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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/06/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1705/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Leonardo Papaleo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. e quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1705 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del G.d.p. di Guardia AN (Bn) n. 544/2023, depositata il 5.12.2023
TRA
, c.f. , in p.d.l.r.p.t., rappresentato e difeso, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. Mario Spina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Benevento, alla via Vanvitelli n. 6
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Emilio Curci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Bari (Bn), alla via Principe Amedeo n. 164
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
c.f./p.i. Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla legge
18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4
- Pagina 1 - luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(omettendo lo svolgimento del processo).
In sintesi, il ha interposto appello avverso la sentenza del G.d.p. di Parte_1
Guardia AN di accoglimento dell'opposizione di avverso Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 20230134900000771, emessa dalla - Controparte_2
Società concessionaria delle Entrate per gli Enti Locali - il 15.6.2023 e notificata il 14.7.2023, relativa al verbale di accertamento di violazione del C.d.s. n. 2782/2017, emesso il 4.4.2017 e notificato il 20.6.2017. In particolare, la società ha dedotto: che il giudice di prime cure ha erroneamente annullato l'ingiunzione opposta per intervenuta prescrizione, maturata il
30.6.2022; che, invero, il D.L. n. 18/2020 e la successiva normativa emergenziale Covid 19 hanno previsto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non, derivanti da ingiunzioni di pagamento e da atti di accertamento esecutivo, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2023; che, pertanto, l'ente della riscossione ha notificato l'ordinanza di ingiunzione nei termini di legge.
Per tali motivi, ha chiesto, previa riforma integrale della sentenza, di confermare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
Si è costituito il resistente, il quale ha instato, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di nova e, nel merito, ha riproposto i motivi assorbiti in primo grado, chiedendo, quindi, il rigetto delle doglianze ex adverso articolate, in quanto prive di fondamento.
Non si è costituita la , che è stata dichiarata contumace. CP_2
Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo gli atti una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017).
In ordine all'unico motivo di gravame - il quale non viola il divieto di nuove eccezioni di cui all'art. 345, co. 2, c.p.c., dal momento che l'eccezione di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta in prime cure per la contumacia dell'appellante, non integra un'eccezione in senso stretto (Cass. n. 21929/2009) e, come tale è rilevabile d'ufficio in appello, ai sensi dell'art. 345, co. 2, c.p.c., emergendo i fatti su cui si fonda dagli atti di causa
(Cass. n. 5249/2016) - valgano le seguenti considerazioni.
Il giudice di prime cure ha, erroneamente, ritenuto che la sospensione di cui all'art. 68 del
D.L. n. 18 del 17/3/2020 e s.s. riguardi, non già la sospensione dei termini di prescrizione per
- Pagina 2 - mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento, bensì il termine di versamento e la possibilità di emettere atti esecutivi e/o cautelari.
Invero, l'art. 67 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 (rubricato “Sospensione dei termini relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori”), dopo aver recitato al comma 1 che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita' di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, al comma 4 dispone che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi
1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Eguale rinvio (ma nella sua interezza e non solo ai commi 1 e 3) è previsto anche dall'art. 68
(rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”), che, dopo aver recitato che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78” -
e, altresì, dalle ingiunzioni come quella odierna di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
(co. 2) -, dispone che “si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Tale norma (rubricata “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) prevede, al comma 1, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali
e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”; al comma 2 che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione,
- Pagina 3 - sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”; e al comma 3 che “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Conseguentemente, deve convenirsi che nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 la normativa di riferimento ha previsto per 542 giorni la sospensione anche della prescrizione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, alle quali, del resto, neanche poteva procedersi.
Del resto, anche senza il rinvio al summenzionato art. 12, ad egual conclusione si sarebbe arrivati mediante applicazione dei principi generali, atteso che la prescrizione non decorre quando il diritto non può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra tracciate al caso di specie, deve convenirsi che, per effetto di siffatta sospensione normativa, la notifica dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta in data 14.7.2023, è intervenuta entro il maturare del termine prescrizionale di cinque anni dalla notifica del verbale: quest'ultima è, difatti, avvenuta il 30.6.2017 e la prescrizione, che sarebbe decorsa il 30.6.2022, è stata sospesa per 542 giorni dal 8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, per poi riprendere a correre dal 1 settembre 2021, con la conseguenza che la notifica è ampiamente tempestiva
Occorre, a questo punto, verificare la fondatezza dei motivi di opposizione, rimasti assorbiti in primo grado e riproposti (correttamente senza appello incidentale: S.U. n. 13195/2018) nella comparsa di appello (non, però, del terzo che intercetta proprio la questione della prescrizione appena esaminata).
Quanto alla non ritualità della notifica del verbale presupposto di accertamento di violazione del C.d.s. n. 2782/2017, emesso il 4.4.2017 e notificato il 20.6.2017, essa è infondata.
Invero, la notifica si è perfezionata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 20.6.2017 allorquando l'appellato ne ha curato il ritiro presso l'ufficio postale.
Il sul punto, ha prodotto, in primo grado, contratto di locazione dal quale si CP_1 evince che a far data dal 1.1.2017 egli condurrebbe in locazione un immobile in Bari, alla via
Grotta Regina, indi per cui alla data di spedizione (e, anche, di perfezionamento) della notifica del verbale presupposto egli non abitava più in Bari, alla via Rosa Azzurra n. 2/4, ove il verbale fu spedito.
Tuttavia la scrittura privata di locazione ha efficacia inter partes e stesso nel contratto, che non è certamente indicativo della residenza, l'elezione di domicilio (art. 20) è avvenuta solamente agli effetti del contratto medesimo. Agevolmente l'appellato avrebbe potuto - ma
- Pagina 4 - non l'ha fatto - produrre certificato storico di residenza per dimostrare che allorquando il postino si recò in via Grotta Regina (12.6.2017) egli non vi risiedeva più.
Andando in prosieguo, anche la violazione del termine di cui all'art. 201 C.d.S. (notifica del verbale entro 90 giorni dall'accertamento) non è fondata.
Invero, la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che il termine entro il quale la P.A. ha l'onere di contestare l'infrazione decorre non da quando sia venuta a conoscenza dei fatti ascritti all'incolpato, ma dal diverso e successivo termine in cui abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile (Cass. nn. 5467/2008, 3043/2009, 7066/2018).
Ebbene, nel caso di specie - in cui il verbale presupposto all'ingiunzione è stato comminato per violazione dell'art. 126 bis c.d.s., in quanto, nonostante con altro verbale n. 313/2017, notificato in data 2.2.2017, gli fosse stato intimato di comunicare i dati del conducente relativamente all'infrazione del 1.11.2016, il cui termine ultimo scadeva il 3.4.2017, ometteva tale comunicazione - anche a volere prendere, al più presto, come dies a quo il 4.4.2017, ovvero il giorno a partire dal quale la condotta dell'appellato è divenuta sanzionabile dalla p.a., la notifica del verbale, perfezionatasi il 20.6.2017, è avvenuta ampiamente nel termine dei 90 gg.
In conclusione, l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione, con rigetto dell'opposizione di primo grado.
In ordine alle spese di lite, la novità e l'oggettiva controvertibilità delle questioni vertenti sulla prescrizione, unitamente alle incertezze giurisprudenziali sul punto, giustificano la compensazione al 50% delle spese di lite del doppio grado, mentre per la restante parte esse seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n. 147/2022
(scaglione € 1.101 - € 5.200), con la precisazione che, in ordine al primo grado, nulla è dovuto dall'appellato nei confronti dell'appellante in quanto contumace e, in ordine al grado di appello, parimenti nulla è dovuto dall'appellato nei confronti della in quanto CP_2 contumace, così come nulla è dovuto dalla nei confronti dell'ente, essendo stato CP_2
l'appello proposto nei suoi confronti e non contro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sugli appelli promossi come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie integralmente l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione di primo grado;
- Pagina 5 - b) compensa le spese di lite al 50% e condanna al Controparte_1 pagamento della restante parte, che liquida, in relazione al primo grado e in favore della
[...]
in € 632,50 per compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf. al 15%, e, in relazione al Controparte_2 grado di appello e in favore del , in € 87,00 per esborsi ed € 850,50 per Parte_1 compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf. al 15%.
Benevento, 30.6.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Leonardo Papaleo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. e quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1705 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del G.d.p. di Guardia AN (Bn) n. 544/2023, depositata il 5.12.2023
TRA
, c.f. , in p.d.l.r.p.t., rappresentato e difeso, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. Mario Spina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Benevento, alla via Vanvitelli n. 6
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Emilio Curci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Bari (Bn), alla via Principe Amedeo n. 164
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
c.f./p.i. Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla legge
18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4
- Pagina 1 - luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(omettendo lo svolgimento del processo).
In sintesi, il ha interposto appello avverso la sentenza del G.d.p. di Parte_1
Guardia AN di accoglimento dell'opposizione di avverso Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 20230134900000771, emessa dalla - Controparte_2
Società concessionaria delle Entrate per gli Enti Locali - il 15.6.2023 e notificata il 14.7.2023, relativa al verbale di accertamento di violazione del C.d.s. n. 2782/2017, emesso il 4.4.2017 e notificato il 20.6.2017. In particolare, la società ha dedotto: che il giudice di prime cure ha erroneamente annullato l'ingiunzione opposta per intervenuta prescrizione, maturata il
30.6.2022; che, invero, il D.L. n. 18/2020 e la successiva normativa emergenziale Covid 19 hanno previsto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non, derivanti da ingiunzioni di pagamento e da atti di accertamento esecutivo, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2023; che, pertanto, l'ente della riscossione ha notificato l'ordinanza di ingiunzione nei termini di legge.
Per tali motivi, ha chiesto, previa riforma integrale della sentenza, di confermare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
Si è costituito il resistente, il quale ha instato, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di nova e, nel merito, ha riproposto i motivi assorbiti in primo grado, chiedendo, quindi, il rigetto delle doglianze ex adverso articolate, in quanto prive di fondamento.
Non si è costituita la , che è stata dichiarata contumace. CP_2
Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo gli atti una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017).
In ordine all'unico motivo di gravame - il quale non viola il divieto di nuove eccezioni di cui all'art. 345, co. 2, c.p.c., dal momento che l'eccezione di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta in prime cure per la contumacia dell'appellante, non integra un'eccezione in senso stretto (Cass. n. 21929/2009) e, come tale è rilevabile d'ufficio in appello, ai sensi dell'art. 345, co. 2, c.p.c., emergendo i fatti su cui si fonda dagli atti di causa
(Cass. n. 5249/2016) - valgano le seguenti considerazioni.
Il giudice di prime cure ha, erroneamente, ritenuto che la sospensione di cui all'art. 68 del
D.L. n. 18 del 17/3/2020 e s.s. riguardi, non già la sospensione dei termini di prescrizione per
- Pagina 2 - mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento, bensì il termine di versamento e la possibilità di emettere atti esecutivi e/o cautelari.
Invero, l'art. 67 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 (rubricato “Sospensione dei termini relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori”), dopo aver recitato al comma 1 che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita' di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, al comma 4 dispone che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi
1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Eguale rinvio (ma nella sua interezza e non solo ai commi 1 e 3) è previsto anche dall'art. 68
(rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”), che, dopo aver recitato che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78” -
e, altresì, dalle ingiunzioni come quella odierna di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
(co. 2) -, dispone che “si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Tale norma (rubricata “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) prevede, al comma 1, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali
e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”; al comma 2 che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione,
- Pagina 3 - sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”; e al comma 3 che “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Conseguentemente, deve convenirsi che nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 la normativa di riferimento ha previsto per 542 giorni la sospensione anche della prescrizione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, alle quali, del resto, neanche poteva procedersi.
Del resto, anche senza il rinvio al summenzionato art. 12, ad egual conclusione si sarebbe arrivati mediante applicazione dei principi generali, atteso che la prescrizione non decorre quando il diritto non può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra tracciate al caso di specie, deve convenirsi che, per effetto di siffatta sospensione normativa, la notifica dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta in data 14.7.2023, è intervenuta entro il maturare del termine prescrizionale di cinque anni dalla notifica del verbale: quest'ultima è, difatti, avvenuta il 30.6.2017 e la prescrizione, che sarebbe decorsa il 30.6.2022, è stata sospesa per 542 giorni dal 8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, per poi riprendere a correre dal 1 settembre 2021, con la conseguenza che la notifica è ampiamente tempestiva
Occorre, a questo punto, verificare la fondatezza dei motivi di opposizione, rimasti assorbiti in primo grado e riproposti (correttamente senza appello incidentale: S.U. n. 13195/2018) nella comparsa di appello (non, però, del terzo che intercetta proprio la questione della prescrizione appena esaminata).
