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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott. ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 10.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g. 5063/2018,
TRA
i Sigg.ri: 1) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Pal. 8, S. Bordonaro, c.f. ; 2) C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
7, Bisconte, n. 31, c.f. ; 3) nato a [...] C.F._2 Controparte_1
il 23.10.1959 ed ivi residente in [...], Vill. c.f. CP_2
; 4) nata a [...] il [...] ed ivi C.F._3 Parte_3
residente in [...], int. 13, vili. , c.f. CP_3 C.F._4
5) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_4
Case IACP, Pal. E, c.f. ; 6) Controparte_5 C.F._5 Parte_4 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...],
[...]
, , c.f. ; 7) nata a CP_6 CP_7 C.F._6 Parte_5
Messina il 28.11.1962 ed ivi residente in [...], c.f.
; 8) nata a [...] il [...] ed ivi C.F._7 CP_8
residente in [...], c.f. ; 9) C.F._8 CP_9 nata a [...] 1'11.09.1965 ed ivi residente in C.da Baglio, Coop. Itaca
[...]
30 n. B/8, c.f. ; 10) nata a [...] il CodiceFiscale_9 Parte_6
6.3.1948, residente in [...], c.f.
; 11) nata a [...] il [...] C.F._10 Controparte_10
1 ed ivi residente in [...], Bordonaro, c.f. C.F._11
12) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Pilli, Pal. U, Sc. B, int.15, c.f. 13) CP_12 C.F._12 [...] nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
36 B Coop Seaflight (Minissale), c.f. ; 14) CodiceFiscale_13 Parte_8
nata a [...] il [...] ed ivi residente in viale Giostra, Coop. La
[...]
Gazzella, 50 lotto, Pal. R3, c.f. ; 15) C.F._14 Controparte_13
nata a [...] (R.C.) il 20.02.1949 e residente in [...] n. 5 (Santo) c.f. ; 16) nato a CodiceFiscale_15 Parte_9
Messina il 21.2.1959, residente in [...]di Sicilia (ME) in contrada Olivarella, 6, pal.A, int. 1, c.f. ; 17) nata a [...] il C.F._16 Parte_10
5.4.1959 ed ivi residente in [...], 35, rione Basile, c.f.
; 18) nata a [...] il [...] ed ivi C.F._17 Parte_11 residente in [...], cpl. ; CP_14 CodiceFiscale_18
19) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] CP_15
Tremestieri, c.f. 20) nato a [...] il CodiceFiscale_19 CP_16
10.7.1957 ed ivi residente in c.da Sorbara Rossa, 4, Tremestieri, c.f.
; 21) nato a [...] il [...] ed ivi C.F._20 CP_17 residente in Via Tremonti, 34„ c.f. ; 22) CodiceFiscale_21 CP_18
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], n. 15,
[...]
S. Lucia Sopra Contesse, c.f. ; 23) nata a C.F._22 Parte_12
Messina il 12.10.1954 ed ivi residente in C.da Casciaro, Coop. EDIL 2000, int. 31,
Zafferia, c.f. ; 24) nata a [...] il C.F._23 Parte_13
29.10.1950 ed ivi residente in [...], c.f. CP_12
; 25) nata a [...] il [...] ed C.F._24 Controparte_19 ivi residente in [...], c.f. ; 26) C.F._25 CP_20
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], pal. 7, c.f. ; 27) nata a [...] il C.F._26 Parte_14
9.6.1949 ed ivi residente in [...], Sc. B, n. 5, c.f.
; 28) nata a [...] il [...] ed ivi C.F._27 CP_21
residente in [...], Gesso, c.f. 29) C.F._28 CP_22
2 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] pal. 15, c.f. 30) nata a [...] il [...] CodiceFiscale_29 Parte_15
ed ivi residente in [...], c.f. ; 31) C.F._30
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
CP_2 Alta C.da Catanese, Compl. Le Pal. E, c.f. ; 32) C.F._31
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] compl. Valleverde, Cond. Gardenia, 12-2, c.f. ; 33) CodiceFiscale_32
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_17
Pal. 1, c.f. 34) nata a [...] CP_26 C.F._33 Parte_18
il 26.1.1960 ed ivi residente in [...], KM 4,100 Case Cantarelle, scala A,
c.f. ; 35) nata a [...] il [...], C.F._34 Parte_19 residente in [...], c.f. ; CP_12 C.F._35
36) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Parte_20
Sopra Contesse, Case Arcobaleno, Pal. 30, n. 140, c.f. ; C.F._36
37) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Scala C, int. 4, c.f. ; 38) nato a [...] C.F._37 Parte_22
il 4.6.1970 ed ivi residente in [...], KM 4,300 Compl. c.f. CP_27
39) nato a [...] il [...] e C.F._38 Parte_23 residente in [...]
