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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4548 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Assunta d'Amore Presidente est.
Dott. Giorgio Sensale Consigliere
Dott. Francesco Notaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1500 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 10015/2019 del Tribunale di
Napoli, pubblicata in data 11 novembre 2019, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Raffaele Guarino, presso il cui studio in Sant'Antimo (NA) alla Via Piave n. 43 elettivamente domicilia appellante
E
( ), in persona del procuratore speciale, dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Nicolosi, presso il
[...] cui studio in Roma alla Via Lima n. 28 elettivamente domicilia appellata
NONCHE'
, in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona alla Piazzetta Monte n. 1, quale mandataria di , in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, con sede in Francoforte Taunusanlage n. 12 appellata contumace
E
1 on socio unico (già , in CP_4 P.IVA_3 Controparte_5 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla Piazza SS
Apostoli n. 73, quale mandataria di , in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, con sede in Francoforte Taunusanlage n. 12 appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.7.2009 , quale erede di Parte_1
, proponeva innanzi al Tribunale di Napoli - ex sezione distaccata Persona_1 di Frattamaggiore - opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 30 giugno 2009 da mandataria di Controparte_3 [...]
(a sua volta cessionaria di , quest'ultima Parte_2 Controparte_6 incorporante la già Controparte_7 Controparte_8
, per il pagamento dell'importo di € 97.680,93, in forza dei seguenti titoli
[...] esecutivi: 1) contratto di mutuo, assistito da garanzia ipotecaria, concesso con atto per
Notar del 10 aprile 1991 (rep. 72138 – racc. 11169) dalla Persona_2 [...] in favore di dell'importo di £ 200.000.000; Controparte_8 Persona_1
2) contratto di mutuo, assistito da garanzia ipotecaria, concesso con atto per Notar del 25 febbraio 1993 (rep. 73311 – racc. 11613) dalla Persona_2 [...] in favore di dell'importo di £ 350.000.000. Controparte_8 Persona_1
A garanzia dei predetti mutui concedeva ipoteca su sei immobili di Persona_1 sua proprietà ubicati in Sant'Antimo che, con testamento pubblico, al suo decesso avvenuto in data 11.5.2004, lasciava in eredità a e Parte_1 CP_9
Sopravvenuto il decesso del mutuatario, dante causa dell'opponente, la Parte_2
stante il mancato puntuale pagamento del dovuto e la conseguente
[...] decadenza del debitore dal beneficio del termine, sul presupposto di aver acquistato il credito della banca mutuante, intimava il pagamento del residuo, oltre spese amministrative e legali.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva: - la carenza del potere di Parte_1 rappresentanza processuale della mandataria Controparte_3
- l'inidoneità della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione
[...]
2 dei crediti in favore della , per gli effetti di cui all'articolo Parte_2
1264 c.c., sia per mancata individuazione dei crediti ceduti, sia per il fatto che la banca cessionaria avendo sede all'estero non era sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia;
- l'inidoneità dei contratti di mutuo come titoli esecutivi in ragione della successiva proposta di rientro concordata con la banca;
- l'estinzione totale del debito avendo versato quanto previsto con la proposta di rientro del debito;
- Persona_1
l'illegittimità del precetto per mancato rispetto del principio di imparzialità delle obbligazioni ereditarie in quanto l'intimazione di pagamento era stata rivolta, in via solidale, ai due coeredi;
- l'incertezza del credito vantato e, quindi, del titolo esecutivo per indeterminatezza del tasso degli interessi e per anatocismo.
Incardinata la lite, si costituiva l'opposta Controparte_3 mandataria della che eccepiva l'infondatezza Parte_2 dell'opposizione. Successivamente, in data 26.1.2017, si costituiva la in CP_4 sostituzione della surrichiamata mandataria, subentrando nelle difese da quest'ultima già spiegate.
