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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/09/2025, n. 12543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12543 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
nella persona del giudice unico dott. ssa Rosa D'Urso, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. r. g. 41889 anno 2021, posta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2025, vertente
TRA
rappresentata e difesa, come da documentazione in Parte_1
atti, dall'avvocato Fabio Curti e domiciliata presso il suo studio sito in Roma Via
Deruta, 19,
Parte attrice
E
CP_1
Parte convenuta – contumace -
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Claudio Monteverdi n.16, presso lo studio dell'Avv. Francesco Rudilosso Consolo, che la rappresenta e difende come da documentazione in atti
Parte convenuta
OGGETTO: risarcimento lesioni personali
CONCLUSIONI: la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc, all'udienza del 19 febbraio 2025, su precisazione delle conclusioni dei procuratori delle parti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, e CP_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
Esponeva l'attrice che:
- “…che il giorno 24/08/2019 alle ore 20,30 circa in Roma via Torrevecchia altezza via Solivetti, l'odierna parte attrice stava regolarmente attraversando sulle strisce pedonali;
nelle circostanze sopra descritte l'autovettura targata BP 496 MP, condotta e di proprietà del signor non si avvedeva della signora CP_1
, andandola ad urtare e causandone la relativa caduta;
la stessa veniva ad Pt_1 essere immediatamente soccorsa dallo stesso conducente e da persone presenti sul posto;
…la signora veniva trasportata presso Parte_1
l'ospedale San Filippo Neri dove veniva refertata con cartella clinica 2019081900 con prognosi di giorni 45 s.c.;…oltre al danno fisico sopra indicato la stessa ha subito un danno da mancato guadagno che in questa sede si indica nella misura equitativa di € 10.000,00 a causa della mancata assunzione in servizio da parte della farmacia , che le aveva formulato una proposta di lavoro;
in data 30/08/2019 Pt_2 veniva ad essere inviata richiesta danni a mezzo pec;
in data 19/10/2020 la compagnia dopo aver visitato la signora attraverso un Controparte_2 Pt_1 proprio fiduciario medico-legale, inviava a mezzo bonifico offerta di € 18.000,00, senza contestare minimamente l'an della fattispecie de quo. In data 24/11/2020 veniva inviata lettera di negoziazione assistita a mezzo pec…”
Concludeva pertanto parte attrice: “…dichiarare di diritto unico responsabile del sinistro de quo il signor perché' avvenuto per suo esclusivo fatto e CP_1 colpa, e per gli effetti condannare lo stesso e la in CP_1 Controparte_2 solido…al risarcimento di tutti i danni materiali subiti dalla signora
[...]
, quantificati complessivamente nella misura di euro 90.000,00 Parte_1 derivanti dalle lesioni fisiche riportate secondo il calcolo delle tabelle del tribunale di Milano, oltre all'importo di € 10.000,00 derivante dal mancato guadagno, da cui detrarre la somma di € 18.000,00 già messa a disposizione, per una richiesta residuale di € 72.000,00 ovvero in quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese competenze ed onorari dell'intera sorte secondo i parametri forensi...”
Nessuno si costituiva per Legge Valter – convenuto contumace –
Si costituiva in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., chiedendo: “…respingere, per i motivi esposti in premessa, ogni domanda proposta nei confronti della società concludente in quanto irrituale ed infondata sia in fatto che in diritto e non provata;
accertare e dichiarare, in ogni caso, l'importo percetto dall'attrice del tutto remunerativo a risarcire i reali danni patiti in conseguenza dell'evento de quo e, per l'effetto, respingere ogni ulteriore pretesa perché infondata sia in fatto che in diritto;
calcolare, in ogni caso, detto importo nell'eventuale maggior risarcimento che dovesse essere riconosciuto in favore dell'attrice attori ai fini della sua detrazione (previa rivalutazione monetaria dalla data dell'offerta) dal complessivo computo del danno;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali”.