; 40) nata a [...] il [...] ed ivi residente in C.da
[...] Parte_24
Castellano 5, Santo Stefano Briga, c.f. ; 41) nata CodiceFiscale_40 Pt_25
a CH (SO) il 14.1.1955 ed ivi residente in [...] [...]
; 42) nata a [...] il [...] ed ivi C.F._41 Controparte_28
residente in Via Tremonti, Compl. Miramare, sc A c.f. ; CodiceFiscale_42
43) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]. 113 Parte_26
Km 8.400 Mili Marina, c.f. ; 44) nata CodiceFiscale_43 Parte_27
ad Augusta il 9.06.1958 e residente in [...]
c.f. ; 45) nata a [...] il [...] ed CodiceFiscale_44 Parte_28
ivi residente in [...], c.f. ; 46) C.F._45 nato a [...] il [...] ed ivi residente in C.da Castellano Parte_29
sn. Santo Stefano Briga, c.f. 47) nata a CodiceFiscale_46 Parte_30
3 Messina il 14.11.1955 ed ivi residente in contrada Cavaliere, 11, Scala Ritiro, c.f.
; 48) nato a [...] il [...] ed ivi C.F._47 Parte_31
residente Via Comunale Santo Stefano Medio Pal. B, c.f. ; CodiceFiscale_48
49) nato a [...] il [...] ed vi residente i Via Vili. CEP, Controparte_29 pal. 20, int. 13, Contesse, c.f. 50) nata a [...] C.F._49 Pt_32
il 3.07.1964 e residente in [...] c.f.
; 51) nata a [...] il [...] ed ivi CodiceFiscale_50 Parte_33
residente in [...] Mili Marina, c.f. ; 52) C.F._51
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 4, ; 53) nata a [...] il [...] ed C.F._52 Parte_34 ivi residente in [...], c.f. C.F._53
; 54) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Edoardo Morabito, 333, c.f. ; 55) CP_12 C.F._54 Pt_36 nata a [...] il [...] e residente in [...], Via Nazionale,
[...]
373, c.f. ; 56) nato a [...] CodiceFiscale_55 Parte_37
1'8.01.1966 e residente in [...],
c.f. ; 57) nato a [...] il [...] ed CodiceFiscale_56 Parte_38 ivi residente in [...] n. 27, c.f. ; CodiceFiscale_57
58) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]G, Parte_39
Contesse, c.f. ; 59) nata a [...] il C.F._58 Parte_40
16.10.1976 ed ivi residente in [...], c.f.
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Processo C.F._59 presso il cui studio in Messina, Via C. Battisti, 229, sono tutti elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
Ricorrenti
CONTRO
in persona del legale Controparte_31 rappresentante pro tempore, p.i. – ; rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
avvocati Concetta Conti e Simona della Cava;
elettivamente domiciliata in
Messina, Via Consolare Valeria presso la sua sede, giusta procura in atti
4 Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 20/12/2018 i ricorrenti adivano questo Tribunale per sentir condannare l' al riconoscimento e al pagamento Controparte_32
della c.d. “indennità di ateneo” quale voce del trattamento economico accessorio a loro dire dovuta in forza del CCNL di categoria sin dalla data di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con varie qualifiche.
Si costituiva in giudizio l' contestando le avverse Controparte_32
pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo stante la sua assoluta genericità per la mancata indicazione del periodo di riferimento;
della categoria di appartenenza iniziale e attuale;
dell'importo eventualmente spettante in ragione della categoria di appartenenza;
degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda.