Acquisita documentazione varia ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, in data
14.2.2019, interveniva in giudizio la quale cessionaria del credito Controparte_1 vantato da , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_2
Con sentenza n. 10015/2019, pubblicata in data 11 novembre 2019, il Tribunale così statuiva: “- 1) in parziale accoglimento dell'opposizione, previo accertamento del credito della banca mutuante nella misura di euro 25.822,84, quale capitale residuo, oltre spese, compenso di difesa ed interessi moratori al tasso del 15% a decorrere dal 21.09.2000, dichiara l'illegittimità del precetto nella parte in cui è intimato il pagamento di somme superiori;
- 2) compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna l'opponente, al Parte_1 pagamento, in favore della (come rappresentata nel processo, Parte_2 dapprima dalla e successivamente dalla e Controparte_3 CP_4 della del rimanente 50%, che in tal parte liquida, per ciascuna di esse, nella Controparte_1 misura di euro 2.000,00 (duemila/00) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
(15%) IVA e CPA come per legge;
- 3) dispone che le spese della CTU restino compensate nella misura del 50% tra l'opponente, da un lato, e le altre parti dall'altra, con conseguente diritto di ripetere la maggior quota eventualmente corri-sposta in favore dell'ausiliario”.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato in data 11 maggio 2020,
proponeva appello con i seguenti motivi: a) fondatezza Parte_1
3 dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di titolarità del rapporto dedotto in giudizio da parte della;
b) errato riconoscimento della Parte_2 titolarità attiva del rapporto controverso in capo all'interveniente c) Controparte_1 errato accertamento dell'efficacia della clausola risolutiva espressa di cui alla “proposta di rientro”; d) errata declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di parziarietà dell'obbligazione del coerede.
L'appellante deduceva, altresì, che, successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata, aveva appreso dal germano che quest'ultimo aveva rinvenuto CP_9 negli appartamenti ereditati da le ricevute di ulteriori pagamenti Persona_1 effettuati da questi a riprova del minor ammontare del credito vantato da controparte.
Di tali ricevute depositava copia e, in via istruttoria, chiedeva ordinarsi a Parte_3
l'esibizione delle ricevute di pagamento in originale.
[...]
Concludeva, pertanto, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per l'accoglimento integrale dell'opposizione al precetto, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa del 1° dicembre 2020 si costituiva la eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'appello, l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. di tutte le domande, eccezioni e documenti depositati solo nel presente grado di giudizio e insistendo per il rigetto dell'avverso gravame e la conferma della sentenza impugnata con il favore delle spese di lite.
Restavano contumaci le appellate e Controparte_3 [...]
CP_4
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
quindi, riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione
Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art. 167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così
4 come integrato con nota del 2.2.2025, la Corte, all'udienza del 29 maggio 2025, riservava la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarato che l'appello è stato tempestivamente proposto nel termine di legge di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 11 novembre 2019 essendo stato notificato in data 11 maggio 2020, vieppiù, tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini processuali per emergenza coronavirus ex art. 83 D.L. 18/2020 e art. 36 co. 1 D.L.
23/2020.
Nel merito, l'appello appare infondato e va rigettato.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata la legittimazione e la titolarità attiva del credito in capo alla sulla base del solo avviso di cessione del credito Parte_2 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza che fosse stato prodotto il relativo contratto di cessione. L'appellante deduce che tale avviso è idoneo a rendere efficace la cessione nei confronti del debitore ceduto, ma non a dimostrarne l'effettiva esistenza e contenuto.
Ne fa derivare l'omesso assolvimento dell'onere di prova gravante sul cessionario.
Il motivo è infondato.
Nel precedente grado di giudizio ha eccepito l'inidoneità Parte_1 dell'avviso di cessione di portafoglio di crediti alla , Parte_2 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a individuare, nel blocco dei crediti ceduti dalla
[...]
quelli derivanti dai contratti di mutuo per cui è causa. CP_6
Non risulta formulata alcuna specifica e analitica contestazione in ordine all'inesistenza delle cessioni di credito oggetto della presente controversia.
