessario nei contratti col consumatore, della natura del corrispettivo preteso, quindi inerente all'effettiva ricorrenza della causa giustificativa del costo posto a carico del beneficiario del prestito e all'eventuale individuazione dell'eventuale squilibrio fra prestazioni offerte e controprestazioni a carico del mutuatario (al riguardo, Cass civ. n. 23655/2021), ossia fra diritti ed obblighi delle parti. Squilibrio che dà luogo al carattere abusivo delle clausole contrattuali.
In buona sostanza, indicare delle prestazioni non individuate in modo chiaro e comprensibile, e comunque non riferibili ad attività o servizi effettivamente offerti dal finanziatore e che debbano quindi trovare una remunerazione distinta e ulteriore rispetto al normale corrispettivo del prestito, costituito dagli interessi, o, ancora, costituenti duplicazioni di voci inerenti a prestazioni già enunciate da altre clausole, viola il principio che impone l'equilibrio (non economico, ex art. 34, co.2, cdc, ma giuridico) fra diritti ed obblighi nascenti dal contratto. Devono, prima ancora e in generale, ritenersi nulle per difetto di causa ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., quelle clausole che prevedano, alterando la correlazione fra prestazione e controprestazione, la remunerazione a carico del consumatore di attività non individuabili in modo chiaro e comprensibile, oltre che duplicate rispetto ad altre già previste. Tanto più ove esse siano riferite all'intervento di intermediari o agenti nell'attività preparatoria e di erogazione del credito che in concreto non abbiano mai preso parte né reso alcun servizio in ordine alle vicende contrattuali, come nella specie.
In particolare, la commissione addebitata per oneri di intermediazione incorre, soprattutto per la mancanza di chiarezza circa il riferimento ad attività e servizi effettivamente prestati ed ulteriori rispetto a quelli rientranti nell'ordinaria erogazione del prestito, nel vizio di totale assenza di causa, non essendo dato comprenderne l'effettiva funzione economico sociale. Risulta infatti solamente enunciato nel testo della scrittura il nominativo di “Credass Italia di Magliulo” quale “intermediario del credito”, recante peraltro un indirizzo cui non risulta essersi mai rivolto il consumatore che risulta aver stipulato il contratto con un rappresentante della banca erogatrice del mutuo, unico soggetto che vi ha apposto la propria sottoscrizione. Nulla emerge dal contratto e dalle allegate informazioni europee di base per il credito ai consumatori circa l'intervento di un soggetto con funzione di intermediario, mediatore o agente, che invero non sottoscrive la relativa scrittura nemmeno nella parte inerente all'identificazione e all'autenticazione delle sottoscrizioni del mutuatario (v. pag. 5 del modulo), sicché non è pagina 4 di 5 configurabile in capo a Credass alcuna funzione ulteriore rispetto a quella di attivazione del prestito, di cui si è detto.
Si palesa, allora, come dette commissioni non risultino retribuire alcuna prestazione diversa ed aggiuntiva rispetto a quella rientrante nell'erogazione del mutuo e nella sua prevedibile gestione ordinaria, non essendo identificabili natura, ruolo e funzione dell'intervento di un soggetto terzo.
La rilevata assenza di causa giustificatrice, conseguente anche alle espressioni generiche e non trasparenti utilizzate, che non consentono di identificare una ragione economica autonoma e differenziabile rispetto al pagamento degli interessi che costituisce l'ordinaria remunerazione del mutuo e ne caratterizza la funzione, induce dunque a reputare priva di titolo e nulla detta commissione ai sensi degli artt. 1322, 1325 n.2, 1346, 1418 c.c.
La decisione resa dal giudice di prime cure al riguardo dev'essere pertanto condivisa, risultando giustificato l'accoglimento della domanda attrice da parte del giudice di pace adito, al pari della conseguente condanna di alle spese di lite. Pt_1
Anche le spese processuali del presente grado d'appello seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'appellante. Al rigetto dell'appello consegue la sanzione di cui all'art. 13, comma 1 - quater del DPR n.115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 della L 228 del 2012.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'appello proposto da confermando per l'effetto la sentenza impugnata. Parte_1
Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, CP_1 liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto introduttivo.