Nel merito evidenziava che i ricorrenti, essendo tutti dipendenti dell'Azienda resistente, non potevano rivendicare elementi retributivi di esclusiva pertinenza del personale universitario quale, appunto, l'indennità di ateneo.
Non necessitando di ulteriore istruttoria le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Esame delle domande dell'opponente.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente occorre rilevare l'assoluta indeterminatezza delle pretese economiche avanzate dai ricorrenti.
Come correttamente eccepito dall' resistente “L'infondatezza del ricorso CP_31 emerge anche dal fatto che l'indennità di ateneo spettante ai dipendenti universitari (che si ribadisce, comunque, viene detratta dalle somme erogate a titolo di equiparazione economica ospedaliera insieme a tutta la retribuzione universitaria percepita) non è uguale per tutti ma viene determinata in relazione alla categoria universitaria di appartenenza, mentre nel caso di specie i dipendenti
5 aziendali non appartengono a nessuna categoria universitaria, quindi la stessa non potrebbe essere in alcun modo determinata (la tabella di cui all'art. 28 prevede la corrispondenza tra fasce e categorie del comparto sanità ma non con le categorie universitarie).e conseguentemente è inverosimile che possa essere corrisposta.”.
Sul punto si deve osservare che i ricorrenti non hanno allegato alcun conteggio né indicato (nemmeno approssimativamente) alcuna cifra a quantificazione degli importi pretesi per ciascuno in ragione della categoria di appartenenza lungo l'arco di tempo dedotto in giudizio.
Da questo punto di vista la richiesta di CTU contabile avanzata dai ricorrenti appare evidentemente esplorativa non essendo supportata da ulteriori elementi o principi di prova.
L'onere di allegazione incombente sui ricorrenti avrebbe voluto che, per ciascuno di essi, si indicasse: a) la categoria di appartenenza all'atto dell'assunzione; b) la categoria di appartenenza all'atto del deposito del ricorso;
c) i periodi di permanenza in ciascuna categoria;
d) la corrispondenza con la relativa categoria del personale universitario;
e) la quantificazione dell'indennità di ateneo pretesa in ragione dei superiori parametri.
Poste queste premesse, nel contraddittorio delle parti (che nella specie è mancato in quanto l'AOU resistente non ha avuto modo di poter contestare alcunché) poteva disporsi CTU contabile con assegnazione al consulente di un preciso mandato. (La
CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ.,
e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti -Cass. 06/12/2019, n. 31886).
6 Inoltre, come correttamente eccepito dall'ente resistente, i dipendenti aziendali non appartengono a nessuna categoria universitaria, quindi la stessa non potrebbe essere in alcun modo determinata (la tabella di cui all'art. 28 prevede la corrispondenza tra fasce e categorie del comparto sanità ma non con le categorie universitarie).
Infatti, anche il successivo CCNL 2006-2009 all'art. 64, con specifico riferimento al personale (anche universitario) che opera presso le AOU ha disposto l'accorpamento di detto personale in unica fascia ai fini della comparazione con i corrispondenti livelli del SSN per il godimento del relativo trattamento economico.
Da ciò si traggono due conseguenze: 1) i ricorrenti non hanno prodotto una tabella di comparazione tra il loro livello e quello universitario che consenta di determinare l'importo della pretesa indennità di ateneo;
2) le norme di cui agli artt.
28 CCNL 2002-2003 e 64 CCNL 2006-2009 prevedono già un trattamento economico di miglior favore per il personale delle AOU e per quello universitario impiegato presso le AOU, tramite la parametrazione delle loro retribuzioni a quelle del personale del SSN.
Inoltre, che l'indennità di ateneo spetti solo ai dipendenti delle università lo si evince dal successivo comma 3 dei citati articoli a mente del quale “Il trattamento economico fondamentale e l'indennità di ateneo delle fasce di cui alla colonna A resta a carico dell' per l'importo relativo alla categoria di Parte_41 appartenenza…”.
Appare di palmare evidenza che, se la contrattazione collettiva avesse ritenuto dovuta, o avesse voluto estendere l'indennità in questione anche ai dipendenti delle
AOU, avrebbe aggiunto la locuzione “l'indennità di ateneo delle fasce di cui alla colonna A resta a carico dell' DELL'A.O.U. per l'importo relativo Parte_42 alla categoria di appartenenza…”.
Va poi osservato che l'applicazione delle guarentigie economiche previste dal contratto collettivo del comparto universitario non è invocabile sic et simpliciter al personale sanitario per le ragioni che seguono (si richiama l'orientamento espresso dal Tribunale nei procedimenti recanti n.r.g. 5241/2022, 6208/2022).
7 L'azienda resistente è stata istituita con decreto rettorale n. 636 del 26 maggio 2020 ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a e 8 del D.Lgs. n. 517/1999, quindi come azienda ospedaliera universitaria integrata con il SSN.
L'art. 2 del medesimo decreto, al comma 3, aveva espressamente previsto che al termine del quadriennio di sperimentazione, alle aziende ospedaliero-universitarie si applicasse la disciplina prevista dal suddetto decreto, “salvo gli adattamenti necessari, in base anche ai risultati della sperimentazione, per pervenire al modello aziendale unico di azienda ospedaliero – universitaria”, con la precisazione al secondo periodo che tali adattamenti, solo “eventuali”, dovevano essere definiti con atto di indirizzo e coordinamento emanato su proposta dei
Ministri della Sanità e dell e, ove Controparte_33 necessario, con apposito provvedimento legislativo.
E' poi intervenuta la l.r. n. 5/2009 - Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale – che all'art. 8, rubricato Cessazione e costituzione delle
[...]
, ha stabilito che “1. Sono istituite le Aziende sanitarie Controparte_34
CP_3 provinciali ( nel numero massimo di nove e le Aziende ospedaliere ( CP_35
di riferimento regionale nel numero massimo di tre, che sono di seguito individuate, unitamente ai rispettivi ambiti territoriali di riferimento ed alla loro corrispondenza con le Aziende contestualmente soppresse, congiuntamente alle
Aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione ( ed CP_37 alle Aziende ospedaliere universitarie”.
E' stata quindi istituita, nel nostro ambito territoriale, l' tra le Controparte_32 aziende ospedaliere universitarie con ambito territoriale regionale di cui al successivo art. 14 (“
2. Di concerto con le suddette Università, sulla base di specifici protocolli di intesa, possono realizzarsi integrazioni tra Aziende ospedaliere e Università, onde pervenire alla costituzione di Aziende ospedaliere universitarie, la cui organizzazione e funzionamento è regolata dal decreto legislativo n. 517/1999”).
Il protocollo d'intesa del 18 novembre 2003 aveva disposto al comma 1 dell'art. 4 che “Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 21 dicembre 1999,
n. 517 e per un periodo sperimentale di 4 anni, è individuata l'azienda ospedaliero-
8 universitaria policlinico Gaetano Martino di Messina” e all'art. 16 che “Le parti concordano che il periodo di sperimentazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 517/99, con riferimento al presente protocollo, inizia a decorrere dalla data di stipula dello stesso.”.
Terminato il periodo di sperimentazione, si è arrivati al successivo protocollo d'intesa del 4 marzo 2010 con il quale, all'art. 2, rubricato Assetto organizzativo dell'azienda ospedaliero-universitaria) si è giunti al “ modello unico di azienda ospedaliera-universitaria” e l è stata individuata Controparte_32 quale ente di riferimento dell'Università di Messina per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca, con il compito di garantirne la reciproca integrazione.
La distinzione tra aziende di tipo a e aziende di tipo b non è stata più riproposta a partire dai protocolli del 2010, e pertanto, essendo da tempo spirato il periodo transitorio, i protocolli stipulati dalla regione con l'università declinano un modello unico di azienda ospedaliera universitaria, avente autonoma personalità giuridica, quale ente di riferimento dei rispettivi atenei per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca.
Pertanto, trattandosi di azienda con autonomia giuridica, il CCNL applicabile ai lavoratori non provenienti dall'ambito universitario, è quello sanitario.
Stante quanto sopra il ricorso deve ritenersi infondato in fatto e diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 e
147/22 come da dispositivo.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ditta Louis srl, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'
[...]
quantificate in € 9.257,00 oltre spese generali, iva Controparte_32
e cpa.
Messina, 11.6.2025
9 Il Giudice
Dott.ssa Roberta Rando
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