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Sentenza 16 giugno 2024
Sentenza 16 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/06/2024, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note e conclusioni scritte ex art. 127 ter cpc ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 6783/2023 R.G. Lavoro
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, Parte_1 dall' Avv. BUONO PAOLA , unitamente alla quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
, in persona del Dirigente pro Controparte_2 tempore;
in persona del Dirigente pro tempore;
Controparte_3
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: CARTA PROFESSIONALE DOCENTI Conclusioni: COME IN ATTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2023 la ricorrente, docente di scuola superiore di II grado, ha dedotto di aver lavorato in qualità di docente con contratto a tempo determinato alle dipendenze del Cont
, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, ed ha affermato di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente). Ha chiesto quindi riconoscersi il suo diritto ad ottenere la carta del docente per i periodi indicati in ricorso, per la somma totale di € 1.000,00 con vittoria di spese.
In diritto, ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio ex DPCM 28/11/2016, per violazione dei principi di ragionevolezza, di non discriminazione e di buon andamento della P.A. ma in particolare per la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost.. e della clausola 4 dell'Accordo quadro come recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE.
1 Cont Il , l'ATP non si sono costituiti in giudizio e, previa dichiarazione CP_3 CP_5 Cont del difetto di legittimazione passiva dell'ambito territoriale, va dichiarata la contumacia del e dell' CP_5
Il procedimento, a trattazione scritta, è stato deciso all'odierna udienza a seguito di deposito di note di trattazione scritta ad opera della sola parte ricorrente.
In via preliminare, va dichiarato che spetta al solo d, in via concorrente, all' CP_4 Controparte_2
(ex art.8 del D.P.R. 17/2009) la legittimazione passiva nelle controversie di lavoro
[...] promosse dal personale della scuola. Invero, dapprima con l'art. 7 D.P.R. 21/12/07 n. 260, successivamente con l'art. 8 D.P.R. 20/01/09 n. 17, novellato con l'art. 4 D.P.R. 03/06/11 n. 132, con l'art. 8 d.p.c.m. 11/02/14 n. 98, ed oggi con il dpcm 140/19 si è attribuita all' Controparte_2 una specifica legittimazione passiva per il contenzioso del personale scolastico ed
[...] amministrativo. In particolare, al momento del deposito del presente ricorso, il testo vigente è quello del d.p.c.m. 140/19, e cioè che l' "esercita le attribuzioni, assumendo Controparte_2 legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonchè del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici". A ciò deve comunque pur sempre aggiungersi, ad avviso del giudice adito, la concorrente legittimazione del che è e resta il datore di lavoro pubblico. CP_1
Inoltre, secondo l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, anche dopo l'estensione della personalità giuridica ai circoli didattici, alle scuole medie ed agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato. Pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione CP_1 passiva del singolo istituto (v. Cass. 6372/11; Cass. 3275/16; Cass. 20430/12) e degli Ambiti
Territoriali provinciali, trattandosi di articolazioni organiche dei rispettivi che non risultano CP_5 possedere autonoma capacità giuridica e processuale.
Andando al merito, in tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall' art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 , quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.
La carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
, ed è prevista dall''art. 1 comma 121 della L. 107/2015. Controparte_6
La carta consiste quindi in un beneficio finanziario a destinazione vincolata, riconoscibile anche ai docenti a tempo determinato nonché agli educatori (Cassazione civile , sez. lav. , 31/10/2022 , n.
32104) "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_7 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a 2 corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile".
Per quanto qui di stretto interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM
28/11/2016); 3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
Va evidenziato che sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente - il Consiglio di Stato, Sezione Settima, aveva emesso la sentenza n. 1842/2022 (mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017) con cui ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente, ed ha stabilito che la norma (l'art. 1 comma 121 della L. 107/2015) può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e un' uniformità di regole in materia di formazione del personale docente, senza distinzione tra quello a tempo determinato e quello a tempo indeterminato, essendo la formazione finalizzata a garantire la qualità dell'insegnamento.
Sul petitum oggetto di questo giudizio, investita della questione dal Tribunale di Vercelli, si è pronunciata recentemente la Corte di Giustizia Europea. Con ordinanza n. 450 del 18/05/2022 ha stabilito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”.
3 Il decreto legge 69/23 ha esteso poi il beneficio della carta docente ai lavoratori a tempo determinato con contratto al 31 agosto (art 124 co. 1 l. 124/99), supplenza su posto vacante e disponibile o supplenza annuale.