La compagnia assicurativa convenuta corrispondeva una somma in acconto, in data 19 ottobre 2020, pari ad € 18.000,00. Tale importo veniva trattenuto in acconto sul maggior avere.
La causa veniva istruita con prove documentali, escussione testi ed espletamento
CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc, all'udienza del 19 febbraio 2025, su precisazione delle conclusioni dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione risulta non esserci stato intervento di autorità di Polizia Municipale. L'unico teste escusso, sig. dichiara: “ …Io ho la terrazza su via Testimone_1
Solivetti e d'estate mangiamo sul terrazzo. Nelle circostanze di tempo e luogo che mi si indicano ho sentito un urlo e mi sono sporto verso la strada. Ho visto un pulmino fermo sulle strisce e una signora per terra. Mi sono precipitato sul posto. Sul posto ho riconosciuto la mia conoscente attrice e tra l'altro il conducente del pulmino è della zona. L'attrice mi ha riferito di essere stata colpita dall'autovettura BP496MP. Il conducente del pulmino diceva di non averla vista. Io, ripeto non ho assistito alla caduta, e qualcuno ha chiamato l'ambulanza. Io ero ancora sul posto all'arrivo dell'ambulanza. Non sono arrivati i vigili. Quando sono sceso la signora era a terra sulle strisce…”
Di tale testimonianza non è dato dubitare.
Tali essendo le risultanze probatorie acquisite agli atti, deve ritenersi accertata la responsabilità del convenuto nel verificarsi dell'evento dannoso: il conducente l'auto, per come sono stati descritti i fatti deve aver tenuto una condotta di guida tale, da non poter evitare di urtare il pedone, determinandone la caduta in terra.
La consulenza tecnica di ufficio, medico-legale, espletata in giudizio, dalla dott.
ha consentito di accertare l'idoneità causale delle lesioni riportate e Persona_1
conseguentemente si è appurato che in occasione dell'evento per cui è causa, la persona ha subito un danno di tipo biologico, il quale non incide sulla attività lavorativa dell'attrice.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato quanto segue:
- Inabilità temporanea assoluta - giorni 45 € 5.861,25
- Inabilità temporanea parziale 50% - giorni 75 € 4.884,38
- Inabilità permanente - 17%(diciasette%) € 43.095,88
- Spese mediche documentate - € 0,00
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice
Tra i possibili criteri di liquidazione utilizzati in giurisprudenza, si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del danneggiato al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
Per quanto attiene al danno morale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete:
a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
e) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684).
Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della
Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr.
Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).
Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo.
Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione — spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione — ha attribuito un determinato risarcimento.
Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro. Sulla base di queste considerazioni viene liquidata la somma di € 6.949,21, riferito al danno morale e pari al 16,125% (valore medio) di quanto liquidato a titolo di danno biologico.
Nessun ulteriore danno risulta provato.
L'acconto trattenuto di € 18.000,00 del 19 ottobre 2020, va detratto.
Detto importo deve essere rivalutato ad oggi per esigenze di uniformità di calcolo
(poiché la liquidazione avviene all'attualità), e pertanto la somma da sottrarre – rivalutata- ammonta ad € 21.492,00
Sull'importo liquidato decorrono invece gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo.
Il lasso di tempo intercorso tra l'evento e la sentenza, non permette una valutazione sul lucro cessante.
Il notevolissimo divario fra petitum e decisum giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, fatta eccezione per le spese di c.t.u., che pone definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
- condanna, e in persona del CP_1 Controparte_2 legale rappresentante p.t., in solido, in favore di , a Parte_1 titolo di risarcimento danni, della somma di € 39.298,72, oltre interessi come in motivazione;
- compensa le spese di lite tra le parti e pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute.
Ai sensi del T.U. – Imposte di Registro – artt. 59 e 60 D.P.R. 131/86, la sentenza è a debito. Così deciso in Roma, 14 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso