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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico, ha Oggetto: risarciment pronunciato la seguente o danni SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2513/2023 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Biagio Corlianò, mandato Parte_1
in atti
Attore
contro
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Caracuta Controparte_1
mandato in atti
Convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. citava in Parte_2
giudizio la sig.ra per ivi sentir accogliere nei suoi Controparte_1
confronti le seguenti conclusioni:1) accertare e dichiarare che l'evento dannoso occorso al sog. , in data 02.agosto2014 è stato Parte_1
cagionato dall'aggressione del cane di proprietà della sig.ra CP_2 [...]
; 2) accertare e dichiarare quindi la sig.ra CP_1 Controparte_1
nella qualità di proprietaria del cane di nome , responsabile
[...] CP_2
del sinistro de quo e, per lo effetto condannare la stessa convenuta, nella qualità su indicata, al risarcimento dei danni subiti al sig. Parte_1
quantificati prudenzialmente in complessivi Euro 9.077,64 ovvero al 2
risarcimento maggiore o minore ritenuto di giustizia;
Con vittoria di spese e competenze e risarcimento danni ex art.96 c.p.c.
Deduceva l'attore che il giorno 02.08.2014 si intratteneva nei pressi del Bar
Fusion in piazza dei caduti nel centro abitato di ER ( Le) allorquando improvvisamente un cane di grossa taglia , di razza pastore tedesco aggrediva due ragazze, mentre tentava di liberarle dal morso dell'animale stesso due ragazze veniva a sua volta azzannato.
Solo l'intervento della Pattuglia dei Carabinieri e del personale del servizio
Part cinofilo della riusciva a domare e catturare il cane, consentendo agli operatori del servizio 118 nel frattempo allertato, di prestare i soccorsi ai malcapitati ragazzi conducendoli al P.O di Lecce per le cure Per_1
necessarie, dove gli veniva diagnosticato una profonda ferita da morso alla gamba sinistra causata dall'attacco del cane pastore.
Con comparsa di risposta si costituiva la sig.ra la Controparte_1
quale preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva nel merito contestava decisamente le conseguenze dannose asseritamente riportate dall'attrice.
La causa veniva istruita con l'acquisizione di produzione documentale, e con
C.T.U.; precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del
21.05.2025 per la discussione previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
Motivi della decisione
Premesso che in sede penale veniva accertato che le lesioni personali subite dal sig. erano state provocate da un cane di proprietà Parte_1
della sig.ra la quale aveva omesso la custodia dello stesso. CP_1 3
L'affermazione della responsabilità penale ( con sentenze penali n.652/2019 e n.31/22) della sig.ra comporta il riconoscimento del diritto al CP_1
risarcimento dei danni dell'odierno attore da quantificarsi in questa sede.
Pertanto, con riferimento all'indagine rivolta alla quantificazione del danno per le lesioni subite dal sig. , il CTU accertava nella misura del 1 Parte_1
% l'invalidità permanente con riferimento al danno biologico, indicava in giorni
07 la ITP al 75%; in giorni 10 la ITP al 50%; in giorni 20 la ITP al25% ;
Tali valutazioni appaiono del tutto condivisibili.
In conformità alle tabelle compilate dal Tribunale di Milano , al quale questo
Giudicante ritiene fare riferimento, il danno subito dal sig Parte_1
può essere quantificato nella misura che segue: €. 1.393,28 per danno biologico;
€. 603,75 per ITP al 75%; €. 575,00 per ITP al 50%; €. 575,00 per
ITP al 25%; (le nuove Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano adeguando i valori monetari, finora utilizzati nella liquidazione del danno non patrimoniale hanno tenuto conto, in via presuntiva, di ogni altra conseguenza in termini di dolore e sofferenza soggettiva)
La somma complessiva, così determinata , pari a di €.3.147,00 già rivalutata
, deve essere posta a carico della convenuta.
Va invece disattesa la richiesta di risarcimento danni ex art.96 c.p.c. pure avanzata dall'attore non ricorrendone i presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa, così
provvede: 4
1) Dichiara la sig.ra responsabile ex art.2052 c.c. dei Controparte_1
danni subiti dal sig.ra e per la effetto la condanna la Parte_1
pagamento in favore dell'attore della somma di €. 3.147,00 oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo.
2)Condanna la sig.ra alla rifusione della spese del Controparte_1
presente giudizio ( e della negoziazione assistita) in favore dell' attore che si liquidano in complessivi €. 1.500,00 di cui €.200,00 per spese oltre rimb.forf. ed accessori, con distrazione al procuratore antistatario;
spese C.T.U.
definitivamente a carico della convenuta.