All'esito del rinvio pregiudiziale, disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, su varie questioni sorte nella trattazione dei procedimenti relativi alla carta del docente nella giurisprudenza di merito, la Corte di Cassazione con sentenza 29961/2023 ha stabilito i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, condividendosi le argomentazioni di cui alla recente ordinanza della Corte di Giustizia Europea e della sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, nonché dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte sopra riportati ritiene questo Giudice che il ricorso debba essere accolto, dovendosi riconoscere anche al ricorrente, docente a tempo determinato, il beneficio della c.d. Carta del docente, atteso che ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio", tra le quali certamente può comprendersi la
Carta del docente.
4 L'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, ha chiarito, all'art. 6, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate».
Ne deriva che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo (cfr., nello stesso senso, Trib. Torino, 1259/2022 e Trib Gorizia sez. lav. sent. N. 99/22 secondo cui “La previsione del d.P.C.M. descrive un meccanismo di funzionamento della carta ancora attuale, specie perché non risultano interventi successivi che lo smentiscano. Nulla osta, pertanto, all'accreditamento di tutte le somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici coinvolti”.
Tutto quanto precisato, venendo al caso che ci occupa, va evidenziato che risulta allegato e documentato che la ricorrente ha prestato servizio per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 in qualità di docente precario e con supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e con un impegno orario pari o superiore al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti assunti a tempo indeterminato con contratto part-time, il beneficio viene riconosciuto ai sensi del
DPCM del 28.11.2016.
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, in cui ha prestato servizio per l'intero anno scolastico per diciotto ore settimanali, tenuto conto che la ricorrente è tuttora nel sistema scolastico con contratto a tempo determinato, sicché permane anche l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per cui è causa.
A tal fine, si ribadisce che per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.); inoltre, l'assegnazione materiale deve avvenire con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata, in quanto la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario. La condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente, laddove accolta non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Alla luce di quanto sopra, dovrà pertanto il convenuto essere condannato a costituire in CP_1 favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12- 2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121,
Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
E 'opportuno a riguardo precisare che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale – come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata – non attiene al diritto azionato bensì, solo, ad una facoltà ad esso inerente.
5 In definitiva, per le argomentazioni esposte, la domanda volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica va parzialmente accolta e per l'effetto, il convenuto va condannato ad erogare in CP_1 favore del ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad Parte_1 usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2022/23 e 2023/24. 2. Condanna il a costituire in favore della ricorrente, la Carta elettronica per CP_1
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi € 1.000,00 in favore di Parte_1
3. Condanna il resistente e a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida CP_1 in complessivi euro 640,00 oltre spese generali, iva e cpa e accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Torre Annunziata data del deposito
Il giudice dott.ssa Cristina Giusti
6
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note e conclusioni scritte ex art. 127 ter cpc ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 6783/2023 R.G. Lavoro
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, Parte_1 dall' Avv. BUONO PAOLA , unitamente alla quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
, in persona del Dirigente pro Controparte_2 tempore;
in persona del Dirigente pro tempore;
Controparte_3
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: CARTA PROFESSIONALE DOCENTI Conclusioni: COME IN ATTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2023 la ricorrente, docente di scuola superiore di II grado, ha dedotto di aver lavorato in qualità di docente con contratto a tempo determinato alle dipendenze del Cont
, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, ed ha affermato di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente). Ha chiesto quindi riconoscersi il suo diritto ad ottenere la carta del docente per i periodi indicati in ricorso, per la somma totale di € 1.000,00 con vittoria di spese.
In diritto, ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio ex DPCM 28/11/2016, per violazione dei principi di ragionevolezza, di non discriminazione e di buon andamento della P.A. ma in particolare per la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost.. e della clausola 4 dell'Accordo quadro come recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE.
1 Cont Il , l'ATP non si sono costituiti in giudizio e, previa dichiarazione CP_3 CP_5 Cont del difetto di legittimazione passiva dell'ambito territoriale, va dichiarata la contumacia del e dell' CP_5
Il procedimento, a trattazione scritta, è stato deciso all'odierna udienza a seguito di deposito di note di trattazione scritta ad opera della sola parte ricorrente.
In via preliminare, va dichiarato che spetta al solo d, in via concorrente, all' CP_4 Controparte_2
(ex art.8 del D.P.R. 17/2009) la legittimazione passiva nelle controversie di lavoro
[...] promosse dal personale della scuola. Invero, dapprima con l'art. 7 D.P.R. 21/12/07 n. 260, successivamente con l'art. 8 D.P.R. 20/01/09 n. 17, novellato con l'art. 4 D.P.R. 03/06/11 n. 132, con l'art. 8 d.p.c.m. 11/02/14 n. 98, ed oggi con il dpcm 140/19 si è attribuita all' Controparte_2 una specifica legittimazione passiva per il contenzioso del personale scolastico ed
[...] amministrativo. In particolare, al momento del deposito del presente ricorso, il testo vigente è quello del d.p.c.m. 140/19, e cioè che l' "esercita le attribuzioni, assumendo Controparte_2 legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonchè del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici". A ciò deve comunque pur sempre aggiungersi, ad avviso del giudice adito, la concorrente legittimazione del che è e resta il datore di lavoro pubblico. CP_1
Inoltre, secondo l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, anche dopo l'estensione della personalità giuridica ai circoli didattici, alle scuole medie ed agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato. Pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione CP_1 passiva del singolo istituto (v. Cass. 6372/11; Cass. 3275/16; Cass. 20430/12) e degli Ambiti
Territoriali provinciali, trattandosi di articolazioni organiche dei rispettivi che non risultano CP_5 possedere autonoma capacità giuridica e processuale.