Solo col gravame, tardivamente, l'appellante ha lamentato il mancato deposito di un contratto di cessione dei crediti il cui pagamento è stato intimato in atto di precetto.
L'opposta ha inteso affidare il riscontro della propria Parte_2 titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 174, del 28.7.2006 dell'avviso della stipula – ai sensi e per gli effetti della Legge n. 130/1999 (c.d. “Legge sulla Cartolarizzazione”) e art. 58
T.U.B. – di contratti di cessioni di crediti pecuniari individuabili “in blocco” avvenuta in data 14.7.2006, tra l'altro, con Banca Popolare di ON S.p.A. (mutuante).
Al riguardo va opportunamente ricordata la differenza tra il requisito della
"notificazione" della cessione al debitore ceduto – necessario ai fini dell'efficacia della
5 cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo eseguito in favore del cedente – con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia efficacemente contestata – come non accaduto nel caso di specie – dal debitore ceduto o aventi causa.
La Suprema Corte (Ord. n. 17944/2023 e, nello stesso senso, Cass. Civ. 28790/2024) ha, altresì, precisato che: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono
6 ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione)”.
La Suprema Corte precisa (cfr. in tal senso Cass. 25547/2025, Cass. 28790/2024 e Cass.
17944/2023) che, quand'anche sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, ciò non esclude che l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.
Ebbene, nella fattispecie in esame, deve ritenersi che l'originaria contestazione mossa dall'opponente ha riguardato l'inidoneità dell'avviso di cessione dei crediti “in blocco”, pubblicato in G.U. in data 28.7.2006, a individuare i crediti relativi ai mutui sottoscritti dal proprio dante causa.
Ritiene la Corte che, a fronte di tale generica contestazione, gli elementi acquisiti al giudizio consentano di affermare la titolarità del credito da parte della Parte_2
.
[...]
Invero, la puntuale indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 174, del 28.7.2006, che si ritrovano tutte in quello facente capo al creditore originario (la cessione, infatti, ha riguardato tutte le posizioni che alla data del 28.2.2006 erano classificate dalle cedenti “in incaglio” o in sofferenza con esclusione, per quanto riguarda i crediti della cedente dei rapporti Controparte_6 analiticamente indicati ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 – pag. 5 e 6 dell'avviso), nonché il trasferimento, unitamente ai crediti, di tutte le garanzie accessorie e in generale di ogni posizione attiva, diritto, azione, facoltà o prerogativa anche di natura processuale inerente agli stessi (pag. 7 dell'avviso) sono elementi che fanno fondatamente ritenere provata la legittimazione della . Parte_2
Pertanto la cessione di tutte le posizioni in sofferenza e l'assenza di tutte le ulteriori caratteristiche analiticamente indicate ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'avviso (mancata
7 intestazione al cliente di un rapporto assistito da ipoteca, volontaria o giudiziale, su immobili;
pendenza della causa civile alla data del 28.2.2006; valore complessivo del credito;
domicilio del cliente) consentono di ritenere provata l'inclusione del credito, in virtù del quale è stato azionato il precetto, nella cessione dei crediti del 28.7.2006.
Del resto, non vi è prova che l'originario creditore ( ) abbia Controparte_6 intrapreso, in conflitto con analoga pretesa della , azioni Parte_2 esecutive fondate sui medesimi titoli e diverse da quelle per cui è causa.
Da quanto sopra discende, in capo alla cessionaria e sua mandataria, la piena legittimazione ad causam e la titolarità del diritto a intraprendere l'azione esecutiva.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta il riconoscimento della titolarità attiva del credito in capo a quale cessionaria della . Controparte_1 Parte_2
Deduce che la carenza di titolarità della società interveniente è conseguenza della medesima carenza della società cedente, eccependo meramente, anche in questo caso,
l'inidoneità dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 8.4.2017 a dimostrare l'effettiva esistenza nei crediti ceduti in blocco della propria posizione oltre che del contratto di cessione.
Il motivo è inammissibile.