Lecce,21.05.2005 Il G.O. Avv. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico, ha Oggetto: risarciment pronunciato la seguente o danni SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2513/2023 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Biagio Corlianò, mandato Parte_1
in atti
Attore
contro
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Caracuta Controparte_1
mandato in atti
Convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. citava in Parte_2
giudizio la sig.ra per ivi sentir accogliere nei suoi Controparte_1
confronti le seguenti conclusioni:1) accertare e dichiarare che l'evento dannoso occorso al sog. , in data 02.agosto2014 è stato Parte_1
cagionato dall'aggressione del cane di proprietà della sig.ra CP_2 [...]
; 2) accertare e dichiarare quindi la sig.ra CP_1 Controparte_1
nella qualità di proprietaria del cane di nome , responsabile
[...] CP_2
del sinistro de quo e, per lo effetto condannare la stessa convenuta, nella qualità su indicata, al risarcimento dei danni subiti al sig. Parte_1
quantificati prudenzialmente in complessivi Euro 9.077,64 ovvero al 2
risarcimento maggiore o minore ritenuto di giustizia;
Con vittoria di spese e competenze e risarcimento danni ex art.96 c.p.c.
Deduceva l'attore che il giorno 02.08.2014 si intratteneva nei pressi del Bar
Fusion in piazza dei caduti nel centro abitato di ER ( Le) allorquando improvvisamente un cane di grossa taglia , di razza pastore tedesco aggrediva due ragazze, mentre tentava di liberarle dal morso dell'animale stesso due ragazze veniva a sua volta azzannato.
Solo l'intervento della Pattuglia dei Carabinieri e del personale del servizio
Part cinofilo della riusciva a domare e catturare il cane, consentendo agli operatori del servizio 118 nel frattempo allertato, di prestare i soccorsi ai malcapitati ragazzi conducendoli al P.O di Lecce per le cure Per_1
necessarie, dove gli veniva diagnosticato una profonda ferita da morso alla gamba sinistra causata dall'attacco del cane pastore.
Con comparsa di risposta si costituiva la sig.ra la Controparte_1
quale preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva nel merito contestava decisamente le conseguenze dannose asseritamente riportate dall'attrice.
La causa veniva istruita con l'acquisizione di produzione documentale, e con
C.T.U.; precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del
21.05.2025 per la discussione previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
Motivi della decisione
Premesso che in sede penale veniva accertato che le lesioni personali subite dal sig. erano state provocate da un cane di proprietà Parte_1
della sig.ra la quale aveva omesso la custodia dello stesso. CP_1 3
L'affermazione della responsabilità penale ( con sentenze penali n.652/2019 e n.31/22) della sig.ra comporta il riconoscimento del diritto al CP_1
risarcimento dei danni dell'odierno attore da quantificarsi in questa sede.
Pertanto, con riferimento all'indagine rivolta alla quantificazione del danno per le lesioni subite dal sig. , il CTU accertava nella misura del 1 Parte_1
% l'invalidità permanente con riferimento al danno biologico, indicava in giorni
07 la ITP al 75%; in giorni 10 la ITP al 50%; in giorni 20 la ITP al25% ;
Tali valutazioni appaiono del tutto condivisibili.
In conformità alle tabelle compilate dal Tribunale di Milano , al quale questo
Giudicante ritiene fare riferimento, il danno subito dal sig Parte_1
può essere quantificato nella misura che segue: €. 1.393,28 per danno biologico;
€. 603,75 per ITP al 75%; €. 575,00 per ITP al 50%; €. 575,00 per
ITP al 25%; (le nuove Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano adeguando i valori monetari, finora utilizzati nella liquidazione del danno non patrimoniale hanno tenuto conto, in via presuntiva, di ogni altra conseguenza in termini di dolore e sofferenza soggettiva)
La somma complessiva, così determinata , pari a di €.3.147,00 già rivalutata
, deve essere posta a carico della convenuta.
Va invece disattesa la richiesta di risarcimento danni ex art.96 c.p.c. pure avanzata dall'attore non ricorrendone i presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa, così
provvede: 4
1) Dichiara la sig.ra responsabile ex art.2052 c.c. dei Controparte_1
danni subiti dal sig.ra e per la effetto la condanna la Parte_1
pagamento in favore dell'attore della somma di €. 3.147,00 oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo.
2)Condanna la sig.ra alla rifusione della spese del Controparte_1
presente giudizio ( e della negoziazione assistita) in favore dell' attore che si liquidano in complessivi €. 1.500,00 di cui €.200,00 per spese oltre rimb.forf. ed accessori, con distrazione al procuratore antistatario;
spese C.T.U.
definitivamente a carico della convenuta.
Lecce,21.05.2005 Il G.O. Avv. Marilena Caroppo