Andando al merito, in tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall' art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 , quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.
La carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
, ed è prevista dall''art. 1 comma 121 della L. 107/2015. Controparte_6
La carta consiste quindi in un beneficio finanziario a destinazione vincolata, riconoscibile anche ai docenti a tempo determinato nonché agli educatori (Cassazione civile , sez. lav. , 31/10/2022 , n.
32104) "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_7 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a 2 corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile".
Per quanto qui di stretto interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM
28/11/2016); 3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
Va evidenziato che sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente - il Consiglio di Stato, Sezione Settima, aveva emesso la sentenza n. 1842/2022 (mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017) con cui ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente, ed ha stabilito che la norma (l'art. 1 comma 121 della L. 107/2015) può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e un' uniformità di regole in materia di formazione del personale docente, senza distinzione tra quello a tempo determinato e quello a tempo indeterminato, essendo la formazione finalizzata a garantire la qualità dell'insegnamento.
Sul petitum oggetto di questo giudizio, investita della questione dal Tribunale di Vercelli, si è pronunciata recentemente la Corte di Giustizia Europea. Con ordinanza n. 450 del 18/05/2022 ha stabilito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”.
3 Il decreto legge 69/23 ha esteso poi il beneficio della carta docente ai lavoratori a tempo determinato con contratto al 31 agosto (art 124 co. 1 l. 124/99), supplenza su posto vacante e disponibile o supplenza annuale.
All'esito del rinvio pregiudiziale, disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, su varie questioni sorte nella trattazione dei procedimenti relativi alla carta del docente nella giurisprudenza di merito, la Corte di Cassazione con sentenza 29961/2023 ha stabilito i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, condividendosi le argomentazioni di cui alla recente ordinanza della Corte di Giustizia Europea e della sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, nonché dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte sopra riportati ritiene questo Giudice che il ricorso debba essere accolto, dovendosi riconoscere anche al ricorrente, docente a tempo determinato, il beneficio della c.d. Carta del docente, atteso che ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio", tra le quali certamente può comprendersi la
Carta del docente.
4 L'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, ha chiarito, all'art. 6, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate».
Ne deriva che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo (cfr., nello stesso senso, Trib. Torino, 1259/2022 e Trib Gorizia sez. lav. sent. N. 99/22 secondo cui “La previsione del d.P.C.M. descrive un meccanismo di funzionamento della carta ancora attuale, specie perché non risultano interventi successivi che lo smentiscano. Nulla osta, pertanto, all'accreditamento di tutte le somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici coinvolti”.
Tutto quanto precisato, venendo al caso che ci occupa, va evidenziato che risulta allegato e documentato che la ricorrente ha prestato servizio per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 in qualità di docente precario e con supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e con un impegno orario pari o superiore al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti assunti a tempo indeterminato con contratto part-time, il beneficio viene riconosciuto ai sensi del
DPCM del 28.11.2016.
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, in cui ha prestato servizio per l'intero anno scolastico per diciotto ore settimanali, tenuto conto che la ricorrente è tuttora nel sistema scolastico con contratto a tempo determinato, sicché permane anche l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per cui è causa.
A tal fine, si ribadisce che per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.); inoltre, l'assegnazione materiale deve avvenire con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata, in quanto la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario. La condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente, laddove accolta non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Alla luce di quanto sopra, dovrà pertanto il convenuto essere condannato a costituire in CP_1 favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12- 2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121,
Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
E 'opportuno a riguardo precisare che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale – come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata – non attiene al diritto azionato bensì, solo, ad una facoltà ad esso inerente.
5 In definitiva, per le argomentazioni esposte, la domanda volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica va parzialmente accolta e per l'effetto, il convenuto va condannato ad erogare in CP_1 favore del ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad Parte_1 usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2022/23 e 2023/24. 2. Condanna il a costituire in favore della ricorrente, la Carta elettronica per CP_1
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi € 1.000,00 in favore di Parte_1
3. Condanna il resistente e a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida CP_1 in complessivi euro 640,00 oltre spese generali, iva e cpa e accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Torre Annunziata data del deposito
Il giudice dott.ssa Cristina Giusti
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