Va osservato che con detta doglianza l'appellante solleva un'eccezione tardivamente sollevata, solo in grado di appello, non avendo formulato alcuna contestazione sul punto nel precedente giudizio al momento dell'intervento in causa della CP_1
quale cessionaria dei crediti per cui è causa. Invero, all'esito della costituzione
[...] nel giudizio di primo grado di tale ultima società in luogo della prima cessionaria,
l'odierno appellante non formulava alcuna contestazione sul punto (cfr. verbali di udienza del 19.04.2019 e del 16.7.2019) onde la tardività della eccezione sollevata solo nel presente grado di giudizio. A nulla vale, invero, sostenere da parte dell'appellante che “la posizione della banca , soggiace, per effetto conseguenziale, al difetto di CP_1 legittimazione/ titolarità attiva della , quale sua presunta Parte_4 parte cedente per il tramite della . Controparte_10
Risolta, infatti, in senso positivo la titolarità del credito da parte della Parte_2
in persona della sua mandataria a riscuotere i crediti oggetto di cessione,
[...] la posizione della nuova cessionaria e, quindi, la prova che sia Controparte_10 divenuta titolare del credito, facente capo alla , non ha Parte_2 formato oggetto alcuno di contestazione.
8 Invero, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia n.
2951/2016, è pacifico che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso costituisce vizio rilevabile d'ufficio dal giudice qualora risulti dagli atti di causa.
Tuttavia, con la medesima pronuncia le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che le contestazioni mosse dal convenuto (attore formale) circa la titolarità del rapporto dedotto dall'attore (convenuto formale) assumono natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione del convenuto possa assumere valore di non contestazione o alterare la ripartizione degli oneri probatori, “ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”.
Nel caso di specie, pertanto, pur dovendosi riconoscere che il tema della titolarità del rapporto era suscettibile di valutazione d'ufficio, come del resto lo è stato, deve, tuttavia, osservarsi che tale principio (rilievo d'ufficio) trova il limite delle preclusioni processuali del giudizio di primo grado e del divieto di cui all'art. 345 c.p.c. circa le domande ed eccezioni nuove proposte solo in grado di appello.
Ad ogni buon conto, nel caso di specie, deve rilevarsi che il Tribunale ha compiutamente esaminato d'ufficio e valutato la titolarità attiva della società interveniente, pronunciandosi in senso favorevole alla sussistenza del rapporto sostanziale dedotto in giudizio sulla base degli elementi probatori acquisiti al fascicolo.
Risulta depositato in atti l'avviso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 42, del 8.4.2017, con cui si comunicava la cessione “in blocco” dei crediti da Pt_2 Pt_2
Filiale di Londra (cedente) a (cessionaria) in virtù di contratto
[...] Controparte_10 sottoscritto il 27/3/2017.
Nella cessione erano ricompresi tutti i diritti e le ragioni derivanti dagli originali contratti ivi comprese le posizioni giudiziali, purché detti crediti fossero stati acquistati dalla cedente: 1) “da banche appartenenti al "Gruppo BPU - Banche Popolari Unite" e precisamente Controparte_11 Controparte_12
e Banca Popolare di ON S.p.A.; 2) “pro soluto […] in forza di tre contratti di cessione di crediti "individuabili in blocco" ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario conclusi in pari data (14 luglio 2006), di cui all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 174 del 28 luglio 2006, Parte II”.
9 Rientrano, dunque, in tale seconda cessione proprio i crediti già oggetto di cessione, comunicata con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 28.7.2006, da
[...]