Sassari 12 agosto 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI II sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2161/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA ZEROLI Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
, col patrocinio degli avv.ti ANTONELLO PIANA e MANUELA LADU CP_1
APPELLATO oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Sassari n. 257 del 17 aprile 2023
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto: In via definitiva e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 257/2023, assolvere da ogni pretesa Parte_1 restitutoria avanzata dal Signor in relazione al contratto di finanziamento n. 619916, in CP_1 quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e disporre la restituzione a favore di parte appellante degli importi versati da in esecuzione della sentenza di Parte_1 primo grado, maggiorati di interessi;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, con ogni conseguente pronuncia”.
PER L'APPELLATO: “Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
rigettare l'appello per i motivi indicati e confermare la sentenza per la correttezza della decisione e della motivazione congrua e ineccepibile;
con eventuale accoglimento ed integrazione delle ulteriori argomentazioni formulate dall'attore in primo grado, concernenti il carattere vessatorio delle clausole istitutive delle commissioni e la mancanza di chiarezza e trasparenza. Dichiarare le commissioni accessorie, o comunque denominate, illegittimamente imputate quali costi a carico del consumatore per i motivi CP_1 sopra esposti, per mancanza di giustificazione o vessatorietà delle clausole ex art. 33 CdC e precedente normativa, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare alla restituzione della somma omnia di € Parte_1
1202 o veriore accertanda, di cui € 1002 a titolo di capitale, € 200 per spese di mediazione, oltre pagina 1 di 5 interessi al Tan contrattuale e fino al limite di competenza del Giudice adito;
6 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario e con condanna ex art. 96 cpc per temerarietà dell'appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 31 luglio 2023 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1
proponendo tempestivo appello contro la sentenza di cui in epigrafe che aveva CP_1 interamente accolto la domanda dell'odierno appellato, diretta a sentir dichiarare la nullità delle commissioni applicate ad un contratto di finanziamento.
CP_ Esponeva l'appellante che il sig. aveva domandato al giudice adito che fosse rilevato l'illegittimo addebito delle commissioni, trattandosi di costi posti a carico del beneficiario del prestito in difetto di alcuna giustificazione causale concreta e quindi con sostanziale mancanza della relativa prestazione. Le relative clausole contrattuali del contratto di finanziamento erano inoltre da reputarsi vessatorie e adottate, comunque, in violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza gravanti sulla società finanziaria. La convenuta si era costituita innanzi al giudice di prime cure ed aveva Parte_1 chiesto il rigetto della domanda, osservando che tutte le commissioni, chiaramente illustrate nella documentazione anche precontrattuale fornita al consumatore, erano legittime e giustificate dall'attività espletata dalla mutuante e dal suo agente.
Con la sentenza di accoglimento della domanda proposta dal mutuatario il giudice di primo grado aveva condannato a restituirgli quanto pagato per le commissioni. Pt_1 proponeva quindi i seguenti motivi di gravame: Pt_1 violazione della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, avendo il giudicante rilevato, in difetto di alcuna allegazione sul punto, come nel TAEG contrattuale non fossero compresi i costi CP_ d'intermediazione, censura mai mossa dallo erronea affermazione della violazione dell'art. 125 novies del TUB, dato che il giudice di prime cure, precisato che nella specie non era intervenuto alcun mediatore bensì propriamente un intermediario finanziario, aveva sostenuto che la relativa attività avrebbe dovuto essere remunerata solamente dalla mutuante e non dal consumatore che non ne aveva ricevuto alcun vantaggio e non era tenuto al pagamento della relativa provvigione. Conclusione erronea, non avendo il gdp considerato l'attività d'intermediazione prestata da “Credass Italia di Magliulo Adr”, cui l'attore si era rivolto, conferendogli l'incarico ed impegnandosi al pagamento della relativa provvigione per € 1.002,24, importo trattenuto direttamente dalla mutuante;
il contratto descriveva inoltre in dettaglio le “commissioni accessorie” come riferite alle “provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui sì è direttamente rivolto il Delegante per: i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cedente, definita con il contratto;
ii) concorrere all'attività di istruttoria del contratto;
iii) assistere il delegante sino all'erogazione del finanziamento”. Commissioni dirette dunque a remunerare una serie di attività che avevano consentito al mutuatario di reperire la soluzione finanziaria più adatta alle sue esigenze e che, come esaurientemente e chiaramente illustrato nel testo contrattuale, erano poste a carico del medesimo cedente, a beneficio del quale erano state svolte;
inoltre, erroneamente applicando l'art 125 novies TUB il giudicante aveva confuso il compenso previsto dalla disposizione con le commissioni previste e correlate alla sua remunerazione,
pagina 2 di 5 corrisposte alla banca erogatrice del prestito e non direttamente all'intermediario Credass Italia di CP_ Magliuolo che non aveva ricevuto alcuna somma dallo
Negava infine l'appellante che la clausola in questione fosse da qualificarsi come vessatoria, rimarcando come il testo contrattuale consentisse al beneficiario del prestito di individuare e comprendere causa e ammontare del costo dovuto per le commissioni finanziarie, dovendo quindi escludersi quella mancanza di chiarezza e di intellegibilità del testo negoziale deponente per la sua vessatorietà.