Quanto alla non ritualità della notifica del verbale presupposto di accertamento di violazione del C.d.s. n. 2782/2017, emesso il 4.4.2017 e notificato il 20.6.2017, essa è infondata.
Invero, la notifica si è perfezionata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 20.6.2017 allorquando l'appellato ne ha curato il ritiro presso l'ufficio postale.
Il sul punto, ha prodotto, in primo grado, contratto di locazione dal quale si CP_1 evince che a far data dal 1.1.2017 egli condurrebbe in locazione un immobile in Bari, alla via
Grotta Regina, indi per cui alla data di spedizione (e, anche, di perfezionamento) della notifica del verbale presupposto egli non abitava più in Bari, alla via Rosa Azzurra n. 2/4, ove il verbale fu spedito.
Tuttavia la scrittura privata di locazione ha efficacia inter partes e stesso nel contratto, che non è certamente indicativo della residenza, l'elezione di domicilio (art. 20) è avvenuta solamente agli effetti del contratto medesimo. Agevolmente l'appellato avrebbe potuto - ma
- Pagina 4 - non l'ha fatto - produrre certificato storico di residenza per dimostrare che allorquando il postino si recò in via Grotta Regina (12.6.2017) egli non vi risiedeva più.
Andando in prosieguo, anche la violazione del termine di cui all'art. 201 C.d.S. (notifica del verbale entro 90 giorni dall'accertamento) non è fondata.
Invero, la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che il termine entro il quale la P.A. ha l'onere di contestare l'infrazione decorre non da quando sia venuta a conoscenza dei fatti ascritti all'incolpato, ma dal diverso e successivo termine in cui abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile (Cass. nn. 5467/2008, 3043/2009, 7066/2018).
Ebbene, nel caso di specie - in cui il verbale presupposto all'ingiunzione è stato comminato per violazione dell'art. 126 bis c.d.s., in quanto, nonostante con altro verbale n. 313/2017, notificato in data 2.2.2017, gli fosse stato intimato di comunicare i dati del conducente relativamente all'infrazione del 1.11.2016, il cui termine ultimo scadeva il 3.4.2017, ometteva tale comunicazione - anche a volere prendere, al più presto, come dies a quo il 4.4.2017, ovvero il giorno a partire dal quale la condotta dell'appellato è divenuta sanzionabile dalla p.a., la notifica del verbale, perfezionatasi il 20.6.2017, è avvenuta ampiamente nel termine dei 90 gg.
In conclusione, l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione, con rigetto dell'opposizione di primo grado.
In ordine alle spese di lite, la novità e l'oggettiva controvertibilità delle questioni vertenti sulla prescrizione, unitamente alle incertezze giurisprudenziali sul punto, giustificano la compensazione al 50% delle spese di lite del doppio grado, mentre per la restante parte esse seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n. 147/2022
(scaglione € 1.101 - € 5.200), con la precisazione che, in ordine al primo grado, nulla è dovuto dall'appellato nei confronti dell'appellante in quanto contumace e, in ordine al grado di appello, parimenti nulla è dovuto dall'appellato nei confronti della in quanto CP_2 contumace, così come nulla è dovuto dalla nei confronti dell'ente, essendo stato CP_2
l'appello proposto nei suoi confronti e non contro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sugli appelli promossi come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie integralmente l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione di primo grado;
- Pagina 5 - b) compensa le spese di lite al 50% e condanna al Controparte_1 pagamento della restante parte, che liquida, in relazione al primo grado e in favore della
[...]
in € 632,50 per compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf. al 15%, e, in relazione al Controparte_2 grado di appello e in favore del , in € 87,00 per esborsi ed € 850,50 per Parte_1 compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf. al 15%.
Benevento, 30.6.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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