a Controparte_6 Parte_2
La legittimazione, poi, della in luogo di circostanza Controparte_1 Controparte_10 non contestata, è provata mediante allegazione della cessione del ramo di azienda Contr relativo alla Area di a giusto atto per notar Controparte_10 Controparte_1 del 29.6.2018. Persona_3
In assenza di tempestiva, specifica e analitica eccezione di parte opponente, l'avviso pubblicato in G.U. è sufficiente a ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Con il terzo motivo, l'appellante contesta la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto operativa la clausola risolutiva espressa contenuta nell'accordo transattivo del 2000, valorizzandone l'efficacia risolutiva automatica in assenza di una previa manifestazione di volontà da parte del creditore, con conseguente applicazione del tasso di mora del 15% anziché di quello convenzionale del 3%. Deduce che, in mancanza di una dichiarazione unilaterale e recettizia di volersi avvalere della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, co. 2 c.c., e in difetto di un inadempimento imputabile, la risoluzione non poteva ritenersi legittimamente verificata. Eccepisce, altresì, che “il potere di risolvere di diritto il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa è necessariamente governato dal principio di buona fede” e che “alcuna colpa può muoversi all'odierno appellante, che resta pur sempre erede testamentario dell'originario debitore” in considerazione del suo fattivo comportamento volto alla ricostruzione del debito.
Deposita, poi, documentazione sulla base della quale si determinerebbe la riduzione dell'importo residuo del credito.
Il motivo è infondato.
Ai fini dell'esame della doglianza, si rende necessario procedere all'interpretazione dell'accettazione della proposta di rientro datata 21 settembre 2020, trasmessa da
[...]
nella sua qualità di creditore originario, al debitore Controparte_6 Persona_1
, dante causa dell'odierno appellante, con particolare riguardo alla ricerca
[...] della comune intenzione delle parti e al significato da attribuire alle clausole secondo buona fede, tenuto conto, altresì, delle eccezioni sollevate dall'appellata secondo cui non era stata pattuita una clausola risolutiva espressa, bensì una condizione risolutiva automatica, per effetto della quale l'accordo era da ritenersi automaticamente caducato
10 senza necessità di alcun ulteriore preavviso, con conseguente reviviscenza dei titoli originari.
Orbene, dalla lettura della comunicazione del 21 settembre 2000 emerge chiaramente che le parti non pattuirono una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., ma una condizione risolutiva che operava automaticamente al verificarsi dell'inadempimento con effetti ex tunc (come se l'accordo non fosse mai stato stipulato).
Nell'accordo si legge testualmente: "la rateizzazione concessa non costituisce novazione del rapporto originario e che, in caso di mancato, versamento anche di una soltanto delle rate pattuite o di rilevazione di procedure concorsuali o individuali a Suo carico, considereremo superata la facilitazione di pagamento e ci riterremo liberi di proseguire le azioni legali per il recupero del nostro originario credito, decurtato unicamente dei versamenti effettuati".
L'aver espressamente escluso l'effetto novativo dell'accordo prevedendo, a fronte dell'eventuale inadempimento del debitore, il diritto di poter agire da parte del creditore per il recupero del credito (originario) fondato sui contratti di mutuo manifesta l'intenzione di ritenere come mai raggiunto l'accordo, in caso di mancato pagamento anche di una rata con effetto risolutivo ex tunc (art. 1360 c.c.) tipico della condizione risolutiva, senza necessità di alcuna dichiarazione ad opera della parte non inadempiente.
Solo in caso di transazione novativa, infatti, si determina l'estinzione del precedente rapporto con sostituzione integrale da parte del nuovo accordo (Cass., sez. 2, 13 maggio 2010, n. 11632; Cass., sez. L, 14 giugno 2006, n. 13717).
Conseguentemente, la pronuncia del Tribunale, da modificarsi solo nella qualificazione della clausola risolutiva, è esente da censure avendo correttamente statuito l'idoneità dei contratti di mutuo a valere come titoli esecutivi stante l'automatica risoluzione con effetto ex tunc dell'accordo transattivo e l'impossibilità di applicare per il computo delle somme dovute il tasso convenzionale pattuito al 21.9.2000 pari al 3%, trovando, invece, applicazione il tasso determinato con la consulenza tecnica d'ufficio corrispondente al 15%, come convenuto con il contratto di mutuo.
Ad ulteriore conforto in merito alla qualificazione della condizione risolutiva del piano di rientro depone anche la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 28/2/2006 n.