Chiedeva quindi la riforma della sentenza appellata, concludendo come trascritto in epigrafe.
Si costituiva l'appellato e contestava le ragioni a fondamento del gravame ribadendo come il contratto di finanziamento prevedesse i costi in contestazione in difetto di giustificazione causale e in violazione delle regole di chiarezza e trasparenza. Richiamava al riguardo le previsioni introdotte dall'art. 125 novies, TUB che imponeva all'intermediario di qualificarsi e illustrare per conto di chi svolgeva la sua attività, nonché la stipulazione per iscritto dei contratti con intermediari del credito, figure non intervenute nella specie.
Ribadiva comunque le eccezioni già sollevate in primo grado in ordine alla vessatorietà delle clausole, alla mancanza di trasparenza del contratto e all'ingiusto addebito al consumatore di costi ulteriori senza l'erogazione in suo favore di servizi aggiuntivi, concludendo per il rigetto del gravame.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025 sulle riferite conclusioni.
***
L'appello non è fondato e dev'essere disatteso, risultando sostanzialmente condivisibili le motivazioni e le statuizioni adottate dal giudice di prime cure.
Sebbene, infatti, non sia pertinente la motivazione della sentenza attinente alla carente inclusione nel TAEG di tutti i costi inerenti all'erogazione del credito, questione su cui non era sorta discussione, e posto che appare fondato il rilievo dell'appellante inerente alla confusione fra commissioni e compenso dovuto al mediatore da parte del consumatore, che deve risultare da apposito contratto scritto e separato ex art. 125 novies TUB, ipotesi non ricorrente nella specie (essendo addebitato il compenso previsto per l'intermediario solo indirettamente al consumatore che versa la relativa commissione alla banca finanziatrice del prestito), la decisione trova giustificazione nel rilievo dell'assoluta mancanza di chiarezza e trasparenza della commissione addebitata al consumatore, priva di alcuna giustificazione causale. Motivazione sinteticamente esposta nella sentenza ma che fonda adeguatamente la decisione impugnata.
La voce in contestazione, riportata nel contratto di finanziamento fra i “costi del credito” e qualificata come relativa a “commissioni accessorie” distinte dagli interessi, risulta infatti non sorretta da adeguata giustificazione causale, oltre che prevista in violazione delle regole di trasparenza imposte all'esercente l'attività di erogazione del credito ai consumatori.
Vengono infatti in considerazione nella specie sia i principi di chiarezza ed informazione imposti nella redazione dei contratti di credito e, segnatamente a quelli regolati dal codice del consumo, oltre che dal TUB (si richiamano in particolare, gli artt. 116 e 117, 123, 124, 125 bis e 125 novies del TUB, l'art. 34, pagina 3 di 5 co. 2° e 35 del CdC), sia, correlativamente, la necessità che, con adeguata trasparenza, gli elementi contrattuali che individuano le prestazioni a carico dell'esercente il credito e che concorrono quindi a integrare l'elemento causale del contratto siano oggettivamente individuabili e comprensibili, riferendosi ad attività reali e quindi remunerabili in quanto tali.
Devono, in particolare, valorizzarsi, alla stregua delle richiamate disposizioni, l'obbligo di forma scritta degli accordi, di specifica sottoscrizione delle clausole contrattuali e, in generale, di fornire al consumatore tutte le informazioni utili per comprendere le caratteristiche dell'operazione e del rapporto contrattuale, nonché il costo effettivo del credito. Per soddisfare detto requisito occorre, invero, che le clausole contrattuali siano redatte in modo corretto, completo e comprensibile.
Con riferimento agli oneri e commissioni previsti quale remunerazione del soggetto erogatore del credito, occorre dunque che anche il lessico utilizzato sia semplice e tale da poter essere compreso dalla generalità della clientela cui il prestito è destinato.
