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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 953/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, DI
TEORA VINCENZO, DI
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1804/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- LIQUIDAZIONE GI n. 37419-2025 IMU 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5932/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA E INSISTE NELLA LEGITTIMITA E NON TRASMISSIBILITA' DELLE
SANZIONE AGLI EREDI
Resistente/Appellato: CHIEDE LA RIUNIONE AL RICORSO RG 7291.24, SEZ 8, PER CONNESSIONE
SOGGETTIVA ED OGGETTIVA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come atto depositato veniva proposto ricorso alla Corte Tributaria Provinciale avverso preavviso di iscrizione ipotecaria, assumendo l'illegittimità per intervenuta prescrizione del credito e decadenza del diritto alla riscossione;
si richiede altresì anche la riunione con il procedimento 4730/23 ove risultano impugnate le ingiunzioni presupposte.
Si costituiva la Soget spa che chiedeva respingersi tutte le eccezioni e dichiararsi in primis la inammissibilità del ricorso .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la inammissibilità del ricorso atteso che avverso i medesimi atti prodromici in questa sede impugnati parte ricorrente ha già depositato altro precedente ricorso come documentato anche da parte resistente. Parte ricorrente aveva già promosso opposizione avverso le stesse ingiunzioni presso questa medesima Corte come da procedimento iscritto allo R.G.R. 4730/23, definito con la sentenza di rigetto n. 2614/2024 allegata in atti e non appellata;
alcun altra doglianza avverso il predetto preavviso viene formulata ricorso.
Questo Corte deve fare solo rilevare come avverso lo stesso atto non possano essere presentati dalla stessa parte due correlate impugnative;
trattasi di principio assolutamente pacifico e ribadito uniformemente in giurisprudenza secondo cui, in caso appunto di riscontro della violazione del principio del ne bis in idem, deve in questi casi comunque “procedersi alla declaratoria dell'inammissibilità del primo ricorso, in quanto vanificato dallo stesso proponente e non sorretto, quindi, da alcun interesse valutabile ai sensi dell'art. 100 c.p.c.” (Cassazione 15441/2010).
Tanto premesso
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di lite.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, DI
TEORA VINCENZO, DI
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1804/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- LIQUIDAZIONE GI n. 37419-2025 IMU 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5932/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA E INSISTE NELLA LEGITTIMITA E NON TRASMISSIBILITA' DELLE
SANZIONE AGLI EREDI
Resistente/Appellato: CHIEDE LA RIUNIONE AL RICORSO RG 7291.24, SEZ 8, PER CONNESSIONE
SOGGETTIVA ED OGGETTIVA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come atto depositato veniva proposto ricorso alla Corte Tributaria Provinciale avverso preavviso di iscrizione ipotecaria, assumendo l'illegittimità per intervenuta prescrizione del credito e decadenza del diritto alla riscossione;
si richiede altresì anche la riunione con il procedimento 4730/23 ove risultano impugnate le ingiunzioni presupposte.
Si costituiva la Soget spa che chiedeva respingersi tutte le eccezioni e dichiararsi in primis la inammissibilità del ricorso .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la inammissibilità del ricorso atteso che avverso i medesimi atti prodromici in questa sede impugnati parte ricorrente ha già depositato altro precedente ricorso come documentato anche da parte resistente. Parte ricorrente aveva già promosso opposizione avverso le stesse ingiunzioni presso questa medesima Corte come da procedimento iscritto allo R.G.R. 4730/23, definito con la sentenza di rigetto n. 2614/2024 allegata in atti e non appellata;
alcun altra doglianza avverso il predetto preavviso viene formulata ricorso.
Questo Corte deve fare solo rilevare come avverso lo stesso atto non possano essere presentati dalla stessa parte due correlate impugnative;
trattasi di principio assolutamente pacifico e ribadito uniformemente in giurisprudenza secondo cui, in caso appunto di riscontro della violazione del principio del ne bis in idem, deve in questi casi comunque “procedersi alla declaratoria dell'inammissibilità del primo ricorso, in quanto vanificato dallo stesso proponente e non sorretto, quindi, da alcun interesse valutabile ai sensi dell'art. 100 c.p.c.” (Cassazione 15441/2010).
Tanto premesso
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di lite.