4455) che ha escluso la configurabilità di una transazione novativa in un caso in cui le parti si erano limitate al rilascio di cambiali per importo non inferiore all'ammontare del debito e alla modifica del termine di pagamento, rilevando che tale comportamento
11 non integra una rinuncia da parte del creditore, ma al contrario un rafforzamento del credito, così ponendosi in linea con quella giurisprudenza di legittimità (Cass.
6/7/2017, n. 15980) secondo la quale l'atto con cui le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione e il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta l'estinzione dell'obbligazione originaria (cfr. in tal senso, di recente, Cass. 11.6.2024 n.
16163).
Qualificata negli esatti termini di una condizione risolutiva rimangono inevitabilmente assorbite le eccezioni di violazione del principio di buona fede e di comportamento incolpevole correlate all'azionabilità della clausola risolutiva espressa.
Ad ogni buon conto va rilevato che l'argomentazione difensiva si risolve in mere affermazioni generiche, non suffragate da specifici riscontri documentali, né da una concreta allegazione circa le richieste effettivamente formulate, i tempi della pretesa inadempienza creditoria e il nesso causale tra la mancata risposta e l'omesso pagamento delle rate.
Né può essere attribuito rilievo alla dedotta incertezza circa l'ammontare del debito atteso che lo stesso era stato già oggetto di accordo transattivo e non risulta contestata la conoscenza del relativo contenuto da parte del de cuius.
L'appellante, di poi, non ha mai eccepito l'impossibilità dell'adempimento per causa non imputabile, limitandosi a contestare genericamente la condotta della controparte.
Quanto poi alla circostanza relativa al rinvenimento da parte di Parte_3
fratello dell'appellante, negli immobili da lui ereditati, di ricevute di
[...] ulteriori pagamenti (per un importo di € 10.331,00) effettuati dal dante causa, ne va dichiarata la tardività in quanto trattasi di una nuova deduzione allegata solo in grado di appello.
A fondamento di tale eccezione, l'appellante deposita la copia di n. 15 ricevute di bonifici, giro contabile e versamenti che, per quanto imputabili a “decurtazione della posizione in sofferenza di ” con , senza alcuna Persona_1 Controparte_6 altra specificazione, non possono essere acquisite al processo in forza del divieto di cui all'art. 345 c.p.c..
Invero, parte appellante non ha dimostrato di non averle potute tempestivamente depositare per causa ad essa non imputabile e il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo
12 introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere. Quindi, occorre che la parte dimostri di non averli potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 26522 del 2017, anch'essa ribadita, in motivazione, dalla menzionata, più recente, Cass. n. 29506 del
2023).
Le asserzioni poste a sostegno di detta richiesta sono, invece, rimaste del tutto indimostrate, vieppiù, in considerazione della circostanza che anche Parte_3
(che avrebbe rinvenuto i documenti de quibus solo nel 2019, peraltro, negli
[...] appartamenti da lui ricevuti in eredità fin dall'anno 2004), in quanto destinatario della notificazione dell'atto di precetto opposto, era venuto a conoscenza della pretesa creditoria della cessionaria di verso il suo dante causa fin dal Controparte_13
2009, e non solo dopo la pubblicazione della sentenza impugnata (2019).
Deve, infine, dichiararsi inammissibile l'ordine di esibizione degli originali di detti documenti formulato dall'appellante ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Parte_3 in quanto volto a eludere l'applicazione del divieto di cui all'art.345 c.p.c..
[...]
Con il quarto motivo l'appellante censura la pronuncia del Tribunale che ha dichiarato inammissibile l'eccezione di parziarietà dell'obbligazione ereditaria per genericità.