Solo un'effettiva trasparenza delle clausole e delle condizioni contrattuali può, invero, consentire il doveroso esame, necessario nei contratti col consumatore, della natura del corrispettivo preteso, quindi inerente all'effettiva ricorrenza della causa giustificativa del costo posto a carico del beneficiario del prestito e all'eventuale individuazione dell'eventuale squilibrio fra prestazioni offerte e controprestazioni a carico del mutuatario (al riguardo, Cass civ. n. 23655/2021), ossia fra diritti ed obblighi delle parti. Squilibrio che dà luogo al carattere abusivo delle clausole contrattuali.
In buona sostanza, indicare delle prestazioni non individuate in modo chiaro e comprensibile, e comunque non riferibili ad attività o servizi effettivamente offerti dal finanziatore e che debbano quindi trovare una remunerazione distinta e ulteriore rispetto al normale corrispettivo del prestito, costituito dagli interessi, o, ancora, costituenti duplicazioni di voci inerenti a prestazioni già enunciate da altre clausole, viola il principio che impone l'equilibrio (non economico, ex art. 34, co.2, cdc, ma giuridico) fra diritti ed obblighi nascenti dal contratto. Devono, prima ancora e in generale, ritenersi nulle per difetto di causa ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., quelle clausole che prevedano, alterando la correlazione fra prestazione e controprestazione, la remunerazione a carico del consumatore di attività non individuabili in modo chiaro e comprensibile, oltre che duplicate rispetto ad altre già previste. Tanto più ove esse siano riferite all'intervento di intermediari o agenti nell'attività preparatoria e di erogazione del credito che in concreto non abbiano mai preso parte né reso alcun servizio in ordine alle vicende contrattuali, come nella specie.
In particolare, la commissione addebitata per oneri di intermediazione incorre, soprattutto per la mancanza di chiarezza circa il riferimento ad attività e servizi effettivamente prestati ed ulteriori rispetto a quelli rientranti nell'ordinaria erogazione del prestito, nel vizio di totale assenza di causa, non essendo dato comprenderne l'effettiva funzione economico sociale. Risulta infatti solamente enunciato nel testo della scrittura il nominativo di “Credass Italia di Magliulo” quale “intermediario del credito”, recante peraltro un indirizzo cui non risulta essersi mai rivolto il consumatore che risulta aver stipulato il contratto con un rappresentante della banca erogatrice del mutuo, unico soggetto che vi ha apposto la propria sottoscrizione. Nulla emerge dal contratto e dalle allegate informazioni europee di base per il credito ai consumatori circa l'intervento di un soggetto con funzione di intermediario, mediatore o agente, che invero non sottoscrive la relativa scrittura nemmeno nella parte inerente all'identificazione e all'autenticazione delle sottoscrizioni del mutuatario (v. pag. 5 del modulo), sicché non è pagina 4 di 5 configurabile in capo a Credass alcuna funzione ulteriore rispetto a quella di attivazione del prestito, di cui si è detto.
Si palesa, allora, come dette commissioni non risultino retribuire alcuna prestazione diversa ed aggiuntiva rispetto a quella rientrante nell'erogazione del mutuo e nella sua prevedibile gestione ordinaria, non essendo identificabili natura, ruolo e funzione dell'intervento di un soggetto terzo.
La rilevata assenza di causa giustificatrice, conseguente anche alle espressioni generiche e non trasparenti utilizzate, che non consentono di identificare una ragione economica autonoma e differenziabile rispetto al pagamento degli interessi che costituisce l'ordinaria remunerazione del mutuo e ne caratterizza la funzione, induce dunque a reputare priva di titolo e nulla detta commissione ai sensi degli artt. 1322, 1325 n.2, 1346, 1418 c.c.
La decisione resa dal giudice di prime cure al riguardo dev'essere pertanto condivisa, risultando giustificato l'accoglimento della domanda attrice da parte del giudice di pace adito, al pari della conseguente condanna di alle spese di lite. Pt_1
Anche le spese processuali del presente grado d'appello seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'appellante. Al rigetto dell'appello consegue la sanzione di cui all'art. 13, comma 1 - quater del DPR n.115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 della L 228 del 2012.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'appello proposto da confermando per l'effetto la sentenza impugnata. Parte_1
Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, CP_1 liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto introduttivo.
Sassari 12 agosto 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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