Deduce che la propria obbligazione doveva essere limitata alla quota ereditaria corrispondente ai due appartamenti ricevuti in eredità (numeri 5 e 6 dell'atto di precetto). Sostiene che tutti gli elementi necessari per individuare la proporzione del debito erano già contenuti nell'atto di precetto e nel testamento ivi richiamato, che stabiliva il regolamento divisionale predisposto dal de cuius, per cui non sussisteva alcun onere di fornire ulteriori elementi probatori circa il valore aritmetico o percentuale dei cespiti ereditari.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Deve rilevarsi la natura ipotecaria del credito azionato, giusti contratti di mutuo del 10 aprile 1991 e del 25 febbraio 1993, entrambi assistiti da garanzia ipotecaria sui beni immobili poi oggetto di disposizione testamentaria. Tale circostanza assume decisiva rilevanza ai fini della disciplina applicabile.
13 Dal combinato disposto degli artt. 754 e 2809 c.c. si ricava il pacifico principio secondo cui l'erede cui sia attribuito il bene ipotecato risponde verso il creditore per l'intero debito, salva la rivalsa inter coheredes.
L'art. 754 c.c. stabilisce che «gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per
l'intero», mentre, l'art. 2809 c.c., nello stabilire che l'ipoteca «è indivisibile», indica che tutti gli immobili ipotecati, ciascuno di essi e ciascuna parte di essi, garantiscono l'intero credito. L'indivisibilità va considerata rispetto ai beni e rispetto al credito.
Con riferimento a quest'ultimo, l'indivisibilità dell'ipoteca significa che l'intero immobile gravato da ipoteca garantisce il debito nella sua totalità, non solo quando la somma è dovuta ancora interamente, ma anche se sia rimasto insoddisfatto un residuo, anche minimo.
Pertanto, quando il debito del de cuius sia assistito da garanzia ipotecaria su beni che ricadono nell'asse ereditario, l'erede che succede nella proprietà del cespite gravato dall'ipoteca risponde per l'intero debito, in ragione del principio dell'indivisibilità della garanzia reale, pur conservando il diritto di regresso verso i coeredi per la parte eccedente la propria quota.
Nel caso di specie, risulta incontestato che i beni immobili ereditati dall'appellante
(appartamenti numeri 5 e 6) sono gravati da ipoteca relativa al mutuo del 25 febbraio
1993 (cfr. atto di precetto). Tale circostanza comporta che l'appellante, quale successore nella proprietà dei beni ipotecati, risponde ipotecariamente per l'intero ammontare del debito, indipendentemente dalla proporzione della propria quota ereditaria.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha rigettato l'eccezione di parziarietà dell'obbligazione, atteso che la presenza della garanzia ipotecaria sui beni ereditati dall'appellante comporta la sua responsabilità per l'intero ammontare del debito.
Neppure può accogliersi l'argomentazione dell'appellante secondo cui la
[...]
avrebbe riconosciuto la natura parziaria dell'obbligazione. Parte_2
La circostanza che la banca abbia fatto riferimento al vincolo ipotecario gravante sui cespiti non implica rinuncia alla responsabilità solidale ipotecaria, ma rappresenta piuttosto la corretta qualificazione giuridica della garanzia, che consente al creditore di soddisfare le proprie ragioni sull'intero bene ipotecato.
Sotto diverso profilo, deve comunque rilevarsi che l'appellante, pur deducendo l'applicazione del principio di parziarietà, non ha mai fornito elementi idonei a
14 determinare con precisione il valore della propria quota ereditaria rispetto all'asse complessivo.
Infatti, in linea con l'insegnamento consolidato della Corte Suprema, “la norma di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale gli eredi rispondono dei debiti del de cuius, in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobbligato passivo entro il limite della propria quota. Tale dichiarazione integra gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, sicché la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere, legittimamente, il pagamento per
l'intero” (cfr. Cass. civ. sent. del 24.10.2008, n. 25764).
Conclusivamente, per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, con conferma della statuizione di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione di riferimento, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Infine, ritiene la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza n. 10015/2019 del Tribunale di
Napoli, pubblicata in data 11 novembre 2019, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese processuali per il Parte_1 presente grado di giudizio in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi € 5.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) nulla è dovuto per spese legali nei confronti degli appellati contumaci;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2025.
La Presidente est.
15 dott.ssa Assunta d'Amore
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